REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLO SNADIR
I soci
Art.1- Tutti i soci sono tenuti a partecipare attivamente alle iniziative del sindacato come previsto dallo Statuto e come prescritto dal seguente Regolamento attuativo dello Statuto approvato dal Congresso nazionale. Il presente Regolamento è approvato dalla Segreteria nazionale su mandato del Congresso Nazionale tenutosi a Fiuggi il 3/5 dicembre 2003.
Per l’attività del socio possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dalla segreteria nazionale o provinciale.
Il socio è tenuto a versare la quota fissata dal congresso nazionale; qualora non versi detta quota sociale entro il mese di febbraio di ogni anno è sospeso dalla qualità di socio.Tale qualità, comunque, si perde a causa di ritardo superiore a tre (3) mesi nel pagamento delle quote sociali. I soci morosi, che volessero regolarizzare la propria posizione, dovranno versare l’importo di tutte le quote arretrate.
La qualità di socio si perde pure per radiazione qualora il medesimo commetta azioni disonorevoli entro e fuori il sindacato o con la sua condotta costituisca ostacolo all’attività del sindacato e al decoro della categoria.
A questa sanzione disciplinare e alle altre previste dallo Statuto il socio può fare appello al collegio nazionale dei probiviri il cui verdetto è definitivo.
In caso di morte, dimissioni, decadenza ed esclusione il socio o i suoi aventi causa non possono far valere alcun diritto sul fondo patrimoniale del sindacato, anche se vi avessero contribuito con personale donazione di qualsivoglia natura.
Il congresso provinciale
Art.2- Il congresso provinciale è convocato dal segretario provinciale quando è opportuno o necessario oppure su richiesta per iscritto del 10% degli iscritti della provincia o della maggioranza dei componenti la segreteria provinciale e comunque almeno una volta ogni triennio per il rinnovo delle cariche previste dallo Statuto e l’elezione dei delegati provinciali in vista del Congresso nazionale.
All’atto della convocazione la segreteria provinciale può disporre che alla riunione congressuale partecipino, senza diritto di voto, esperti non soci.
All’inizio dei suoi lavori il congresso provinciale elegge un Presidente garante del corretto funzionamento dei lavori e approva , su proposta della segreteria provinciale, il regolamento in base al quale essi si dovranno svolgere.
Il Regolamento, comunque, deve rispettare quanto previsto dalle norme Statutarie.
La segreteria provinciale
Art.3- La segreteria provinciale è composta da cinque a sette membri eletti fra i soci della provincia durante il Congresso provinciale in cui è previsto il rinnovo delle cariche.
Oltre al segretario coordinatore al suo interno elegge anche il tesoriere.
La segreteria provinciale viene convocata dal segretario provinciale almeno una volta a trimestre e, all’occorrenza, su richiesta scritta della maggioranza semplice dei suoi membri; è convocata dalla Segreteria Nazionale in caso di commissariamento e/o nei casi (inadempienze, iniziative o paralisi) previsti dal comma successivo.
In caso di ingiustificate inadempienze rispetto alle deliberazioni adottate dal Congresso Nazionale e/o dalla Segreteria Nazionale, o di iniziative che compromettano le scelte e l’immagine del Sindacato, oppure di paralisi delle attività della segreteria provinciale, la sezione stessa può essere commissariata dalla Segreteria nazionale, con il parere vincolante del Collegio dei Probiviri e dopo aver acquisito le eventuali controdeduzioni della Segreteria provinciale interessata, per un periodo massimo di sei mesi, entro il quale si dovrà procedere al rinnovo delle cariche provinciali.
Il componente dimissionario viene surrogato con il primo dei non eletti nell’ambito della votazione congressuale provinciale. Qualora non vi siano più soci che abbiano riportato voti, la segreteria nazionale provvederà a sostituirli con propria deliberazione; i componenti così nominati restano in carica fino al Congresso Provinciale successivo. Se viene meno la maggioranza dei componenti, la Segreteria Nazionale convoca entro sei mesi un congresso provinciale per il rinnovo delle cariche statutarie.
Il congresso nazionale
Art.4- Il congresso nazionale è convocato dal segretario nazionale quando è opportuno o necessario oppure su richiesta per iscritto di un terzo (1/3) dei componenti il congresso nazionale o della maggioranza semplice dei membri della segreteria nazionale e comunque almeno una volta ogni tre anni per il rinnovo delle cariche previste dagli organi statutari.
All’atto della convocazione la segreteria nazionale può disporre che alla riunione congressuale partecipino, senza diritto di voto, esperti non soci.
Dopo l’atto di convocazione e prima dello svolgimento congressuale per il rinnovo delle cariche statutarie devono essere riuniti i congressi provinciali.
All’inizio dei suoi lavori il congresso nazionale elegge un comitato di presidenza di tre membri che collabora con il Presidente garantendo il corretto funzionamento dei lavori e approva, su proposta della segreteria nazionale, il regolamento in base al quale essi si dovranno svolgere.
La segreteria nazionale
Art.5- La segreteria nazionale è convocata dal segretario nazionale quando occorre ed è necessario e , comunque, almeno una volta ogni semestre. Deve essere altresì convocata ogni qualvolta lo richiedono per iscritto la maggioranza semplice dei suoi membri.
La segreteria nazionale è delegata a condurre le trattative contrattuali nazionali e a tale scopo nomina la delegazione politica composta da quattro membri.
La segreteria nazionale, dopo aver individuato settori nazionali del lavoro, ne nomina i responsabili affidando loro specifiche funzioni.
La segreteria nazionale elegge al suo interno tre vicesegretari nazionali.
Le decisioni riguardanti l’organizzazione, le strategie e la politica del sindacato vanno prese a maggioranza semplice, mentre per le decisioni riguardanti sanzioni disciplinari è richiesta la maggioranza dei due terzi (2/3).
Il componente dimissionario viene sostituito con deliberazione della Segreteria Nazionale; i componenti così nominati restano in carica fino al Congresso Nazionale successivo. Se viene meno la maggioranza dei componenti, quelli rimasti in carica devono convocare entro sei mesi il Congresso Nazionale perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Il collegio nazionale dei probiviri
Art.6- Il collegio nazionale dei probiviri è composto da tre (3) membri effettivi e da due (2) supplenti, eletti dal congresso nazionale con votazione nella quale è possibile esprimere tre preferenze sui cinque membri da eleggere. I tre che riporteranno il maggior numero di preferenze saranno eletti membri effettivi, il quarto ed il quinto saranno eletti membri supplenti.
Il collegio dei probiviri elegge al proprio interno un Presidente cui spetta di convocare e presiedere le sedute.
Al collegio dei probiviri spetta il giudizio , previo ricorso, sulla conformità allo statuto degli atti adottati dagli organi dello Snadir. Esso esamina e compone altresì le controversie che dovessero insorgere tra organi del sindacato. E’ competente pure a giudicare le infrazioni disciplinari degli iscritti che ricoprano cariche sia all’interno del sindacato, sia quali rappresentanti dello stesso in organismi esterni e del socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori del sindacato o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sindacato e della categoria. Il collegio, ricevuto un ricorso, si riunisce entro 15 giorni e deve invitare immediatamente le parti interessate ad inviare le proprie controdeduzioni entro il termine di trenta giorni. Il collegio deve emettere la propria decisione entro novanta (90) giorni dalla prima riunione. La carica di membro del collegio è incompatibile con qualsiasi altro incarico elettivo nel sindacato. Le misure disciplinari, commisurate alla gravità delle infrazioni sono: a) l’ammonizione; b) la sospensione dagli incarichi sociali per tempo indeterminato; c) la radiazione dal sindacato. Ogni provvedimento adottato dal collegio dei probiviri deve essere motivato per iscritto. La decisione finale motivata per iscritto è inappellabile.
La carica di componente del collegio nazionale dei probiviri è incompatibile con qualsiasi carica elettiva nazionale all’interno del sindacato. Il componente dimissionario viene sostituito con deliberazione della Segreteria Nazionale; i componenti del collegio nazionale dei probiviri così nominati restano in carica fino al Congresso Nazionale successivo.
Le riunioni degli organi statutari
Art.7- Le riunioni ordinarie di qualsiasi organo statutario sono indette nelle sedi sociali o in un luogo diverso con preavviso di almeno dieci (10) giorni a mezzo lettera semplice. La lettera di avviso deve contenere l’ordine del giorno. L’avviso di convocazione va altresì affisso nelle sedi del sindacato durante i dieci (10) giorni antecedenti quello stabilito per la riunione. Gli organi statutari si riuniscono in seconda convocazione dopo un’ora dalla prima.
Le riunioni degli organismi sono valide in prima convocazione se è presente la metà più uno dei membri. Non raggiungendo tale numero di presenze, la riunione sarà valida in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti l’organismo interessato. Qualora non si raggiungesse nemmeno in seconda convocazione il numero legale si procede ad una nuova convocazione dell’organismo statutario interessato.
La presidenza delle riunioni spetta al presidente o al segretario dell’organo; in caso di assenza o impedimento, al vicepresidente o vicesegretario; in caso di assenza o impedimento del vicepresidente o del vicesegretario spetta al socio più anziano d’età. Chi presiede le riunioni nomina il segretario verbalizzante.
Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano; si fanno a scrutinio segreto qualora l’assemblea lo riterrà opportuno. E’ ammessa la delega scritta, ma un socio non può rappresentare più di due (2) soci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, fatte salve le maggioranze diverse espressamente previste dal presente regolamento e dallo statuto.
Nei casi di riunioni straordinarie e urgenti degli organi statutari, la convocazione deve avvenire almeno 48 ore prima con la comunicazione del relativo ordine del giorno con qualsiasi mezzo che consente di avvisare l’interessato.
Le cariche
Art.8- Per le elezioni per il rinnovo delle cariche qualora siano presentate più liste di candidati, è applicato il metodo proporzionale. L’organo elettivo delibera a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto le preferenze esprimibili e il quoziente di proporzionalità che determina la composizione degli organismi stessi.
Gli eletti durano in carica tre (3) anni. Decadono anticipatamente per dimissione individuale o collettiva presentata all’organo elettore o per sfiducia votata da questo nei loro confronti. Qualora per dimissioni o per altra causa uno dei membri degli organi statutari cessi prima del termine stabilito, la composizione dell’organo verrà integrata secondo le modalità del presente regolamento e dello statuto, rimanendo immutata la scadenza della carica dell’organo, ad eccezione dei casi previsti dallo statuto.
Tutte le cariche sono esercitate a titolo gratuito. E’ consentito soltanto il rimborso delle spese vive. Pur tuttavia la segreteria nazionale a maggioranza dei due terzi (2/3) può deliberare la retribuzione per l’attività di uno o più componenti la segreteria nazionale ed eventualmente, per particolari situazioni, di segretari provinciali o zonali.
In ogni caso è da retribuire il socio che abbia ottenuto su delibera della segreteria nazionale il distacco sindacale senza retribuzione da parte dello Stato.
Le risorse finanziarie e patrimoniali
Art.9- Le risorse finanziarie e patrimoniali dello Snadir sono amministrate dalla segreteria nazionale e da quelle provinciali. Ogni segreteria è responsabile in solido della gestione economica di sua competenza. La segreteria nazionale acquisisce i versamenti dei soci ed eroga ogni sei (6) mesi alle segreterie provinciali le percentuali delle quote versate dai soci appartenenti alle rispettive province.
Per i professori incaricati in servizio il computo è fatto in base alla sede scolastica dove insegnano ; per gli altri in base alla residenza.
L’anno sociale e l’esercizio finanziario si aprono il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti per capitoli e con criteri analitici. Essi devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria del Sindacato.
Le segreterie provinciali entro cinque (5) giorni dall’approvazione del bilancio trasmettono copia del medesimo alla segreteria nazionale, che curerà la redazione coordinata dei bilanci e la successiva approvazione.
Il bilancio preventivo provinciale e quello consuntivo nazionali sono approvati annualmente entro il 31 maggio di ogni anno.
Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono approvati annualmente entro il di ogni anno.
Durante la vita del Sindacato è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, salvo la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Approvato dalla Segreteria Nazionale in Modica il 12 maggio 2004
su delega del Congresso Nazionale del 3/5 dicembre 2003
Prof. Antonino Abbate | Prof. Alberto Borsò | Prof.ssa Maricilla Cappai | Prof. Francesco Cacciapuoti |
Prof.ssa Sandra Fornai | Prof.ssa Angela Loritto | Prof. Salvatore Modica | Prof. Giuseppe Pace |
Prof. Orazio Ruscica | Prof.ssa Marisa Scivoletto | Prof. Ernesto Soccavo |
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