Blog

  • Legge 417/1988, n. 246 – Misure urgenti per il personale della scuola




    Legge 417/1988, n. 246


    Misure urgenti per il personale della scuola. Conversione in legge del DL 315188, n. 140, sul precariato.


    Art. 15


    1. I docenti nominati in ruolo nell’anno scolastico 1984-85, la cui nomina sia stata revocata a seguito delle disposizioni impartite dalla circolare del Ministro della pubblica istruzione protocollo n. 2094 del 30 luglio 1985, ovvero a seguito di provvedimenti conseguenti ad ordinanze giurisdizionali contrastanti sia con la predetta circolare sia con quella precedente protocollo n. 3597 del 2 agosto 1984, sono immessi in ruolo con la medesima decorrenza degli effetti giuridici che avevano le nomine revocate. Gli effetti economici decorrono dalla data di riassunzione del servizio.


    2. Sono immessi in ruolo, con decorrenza degli effetti giuridici dall’anno scolastico 1985-86 e degli effetti economici dalla data dell’assunzione in servizio, i docenti la cui nomina non sia stata disposta perch esclusi dalla riserva prevista dal comma primo degli articoli 27, 31 e 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, a seguito delle disposizioni impartite dal Ministero della pubblica istruzione con le circolari indicate nel comma 1.


    3. Le immissioni in ruolo sono effettuate secondo le modalit previste dall’articolo 17.



  • Circolare Ministeriale n.128 del 3/5/1986 – Insegnamento di religione cattolica e attività alternative nella scuola materna.


    Circolare Ministeriale n.128 del 3/5/1986


    Insegnamento di religione cattolica e attivit alternative nella scuola materna.


    Si fa seguito alle circolari n. 368 (prot. n. 53421/1407) del 20 dicembre 1985 e n. 10 (prot. n. 54366/1429) del 17 gennaio 1986 per fornire, in relazione anche alla risoluzione n. 6-00074 approvata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 16 gennaio c.a. e al dibattito svoltosi al Senato il 28 aprile scorso, le indicazioni in ordine alle attivit offerte agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.


    Al fine di assicurare alle famiglie la completa conoscenza della nuova disciplina in materia di insegnamento della religione cattolica nonch delle attivit educative assicurate dalla scuola per i bambini che non si avvalgono di detto insegnamento, si dispone quanto segue.


    Entro il 10 giugno p.v. devono essere consegnati ai genitori o a chi esercita la potest:


    1. allegato A, quale modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. Tale allegato va consegnato anche alle famiglie che avessero gi utilizzato il modulo allegato alla circolare n. 368 del 20 dicembre 1985;


    2. allegato B, quale scheda informativa relativa alle attivit per i bambini che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.


    Le attivit di cui all’allegato B) sono definite nel quadro degli orientamenti educativi in vigore entro il primo mese dall’inizio della scuola dal Collegio dei docenti sentiti, nell’esercizio della responsabilit educativa, i genitori interessati o chi esercita la potest, tenendo conto di quanto esplicitato nello stesso allegato. Dette attivit sono svolte dai docenti, compresi quelli appartenenti alle dotazioni organiche aggiuntive, nell’ambito dell’orario di servizio con esclusione delle venti ore, ferma restando per tutti l’osservanza dell’orario obbligatorio di insegnamento.


    Al fine di assicurare il complessivo svolgimento dell’attivit didattica, si richiama l’attenzione dei direttori didattici e dei Collegi dei docenti sulla esigenza di collocare contestualmente l’insegnamento della religione cattolica e le attivit di cui all’allegato B) all’inizio o alla fine dell’orario giornaliero per le sezioni nelle quali siano presenti bambini che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica e bambini che non se ne avvalgono.


    Con successiva circolare si dar notizia delle attivit educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica e dei criteri di utilizzazione del tempo riservato a detto insegnamento.


    Contestualmente saranno precisate le modalit per acquisire la disponibilit degli insegnanti di ruolo a svolgere le attivit educative di religione cattolica e le disposizioni per l’eventuale nomina di appositi insegnanti qualora, nell’ambito delle sezioni funzionanti, non vi siano insegnanti di ruolo disponibili per detto insegnamento.


    I direttori didattici avranno cura di assicurare che nell’applicazione delle disposizioni in oggetto si operi nel pieno rispetto della scelta delle famiglie, non dando luogo ad alcuna forma di discriminazione. In conformit a quanto previsto dal punto 7 della precitata risoluzione parlamentare, i direttori didattici faranno pervenire ai provveditori agli studi, entro il 30 giugno 1987, ogni opportuno elemento informativo che consenta di valutare l’attivit svolta.


    Si pregano le SS.LL. di portare immediatamente quanto sopra a conoscenza delle scuole interessate.


     


    ALLEGATO A


    (comune a tutti i gradi di scuola)


     


    Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 1986/87.


     


    ALUNNO


     


    Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformit al nuovo accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art . 9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell’autorit scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.


    La scelta operata all’atto della iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica sulla base della stessa procedura.


    Nella prima applicazione, riferita all’anno scolastico 1986/87, gli aventi diritto consegneranno il presente modulo alla segreteria della scuola nel termine del 7 luglio 1986.


     















     

    Si



    Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

         
     

    No



    Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.


     


    Il diritto di scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa.


     


    (*) Firma: Genitore o chi esercita la potest


     


    (*) Studente


     


    Data


     


    Per l’alunno frequentante specificare: scuola, classe, sezione relative dell’anno scolastico in corso


     


    Scuola


     


    Classe Sezione


     


    (*) Cancellare la voce che non si utilizza.


     


    Art. 9 n. 2 dell’Accordo con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985. n.121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929.


    “La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuer ad assicurare, nel quadro delle finalit della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.


    Nel rispetto della libert di coscienza e della responsabilit educativa dei genitori, e garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.


    All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorit scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.


     


    ALLEGATO B


     


    Scuola materna. Attivit per i bambini che non si avvalgono delle attivit educative di religione cattolica.


     


    Ai bambini della scuola materna che non si avvalgono dell’attivit educativa di religione cattolica la scuola assicura lo svolgimento di attivit educative nel quadro degli orientamenti in vigore.


    Lo svolgimento di tali attivit programmato nel quadro della organizzazione didattica dal Collegio dei docenti entro il primo mese dall’inizio del funzionamento della scuola, sentiti, nell’esercizio della responsabilit educativa, i genitori interessati o chi esercita la potest nei confronti del minore.


    Tali attivit, per le sezioni nelle quali vi siano bambini che si avvalgono dell’attivit educativa di religione cattolica e bambini che non se ne avvalgono, si svolgono contestualmente all’inizio o alla fine dell’orario giornaliero di funzionamento delle scuole.

  • DPR 26/2/1988, n. 161 – Norme e avvertenze per la compilazione dei libri di testo per l’Irc nella scuola elementare.




    DPR 26/2/1988, n. 161


    Norme e avvertenze per la compilazione dei libri di testo per l’Irc nella scuola elementare.


    Omissis


    Compilazione


    I libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari devono essere compilati in aderenza agli obiettivi educativi ed ai contenuti tematici stabiliti per le “Specifiche ed autonome attivit d’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche elementari” approvate con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 maggio 1987, n. 204.


    I libri si articolano in due distinti volumi, ciascuno con il nome dell’autore o degli autori associati, e titolo unico: il primo volume destinato alle classi prima e seconda, il secondo alle classi terza, quarta e quinta.


    Realizzazione tecnica


    La realizzazione tecnica dei libri (illustrazioni, caratteri e forma di stampa, confezionatura) deve adeguarsi alle avvertenze vigenti per i testi destinati rispettivamente alla prima e seconda classe ed alla terza, quarta e quinta classe.


    Numero delle pagine


    Il numero massimo tassativo delle pagine di ciascun libro (frontespizio, indice, tavole, cartine compresi) il seguente: prima e seconda classe pagine 32, terza, quarta e quinta classe 128.


    Non consentito inserire tra le pagine o aggiungere altro materiale fuori numerazione.



  • Circolare Ministeriale n.72 del 5/3/1986 – Disponibilità dei docenti della scuola elementare ad inse




    Circolare Ministeriale n.72 del 5/3/1986


    Disponibilit dei docenti della scuola elementare ad insegnare religione cattolica.


    Il DPR 16/12/1985, n. 751 – che d esecuzione all’Intesa tra l’autorit scolastica e la Conferenza Episcopale Italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche – assicura il diritto, esercitato nella scuola elementare dalle famiglie degli alunni, di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.


    Il predetto DPR prevede, altres, che tale insegnamento “pu essere affidato dall’autorit scolastica, sentito l’ordinario diocesano, agli insegnanti riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo”; inoltre che sono […] da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l’insegnamento della religione cattolica gli “insegnanti della scuola elementare in servizio nell’anno scolastico 1985-86”.


    Al fine di assicurare, col prossimo anno scolastico 1986-87, l’adempimento di quanto previsto, le SS.LL. provvederanno a richiedere alle direzioni didattiche l’elenco degli insegnanti di ruolo che si siano dichiarati disponibili per l’insegnamento della religione cattolica.. Nel caso di insegnanti trasferiti dal 10/9/1986, il direttore didattico trasmetter subito la dichiarazione di disponibilit a quello della sede di nuova titolarit. L’elenco dei docenti (dotazione organica aggiuntiva, in attesa di sede definitiva, ecc.) ai quali, per qualsiasi motivo, la sede di servizio per l’anno scolastico 1986/87 sar assegnata successivamente, va trasmesso al provveditore agli studi della provincia di titolarit.


    Entro il 31 maggio 1986 le direzioni didattiche comunicheranno alle SS.LL. l’elenco nominativo degli insegnanti che si siano dichiarati disposti a svolgere l’insegnamento della religione cattolica.



  • DPR 21/7/1987, n. 350 – Programma di insegnamento della religione cattolica nella scuola media




    DPR 21/7/1987, n. 350


    Programma di insegnamento della religione cattolica nella scuola media.


    I – Natura e finalit


    1. L’insegnamento della religione cattolica si inserisce nel quadro delle finalit della scuola media e concorre, in modo originale e specifico, alla formazione dell’uomo e del cittadino, favorendo lo sviluppo della personalit dell’alunno nella dimensione religiosa, secondo i principi enunciati nell’accordo di revisione del Concordato Lateranense (legge n. 121/1985), e nella successiva Intesa tra autorit scolastica e Conferenza Episcopale Italiana (decreto del Presidente della Repubblica n. 751/1985), e nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato e in particolare dalle leggi specifiche per la scuola media (legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e successivi interventi legislativi e amministrativi).


    2. L’insegnamento della religione cattolica si svolge in conformit alla dottrina della Chiesa e si pone in stretta correlazione con lo sviluppo psicologico, culturale e spirituale dell’alunno, e con il suo contesto storico e ambientale. Esso sollecita nel preadolescente il risveglio degli interrogativi profondi sul senso della vita, sulla concezione del mondo e gli ideali che ispirano l’agire dell’uomo nella storia: nello stesso tempo offre all’alunno i riferimenti religiosi e culturali essenziali, perch a quegli interrogativi egli possa trovare una consapevole risposta personale.


    3. Attraverso la gradualit delle mete educative, l’insegnamento della religione promuove il superamento dei modelli infantili, l’accostamento oggettivo al fatto cristiano, l’apprezzamento dei valori morali e religiosi e la ricerca della verit, in vista di una personale maturazione della propria identit in rapporto a Dio, creatore e padre universale, e in rapporto alle realt culturali e sociali.


    4. L’insegnamento della religione cattolica favorisce gli atteggiamenti che avviano l‘alunno ad affrontare la problematica religiosa: l’attenzione al problema di Dio e ai valori dello spirito, il gusto del vero e del bene, il superamento di ogni forma di intolleranza e di fanatismo, il rispetto per chi professa altre religioni e per i non credenti, la solidariet con tutti e particolarmente con chi fisicamente o socialmente svantaggiato.


    5. La stessa educazione linguistica del preadolescente trae vantaggio dall’insegnamento della religione cattolica, in quanto attraverso l’acquisizione delle forme e delle categorie proprie del linguaggio religioso l’alunno abilitato a comunicare sul piano dei valori fondamentali e ad esprimere la sua realt interiore, anche in dialogo con differenti credenze e culture.


    Il – Obiettivi e contenuti


    1. L’attivit didattica si svolge tenendo sempre presente il nucleo essenziale del cristianesimo: la figura e l’opera di Ges Cristo secondo la testimonianza della Bibbia e l’intelligenza di fede della Chiesa.


    2. Attorno a questo essenziale nucleo unificatore, si presentano con seriet critica le verit e i valori che sono patrimonio della tradizione cristiana: la vita dell’uomo come risposta a una vocazione personale di Dio creatore e padre; la Chiesa segno e strumento della comunione degli uomini con Dio e tra loro; i valori etico – religiosi del messaggio cristiano per una libert dell’uomo che dono di Dio e impegno personale; il compimento della vita umana e della storia “nei cieli nuovi e nella terra nuova”.


    3. Nell’ambito del programma annuale e dell’intero ciclo, l’insegnamento svolge un piano secondo alcune direttrici costanti, che si riferiscono in modo sistematico: alle tappe fondamentali della storia biblica e, in particolare, al Nuovo Testamento; alla storia della diffusione del cristianesimo dalle origini al nostro tempo; ai ‘segni’ che testimoniano oggi la fede e la esprimono nella comunit cristiana e nel mondo; agli orientamenti del Concilio Ecumenico Vaticano II.


    Tale accostamento alle fonti e alla tradizione cristiana si sviluppa tenendo conto dell’esperienza viva del preadolescente e della sua esigenza di confrontarsi soprattutto con valori vissuti, con persone ed eventi storici.


    III – Indicazioni metodologiche


    1. L’insegnamento della religione cattolica si svolge a partire dall’esperienza vissuta, in risposta ad esigenze fondamentali del preadolescente, come documentazione diretta sulle fonti della tradizione cristiana, come ricerca storica sul cristianesimo nella propria regione, in Italia e in Europa, come confronto aperto e dialogo con altre forme e tradizioni religiose culturalmente rilevanti.


    2. Anche per l’insegnamento della religione cattolica vale la regola didattica generale che considera importante il coinvolgimento personale di ciascun alunno, la sollecitazione a rilevare i problemi, la preoccupazione di sviluppare le capacit conoscitive, l’ascolto, l’intuizione e la contemplazione.


    3. L’insegnamento della religione cattolica si avvale a tal fine delle tecniche e dei sussidi didattici ritenuti pi validi, tenuto conto delle finalit e delle metodologie proprie della scuola.


    IV- Scansione annuale


    1. Le indicazioni programmatiche per i singoli anni hanno valore di orientamento e comportano sempre alcune esigenze, quali: la necessit che la programmazione didattica tenga presenti ogni anno gli obiettivi e la visione globale dell’intero ciclo; che si tenga conto delle fasi della significativa evoluzione fisiopsicologica e spirituale del preadolescente; che vengano valorizzati interessi ed esperienze emergenti dalla vita dell‘alunno, anche in connessione con i programmi delle altre discipline.


    1 anno


    2. Agli alunni del primo anno si propone come nucleo centrale la conoscenza della figura e dell’opera di Ges Cristo.


    3. Tra le risposte che le grandi religioni danno alle domande fondamentali dell’uomo, la testimonianza religiosa documentata nella Bibbia presenta caratteri di assoluta originalit.


    La storia dell’antico popolo di Israele, accostata nelle sue tappe fondamentali, e le speranze di salvezza proprie dell’uomo di ogni tempo trovano in Ges di Nazaret il loro compimento.


    4. Nel proporre la vita di Ges, si pongono in luce i lineamenti della sua personalit che meglio ne rivelano la perfetta umanit e si d risalto all’interrogativo inquietante: “Chi mai costui?”, che conduce alla scoperta del suo mistero di uomo – Dio.


    5. Documento fondamentale di studio uno dei tre Vangeli sinottici, con opportuni riferimenti agli altri libri del Nuovo Testamento e secondo i criteri di una corretta esegesi.


    6. Si richiamano altres i segni e le testimonianze della fede in Cristo presenti nella Chiesa, con particolare riguardo alla storia e alla tradizione religiosa della propria regione.


    2 anno


    7. Agli alunni del secondo anno si propone, come nucleo centrale, di approfondire il significato, la vita e la missione della Chiesa.


    8. La coscienza che l’alunno ha di se stesso e della propria crescita fisica, culturale e spirituale, si arricchisce nel confronto con la visione cristiana della vita, intesa come vocazione personale e responsabile verso Dio e verso gli uomini.


    9. Mediante la testimonianza documentata della vita delle prime comunit cristiane e della Chiesa oggi, il preadolescente conosce gli elementi essenziali della salvezza cristiana: la parola di Dio, il sacramento, la comunit ecclesiale animata dallo Spirito santo.


    10. Fonte principale di studio il libro degli Atti degli Apostoli, con opportuni riferimenti ai Vangeli e all’Antico Testamento.


    11. L’attivit didattica si arricchisce di riferimenti concreti alle tappe fondamentali della diffusione del Vangelo in Italia, in Europa e nei continenti extraeuropei.


    12. Si offre anche una prima inquadratura storica e una illustrazione del Concilio Vaticano II, con riferimenti ai principali documenti.


    3 anno


    13. Contenuto centrale dell’insegnamento della religione nell’anno conclusivo lo studio dell’agire umano alla luce dell’insegnamento di Cristo e della Chiesa.


    14. Per i cristiani la vita morale adesione libera al comandamento nuovo dell’amore con il quale Cristo ha portato a compimento il Decalogo. Nella prospettiva della legge naturale e rivelata si far emergere anche il significato etico delle legislazioni ecclesiastiche e civili.


    15. Attraverso riferimenti culturali e storici documentati si affrontano, dal punto di vista morale e religioso, alcuni temi che in varia misura gli alunni avvertono, ad esempio l’educazione affettiva e sessuale, la giustizia sociale, i diritti umani, i problemi della edificazione della pace nella libert.


    16. Documento fondamentale di studio il “Discorso della montagna” di Ges secondo Matteo (cfr. capitoli 5-7) nel contesto del Nuovo Testamento. La conoscenza della Bibbia si arricchisce di pi ampi riferimenti all’Antico Testamento, in particolare ai racconti della creazione, al libro dell’Esodo e ad uno dei profeti.


    17. L’indagine storica e la documentazione sulle fonti si completa anche con altri riferimenti al concilio e al restante magistero della Chiesa.



  • Circolare Ministeriale n.10 del 17/1/1986 – Applicazione della risoluzione della Camera




    Circolare Ministeriale n.10 del 17/1/1986


    Applicazione della risoluzione della Camera del 16/1/1986.


    Con riferimento at risoluzione n. 6-00074 approvata da Camera Deputati in seduta 16 gennaio 1986, questo Ministero, riservandosi fornire specifiche indicazioni su singoli punti anche at seguito provvedimenti da adottare in competenti sedi istituzionali, dispone quanto segue, stante carattere urgenza relativi adempimenti.


    At parziale modifica circolare n. 382, datata 7 dicembre 1984, concernente iscrizioni alunni scuole materne, elementari, medie et di istruzione secondaria superiore, compresi licei artistici et istituti d’arte, limitatamente at anno scolastico 1986/87, est fissato at 10 febbraio 1986 termine per presentazione domande preiscrizione sia per classi istituti et scuole di istruzione secondaria superiore, compresi licei artistici et istituti d’arte, sia, estendendosi istituto preiscrizione, per scuole materne et prime classi scuole elementari et medie.


    Per tutte classi scuole ordini et gradi sopra menzionati iscrizioni at domanda et iscrizioni d’ufficio sunt da effettuare entro termine 7 luglio 1986.


    Conseguentemente, termine entro il quale esercitare diritto di scegliere se avvalersi aut non avvalersi insegnamento religione cattolica, di cui at circolare n. 368 del 20 dicembre 1985, esercizio che debet essere contestuale at iscrizione, est fissato at medesima data 7 luglio 1986.


    Eventuali iscrizioni at scuole materne et prime classi scuole elementari et medie gi effettuate sunt da ritenere preiscrizioni et come tali da confermare entro predetto termine del 7 luglio 1986. Conferma debet riferirsi anche at espressione diritto di scelta di avvalersi aut non avvalersi insegnamento religione cattolica se gi effettuata.


    In dipendenza nuovi termini sopra disposti et in stretta correlazione at essi, sar adeguato calendario operazioni finalizzate at determinazione organici secondo quanto sar successivamente precisato. Signoria loro sunt pregate diramare massima urgenza presenti istruzioni at scuole affinch queste possano informare tempestivamente famiglie et studenti.



  • DPR 21/7/1987, n. 339 – Programma di insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria superiore




    DPR 21/7/1987, n. 339


    Programma di insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria superiore.


    I – Natura e finalit


    1. L’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria superiore concorre a promuovere, insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalit degli alunni e contribuisce ad un pi alto livello di conoscenze e di capacit critiche, proprio di questo grado di scuola. Tale insegnamento assicurato secondo l’accordo di revisione del Concordato Lateranense fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana e i successivi strumenti esecutivi. Nel quadro delle finalit della scuola e in conformit alla dottrina della Chiesa, l’insegnamento della religione cattolica concorre a promuovere l’acquisizione della cultura religiosa per la formazione dell’uomo e del cittadino e la conoscenza dei principi del cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico del nostro Paese.


    2. Con riguardo al particolare momento di vita degli alunni ed in vista del loro inserimento nel mondo professionale e civile, l’insegnamento della religione cattolica offre contenuti e strumenti specifici per una lettura della realt storico – culturale in cui essi vivono; viene incontro ad esigenze di verit e di ricerca sul senso della vita; contribuisce al la formazione del la coscienza morale e offre elementi per scelte consapevoli e responsabili di fronte al problema religioso.


    3. Il presente programma propone l’orientamento unitario per gli itinerari didattici che andranno diversificati a seconda dei vari indirizzi dell’istruzione secondaria superiore e in rapporto alle obiettive esigenze di formazione degli studenti. Esso inoltre si svolge secondo criteri di continuit con l’insegnamento della religione cattolica nella scuola media, in modo da stabilire, negli obiettivi, nei contenuti e nei criteri metodologici, una progressione che corrisponda ai processi di maturazione degli alunni.


    II – Obiettivi e contenuti


    1. Attraverso l’itinerario didattico dell’insegnamento della religione cattolica gli alunni potranno acquisire una conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del cattolicesimo, delle grandi linee del suo sviluppo storico, delle espressioni pi significative della sua vita.


    Essi saranno in particolare abilitati ad accostare in maniera corretta ed adeguata la Bibbia e i documenti principali della tradizione cristiana; a conoscere le molteplici forme del linguaggio religioso e specificamente di quello cattolico.


    Saranno avviati a maturare capacit di confronto tra il cattolicesimo, le altre confessioni cristiane, le altre religioni e i vari sistemi di significato; a comprendere e a rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in materia etica e religiosa.


    In tal modo gli alunni potranno passare gradualmente dal piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e dell’approfondimento dei principi e dei valori del cattolicesimo in ordine alla loro incidenza sulla cultura e sulla vita individuale e sociale. Saranno cos capaci di meglio riconoscere il ruolo del cristianesimo nella crescita civile della societ italiana ed europea.


    2. Agli obiettivi proposti sono correlati alcuni nuclei tematici:


    a) Il problema religioso


    I grandi interrogativi dell’uomo che suscitano la domanda religiosa: il senso della vita e della morte, dell’amore, della sofferenza, della fatica, del futuro…


    Il fatto religioso, le sue dimensioni, il linguaggio, le fonti, le sue maggiori espressioni storiche, culturali, artistiche.


    Le motivazioni della fede cristiana in rapporto alle esigenze della ragione umana, ai risultati della ricerca scientifica e ai sistemi di significato pi rilevanti.


    b) Dio nella tradizione ebraico – cristiana


    I tratti fondamentali del mistero di Dio nella rivelazione dell’Antico e del Nuovo Testamento: Creatore e Salvatore.


    Il messianismo biblico e le attese e ricerche dell’umanit.


    La testimonianza di Ges Cristo: il suo rapporto singolare e ‘unico’ con Dio Padre.


    c) La figura e l’opera di Ges Cristo


    L’identit storica di Ges nel contesto culturale e religioso del suo tempo.


    La missione messianica: l’annuncio del Regno di Dio, il senso dei miracoli, l’accoglienza e l’amore verso il prossimo ed in particolare verso i piccoli, i poveri, i peccatori.


    La Pasqua di morte e risurrezione nel suo fondamento storico e nel significato di liberazione dal male e dalla morte.


    Il mistero di Ges Cristo uomo – Dio e la rivelazione piena di Dio come Trinit.


    d) Il fatto cristiano nella storia


    Le origini della Chiesa da Cristo e le principali tappe della sua complessa storia.


    I segni della vita della Chiesa (Parola – Sacramenti – Carit) e la sua presenza e ruolo nel mondo (missione).


    La Chiesa come popolo di Dio, istituzione e mistero, animata dallo Spirito santo.


    e) Il problema etico


    I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti:


    – una nuova e pi profonda comprensione della coscienza, della libert, della legge, dell’autorit;


    – l’affermazione dell’inalienabile dignit della persona umana, del valore della vita, dei diritti umani fondamentali, del primato della carit;


    – il significato dell’amore umano, del lavoro, del bene comune, dell’impegno per una promozione dell’uomo nella giustizia e nella verit;


    – il futuro dell’uomo e della storia verso i “cieli nuovi e la terra nuova”.


    f) Fonti e linguaggio


    La Bibbia come documento fondamentale della tradizione ebraico – cristiana: le sue coordinate geografiche, storiche e culturali; la identit letteraria; il messaggio religioso.


    Lo specifico linguaggio con cui la religione cattolica si esprime: segni e simboli, preghiera e professione di fede, feste e arte, religiosit popolare.


    III – Indicazioni metodologiche


    1. Agli insegnanti affidato il compito di definire e attuare la programmazione in coerenza con le finalit, gli obiettivi e i contenuti di insegnamento della religione cattolica, in rapporto alle esigenze e alle caratteristiche del processo formativo dell’adolescente e del giovane, e tenendo conto degli approcci diversi e dei contributi offerti dalle altre discipline di insegnamento.


    2. Nel rispetto dell’unitariet del quadro di riferimento (natura, finalit, obiettivi e contenuti dell’insegnamento della religione cattolica) possibile una pluralit di modelli attuativi che tengano conto di prospettive diverse e insieme complementari: la prospettiva biblica, teologico – sistematica, antropologica, storica.


    3. Nel processo didattico saranno avviate molteplici attivit: come il reperimento e la corretta utilizzazione di documenti (biblici, ecclesiali, storico – culturali), la ricerca individuale e di gruppo (a carattere disciplinare, multidisciplinare e interdisciplinare), il confronto e il dialogo con altre confessioni cristiane, con le religioni non cristiane e con sistemi di significato non religiosi.


    4. opportuno che l’esigenza di assicurare riferimenti chiari e fondativi circa i contenuti della religione cattolica e nello stesso tempo di stimolare la partecipazione attiva degli alunni, trovi il giusto equilibrio nell’impostazione didattica, tenendo presenti anche i limiti di tempo a disposizione per lo svolgimento del programma.


    5. Negli istituti e nella scuole magistrali, il presente programma dovr essere svolto tenendo conto dei compiti educativi che anche in materia religiosa potranno essere affidati ai futuri insegnanti della scuola materna ed elementare (cfr. DPR n. 751/1985, punti 2.6 e4.4).


    Pertanto i programmi saranno integrati in modo che gli alunni degli istituti e delle scuole magistrali possano essere in grado di: conoscere in modo approfondito i relativi programmi di religione cattolica della scuola elementare, e gli orientamenti delle specifiche e autonome attivit educative di religione cattolica della scuola pubblica materna; utilizzare metodi e tecniche di programmazione, di insegnamento, di valutazione dell’insegnamento della religione cattolica propri di questi gradi di scuola, con attenzione alle esigenze della disciplina e a quelle specifiche dei bambini e dei fanciulli.


    A tal fine l’insegnamento della religione cattolica sar coordinato con quello delle discipline pedagogiche, psicologiche, sociologiche previste dai programmi e con le attivit di tirocinio.


    IV- Scansione


    1. Tenuto conto della articolazione dei corsi di studio della scuola secondaria superiore opportuno che: nei bienni iniziali si privilegi una esposizione dei contenuti in forma propositiva e globale, con attenzione alle problematiche esistenziali; nelle classi successive ai bienni si privilegi l’analisi e l’interpretazione delle tematiche proposte.


    2. Per i bienni viene proposta la conoscenza dei seguenti argomenti:


    – le pi profonde domande sul senso della vita in prospettiva religiosa;


    – le molteplici e varie manifestazioni dell’esperienza religiosa, gli elementi fondamentali che la qualificano e la rilevanza della religione cattolica nella storia della societ e della cultura italiana;


    – le grandi linee della storia biblica e l’origine della religione cristiana. La conoscenza delle fonti essenziali, particolarmente della Bibbia;


    – la figura di Ges Cristo: la sua vicenda storica, il messaggio e l’opera, il mistero. La sua importanza e significato per la storia dell’umanit e la vita di ciascuno.


    3. Per le classi successive ai bienni iniziali viene proposta la conoscenza dei seguenti argomenti:


    – il problema di Dio: la ricerca dell’uomo, la ‘via’ delle religioni le questioni del rapporto fede – ragione, fede – scienza, fede – cultura,


    – l’apporto specifico della rivelazione biblico – cristiana con particolare riferimento alla testimonianza di Ges Cristo;


    – la Chiesa come luogo dell’esperienza di salvezza in Cristo: la sua azione nel mondo, i segni della sua vita (Parola – Sacramenti – Carit); i momenti peculiari e significativi della sua storia; i tratti della sua identit di popolo di Dio, istituzione e mistero;


    – il contributo del cristianesimo alla riflessione sui problemi etici pi significativi per la esistenza personale e la convivenza sociale e la sua proposta di soluzione sulla linea dell’autentica crescita dell’uomo e della sua integrale ‘salvezza’.



  • Circolare Ministeriale n.368 del 20/12/1985 – Applicazione dell’Intesa Cei-Mpi (18)




    Circolare Ministeriale n.368 del 20/12/1985


    Applicazione dell’Intesa Cei-Mpi.


    La Legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929 e il DPR 16 dicembre 1985, n. 751, concernente l’esecuzione dell’Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, nonch l’art. 9 – commi 2 e 3 – della Legge 11 agosto 1984, n. 449, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese, costituiscono il quadro di riferimento giuridico per disciplinare l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado (sono da ritenere pubbliche, oltre le scuole statali, anche quelle gestite da enti pubblici nazionali, locali, territoriali, o comunque qualificati tali). Ci premesso si impartiscono le seguenti disposizioni:


    1. Modalit per l’esercizio del diritto di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica


    Ciascuna scuola di ogni ordine e grado, al fine di garantire “…nel rispetto della libert di coscienza e della responsabilit educativa dei genitori” (art. 9.2 dell’Accordo sopra citato) il corretto esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, dovr informare, in tempo utile per la iscrizione, i genitori dei propri alunni o chi esercita la patria potest o gli alunni stessi se maggiorenni per avere gi compiuto il 18 anno di et, circa le norme che sono a base delle procedure previste per l’esercizio di tale diritto.


    A tal fine, onde assicurare univoci criteri, le scuole faranno pervenire alle famiglie, tramite gli stessi alunni, o direttamente agli alunni se maggiorenni, l’allegato modulo nonch copia della presente circolare. L’allegato modulo, da riprodurre, per gli anni successivi non conterr la parte relativa alla prima applicazione.


    Il modulo dovr essere compilato e restituito alla segreteria della scuola all’atto dell’iscrizione.


    La scelta operata su richiesta dell’autorit scolastica all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui prevista la iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche per le modalit di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. Pertanto, il capo di istituto, nell’approssimarsi dei termini il scadenza stabiliti, tenuto a far pervenire agli aventi diritto il modulo prescritto perch possano esercitare il diritto di scelta di avvalersi o non avvalersi.


    Nel caso in cui il modulo non venga debitamente compilato si intende confermata la scelta operata nell’anno scolastico precedente.


    Le segreterie delle scuole, ai fini delle preiscrizioni e delle iscrizioni d’ufficio, forniranno nel mese di maggio copia del modulo prescritto e della circolare, anche per gli alunni che frequentano l’ultima classe.


    Per la iscrizione, per la prima volta, alla scuola materna e alla prima classe della scuola elementare, le segreterie delle scuole devono fornire copia del modulo prescritto e della circolare ai genitori, in tempo utile ai fini dell’iscrizione stessa.


    Per la iscrizione all’anno scolastico 1986/87 le modalit di consegna del modulo e della circolare sono le seguenti:


    a) per l’iscrizione alla scuola materna e alle prime classi delle scuole elementari e medie, il modulo va messo a disposizione degli aventi diritto a partire dal 7 gennaio e da questi va compilato e restituito alla segreteria della scuola entro il 25 gennaio 1986;


    b) per le iscrizioni che devono essere precedute dalla preiscrizione e per le iscrizioni d’ufficio, il modulo va fatto pervenire agli aventi diritto, tramite gli alunni stessi, entro il mese di maggio, a cura delle segreterie che rispettivamente ricevono le domande di preiscrizione o effettuano le iscrizioni d’ufficio, e va restituito, debitamente compilato entro il 7 luglio 1986 alle segreterie stesse.


    2. Modalit di organizzazione in dipendenza della scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica


    La scelta in ordine all’insegnamento della religione cattolica non deve in alcun modo interferire o condizionare, o costituire comunque criterio per la composizione delle classi. Il rispetto del pluralismo, oltre ad essere un valore peculiare della nostra Costituzione, deve costituire un principio educativo fondamentale del nostro sistema scolastico. La scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica non deve quindi dar luogo a nessuna forma diretta o indiretta di discriminazione.


    La Repubblica, riconoscendo il valore della cultura religiosa, assicura che essa trovi concretizzazione nell’ambito ordinario della vita scolastica, predisponendo a tal fine opportune norme e disposizioni; essa garantisce altres, nel rispetto delle diverse posizioni che le persone adottano in ordine alla realt religiosa, il diritto di scegliere di non avvalersi di tale opportunit.


    Il rispetto dell’anzidetto principio implica che la scuola, e per essa il capo di istituto e il Collegio dei docenti ai quali compete la responsabilit complessiva della programmazione educativa e didattica ai sensi dell’art. 4 del DPR 31 marzo 1974, n. 416, assicura agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, ogni opportuna attivit culturale, con l’assistenza degli insegnanti, escluse le attivit curricolari comuni a tutti gli alunni.


    3. Formazione dell’orario settimanale


    Premesso che l’orario settimanale complessivo delle lezioni deve essere definito in modo da non determinare discriminazioni tra gli alunni, la scuola organizza l’insegnamento della religione cattolica, garantendo ed esso l’attribuzione, nel quadro dell’orario settimanale delle lezioni, delle ore previste dagli ordinamenti didattici in vigore.


    La collocazione oraria di tali lezioni e effettuata dal capo di istituto, sulla base delle proposte del Collegio dei docenti secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nell’arco della giornata e della settimana, nell’ambito della scuola e per ciascuna classe.


    Per quanto concerne in particolare le scuole elementari, in aderenza a quanto stabilito, in ordine ai valori religiosi, nel DPR 12 febbraio 1985, n. 104, sono organizzate specifiche e autonome attivit di insegnamento della religione cattolica. A tale insegnamento sono assegnate complessivamente due ore nell’arco della settimana, con possibilit di ripartizione in frazioni comunque non inferiori alla mezza ora. Nelle scuole materne, infine, in aderenza a quanto stabilito nel DPR 10 settembre 1969, n. 647, sono organizzate specifiche e autonome attivit educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica.


    In relazione alle finalit della scuola materna, come enunciate nella legge istitutiva (art.1 della Legge 18 marzo 1968, n. 444), alle predette attivit che saranno conformi agli orientamenti che verranno adottati nei termini indicati nel successivo punto 4, sono assegnate complessivamente due ore nell’arco della settimana, con possibilit di ripartizione in frazioni anche eventualmente inferiori alla mezza ora, tenendo conto delle particolari esigenze di creativit e di espressivit dei bambini.


    4. Programmi


    Entro sei mesi dalla firma dell’Intesa del 14 dicembre 1985, saranno definiti i programmi di religione cattolica per le scuole materne.


    Entro due anni dallo stesso termine saranno ridefiniti i programmi delle altre scuole.


    Fino a quando non venga disposta l’adozione di nuovi programmi, per la scuola elementare restano in vigore i programmi di cui al DPR 14 giugno 1955, n. 503; per la scuola media, i programmi di cui al DPR 6 febbraio 1979, n. 50; per le scuole e istituti di istruzione secondaria superiore, i programmi di cui al DPR 30 giugno 1967, n. 756.


    Nel far riferimento ai programmi vigenti, gli insegnanti cureranno che la programmazione educativa e didattica dell’insegnamento della religione cattolica risponda alle finalit della scuola, anche in rapporto all’attivit didattica programmata dal Collegio dei docenti, con aderenza specifica, per la scuola elementare, a quanto stabilito nel DPR 12 febbraio 1985, n.104.


    5. I libri di testo


    I libri per l’insegnamento della religione cattolica, anche per quanto concerne la scuola elementare, sono testi scolastici e come tali soggetti, a tutti gli effetti, alla stessa disciplina prevista per gli altri libri di testo, ivi compresa la disciplina in ordine alla gratuit per i gradi di scuola per i quali prevista.


    I libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti del nulla osta della Conferenza Episcopale Italiana e dell’approvazione dell’ordinario competente, che devono essere menzionati nel testo stesso.


    La relativa adozione deliberata dall’organo scolastico competente, su proposta dell’insegnante di religione, con le stesse modalit previste per la scelta dei libri di testo delle altre discipline.


    Le disposizioni dettate con la presente circolare non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia e disciplinata da norme particolari.



  • DPR 8/5/1987, n. 204 – Programmi di religione cattolica nella scuola elementare




    DPR 8/5/1987, n. 204


    Programmi di religione cattolica nella scuola elementare.


    I – Natura e finalit


    1. L’insegnamento della religione cattolica si colloca nel quadro delle finalit della scuola elementare in aderenza a quanto stabilito in ordine ai valori religiosi nel Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104.


    Esso viene assicurato secondo le motivazioni e le modalit enunciate nell’accordo di revisione del Concordato Lateranense (Legge 25 marzo 1985, n. 121) e definite nella successiva intesa (Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751). All’interno del progetto educativo della scuola, l’insegnamento della religione cattolica si realizza con specifiche e autonome attivit di insegnamento – apprendimento che riguardano gli elementi essenziali della religione cattolica in conformit alla dottrina della Chiesa.


    2. L’insegnamento della religione cattolica intende favorire lo sviluppo della personalit degli alunni nella dimensione religiosa. Pertanto promuove la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e contribuisce a dare specifica risposta al bisogno di significato di cui essi sono portatori.


    A tal fine l’insegnamento della religione cattolica persegue un primo accostamento, culturalmente fondato, alla storia e ai contenuti della Rivelazione cristiana; introduce alla conoscenza delle fonti, delle espressioni e delle testimonianze storico – culturali del cattolicesimo; propone la comprensione e l’apprezzamento dei valori che il messaggio cristiano porta con s.


    3. L’insegnamento della religione cattolica si realizza in un rapporto di continuit con l’azione educativa delle famiglie, di cui rispetta le scelte e gli orientamenti.


    Esso, inoltre, si svolge secondo criteri di continuit con l’educazione religiosa della scuola materna e l’insegnamento della religione cattolica nella scuola media, in modo da stabilire, negli obiettivi, nei contenuti e nei criteri metodologici, una progressione che corrisponde ai processi di maturazione della personalit degli alunni.


    Il – Obiettivi e contenuti


    1. Nel corso della scuola elementare, l’alunno sar reso capace gradualmente di: – cogliere la dimensione religiosa nell’esistenza e nella storia, in particolare a riguardo dei grandi perch della vita, e conoscere le risposte che offre il cristianesimo; – accostarsi alla natura e alla vita come dono di Dio da accogliere e custodire con rispetto e responsabilit; – maturare atteggiamenti di attenzione, di domanda, di fronte alla realt percepita nel suo significato pi profondo; – conoscere la persona, la vita e il messaggio di Ges Cristo, centro della religione cristiana, testimoniato dalla Scrittura ed annunciato dalla Chiesa; – riconoscere i principali segni della religione cattolica (avvenimenti, luoghi, tempi, manifestazioni, riti) e comprenderne il significato religioso ed umano; – apprezzare la ricchezza dei valori etici cristiani nella vita della persona e della societ; – sapersi avvicinare con un metodo corretto alla Bibbia e in particolare ai Vangeli, fonte privilegiata per la conoscenza del messaggio cristiano; – apprendere gli elementi essenziali del linguaggio religioso mediante il quale la religione cattolica esprime i suoi contenuti; – dimostrare rispetto nei confronti delle persone che vivono scelte religiose diverse, o che non aderiscono ad alcun credo religioso.


    2. Fanno diretto riferimento agli obiettivi proposti alcuni nuclei tematici, qui di seguito indicati. Al centro come contenuto fondamentale e principio di interpretazione, sta la figura e l’opera di Ges Cristo, secondo la testimonianza della Bibbia e l’intelligenza di fede della Chiesa.


    a) Gli interrogativi che anche l’alunno si pone di fronte alla realt del mondo e ai fatti umani pi significativi: la nascita, la morte, l’amore, la sofferenza, il futuro dell’uomo, aprono alla scoperta di Dio e trovano in lui piena risposta.


    Ges Cristo rivela il volto di Dio creatore e padre universale dal quale la vita e ogni cosa traggono origine, senso e speranza. Alla luce di questa rivelazione biblico – cristiana si leggono le grandi tappe del disegno di Dio nella storia: nella creazione, il principio; nella Pasqua di Cristo, la salvezza; nella vita eterna, il compimento.


    b) Di Ges di Nazaret si pongono in risalto gli aspetti fondamentali che lo rivelano nella sua profonda umanit e suscitano, fin dalla sua nascita, l’interrogativo sul mistero della sua persona.


    Uomo tra gli uomini, partecipe della storia e della vita del popolo ebraico, Ges porta a compimento con le sue opere e le sue parole le promesse di Dio a Israele; si manifesta Figlio di Dio e Salvatore, e introduce al mistero trinitario di Dio. Amico dei piccoli e dei poveri, va incontro a chi soffre e a chi ha bisogno di perdono: insegna a tutti ad amare Dio come Padre e il prossimo come se stessi.


    Nella Pasqua offre la vita, risorge da morte il terzo giorno, dona lo Spirito santo alla sua Chiesa, che Egli ha fondato e mandato nel mondo.


    c) La vita della comunit cristiana e la sua presenza nella storia, nell’ambiente e nel mondo si coglie attraverso i segni dell’annuncio del Vangelo, della celebrazione liturgica e sacramentale, del servizio di carit, e della testimonianza offerta dalle figure dei santi.


    Assume, inoltre, grande importanza la conoscenza del linguaggio con cui i cristiani esprimono i contenuti della loro religione: i simboli di fede, la preghiera, le feste, l’arte, la religiosit popolare, le tradizioni religiose radicate nella cultura locale…


    La Chiesa manifesta cos la sua realt di popolo di Dio, animato dallo Spirito santo, guidato dai pastori, segno e strumento di salvezza, di unit e di pace per tutti gli uomini.


    d) Il Vangelo di Cristo predicato dalla Chiesa rivela il progetto di Dio sull’uomo, di cui promuove i genuini valori.


    In questo ambito si evidenziano i tratti principali della morale cristiana: il comandamento dell’amore, e alla sua luce il decalogo, fondamento del rapporto dell’uomo con Dio e con gli altri; la dignit della persona e il valore della vita, a partire dai piccoli e dai poveri, e quindi il rifiuto di ogni discriminazione; la comune convivenza nella giustizia, nella solidariet e nella pace.


    III – Indicazioni metodologiche


    1. In coerenza con l’organizzazione didattica della scuola elementare anche l’insegnamento della religione cattolica terr conto della scansione in due cicli. Gli obiettivi e i contenuti tematici, sopra indicati, riguardano comunque l’intero corso della scuola elementare e vanno pertanto globalmente considerati sia nel primo che nel secondo ciclo. La particolare accentuazione dell’uno o dell’altro tema seguir i criteri di gradualit pedagogica propria dei ritmi di maturazione e di apprendimento degli alunni e del rapporto con i programmi delle altre discipline.


    2. Alla capacit progettuale degli insegnanti affidato il compito di definire e di attuare la programmazione secondo finalit, obiettivi e contenuti del programma, prevedendo opportuni momenti di verifica degli itinerari percorsi.


    A questo scopo si propongono i seguenti criteri: – valorizzazione dell’esperienza (personale, sociale, culturale, religiosa) dell’alunno, come punto di partenza ed elemento di confronto, da cui far emergere interrogativi, sollecitazioni per un processo di ricerca che, attraverso l’osservazione, la presa di coscienza e la problematizzazione, favorisca l’ampliamento e l’approfondimento dell’esperienza stessa; – uso graduale dei principali documenti della religione cattolica: la Bibbia quale testo fondamentale anche in relazione alla tradizione e alla cultura del nostro paese; i pi importanti documenti ecclesiali, con particolare riferimento al Concilio Vaticano II; – lettura dei segni della vita cristiana presenti nell’ambiente: luoghi ed edifici; espressioni artistiche e letterarie, arti figurative, canto, musica, tradizioni, usi e costumi; ricorrenze e feste legate all’anno liturgico, simboli e segni liturgici; incontro con persone che hanno vissuto o vivono in maniera significativa i valori religiosi: Maria madre di Ges, San Benedetto patrono d’Europa, san Francesco e santa Caterina da Siena patroni d’Italia, altre figure di santi, particolarmente quelle locali, e di testimoni viventi.


    3. L’adozione di questi criteri consente una costante correlazione tra esperienza degli alunni e dato cristiano. Tale correlazione, rivelando appunto la dimensione religiosa dell’esperienza, permette di cogliere la portata umanizzante della proposta cristiana.


    4. Nella programmazione e nell’organizzazione delle attivit didattiche si deve tener conto delle indicazioni contenute nella premessa ai Programmi, concernenti gli alunni in difficolt di apprendimento e portatori di handicap.


    5. L’acquisizione delle conoscenze e dei valori religiosi verr favorita dall’uso di metodologie di lavoro e dalle attivit tipiche della esperienza scolastica (lettura dei testi, conversazione, esplorazione dell’ambiente, drammatizzazione, attivit di ricerca personale e di gruppo, ecc.) e prevede l’uso di diversi tipi di linguaggio (verbale, iconico, musicale, ecc.). Particolare attenzione sar dedicata al linguaggio simbolico per l’importanza che esso assume nell’esplorazione e nell’espressione della dimensione religiosa.


    6. Sia l’insegnante di classe sia quello eventualmente incaricato dell’insegnamento di religione cattolica, nel quadro degli obiettivi educativi e didattici indicati dai nuovi programmi della scuola elementare, procureranno che lo specifico insegnamento di religione cattolica trovi coordinazione formativa con gli altri insegnamenti del curricolo primario.



  • Ministero della P.I. – Risposta al Provveditore agli Studi di Vicenza – nota prot.7201

    Ministero della P.I. – Risposta al Provveditore agli Studi di Vicenza – Nota prot. n.7201 del 12 marzo 1981


     


    Oggetto: Riduzione orario di servizio ai sensi dell’art.10 della legge n. 1204/71


    Si fa riferimento al telex n. 2819 del 2 marzo 1981 con il quale codesto Provveditorato agli Studi chiede di conoscere se spetti la riduzione di orario, prevista dall’art. 10 della legge 30/12/1971, n. 1204 ad una supplente in servizio per sei ore settimanali. Al riguardo si fa presente quanto segue:


    L’art. 10 della legge n. 1204/71 stabilisce che il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, un periodo di riposo quando l’orario “giornaliero” di lavoro e inferiore a sei ore. L’art. 10 del regolamento di esecuzione alla predetta legge, approvato con il D.P.R. 25/11/1976, n. 1026, stabilisce al primo comma: “Fermo restando che i riposi di cui all’art. 10 della legge devono assicurare alla lavoratrice la possibilit di provvedere all’assistenza diretta del bambino, la loro distribuzione nell’orario di lavoro deve essere concordata tra la medesima e il datore di lavoro, tenendo anche conto delle esigenze del servizio”.


    Ad avviso di questo Ministero, le richiamate disposizioni legislative e regolamentari fanno, riferimento alla ipotesi tipica di un orario di lavoro previsto per l’intera durata stabilita per la categoria di dipendenti alla quale appartiene la lavoratrice madre, durata che per il personale docente delle scuole secondarie e fissato in 18 ore settimanali dall’art. 88 del D.P.R. n. 417/74.


    II riposo di cui sopra ha la finalit espressa (art. 10 del regolamento citato) di assicurare alla lavoratrice madre la possibilit di curare direttamente il bambino possibilit che non sussisterebbe qualora la lavoratrice stessa dovesse svolgere il proprio orario di lavoro per l’intera durata normalmente prevista per la categoria.


    Lo stesso termine di “riposo” presuppone logicamente che la lavoratrice madre continui ad espletare attivit lavorativa anche dopo aver fruito del periodo di riposo. Nel caso sottoposto da codesto Provveditorato, invece, la concessione di un periodo di riposo si risolverebbe in “esonero totale” dall’insegnamento: cos pero verrebbe travolta la stessa finalit della legge dal momento che, tenuto conto del ridottissimo numero di ore di insegnamento per il quale e stata conferita la nomina (sei), l’interessata ben potrebbe attendere all’assistenza diretta del bambino concordando con il Capo d’istituto una idonea distribuzione dell’orario di lavoro.


    Per le considerazioni di cui sopra non si ritiene che alla lavoratrice madre nominata supplente per sei ore settimanali di lezione competa la riduzione dell’orario prevista dal pi volte menzionato art. 10 della legge 1204/71.


    ———————————————————–


     


    Giurisprudenza


    I riposi giornalieri, previsti dall’art.10 della legge 30 dicembre 1971, n.1204 e dall’art.10 del DPR 25 novembre 1976, n.1026, devono essere sempre concessi nella misura minima di un’ora al giorno, al di sotto della quale non possibile scendere anche per quei tipi di impiego che prevedono un orario settimanale ridotto (Cons. di Stato, VI, 6 giugno 1989, n.723)