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  • DPR 10/4/1987, n. 209 – Accordo contrattuale del personale della scuola




    DPR 10/4/1987, n. 209


    Accordo contrattuale del personale della scuola.


    Art. 2


    Omissis


    8. Il personale docente di cui all’ultimo comma dell’art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso, ha titolo ad un trattamento economico corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui presta servizio, a quello spettante ai docenti laureati della scuola secondaria superiore ovvero ai docenti della scuola materna o elementare.


    9. Ai fini dell’applicazione del comma 8, ferma restando l’obbligatoriet dell’orario complessivo di servizio previsto dall’art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e successive modificazioni, il posto orario d’insegnamento con trattamento economico intero costituito con un numero di 30, 24 e 18 ore settimanali, rispettivamente, nelle scuole materne, elementari e secondarie.


    10. Ai fini dell’applicazione dell’art.3, nei confronti del personale di cui al comma 9 i periodi computati ai sensi della normativa concernente l’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sono utili, nei limiti previsti per il personale di ruolo per la determinazione del valore per classi e scatti e relativi ratei che costituiscono la retribuzione individuale di anzianit degli insegnanti di cui all’art. 3. – 11. Il valore per classi e scatti determinato secondo il sistema e sulla base degli stipendi tabellari previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345.



  • Circolare Ministeriale n.254 del 10/9/1980 – Applicazione dell’art.53 della legge 312/80




    Circolare Ministeriale n.254 del 10/9/1980


    Applicazione dell’art. 53 della legge 312/80 nei confronti degli insegnanti di religione.


    La L. 11 luglio 1980, n. 312, recante il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato, all’art. 53, ultimo comma, detta una nuova disciplina per il trattamento economico degli insegnanti di religione.


    La predetta norma stabilisce, infatti, che “ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti al1’80% di quelle attribuite ai docenti laureati in ruolo, con l’obbligatoriet di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra”.


    Il Senato ha approvato, contestualmente alla citata L. 312/1980, un ordine del giorno nel quale sono contenuti chiarimenti sulle diverse norme della legge stessa.


    Per quanto concerne il citato art. 53, il punto 12 dell’ordine del giorno precisa quanto segue: “L’ultimo comma dell’art. 53 da intendere nel senso che si applichi agli insegnanti di religione che intendano conseguire la costituzione e l’accettazione di posto orario cattedra, rimanendo salva la possibilit di mantenere incarichi di Insegnamento ad orario parziale, restando nel qual caso il trattamento economico quello oggi in vigore”.


    Inoltre l’art. 47 della citata L. 312 dispone che “l’assunzione del personale di cui al presente titolo disciplinata dalla normativa vigente in materia”.


    Ci premesso, si impartiscono le seguenti istruzioni:


    1. Modalit di conferimento degli incarichi


    Le disposizioni sopra riportate non modificano la disciplina del conferimento degli incarichi di insegnamento di religione, che rimane regolata dalla L. 5 giugno 1930, n. 824 e dalle disposizioni successivamente emanate in applicazione della stessa legge.


    Si conferma pertanto la disciplina vigente, precisando che anche in caso di conferimento di posto orario con trattamento cattedra l’incarico viene attribuito dal capo di istituto d’intesa con l’ordinario diocesano a sacerdoti, religiosi o laici riconosciuti idonei dall’ordinario stesso.


    Ai fini dell’applicazione dell’art. 53, ultimo comma, della L. 312/ 1980 si dovr procedere per l’anno scolastico 1980-81 al conferimento degli incarichi sulla base di una nuova intesa per i singoli docenti da nominare e per le ore di insegnamento da conferire.


    L’interessato a cui sar conferito un incarico per posto orario con trattamento cattedra dovr peraltro dichiarare espressamente l’accettazione.


    Gli incarichi conferiti continueranno a produrre gli effetti negli anni successivi, fino a quando non sar intervenuta una nuova intesa fra il capo istituto e l’ordinario diocesano, ai sensi della CM 14 maggio 1975, n. 127.


    2. Insegnanti di religione destinatari del trattamento economico contemplato nell’art. 53, ultimo comma


    Destinatari della predetta norma sono gli insegnanti in possesso dei seguenti requisiti:


    – 4 anni di servizio di insegnamento di religione, anche ad orario parziale, nelle scuole secondarie;


    – che venga conferito ed accettato un incarico per posto orario con trattamento di cattedra.


    In prima applicazione la maturazione del requisito dei 4 anni di servizio di insegnamento di religione decorre dal 1 giugno 1977, data di decorrenza ai fini giuridici dei benefici economici derivanti dalla L. 312/80 al personale della scuola. Pertanto il trattamento economico previsto dall’art. 53, ultimo comma, della L. 312/80 potr essere corrisposto a partire dal mese di giugno 1981, data in cui si compiono i 4 anni richiesti per l’applicazione della norma ai singoli docenti di religione interessati.


    3. Trattamento economico


    Il nuovo trattamento economico ai docenti in possesso dei requisiti di cui al punto precedente determinato come segue. Agli insegnanti di religione dopo aver maturato i 4 anni di anzianit nel livello spetta un trattamento economico calcolato sulla base dello stipendio iniziale aumentato-dell’80% della differenza tra quello spettante al personale docente laureato di ruolo con pari anzianit di 4 anni e quello spettante al medesimo personale all’inizio del livello. Negli anni scolastici successivi, al raggiungimento delle anzianit richieste per il personale docente laureato di ruolo, sono attribuite classi di stipendio con aumento costante pari all’80% del 16% (12,80%) dello stipendio iniziale di livello.


    Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio sono corrisposti aumenti biennali del 2,50% dello stipendio della classe stessa, come sopra determinato.


    La corresponsione di detto trattamento economico subordinata al mantenimento del posto orario con trattamento di cattedra.


    Pertanto negli anni scolastici in cui i docenti interessati dovessero ricevere un incarico per orario inferiore a quello necessario per la costituzione del posto orario con trattamento di cattedra, il trattamento economico in godimento sar ridotto in relazione alle ore di incarico conferite.


    Nei predetti anni di incarico con orario ridotto lo sviluppo del trattamento economico previsto dall’art. 53 viene sospeso.


    Allorch sar conferito un nuovo incarico per posto orario con trattamento cattedra i predetti insegnanti hanno titolo all’intero trattamento economico, previsto dall’art. 53 e acquisiscono diritto al successivo sviluppo economico, secondo quanto disposto dal predetto art. 53 a partire dalla classe di stipendio in godimento.


    Gli anni di insegnamento prestati con orario ridotto non sono computati ai fini dell’applicazione dell’art. 53, mentre i successivi anni con posto orario verranno ad aggiungersi a quelli precedentemente prestati sempre con orario previsto per la costituzione del posto orario.


    Alla corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 53, ultimo comma, della L. n. 312 provvedono gli uffici competenti a liquidare lo stipendio degli insegnanti di religione, sulla base della documentazione prodotta dall’interessato qualora il servizio precedente sia stato prestato presso altri istituti o scuole.


    Per quanto concerne lo stato giuridico degli insegnanti di religione si precisa che l’art. 53 della L. 312/80 non ha modificato la loro qualit di docenti non di ruolo e pertanto ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.


    In assenza di uno specifico ruolo degli insegnanti di religione, il posto orario con trattamento cattedra da costituire in applicazione del medesimo art. 53, ultimo comma, non costituisce posto di organico, ma solo l’accorpamento di ore di insegnamento di religione finalizzato alla corresponsione del nuovo trattamento economico.


    La presente circolare stata concordata con il Ministero del Tesoro – Ragioneria generale dello Stato – IGOP.


     



  • DPR 24/6/1986, n. 539 – Specifiche e autonome attività educative per l’Irc nella scuola materna




    DPR 24/6/1986, n. 539


    Specifiche e autonome attivit educative per l’Irc nella scuola materna.


    1. Gli indirizzi per le specifiche e autonome attivit educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna:


    – si collocano nel quadro delle finalit di detta scuola, che “si propone fini di educazione, di sviluppo della personalit infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell’obbligo, integrando l’opera della famiglia” (L. 18/311968, n. 444, art. 1);


    – assumono, in aderenza agli “Orientamenti dell’attivit educativa nelle scuole materne statali” (DPR 10/9/1969, n.647), gli aspetti universali della religiosit e insieme quelli specifici dei valori cattolici, che fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano;


    – sono offerti alle educatrici e agli educatori, e con essi ai genitori, perch possano presentare con libert e responsabilit nella comunit scolastica il messaggio evangelico dell’amore, della fratellanza, della pace, come risposta religiosa al bisogno di significato dei bambini, nel rispetto delle loro esperienze personali, delle responsabilit educative delle famiglie e della pedagogia della scuola materna.


    2. Le scelte delle attivit educative suggerite con questi indirizzi assumono come base di partenza le esigenze e gli interessi dei bambini e le esperienze che essi vivono in famiglia, nella scuola, nell’ambiente sociale e in riferimento alla comunit cristiana.


    In armonia con le finalit generali della scuola materna, queste attivit concorrono ad aiutare i bambini nella reciproca accoglienza, nel superamento fiducioso delle difficolt, nell’educazione all’esprimersi e al comunicare con le parole e i gesti.


    Specificamente, esse tendono ad educare i bambini a cogliere i segni del la vita cristiana, a intuirne i significati, ad esprimere con le parole e i segni la loro incipiente esperienza religiosa.


    3. Come contenuti di queste attivit educative, si propongono le seguenti indicazioni:


    – i segni e le esperienze della presenza di Dio nella creazione, nella natura e nelle sue stagioni, nella vita e nelle opere degli uomini;


    – i significati cristiani degli avvenimenti fondamentali dell’esistenza umana, quali i bambini possono vivere in famiglia, nell’ambiente e attraverso le immagini della comunicazione sociale;


    – la paternit e la provvidenza di Dio, che pi forte del male e rende gli uomini fratelli e solidali, apre da sempre nuove speranze;


    – l’accostamento graduale a passi della Bibbia, scegliendo tra gli episodi, i personaggi e i brani sapienziali che maggiormente rivelano la paternit di Dio e la fraternit universale degli uomini;


    – in particolare, pagine scelte dei Vangeli che raccontano la vita, l’insegnamento, le opere, le preghiere, la Pasqua e la presenza viva di Ges, e insieme la vita di Maria, sua Madre;


    – la domenica, le feste, le preghiere, i canti, i tempi e i luoghi, gli elementi simbolici, gestuali e figurativi della vita dei cristiani, cosi come i bambini possono gradualmente percepire;


    – episodi della vita di santi, persone e figure significative del messaggio dell’amore nel nostro tempo;


    – la regola dell’amore di Dio e del prossimo, con i primi comportamenti di accoglienza e donazione, di riconciliazione, sincerit e fiducia;


    – le manifestazioni della religiosit popolare, nel loro corretto significato culturale e spirituale;


    – le espressioni della poesia e dell’arte cristiana pi adeguate alla sensibilit dei bambini.


    4. Spetta alle educatrici e agli educatori, insieme con le famiglie e sempre in dialogo con i bambini, provvedere, nel quadro del progetto educativo, a organizzare con opportune scelte queste attivit, con particolare attenzione ai seguenti criteri:


    – si favoriscano l’ascolto e la parola, l’espressione di sentimenti di gratitudine, di gioia, di dialogo e di preghiera;


    – si cerchi di coltivare la spontaneit espressiva dei bambini contemperandola opportunamente con l’uso delle parole offerte dalla tradizione cattolica;


    – si valorizzino sempre, senza alcuna discriminazione, le diverse esperienze dei bambini, nel rispetto di tutte le famiglie;


    – si abbia particolare predilezione per i bambini portatori di handicap presenti nella scuola, aiutandoli perch siano soggetti, con i coetanei, di queste attivit;


    – si curi la necessaria e corretta relazione con tutte le attivit educative della scuola materna, anche quando l’insegnante impegnato nelle attivit educative di religione cattolica non il titolare della sezione.


    5. Per quanto riguarda la scelta delle attivit, tenuto conto che l’acquisizione dei valori religiosi viene favorita dalle capacit che il bambino matura attraverso le varie esperienze e dimensioni educative, si offrono come concrete indicazioni, da applicare gradualmente nelle diverse sezioni in cui si articola la scuola materna, quelle che riguardano: la comunicazione orale (racconti, lettura da parte dell’insegnante di brevi testi religiosi); la musica e il canto (ascolto, esecuzione di canti religiosi tratti anche dalla tradizione popolare); l’uso dell’audiovisivo; il gioco; la drammatizzazione; l’attivit grafico – pittorico – plastica; l’esplorazione dell’ambiente alla ricerca dei segni della comunit cristiana.


    6. L’insegnante abbia cura di far comprendere ai bambini che le specifiche ed autonome attivit educative di religione cattolica concorrono a maturare il rispetto delle diverse posizioni che le persone variamente adottano in ordine alla realt religiosa, cos da porre anche le premesse di una vera convivenza umana.


    Questi indirizzi di attivit educativa in ordine all’insegnamento della religione cattolica richiedono in ogni modo, da parte di tutti, una mentalit aperta, capace di grande comprensione per le prospettive riguardanti l’unit tra tutti i cristiani, le buone relazioni tra la Chiesa cattolica e le religioni non cristiane, il dialogo corretto e fecondo con tutti, la promozione dell’uomo e il bene del paese.



  • Circolare Ministeriale n.127 del 18/9/1978 – Determinazione dell’orario dell’insegnante di religione




    Circolare Ministeriale n.127 del 18/9/1978


    Determinazione dell’orario dell’insegnante di religione.


    In riferimento a quesiti pervenuti, si comunica, a conferma di quanto stabilito dalla circolare ministeriale 14 maggio 1975, n. 127, che gli insegnanti di religione, una volta nominati e assunto servizio, sono automaticamente confermati nell’incarico negli anni successivi, in base alla disponibilit delle ore di insegnamento, sino a quando non intervenga, prima dell’inizio di ciascun anno scolastico, una nuova intesa tra l’ordinario diocesano e il preside.


    In considerazione delle particolari esigenze di ordine pedagogico e didattico connesse al fatto che l’insegnamento della religione viene di norma impartito in ciascuna classe per un’ora settimanale, si comunica altres che le ore di insegnamento di religione disponibili nelle singole scuole possono essere assegnate, d’intesa con l’ordinario diocesano, ad uno o pi docenti, avendo cura peraltro di affidare a ciascuno di essi, ove possibile, fino a 9 ore settimanali nel rispetto dell’unit organica dei corsi.


    Resta fermo che, a norma delle disposizioni vigenti, l’anzidetto limite di ore pub essere superato, d’intesa con l’ordinario diocesano, fino a un massimo di 18 ore settimanali.


    Si precisa, pertanto, che quando in una scuola si rendano disponibili ore di insegnamento di religione, esse possono essere assegnate a un nuovo incaricato, a condizione che gli altri docenti di religione della medesima scuola abbiano almeno 9 ore settimanali d’insegnamento e sempre che sia rispettata l’unit organica dei corsi.



  • Legge 18/6/1986, n. 281 – Capacità di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie




    Legge 18/6/1986, n. 281


    Capacit di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie superiori.


     


    Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:


    Art. 1


    1. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all’atto dell’iscrizione, a richiesta dell’autorit scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.


    2. Viene altres esercitato personalmente dallo studente il diritto di scelta in materia di insegnamento religioso in relazione a quanto previsto da eventuali intese con altre confessioni.


    3. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attivit culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.


    4. I moduli relativi alle scelte di cui ai precedenti commi devono essere allegati alla domanda di iscrizione.


    5. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di et – contenente la specifica elencazione dei documenti allegati di cui ai commi 1, 2 e 3 – sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potest, nell’adempimento della responsabilit educativa di cui all’articolo 147 del Codice civile.


    6. Sono abrogate le disposizioni in materia di iscrizione nonch ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.


    Art. 2


    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sar inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


     


    Data a Roma, add 18 giugno 1986


     



  • Circolare Ministeriale n.127 del 14/5/1975 – Equiparazione degli insegnanti di religione




    Circolare Ministeriale n.127 del 14/5/1975.


    Equiparazione degli insegnanti di religione agli incaricati a tempo indeterminato; riconferma della nomina.


    L’insegnamento della religione, come noto, tuttora disciplinato dalla L. 5 giugno 1930, n. 824. Dal contesto delle norme contenute nella Legge ora citata e nell’art. 1, primo e ultimo comma, della L. 13 giugno 1969, n. 282, si evince che agli insegnanti di religione sono applicabili, nel complesso, le norme di stato giuridico vigenti per gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato forniti di abilitazione all’insegnamento, tenendo presente che, in assenza di apposito esame di abilitazione, l’approvazione o l’attestato di idoneit rilasciato dall’ordinario diocesano ha il valore giuridico di abilitazione all’insegnamento, come a suo tempo chiarito dal Consiglio di Stato.


    Per quest’ultima considerazione, con circolare n.132 del 3 aprile 1962, emanata a seguito dell’entrata in vigore della L. 28 luglio 1961, n. 831, gli insegnanti incaricati di religione sono stati, tra l’altro, assoggettati al trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza a carico dello Stato previsto dall’art. 8 della medesima Legge n. 831 per gli insegnanti abilitati in servizio con incarico triennale.


    Ci premesso, al fine di meglio adeguare, pur nel rispetto della particolare natura dell’insegnamento in questione, la procedura per il conferimento degli incarichi di religione alle norme generali vigenti per gli insegnanti incaricati, anche per quanto riguarda l’esigenza di assicurare una maggiore continuit didattica, si ritiene opportuno impartire le seguenti istruzioni.


    A norma della predetta L. n. 824 del 1930 gli incarichi di religione sono conferiti dai capi di istituto, inteso l’ordinario diocesano, a sacerdoti e religiosi o a laici riconosciuti idonei dallo stesso ordinario diocesano.


    Gli insegnanti di religione, una volta nominati e assunti in servizio, si intendono automaticamente confermati negli anni successivi, in base alla disponibilit delle ore di insegnamento.


    L’incarico continuer, pertanto, a produrre i suoi effetti sino a quando non sar intervenuta una nuova intesa tra l’ordinario diocesano ed il preside, prima dell’inizio dell‘anno scolastico, fermo restando quanto disposto dall’art. 6 della L. 5 giugno 1930, n. 824.



  • Risoluzione della Camera dei Deputati del 16/1/1986, n. 6-00074 – Emendamenti alla CM 368/85




    Risoluzione della Camera dei Deputati del 16/1/1986, n. 6-00074


    Emendamenti alla CM 368/85 e impegni per il governo in ordine all’applicazione dell’Intesa Cei-Mpi.


    La Camera,


    considerata l’Intesa fra il Ministro della Pubblica Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana sottoscritta il 14 dicembre 1985 di cui al DPR 16 dicembre 1985, n.751, in attuazione del punto 5, lettera B, del protocollo addizionale dell’accordo di modificazione del Concordato Lateranense ratificato con Legge 25 marzo 1985, n. 121,


    impegna il Governo:


    1. a fissare natura, indirizzi e modalit di svolgimento e di valutazione delle attivit culturali e formative offerte dalla scuola, nei suoi diversi gradi, a chi intenda non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, al fine di assicurare la scelta tra alternative entrambe note e definite, predisponendo tempestivamente, e in ogni caso entro il 30 aprile, le misure di conseguenza necessarie, anche con eventuali provvedimenti di legge;


    2. a fissare alla data del 10 febbraio, per l’anno scolastico 1986/ 87, il termine per la preiscrizione alla scuola materna, alla prima classe della scuola elementare e alla prima classe della scuola media, necessaria per la successiva iscrizione, e a confermare al 7 luglio la data della iscrizione a tutte le classi e del contestuale esercizio del diritto di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, redigendo opportunamente il modulo anche in relazione alle esigenze di cui al punto 1). Nel caso di non esercizio del diritto di opzione si stabilir quali attivit alternative possano essere praticate;


    3. a presentare immediatamente un apposito provvedimento legislativo atto a consentire che nella scuola media superiore gli studenti possano esercitare personalmente il diritto di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica;


    4. ad esprimere ai direttori didattici e ai Collegi docenti della scuola elementare ai quali affidata la responsabilit dell’organizzazione e della programmazione didattica, la necessit che sia assicurato tanto lo svolgimento delle attivit di insegnamento della religione cattolica quanto le attivit didattiche per gli allievi che non si avvalgono di detto insegnamento, rappresentando l’esigenza di collocare entrambe le attivit nell’ora iniziale o finale delle lezioni in relazione alla finalit di non dar luogo a nessuna forma di discriminazione;


    5. a definire le “specifiche ed autonome attivit educative” in ordine all’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna pubblica, tenendo conto dei criteri che caratterizzano gli orientamenti dell’attivit educativa nella scuola materna pubblica in materia di educazione religiosa e a precisare altres i criteri di utilizzazione del tempo riservato a detto insegnamento, in modo da tener conto delle particolari esigenze del bambino e del rispetto dovuto alla scelta fatta dai genitori o da chi esercita la patria potest, in materia di insegnamento della religione cattolica, al fine di non consentire alcuna forma di discriminazione, anche in relazione a quanto stabilito dalla Legge n. 449 del 1984;


    6. a predisporre apposito modulo, distinto dalla pagella, per la valutazione del profitto sia per quanto attiene all’insegnamento religioso, sia per le attivit alternative, al fine di evitare che le diverse scelte possano rappresentare motivo di discriminazione;


    7. a riferire al Parlamento al termine dell’anno scolastico 1986/ 87 sui risultati del primo anno di applicazione della nuova normativa, al fine di porre rimedio ad eventuali inconvenienti e di mettere a punto eventuali correttivi nell’applicazione dell’Intesa, fermo restando quando previsto al terzultimo e al penultimo capoverso dell’Intesa stessa.


    La Camera impegna altres il Governo


    a sollecitare la conclusione degli accordi con la Tavola Valdese per l’adozione della circolare attuativa della Legge n. 449 del 1984;


    – a concludere le intese con l’Unione delle Comunit Israelitiche e con le altre confessioni religiose che ne abbiano fatto richiesta;


    – a sottoporre preventivamente al Parlamento ogni proposta o ipotesi di accordo concernente materie concordatarie o l’attuazione di principi sanciti dall’accordo concordatario, al fine di consentire alle Camere di esercitare in tempo utile i propri poteri di indirizzo.



  • Circolare Ministeriale n.301 del 30/11/1974 – Elettorato attivo e passivo degli insegnanti




    Circolare Ministeriale n.301 del 30/11/1974


    Elettorato attivo e passivo degli insegnanti di religione per l’elezione degli organi collegiali.


    Omissis


    Ai fini della partecipazione alle elezioni dei rappresentanti del personale docente, gli insegnanti di religione, stante la particolare natura del loro rapporto d’impiego, sono da considerare come incaricati a tempo indeterminato e pertanto possono esercitare l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi collegiali di qualsiasi durata.


    Omissis


    Cfr. anche OOMM 5/10/76; 24/11/76; 25/11/76.


     



  • DPR 16/12/1985, n. 751 – Intesa fra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza Episc.

    DPR 16/12/1985, n. 751

    Intesa fra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana circa l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche italiane.

     

    [ Il 13/6/1990 con DPR 23/6/1990, n.202 stato modificato il DPR 16/12/1985, n.751. Il D.P.R 751/1985 viene pubblicato con le integrazioni del DPR 202/1990. Pertanto i lettori troveranno in corsivo le aggiunte e in parentesi quadre le parti eliminate ]

     

    Il Ministro della Pubblica Istruzione

    quale autorit statale che sovrintende all’istruzione pubblica impartita in ogni ordine e grado di scuola, debitamente autorizzato dal Consiglio dei Ministri con delibera del 14 dicembre 1985 a norma dell’art. 1, n. 13, del regio decreto 14 novembre 1901, n. 466, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 gennaio 1990 a norma della legge 23 agosto 1988, n. 400, e

    Il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

    che, debitamente autorizzato, agisce a nome della Conferenza stessa ai sensi dell’art. 5 del suo statuto e a norma del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico,

    in attuazione dell’art. 9, n. 2, dell‘accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato Lateranense e che continua ad assicurare, nel quadro delle finalit della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado,

    determinano, con la presente intesa, gli specifici contenuti per le materie previste dal punto 5, lettera b), del protocollo addizionale relativo al medesimo accordo, fermo restando l’intento dello Stato di dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione.

    1. Programmi dell’insegnamento della religione cattolica

    1.1. Premesso che l’insegnamento della religione cattolica impartito, nel rispetto della libert di coscienza degli alunni, secondo programmi che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalit della scuola, le modalit di adozione dei programmi stessi sono determinate come segue:

    1.2. I programmi dell’insegnamento della religione cattolica sono adottati per ciascun ordine e grado di scuola con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana, ferma restando la competenza esclusiva di quest’ultima a definirne la conformit con la dottrina della Chiesa.

    Con le medesime modalit potranno essere determinate, su richiesta di ciascuna delle Parti, eventuali modifiche dei programmi.

    1.3. Le Parti s’impegnano, nell’ambito delle rispettive competenze, a ridefinire entro due anni dalla firma della presente intesa i programmi di insegnamento della religione cattolica, tenendo conto anche della revisione dei programmi di ciascun ordine e grado di scuola, e a definire entro sei mesi dallo stesso termine gli ‘orientamenti’ della specifica attivit educativa in ordine all’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna.

    Fino a quando non venga disposta l’adozione di nuovi programmi rimangono in vigore quelli attualmente previsti.

    2. Modalit di organizzazione dell’insegnamento della religione cattolica

    2.1. Premesso che:

    a) il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell’orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni;

    b) la scelta operata su richiesta dell’autorit scolastica all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalit di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica;

    c) assicurata, ai fini dell’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi, una tempestiva informazione agli interessati da parte del Ministero della Pubblica Istruzione sulla nuova disciplina dell’insegnamento della religione cattolica e in ordine al la prima attuazione dell‘esercizio di tale di ritto;

    d) l’insegnamento della religione cattolica impartito ai sensi del punto 5, lettera a), del protocollo addizionale da insegnanti riconosciuti idonei dalla competente autorit ecclesiastica;

    le modalit di organizzazione dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche sono determinate come segue:

    2.2. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, l’insegnamento della religione cattolica organizzato attribuendo ad esso, nel quadro dell’orario settimanale, le ore di lezione previste dagli ordinamenti didattici attualmente in vigore, salvo successive intese.

    La collocazione oraria di tali lezioni effettuata dal capo di istituto sulla base delle proposte del Collegio dei docenti, secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell’ambito della scuola e per ciascuna classe.

    2.3. Nelle scuole elementari, in aderenza a quanto stabilito in ordine ai valori religiosi nel Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, sono organizzate specifiche e autonome attivit di insegnamento della religione cattolica secondo i programmi di cui al punto 1.

    A tale insegnamento sono assegnate complessivamente due ore nell’arco della settimana.

    2.4. Nelle scuole materne, in aderenza a quanto stabilito nel Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 617, sono organizzate specifiche e autonome attivit educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica nelle forme definite secondo le modalit di cui al punto 1.

    [A tali attivit sono assegnate complessivamente due ore nell’arco della settimana].

    Le suddette attivit sono comprese nella programmazione educativa della scuola e organizzate, secondo i criteri di flessibilit peculiari della scuola materna, in unit didattiche da realizzare, anche con raggruppamenti di pi ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di sessanta ore nell’arco dell’anno scolastico.

    2.5. L’insegnamento della religione cattolica impartito da insegnanti in possesso di idoneit riconosciuta dall’ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d’intesa con l’ordinario diocesano, dalle competenti autorit scolastiche ai sensi della normativa statale.

    Ai fini del raggiungimento dell’intesa per la nomina dei singoli docenti l’ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall’autorit scolastica delle esigenze anche orarie relative all’insegnamento in ciascun circolo o istituto, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4.

    2.6. Nelle scuole materne ed elementari, in conformit a quanto disposto dal m 5, lettera a), secondo comma, del protocollo addizionale, l’insegnamento della religione cattolica, nell’ambito di ogni circolo didattico, pu essere affidato dall’autorit scolastica, sentito l’ordinario diocesano, agli insegnanti di classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono revocare la propria disponibilit prima dell’inizio dell’anno scolastico.

    2.6-bis. Il riconoscimento di idoneit all’insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell’ordinario diocesano.

    2.7. Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento.

    Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

    3. Criteri per la scelta dei libri di testo

    3.1. Premesso che i libri per l’insegnamento della religione cattolica, anche per quanto concerne la scuola elementare, sono testi scolastici e come tali soggetti, a tutti gli effetti, alla stessa disciplina prevista per gli altri libri di testo, i criteri per la loro adozione sono determinati come segue:

    3.2. I libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti del nulla osta della Conferenza Episcopale Italiana e dell’approvazione dell’ordinario competente, che devono essere menzionati nel testo stesso.

    3.3. L’adozione dei libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica deliberata dall’organo scolastico competente, su proposta dell’insegnante di religione, con le stesse modalit previste per la scelta dei libri di testo delle altre discipline.

    4. Profili della qualificazione professionale degli insegnanti di religione

    4.1. Premesso che:

    a) l’insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalit della scuola, deve avere dignit formativa e culturale pari a quella delle altre discipline;

    b) detto insegnamento deve essere impartito in conformit alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall’autorit ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata;

    profili della qualificazione professionale sono determinati come segue:

    4.2. Per l’insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:

    4.3. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l’insegnamento della religione cattolica pu essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:

    a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facolt approvata dalla Santa Sede;

    b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;

    c) diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;

    d) diploma di laurea valido nell’ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana.

    4.4. Nella scuola materna ed elementare l’insegnamento della religione cattolica pu essere impartito, ai sensi del punto 2.6., dagli insegnanti del circolo didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari superiori l’insegnamento della religione cattolica, o comunque siano riconosciuti idonei dall’ordinario diocesano.

    Nel caso in cui l’insegnamento della religione cattolica non venga impartito da un insegnante del circolo didattico, esso pu essere affidato:

    a) a sacerdoti e diaconi, oppure a religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di Diritto Canonico e attestata dall’ordinario diocesano;

    b) a chi, fornito di titolo di studio valido per l’insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente punto 4.4.; oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana.

    4.5. La Conferenza Episcopale Italiana comunica al Ministero della Pubblica Istruzione l’elenco delle facolt e degli istituti che rilasciano i titoli di cui ai punti 4.3. e 4.4. nonch delle discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.3., lettera a).

    4.6. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti 4.3. e 4.4. sono richiesti a partire dall’anno scolastico 1990-91.

    I docenti di religione cattolica in servizio nell’anno scolastico 1989-90, gi in possesso del diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, possono conseguire nelle sessioni dell’anno accademico 1989-90 il titolo prescritto.

    4.6.1. Sino a tale data l’insegnamento della religione cattolica pu essere affidato a chi non ancora in possesso dei titoli richiesti, purch abbia conseguito un diploma di scuola secondaria superiore e sia iscritto alle facolt o agli istituti di cui al punto 4.5.

    4.6.2. Sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l’insegnamento della religione cattolica:

    a) gli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare in servizio nell’anno scolastico 1985-86;

    b) gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell’insegnamento della religione cattolica l’insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l’anno scolastico 1985-86 abbiano cinque anni di servizio.

    4.7. Per l’aggiornamento professionale degli insegnanti di religione in servizio la Conferenza Episcopale Italiana e il Ministero della Pubblica Istruzione attuano le necessarie forme di collaborazione nell’ambito delle rispettive competenze e disponibilit, fatta salva la competenza delle regioni e degli enti locali a realizzare per gli insegnanti da essi dipendenti analoghe forme di collaborazione rispettivamente con le Conferenze Episcopali Regionali o con gli ordinari diocesani.

     

    * * *

     

    Nell’addivenire alla presente intesa le parti convengono che, se si manifestasse l’esigenza di integrazioni o modificazioni, procederanno alla stipulazione di una nuova intesa.

    Parimenti, le Parti si impegnano alla reciproca collaborazione per l’attuazione, nei rispettivi ambiti, della presente intesa, nonch a ricercare un’amichevole soluzione qualora sorgessero difficolt di interpretazione.

    Le Parti si daranno reciproca comunicazione, rispettivamente, dell’avvenuta emanazione e dell’avvenuta promulgazione dell’intesa nei propri ordinamenti.

     

    Roma, 14 dicembre 1985.

     

    Il Presidente Il Ministro

    della Conferenza Episcopale Italiana della Pubblica Istruzione

    Card. Ugo Poletti Franca Falcucci

     

    Roma, 13 giugno 1990.

     

    Il Presidente Il Ministro

    della Conferenza Episcopale Italiana della Pubblica Istruzione

    Card. Ugo Poletti Sergio Mattarella

     

  • DPR 10/9/1969, n. 647 – Orientamenti per la scuola materna statale (6)




    DPR 10/9/1969, n. 647


    Orientamenti per la scuola materna statale.


    Omissis


    1. Educazione religiosa. – L’esperienza religiosa, esperienza tipicamente umana, risponde, nel bambino di questa et, a complesse esigenze affettive ed intellettuali. Le pi evidenti sono il desiderio di attingere un sentimento di legame universale con le cose e le persone tutte; il bisogno di affidamento della propria persona a una forza e ad una volont capaci di sorreggerla e di aiutarla nella conquista dell’autonomia; la richiesta di certezza e di stabilit nel fluire dell’esistenza; infine, l’esigenza di compensare frustrazioni e delusioni derivate dal rapporto con l’ambiente e di sottrarsi a sensi di insicurezza e di angoscia che non possibile vincere con le proprie forze e che limitano le capacit di operare positivamente nel mondo.


    L’educazione religiosa, proprio in quanto soddisfa questi bisogni, ed offre i fondamenti per una concezione spirituale, serena e unitaria del mondo e della vita, costituisce un aspetto irrinunciabile dell’educazione del bambino. Essa consente il pieno ed armonico sviluppo della sua personalit, l’affinamento del suo senso morale e dei valori, e radica in lui sentimenti di autentica socialit, animati, cio, dal rispetto e dall’amore per il prossimo, e dall’ideale della pace tra gli uomini.


    Tale educazione deve evitare atteggiamenti e metodi che possono condurre, e talvolta hanno condotto, negli ambienti familiari meno preparati, a superstizioni, a pregiudizi, a formalismi che incidono negativamente sulla personalit infantile e compromettono la formazione morale e sociale; anzich costituire fonte di equilibrio, di serenit, di dinamico e creativo ottimismo nell’impegno di trasformazione umana del mondo e di disponibilit verso gli altri.


    Nella scuola materna, il grado di maturit raggiunto dalla personalit infantile non permette di sviluppare pienamente l’esperienza religiosa, i cui livelli pi alti coincidono con le scelte intellettualmente e moralmente autonome, possibili solo nell’ulteriore sviluppo della personalit. L’educazione religiosa pu compiersi tuttavia efficacemente muovendo dal complesso delle esperienze infantili e pu anche contribuire indirettamente all’affinamento del comportamento religioso delle stesse famiglie credenti e costituire per le altre un invito a una pi ricca educazione spirituale dei figli.


    La bellezza e l’armonia della natura, ogni volta che siano ravvisabili, e la presenza in essa di innumerevoli forme di vita, possono costituire motivo per sviluppare sentimenti di rispetto e di amore per tutte le creature e di riconoscimento di Dio Creatore.


    Il rapporto del bambino con i coetanei, non ancora concretato in forme e strutture sociali sufficientemente stabili e conosciute in forma riflessa, trova nei sentimenti di bont e di amore una prima possibile espressione emotiva. Tali sentimenti possono essere guidati a farsi vincolo di fraternit attraverso l’evocazione della presenza provvida ed amorosa di un Padre comune che trascende i singoli modelli paterni. Il senso di questa Presenza gi costituisce un essenziale progresso della coscienza infantile verso la conquista dei valori morali, sociali e religiosi.


    L’educazione religiosa nella scuola materna presenta, pertanto, alcuni caratteri fondamentali. Anzitutto essa dovrebbe muovere sempre da esperienze tipicamente infantili, o, comunque, immediatamente attingibili da tutti i bambini della comunit scolastica, e svolgersi ed attuarsi in forme e attraverso attivit appropriate all’et.


    Cos invece di ricorrere a schematizzazioni ed insistere sulla astratta formulazione di precetti, sar opportuno, attraverso la presentazione di racconti e di esempi concreti di valore religioso e morale, portare il bambino ad una prima apertura verso Dio e ad una vissuta esperienza di fraternit, di amore, e di non violenza. Occorrer pure, attraverso adatte narrazioni ed eventuali drammatizzazioni, chiarire ogni volta ai bambini il valore e il significato della religione sul piano della vita personale e comunitaria o familiare. Sar anche opportuno utilizzare ampiamente semplici canti, scelti tra quelli offerti dalla tradizione religiosa. I momenti di preghiera siano affidati alla spontanea espressione e formulazione dei sentimenti presenti nell’animo infantile.


    L’educazione religiosa dovr ispirarsi in ogni caso a serenit e a misura. Sar a tal fine opportuno favorire nei bambini un atteggiamento di ascolto interiore, mediante momenti di raccoglimento. Si dovr evitare la formazione o favorire il superamento di atteggiamenti religiosi ispirati pi a timore che ad amore, ingeneranti insicurezza, ansiet, immotivati sensi di colpa, sentimenti di discriminazione e forme di pregiudizio, di intolleranza e di fanatismo. Si dovr per contro promuovere sensi di fiducia secondo una religione dell’amore e della giustizia che faccia coincidere la legge divina con la legge di una interiore coscienza certa e serena. L’educazione religiosa dovr sottolineare gli aspetti universali della religiosit e insieme quelli specifici delle varie forme religiose.


    In particolare, indispensabile che l’educatrice sia sempre guidata dalla piena consapevolezza della possibile presenza in classe di bambini che provengono da famiglie con diverse concezioni religiose o con orientamento non religioso e della necessit del rispetto pieno di tali concezioni od orientamenti diversi, evitando che quei bambini possano sentirsi in qualche modo esclusi dalla comunit infantile.