PERMESSI RETRIBUITI PER LAVORATORI CHE ASSISTONO FAMILIARI DISABILI IN STATO DI GRAVITÀ
I permessi retribuiti possono essere attribuiti solo al lavoratore dipendente che assista un familiare disabile al quale siastata dichiarata la condizione di gravità (art.33 c. 3 Legge 104/92). La normativa ha individuato, quali soggetti rientranti in tale categoria, quelle persone dichiarate invalide da una commissione medica, in base all’art. 3 c.3 della L.104/921. Ad esse equiparate, i soggetti con sindrome di Down (art. 93 c.3 della legge 289/2002)2 ed i grandi invalidi di guerra (art. 38 c.5 della legge 448/1998)3.
La relazione di parentela e affinità dei beneficiari
Il rapporto di parentela e quello di affinità sono definiti dagli artt.74 e 78 del codice civile5. Secondo le disposizioni vigenti, in linea generale, il diritto alla fruizione dei permessi spetta al coniuge e ai parenti ed affini entro il secondo grado. Data la regola generale, la legge ha però previsto la possibilità di estendere la legittimazione alla titolarità dei permessi anche ai parenti e agli affini entro il terzo grado “qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti” (art. 33, c. 3, della legge 104/92 novellato dall’art.24 della legge 183/2010 – vedi: Circolare INPS n. 155/2010). Il recente Interpello al Ministero del Lavoro 19/2014 ha chiarito che in tale circostanza non è richiesto il riscontro della presenza nell’ambito familiare di parenti ed affini di I e II grado. A tale riguardo è bene precisare che il concetto di “mancanza” (genitore o coniuge) deve essere ricondotto, oltre alle situazioni di assenza naturale e giuridica in senso stretto (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), anche alle situazioni giuridiche ad esse assimilabili, che abbiano carattere stabile e certo, quali il divorzio, la separazione legale e l’abbandono, risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.La norma, inoltre, va intesa nel senso che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore – nei casi di assistenza plurima – è ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o un parente o un affine, entro il primo grado o entro il secondo grado, qualora uno dei genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Con l’entrata in vigore del collegato lavoro, a seguito della pubblicazione della legge 183/2010, i permessi non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza allo stesso familiare, ad eccezione per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità. In questo ultimo caso i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente (Circolare FP n.13/2010).
In base a quanto disposto dall’art 15 c.6 del CCNL 2006-09, il personale scolastico ha diritto a fruire di tre giorni mensili di permessi retribuiti (art. 2, c. 3ter, dalla Lg 423/93). La mancata o parziale fruizione dei giorni di permesso nel corso del mese, non dà diritto al godimento del residuo nel periodo successivo. Devono essere fruiti “possibilmente” in giornate non ricorrenti, in quanto è diritto del lavoratore modificare unilateralmente il giorno stabilito (Circolare FP 13/2010; Interpelli Ministero del Lavoro 31/2010 e 1/2012). Circa la questione della programmazione dei permessi la Circolare Inps 45/2011 così si esprime: “Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all’inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell’arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione”. Dello stesso avviso il Ministero del Lavoro che, con Interpelli 31/2010 e 1/2012, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, “purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un’effettiva assistenza”. Pertanto, la programmazione dei permessi da parte del dipendente potrebbe essere ritenuta una buona regola, fermo restando l’urgenza per garantire un’adeguata assistenza.
La fruizione dei permessi non è soggetta al potere discrezionale del datore, il quale dovrà limitarsi a prendere atto della richiesta e non potrà esigere documentazione giustificativa, se non nel caso in cui il dipendente assista il familiare residente in località distante oltre 150 km dalla propria (art. 6, c.1, lett. b del D.lgs 119/11; Circolare INPS n. 32/2012).
La Legge n. 104/1992 e le ferie costituiscono due istituti aventi natura e carattere totalmente diversi e non ‘‘interscambiabili’’. Pertanto, la fruizione delle ferie non va ad incidere sul godimento dei permessi di cui all’art. 33, Legge n. 104/1992. Pertanto, non appare possibile un proporzionamento degli stessi permessi, in base ai giorni di ferie fruiti nel medesimo mese.
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1. Nonostante la legislazione attuale non abbia definito mai la nozione di “patologie invalidanti”,un utile punto di riferimento per l’individuazione di queste patologie è rappresentato dall’art. 2, comma 1, let. d), del D.I. n.278 del 21 luglio 2000, n. 278.
2. La circolare INPS 128/2003haprecisato che i soggetti, affetti da sindrome di Down, ai fini della fruizione dei benefici di cui alla legge 104/92, possano essere dichiarati in situazione di gravità, oltre che dall’apposita Commissione ASL anche dal proprio medico di base, previa richiesta corredata da presentazione del “cariotipo. Inoltre, data l’irreversibilità della sindrome sono dispensati da ulteriori successive visite e controlli.
3. La Circolare INPS 128/2003 ha precisato che per la fruizione dei benefici di cui all’art. 33 della legge 104/92 per i grandi invalidi di guerra, l’attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro (Mod. 69) o di copia del decreto concessivo della stessa, può validamente sostituire la certificazione di handicap in situazione di gravità rilasciata dalle competenti Commissioni ASL.
4. Fanno eccezione a tale presupposto le seguenti condizioni: a) interruzione del ricovero da parte del disabile per effettuare visite e terapie appositamente certificate; b) ricovero del disabile in stato terminale; c) ricovero di un minore per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza.
5. “La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite” (art. 74 c.c.), mentre “L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge” (art. 78 c.c.). Si definiscono parenti di: a) primo grado: figli e genitori (linea retta); b) secondo grado: fratelli e sorelle; linea collaterale: sorella, padre (che non si conta), sorella; nipoti e nonni; linea retta: nipote, padre, nonno (che non si conta); c) terzo grado: nipote e zio; linea collaterale: nipote, padre, nonno (che non si conta – zio); bisnipote e bisnonno; linea retta: bisnipote, padre, nonno, bisnonno (che non si conta).Si definiscono affini di: a) primo grado: suocero e genero (in quanto la moglie è parente di primo grado con il proprio padre), suocero e nuora; b) secondo grado: marito e fratello della moglie (in quanto la moglie è parente di secondo grado con il proprio fratello), moglie e sorella del marito etc.. c) terzo grado: zio del marito rispetto alla moglie (lo zio è parente di terzo grado rispetto al marito-nipote), zia della moglie rispetto al marito ecc..Tra marito e moglie non vi è rapporto di parentela o affinità ma una relazione detta di coniugio.
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