DELL’ORA DI LEZIONE E OBBLIGO DEL RECUPERO
Ogni anno scolastico, inevitabilmente, negli istituti di
istruzione secondaria, ci si ritrova dinanzi a questo dilemma:
quando c’è una riduzione nella durata dell’ora di
lezione sorge un obbligo, da parte del docente, di recuperare
tale frazione oraria?
Numerosi sono anche i quesiti rivolti, in questi ultimi
tre/quattro anni, al MIUR sulla questione e il Ministero
ha offerto una serie di chiarimenti, a partire dalla C.M.
n.225 del 5 ottobre 2000 nella quale si precisava, con un
esplicito rinvio al Contratto della Scuola, che "le
modalità organizzative per l’esercizio della funzione
docente e l’articolazione dell’orario di servizio degli
insegnanti restano disciplinate dall’art.24 citato – (CCNL-Scuola
26 maggio 1999) – e dall’art.41 del CCNL 4 agosto 1995,
nonché dai contratti di interpretazione autentica
che negli anni passati sono stati sottoscritti dalle parti
con riferimento alla richiamata disciplina contrattuale".
Le fonti interpretative cui la C.M. n.225/2000 si riferisce
sono:
ü l’accordo di interpretazione autentica del 1°
luglio 1997, che rinvia alle CC.MM. n.243 del 22 settembre
1979 e n. 192 del 3 luglio 1980, e
ü accordo relativo alla sequenza contrattuale art.
24, comma 3, CCNL-Scuola 26 maggio 1999, sottoscritto il
18 ottobre 2000, a seguito della certificazione della Corte
dei Conti.
Dalla correlazione delle norme indicate emerge che la riduzione
dell’ora di lezione per causa di forza maggiore (es. orario
dei mezzi di trasporto pubblici o effettuazione dei doppi
turni) non fa sorgere a carico dei docenti l’obbligo di
recuperare le frazioni di ora.
Diverso è il caso della riduzione dell’ora di lezione
per motivi didattici (flessibilità oraria o sperimentazioni),
in tali casi i docenti sono obbligati a recuperare la frazione
di ora non prestata (nel caso delle sperimentazioni con
attività comunque a questa connesse).
E’ evidente che la diversa motivazione addotta per operare
la riduzione oraria della lezione è fondamentale
per evitare al dirigente scolastico di incorrere in possibili
ricorsi da parte di quei docenti che si vedono consegnare
un atto formale per il recupero delle frazioni orario.
Il compito di individuare eventuali cause di forza maggiore
spetta allo stesso dirigente scolastico il quale sottopone
la questione al Consiglio d’istituto; questo, se condivide
i rilievi esposti dal dirigente scolastico, deve specificare
i motivi della riduzione dell’ora di lezione e demandare
il tutto al Collegio dei docenti per la relativa delibera.
Il Collegio dei docenti, in particolare, dovrà valutare
la compatibilità della riduzione dell’ora di lezione
con gli obiettivi formativi del POF.
La C.M. n.243 del 22 settembre 1979, a cui tutte le norme
successive si richiamano, specifica che la riduzione oraria
non è applicabile nei giorni in cui si svolgono quattro
ore; nei giorni in cui le ore di lezione sono cinque è
possibile una riduzione (di non oltre dieci minuti per ora)
o alla prima o all’ultima ora di lezione, solo in casi eccezionali
può aversi riduzione sia alla prima che all’ultima
ora.
Nei giorni in cui si svolgono sei ore la riduzione è
applicabile alla prima ed all’ultima ora, eccezionalmente
anche alla penultima ora.
Nei giorni in cui si svolgono sette ore di lezione la riduzione
può riferirsi alle prime due e alle ultime tre ore.
La circolare esplicitamente dispone, in tali casi, che "non
è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare
le frazioni orarie oggetto di riduzione".
La stessa circolare insiste sul carattere eccezionale di
tali disposizioni che, pertanto, possono in ogni momento
essere revocate dal dirigente scolastico, sempre che vengano
meno i motivi che le hanno determinate (modifica degli orari
dei trasporti pubblici, cessazione dei doppi turni).
Ernesto Soccavo
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