PENSIONI: LE RECENTI INDICAZIONI DAL MIUR
Scadenza presentazione domande
10 gennaio 2006
Lo scorso mese di novembre sono stati diramati la circolare e il decreto (C.M. n.88 del 18 novembre 2005 che trasmette il Decreto Ministeriale n.87 del 18/11/2005) in materia di pensioni che contribuiscono a chiarire un panorama normativo di lettura spesso difficile e di altrettanto difficile interpretazione. D’altra parte la materia pensionistica è ritornata all’attenzione delle forze politiche, orientate ad una ulteriore e sostanziale riforma, ed all’attenzione dei cittadini, diretti interessati, che vorrebbero essere aiutati in una valutazione circa la tutela del loro reddito futuro.
Vediamo intanto, in maniera schematica, gli elementi più significativi sull’argomento.
Nel corrente anno scolastico maturano il diritto alla pensione per limiti d’età (pensione di vecchiaia) tutti coloro, uomini e donne, che entro il 31 agosto 2006 compiono 65 anni di età. Qualora l’interessato compia sia l’età anagrafica che l’anzianità di servizio dopo il 31 agosto 2006 ed entro il 31 dicembre 2006, a richiesta può cessare dal servizio al 1° settembre 2006, altrimenti cesserà d’ufficio al 1° settembre 2007.
La domanda va presentata al Dirigente scolastico entro il 10 genaio 2006.
Chi vuole può chiedere il trattenimento in servizio per altri due anni (fino a 67 anni di età). Questa proroga viene concessa a tutti coloro che ne fanno richiesta in quanto l’Amministrazione scolastica non pone nessuna valutazione di merito delle domande.
E’ invece a discrezione dell’Amministrazione scolastica concedere una ulteriore proroga di 3 anni, fino al raggiungimento di un massimo di 70 anni di età. Questi ulteriori tre anni non sono assoggettati a contribuzione e non incidono, di conseguenza, sull’importo della successiva pensione (Legge 27 luglio 2004 n.186, art. 1 – quater).
Con riferimento all’età anagrafica è utile osservare che molti Idr sono entrati in servizio in tarda età e possono quindi ritrovarsi nella condizione di aver raggiunto i 65 anni con un ridotto numero di anni di servizio. Per loro si pone il problema di sapere quali sono i requisiti minimi.
La pensione minima si consegue con 20 anni di servizio (19 anni, 11 mesi, 16 giorni). E’ evidente che questi colleghi devono chiedere una proroga di due anni + tre anni, fino al raggiungimento dei 70 anni di età.
Per coloro che prevedono di andare in pensione nei prossimi anni è utile, in via generale, una considerazione in merito alla recente proposta del fondo pensione integrativo denominato Fondo Espero. Le modalità di adesione a questo fondo e gli elementi utili a valutarne la convenienza dovrebbero essere resi noti dal MIUR e dai sindacati che ne hanno promosso la costituzione; ad oggi però risultano veramente pochi i dati comparativi offerti ai lavoratori. Tuttavia, con i pochi dati disponibili e in via del tutto orientativa, a nostro giudizio l’adesione al fondo è tanto più consigliabile quanto più si è giovani in termini di anni di servizio e, viceversa, diventa meno conveniente per chi è già in servizio da molti anni.
Per offrire uno spunto di riflessione personale sulla questione è opportuno tenere conto che attualmente tutti i docenti sono collocati o nel sistema TFS (trattamento di fine servizio), spettante a tutti coloro che sono stati assunti entro il 31 dicembre 2000 oppure nel sistema TFR (trattamento di fine rapporto), spettante a tutti coloro che sono stati assunti a partire dal 1 gen.2001 e a coloro che, pur assunti precedentemente, ne hanno fatto richiesta (1).
Per coloro che sono in regime TFS, trattamento di fine servizio, (è possibile verificare leggendo l’ultimo rigo in basso del proprio cedolino paga) l’adesione ai fondi pensionistici integrativi deve essere valutata con attenzione in quanto, come si legge nella norma specifica, all’Allegato 3, “(…) la sottoscrizione della domanda di adesione ad un Fondo di previdenza complementare produce, per un dipendente pubblico, effetti diretti sul regime del fine servizio di appartenenza (passaggio dal TFS al TFR per gli assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001) e sulla misura del TFR finale da erogare al lavoratore”. (cfr. C.M. n. 58 del 21 luglio 2004 -Prot.4663/MR – Fondo scuola Espero).
Antonino Abbate
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(1) Circa le modalità di calcolo del TFS e del TFR vedi AA.VV., Norme per la scuola, Ed. Adierre, pag.75 ss.
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