Circolare Ministeriale n.129 del 3/5/1986
Insegnamento della religione cattolica e attivit alternative nella scuola elementare.
Si fa seguito alle circolari n. 368 (prot. n. 53421/1407) del 20 dicembre 1985 e n. 10 (prot. n. 54366/1429) del 17 gennaio 1986 per fornire, in relazione anche alla risoluzione n. 6-00074 approvata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 16 gennaio c.a. e al dibattito svoltosi al Senato il 28 aprile scorso, le indicazioni in ordine alle attivit formative offerte agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.
Al fine di assicurare alle famiglie la completa conoscenza della nuova disciplina in materia di insegnamento della religione cattolica nonch delle attivit educative assicurate dalla scuola per gli alunni che non si avvalgono di detto insegnamento, si dispone quanto segue.
Entro il 10 giugno p.v. devono essere consegnati ai genitori o a chi eserciti la potest:
1. allegato A, quale modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. Tale allegato va consegnato anche alle famiglie che avessero gi utilizzato il modulo allegato alla circolare n. 368 del 20 dicembre 1985;
2. allegato B, quale scheda informativa relativa alle attivit educative per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.
Le attivit di cui all’allegato B) sono definite, entro il primo mese dall’inizio delle lezioni, dai Consigli di interclasse sentiti, nell’esercizio della responsabilit educativa, i genitori interessati o chi esercita la potest tenendo conto di quanto esplicitato nello stesso allegato.
Dette attivit sono svolte dai docenti, compresi quelli appartenenti alle dotazioni organiche aggiuntive, nell’ambito dell’orario di servizio con esclusione delle venti ore, ferma restando per tutti l’osservanza dell’orario obbligatorio di insegnamento.
Al fine di assicurare il complessivo svolgimento dell’attivit didattica, si richiama l’attenzione dei direttori didattici e dei Collegi dei docenti sulla esigenza di collocare contestualmente l’insegnamento della religione cattolica e le attivit di cui all’allegato B) all’inizio o alla fine delle lezioni per le classi nelle quali siano presenti alunni che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica e alunni che non se ne avvalgono.
In conseguenza della nuova disciplina dell’insegnamento della religione cattolica abrogata la circolare del 9 febbraio 1945 n. 31 1, concernente le lezioni integrative nelle classi terza, quarta e quinta elementare.
I direttori didattici avranno cura di assicurare che nell’applicazione delle disposizioni in oggetto si operi nel pieno rispetto della scelta delle famiglie e non dando luogo ad alcuna forma di discriminazione.
In conformit a quanto previsto dal punto 7 della precitata risoluzione parlamentare, i direttori didattici faranno pervenire ai Provveditori agli studi, entro il 30 giugno 1987, ogni opportuno
elemento informativo che consenta di valutare l’attivit svolta.
Si pregano le SS.LL. di portare immediatamente quanto sopra a conoscenza delle scuole interessate.
ALLEGATO A (v. CM 128/86)
ALLEGATO B
Scuola elementare. Attivit per gli alunni che non si avvalgono di attivit di insegnamento della religione cattolica.
Agli alunni delle scuole elementari che non si avvalgono di attivit di insegnamento delle religione cattolica la scuola assicura attivit scolastiche integrative da realizzarsi nel quadro di quanto previsto dall’art. 2 della legge 4 agosto 1977, n. 517, il quale stabilisce che “ferma restando l’unit di ciascuna classe, al fine di agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la promozione della formazione della personalit degli alunni, la programmazione educativa pu comprendere attivit scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della stessa classe oppure di classi diverse […]”.
Lo svolgimento di tali attivit programmato dai Consigli di interclasse entro il primo mese dall’inizio delle lezioni sentiti, nell’esercizio della responsabilit educativa, i genitori interessati o coloro che esercitano la potest.
Fermo restando il carattere di libera programmazione, queste attivit devono concorrere al processo formativo della personalit degli alunni e saranno particolarmente dirette all’approfondimento di quelle parti dei programmi pi strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza civile.
Al fine di assicurare il complessivo svolgimento dell’attivit didattica, le attivit di insegnamento della religione cattolica e quelle integrative, per gli alunni che non si avvalgono di detto insegnamento, si svolgono contestualmente nell’ora iniziale o finale delle lezioni nelle classi nelle quali siano presenti alunni che si avvalgono delle attivit di insegnamento della religione cattolica ed alunni che non se ne avvalgono.