PERMESSI RETRIBUITI PER LUTTI FAMILIARI

 PERMESSI RETRIBUITI PER LUTTI FAMILIARI

 

Il personale scolastico, al pari di ogni lavoratore subordinato, ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per ogni evento luttuoso familiare che potrebbe verificarsi nel corso di un anno scolastico. Tali permessi sono disciplinati dall’art. 15 c.1 (personale a tempo indeterminato) e dall’art. 19 c. 9 (personale a tempo determinato) del CCNL scuola 2006-09.

 

A chi spettano i permessi

I permessi retribuiti per lutti familiari spettano a tutto il personale scolastico, sia con contratto a tempo indeterminato che determinato, a condizione che ci sia con la persona deceduta un rapporto di coniugio, di parentela entro il secondo grado, di affinità di primo grado o di convivenza stabile (attestata mediante certificazione anagrafica). Pertanto, avranno diritto ai permessi: a) il coniuge, anche separato legalmente; b) parenti di primo grado (genitori, figli naturali, adottati o affiliati) e secondo grado (fratelli e sorelle, nonni e nipoti naturali); c) affini di primo grado (generi, suoceri e nuore); d) persone con convivenza stabile o soggetti componenti la famiglia anagrafica.

L’art. 78 del Codice Civile, per quanto riguarda l’affinità, afferma che è il rapporto che s’instaura tra un coniuge ed i parenti dell’altro e non si estingue nei casi di decesso. Sul divorzio, la Sentenza della Cassazione del 7 giugno 1978 n. 2828, ha stabilito che la cessazione degli effetti civili del matrimonio non determina, ope legis, la fine del vincolo di affinità con i parenti dell’altro coniuge. Di contro, l’affinità cessa in caso di dichiarazione di nullità del matrimonio. Naturalmente, al contrario di quanto si verifica per la parentela, gli affini di un coniuge che contrae nuovo matrimonio non divengono affini del nuovo coniuge.

 

Quanti giorni spettano di permesso

Secondo quanto disposto dagli artt 15 e 19 del CCNL 2006-09, spettano, nel corso di un anno scolastico,  tre giorni di permesso retribuito per ogni evento luttuoso.

In riferimento all’espressione “evento” che compare nel contratto nazionale, l’agenzia dell’ARAN ha chiarito che “deve intendersi come la causa che fa sorgere il diritto del dipendente e non il dies a quo dello stesso” (Nota ARAN sc2/7944 del 19 novembre 2003).

 

Quando si possono fruire i permessi

Secondo quanto affermato dall’ARAN la fruizione del permesso retribuito, pur non avendo un limite temporale di utilizzo, non deve avvenire “non oltre un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso in considerazione della natura specifica che origina tali permessi” (Orientamenti Applicativi ARAN SCU_015 del 14 gennaio 2010). Ciò comporta che il lavoratore può indicare nella richiesta di permesso giorni di permesso anche successivi alla giornata in cui è avvenuto il decesso del congiunto.

 

Come fruire dei permessi

Per fruire dei permessi il personale scolastico deve produrre al dirigente scolastico una domanda corredata di idonea documentazione, anche autocertificata. L’autocertificazione, detta anche  dichiarazione sostitutiva, è una attestazione scritta, apposta dall’interessato a tergo della domanda di permesso, che sostituisce i certificati originali rilasciati dalla pubblica amministrazione.

I giorni di permesso – ai sensi degli artt. 15 e 19 del CCNL 2006-09 – possono essere fruiti in un’unica soluzione o in modalità frazionata. Qualora si optasse per la modalità frazionata i giorni festivi, gli eventuali giorni di interruzione didattica e il “giorno libero” non sono riconducibili all’assenza per lutto.

 

Claudio Guidobaldi

 

 

 

 

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *