PERMESSO PER NOMINA A GIUDICE POPOLARE

Permessi per nomina a giudice popolare (legge 74 del 24-3-1978)
 
 

E’ fatto obbligo ad ogni cittadino maggiorenne di assolvere l’ufficio di giudice; l’eventuale dispensa è concessa dal tribunale solo per giustificate motivazioni. Si tratta di una funzione di rilevante interesse sociale, per la quale l’amministrazione scolastica non ha nessun potere di discrezionalità  (CM 76 del 20-2-1959). 

Pertanto – data l’obbligatorietà dell’ufficio – si applica il regime delle assenze previsto per l’esercizio delle funzioni pubbliche elettive, il quale prevede la retribuzione per tutte le giornate in cui si tengono le udienze e le altre attività per le quali è richiesta la presenza del lavoratore chiamato a svolgere tale ufficio. Dunque, durante l’esercizio delle sue funzioni il lavoratore è considerato a tutti gli effetti in servizio. Le assenze dal servizio dovranno essere giustificate mediante adeguata attestazione rilasciata dall’autorità giudiziaria. 

 

Claudio Guidobaldi

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