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  • Mozione 6-00083 approvata dalla Camera dei Deputati il 10/5/1989 – Applicazione della sentenza n. 20




    Mozione 6-00083 approvata dalla Camera dei Deputati il 10/5/1989


    Applicazione della sentenza n. 203/89 della Corte Costituzionale.


     


    La Camera,


    riaffermata la necessit di proseguire nella leale e completa attuazione della normativa di revisione del Concordato, respingendone ogni istanza abrogazionista;


    preso atto della sentenza della Corte costituzionale che, valorizzando il diritto costituzionalmente garantito di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, ha riconosciuto la conformit ai principi supremi della Costituzione dell’art. 9, n. 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica dell’accordo che modifica il Concordato e dell’art. 5, lettera B, n. 2 del protocollo addizionale; considerato che anche a seguito di tale pronunzia non si pu determinare una condizione di discriminazione dell’ora di insegnamento della religione cattolica rispetto all’orario scolastico; considerato che compito esclusivo dello Stato italiano disciplinare anche dal punto di vista organizzativo l’attivit dei non avvalentisi nell’ambito della scuola,


    impegna il Governo


    ad elaborare, in tempo utile ai fini del regolare inizio del nuovo anno scolastico, la normativa necessaria ed a sottoporla al Parlamento.



  • Circolare Ministeriale n.180 del 13/6/1986 – Disponibilità dei docenti all’Irc nella scuola materna




    Circolare Ministeriale n.180 del 13/6/1986


    Disponibilit dei docenti all’Irc nella scuola materna.


    A seguito della CM n. 128 del 3/5/1986 e nella considerazione che in corso di pubblicazione il Decreto del Presidente della Repubblica con il quale vengono approvate “Le specifiche ad autonome attivit educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche materne” che si allegano alla presente, si precisano le modalit per acquisire la disponibilit degli insegnanti di ruolo a svolgere le attivit educative di religione cattolica.


    Come noto, infatti, ai sensi del DPR n. 751/85 l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne “pu essere affidato dall’autorit scolastica, sentito l’ordinario diocesano, agli insegnanti riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo” (punto 2.6). A tal fine si precisa che “sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l’insegnamento della religione cattolica: gli insegnanti della scuola materna […] in servizio nell’anno scolastico 1985/86” (punto 4.6.2, lettera a).


    Al fine di assicurare l’ordinato svolgimento delle attivit educative di religione cattolica nelle scuole materne a decorrere dal prossimo anno scolastico, le SS.LL. inviteranno i direttori didattici a compilare gli elenchi degli insegnanti di ruolo che si dichiarino disponibili per lo svolgimento delle medesime e a trasmetterli all’ufficio scolastico provinciale competente entro il 31 luglio p.v.


    Qualora intervengano mutamenti della sede di servizio per trasferimento o per altro motivo o qualora la sede di servizio sia assegnata successivamente al 10 settembre 1986, il direttore didattico trasmetter la dichiarazione di disponibilit del docente al direttore didattico della nuova sede di titolarit e contestualmente invier l’elenco nominativo dei docenti al provveditore agli studi.


    Si conferma che le attivit educative di religione cattolica sono svolte dai docenti nell’ambito dell’orario di servizio, con esclusione delle venti ore, fermo restando per tutti l’osservanza dell’orario obbligatorio di servizio, mentre i docenti che non abbiano dichiarato la propria disponibilit saranno impegnati, sempre nell’ambito dell’orario obbligatorio di servizio, in attivit educative nel quadro degli Orientamenti in vigore come precisato dalla gi citata CM n. 128.



  • Legge 8/3/1989, n. 101 – Intesa tra la Repubblica italiana e l’Unione delle Comunità Israelitiche Italiane




    Legge 8/3/1989, n. 101


    Intesa tra la Repubblica italiana e l’Unione delle Comunit Israelitiche Italiane, firmata il 27/2/1987.


    Art. 10


    Istruzione religiosa nelle scuole


    Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l’insegnamento impartito nel rispetto della libert di coscienza e di religione e della pari dignit dei cittadini senza distinzione di religione, come pure esclusa ogni ingerenza sulla educazione e formazione religiosa degli alunni ebrei.


    La Repubblica italiana, nel garantire la libert di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto esercitato dagli alunni, o da coloro cui compete la potest su di essi, ai sensi delle leggi dello Stato.


    Per dare reale efficacia all’attuazione di tale diritto, l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso, non potranno essere richieste agli alunni pratiche religiose o atti di culto.


    La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista della scuola, assicura agli incaricati designati dall’Unione o dalle Comunit il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio dell’ebraismo. Tali attivit si inseriscono nell’ambito delle attivit culturali previste dall’ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell’Unione o delle Comunit.



  • Circolare Ministeriale n.177 del 13/6/1986 – Applicazione della legge 281/86: iscrizioni e scelta dell’Irc nella scuola superiore.




    Circolare Ministeriale n.177 del 13/6/1986


    Applicazione della legge 281/86: iscrizioni e scelta dell’Irc nella scuola superiore.


    Si fa seguito alle circolari gi emanate e, in particolare, all’ultima recante la data del 3 maggio 1986 – n. 131 (protocollo n. 59405/ 1619/FL) – con cui sono state fornite indicazioni circa l’esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, per informare le SS.LL. della definitiva approvazione del disegno di legge che detta norma in materia di capacit riguardo alle scelte scolastiche ed alle iscrizioni negli istituti medesimi.


    Al fine di consentire la sollecita applicazione della nuova disciplina e di coordinare i relativi adempimenti con i tempi tecnici richiesti dal tempestivo avvio del prossimo anno scolastico, appare necessario impartire le seguenti istruzioni integrative o modificative delle indicazioni gi fornite con le precedenti circolari.


    Il citato provvedimento legislativo prevede che gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica esercitino personalmente, all’atto della iscrizione, a richiesta dell’autorit scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica; in relazione poi a quanto potr essere stabilito da eventuali intese con altre confessioni, prevede che sia altres esercitato personalmente dagli studenti il diritto di scegliere lo specifico insegnamento religioso.


    Parimenti gli studenti che abbiano scelto di non avvalersi di alcun insegnamento religioso eserciteranno personalmente il diritto di scelta in ordine agli insegnamenti opzionali ed alle altre attivit culturali e formative.


    Altra innovazione introdotta dal provvedimento riguarda le iscrizioni, per le quali la domanda va prodotta per tutte le successive classi della scuola secondaria superiore e non soltanto per quella iniziale. Tale domanda, per gli studenti minori di et sottoscritta, per ogni anno scolastico, da uno dei genitori o da chi ne esercita la potest; ci, secondo quanto precisa esplicitamente il legislatore, nell’adempimento della responsabilit educativa di cui all’art. 147 del Codice civile.


    Il sistema che cosi viene disegnato pertanto il seguente:


    – i moduli relativi alla scelta se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica debbono essere sottoscritti soltanto dagli studenti; analogamente debbono essere espresse personalmente dagli studenti le scelte relative agli insegnamenti opzionali ed alle altre attivit;


    – per la domanda di iscrizione il legislatore distingue invece a seconda che gli studenti siano minori o maggiori di et; nella prima ipotesi – e cio quando si tratti di studenti di minore et – la domanda di iscrizione deve essere sottoscritta solo da uno dei genitori o da chi ne esercita la potest; nella seconda ipotesi, la domanda sottoscritta solo dallo studente.


    In conformit a quanto sopra debbono intendersi modificati i punti correlativi della citata circolare n. 131 del 3 maggio 1986 (secondo periodo delle premesse recate dall’allegato A e nota alla firma da apporre al modulo descritto dall’allegato stesso, nonch istruzioni relative alle iscrizioni di ufficio, che, come si gi detto, sono ormai abolite dalle nuove norme di legge, secondo le quali l’iscrizione sempre a domanda).


    Si pregano le SS.LL. di portare immediatamente a conoscenza degli istituti interessati le istruzioni della presente circolare.


     



  • Legge 22/11/1988, n. 516 – Intesa tra la Repubblica italiana e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno




    Legge 22/11/1988, n. 516


    Intesa tra la Repubblica italiana e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno, firmata il 28/12/1986.


    Preambolo


    […] L’Unione delle Chiese cristiane avventiste, nella convinzione che l’educazione e la formazione dei fanciulli e della giovent sono di specifica competenza delle famiglie e delle Chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti fanno parte delle Chiese ad essa associate, l’insegnamento di catechesi o di dottrine religiose o pratiche di culto.


     


    Omissis


    Art. 9


    La Repubblica italiana, nel garantire la libert di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potest su di essi.


    Per dare reale efficacia all’attuazione di tale diritto, l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso, non potranno essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.


    Art. 10


    La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista della scuola, assicura agli incaricati designati dall’Unione delle Chiese cristiane avventiste il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tali attivit di inseriscono nell’ambito delle attivit culturali previste dall’ordinamento scolastico.


    Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell’Unione.



  • Circolare Ministeriale n.131 del 3/5/1986 – Insegnamento della religione cattolica e attività alternative nella scuola superiore.




    Circolare Ministeriale n.131 del 3/5/1986


    Insegnamento della religione cattolica e attività alternative nella scuola superiore.


    Si fa seguito alle circolari n. 368 (prot. n. 53421/1407) del 20 dicembre 1985 e n. 10 (prot. n. 54366/1429) del 17 gennaio 1986 per fornire, in relazione anche alla risoluzione n. 6-00074 approvata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 16 gennaio c.a. e al dibattito svoltosi al Senato il 28 aprile scorso, le indicazioni in ordine all’esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica e alle attivit culturali e formative offerte agli studenti che esercitano il diritto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.


    La presente circolare stata redatta sulla base dello schema di disegno di legge relativo alla “Capacit in materia di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie di secondo grado”, approvato dal Governo ed ora all’esame del Parlamento. Resta inteso che ci si dovr conformare a quanto il Parlamento decider in merito; si invitano peraltro le SS.LL. a curare che i competenti capi di istituto provvedano intanto alla distribuzione del modulo e della scheda informativa sottoindicati (allegati A e B), riservandosi l’Amministrazione di dare, in relazione alla conclusione dell’iter parlamentare del disegno di legge anzidetto, ulteriori disposizioni in ordine alla iscrizione e alla connessa presentazione del modulo.


    Al fine di assicurare agli studenti, ai loro genitori o a chi esercita la potest la completa conoscenza della nuova disciplina in materia di insegnamento della religione cattolica e delle attivit culturali e di studio assicurate dalla scuola per gli studenti che non si avvalgono di detto insegnamento, si dispone quanto segue.


    Entro il 10 giugno p.v. devono essere consegnati agli studenti:


    1. allegato A, quale modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, da al legare al la domanda di iscrizione;


    2. allegato B, quale scheda informativa relativa alle attivit culturali e di studio per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.


    Le attivit di cui all’allegato B) sono programmate dal Collegio dei docenti tenuto conto delle proposte degli studenti, entro il primo mese dall’inizio delle lezioni, conformemente a quanto esplicitato nello stesso allegato.


    Dette attivit sono svolte dai docenti nell’ambito dell’orario di servizio, con esclusione delle venti ore. Le ore eventualmente eccedenti sono da remunerarsi secondo le norme contenute nell’art. 88 – quarto comma – del DPR 31 maggio 1974, n. 417, fermo restando il carattere non obbligatorio della utilizzazione dei docenti oltre il normale orario di servizio.


    La partecipazione alle attivit culturali e di studio programmate non obbligatoria e agli studenti che non se ne avvalgono comunque assicurata dalla scuola ogni opportuna disponibilit per attivit di studio individuale.


    I capi di istituto avranno cura di assicurare che, nell’applicazione delle disposizioni in oggetto, si operi nel pieno rispetto delle scelte effettuate e non dando luogo ad alcuna forma di discriminazione. In conformit a quanto previsto dal punto 7 della precitata risoluzione parlamentare, i capi di istituto faranno pervenire ai provveditori agli studi, entro il 30 giugno 1987, ogni opportuno elemento informativo che consenta di valutare l’attivit svolta ai sensi delle presenti disposizioni.


    Si pregano le SS.LL. di portare immediatamente quanto sopra a conoscenza delle scuole ed istituti interessati.


     


    ALLEGATO A (v. CM 128/86)


     


    ALLEGATO B


     


    Istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica. Attivit culturali e di studio per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.


     


    Agli studenti delle scuole secondarie superiori che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica la scuola assicura attivit culturali e di studio programmate dal Collegio dei docenti tenuto conto delle proposte degli studenti stessi.


    Al fine di rendere possibile l’acquisizione di tali proposte, il Collegio dei docenti programma lo svolgimento di tali attivit entro il primo mese dall’inizio delle lezioni.


    Fermo restando il carattere di libera programmazione, queste attivit culturali e di studio devono concorrere al processo formativo della personalit degli studenti. Esse saranno particolarmente rivolte all’approfondimento di quelle parti dei programmi, in particolare di storia, di filosofia, di educazione civica, che hanno pi stretta attinenza con i documenti del pensiero e della esperienza umana relativa ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile.


    La partecipazione alle attivit culturali e di studio programmate non obbligatoria e agli studenti che non se ne avvalgono comunque assicurata dalla scuola ogni opportuna disponibilit per attivit di studio individuale.



  • DPR 23/8/1988, n. 399 – Accordo contrattuale del personale della scuola per il triennio 1988-90




    DPR 23/8/1988, n. 399


    Accordo contrattuale del personale della scuola per il triennio 1988-90.


    Art. 3


    Omissis


    6. Il personale docente di cui all’ultimo comma dell’art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso, ha titolo ad un trattamento economico corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui presta servizio, a quello spettante ai docenti laureati della scuola secondaria superiore ovvero ai docenti della scuola materna o elementare. Il posto orario di insegnamento con trattamento economico intero costituito nelle scuole materne con ventisette ore settimanali a decorrere dal 1 settembre 1988 e con venticinque ore settimanali dal 1 settembre 1990.


    7. Nei confronti del personale che maturi i requisiti previsti dall’ultimo comma dell’articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, successivamente al 30 giugno 1988, i periodi computati ai sensi della normativa concernente l’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sono utili, nei limiti previsti per il personale docente di ruolo, per l’inquadramento economico di cui all’articolo 4. Le predette disposizioni si applicano anche al personale con orario settimanale di attivit educativa o di insegnamento non inferiore a dodici ore nelle scuole materne ed elementari, nonch, qualora sia stato imposto da ragioni strutturali, nelle scuole secondarie. Il relativo trattamento economico corrisposto in misura proporzionale all’orario settimanale di attivit educativa o di insegnamento rispetto a quello previsto per la costituzione del posto orario.


    8. Il personale docente di cui al comma 6, in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado, ha diritto ad assentarsi dal servizio per gravi motivi per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante corrisposta per intero nel primo mese e nella misura del cinquanta per cento nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.


    9. Le disposizioni di cui al comma 8. si applicano al personale docente supplente annuale, nominato ai sensi dell’art. 15, commi primo e terzo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, il quale si trovi almeno nel secondo anno di servizio scolastico continuativo.


    Omissis



  • Circolare Ministeriale n.130 del 3/5/1986 – Insegnamento della religione cattolica e attività alternative nella scuola media.


    Circolare Ministeriale n.130 del 3/5/1986


    Insegnamento della religione cattolica e attivit alternative nella scuola media.


    Si fa seguito alle circolari n. 368 (prot. n. 53421/1407) del 20 dicembre 1985 e n. 10 (prot. n. 54366/1429) del 17 gennaio 1986 per fornire, in relazione anche alla risoluzione n. 6-00074 approvata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 16 gennaio c.a. e al dibattito svoltosi al Senato il 28 aprile scorso, le indicazioni in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica e alle attivit formative offerte agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. Al fine di assicurare alle famiglie la completa conoscenza della nuova disciplina in materia di insegnamento della religione cattolica nonch delle attivit formative assicurate dalla scuola per gli allievi che non si avvalgono di detto insegnamento, si dispone quanto segue.


    Entro il 10 giugno p.v. devono essere consegnati ai genitori o a chi eserciti la potest:


    1. allegato A, quale modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. Tale allegato va consegnato anche alle famiglie che avessero gi utilizzato il modulo allegato alla circolare n. 368 del 20 dicembre 1985;


    2. allegato B, qualche scheda informativa relativa alle attivit formative per gli allievi che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.


    Le attivit di cui all’allegato B) sono definite, entro il primo mese dall’inizio delle lezioni, dai Collegi dei docenti sentiti, nell’esercizio della responsabilit educativa, i genitori interessati o chi esercita la potest, tenuto conto di quanto esplicitato nello stesso allegato. Dette attivit sono svolte dai docenti compresi quelli appartenenti alle dotazioni organiche aggiuntive, nell’ambito dell’orario di servizio, con esclusione delle venti ore. Le ore eventualmente eccedenti sono da remunerarsi secondo le norme contenute nell’art. 88 quarto comma – del DPR 31 maggio 1974, n. 417, fermo restando il carattere non obbligatorio della utilizzazione dei docenti oltre il normale orario di servizio.


    I presidi cureranno di far pervenire alle famiglie degli allievi della terza classe, entro la stessa data del 10 giugno p.v., anche copia delle disposizioni impartite con circolare ministeriale di pari data in ordine alle modalit di iscrizione agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica e all’esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, nonch la scheda informativa – allegato B) della stessa relativa alle attivit per gli studenti delle stesse scuole medie superiori che non si avvalgono di detto insegnamento.


    I presidi avranno cura di assicurare che nell’applicazione delle disposizioni in oggetto si operi nel pieno rispetto della scelta delle famiglie e non dando luogo ad alcuna forma di discriminazione.


    In conformit a quanto previsto dal punto 7 della precitata risoluzione parlamentare, i presidi faranno pervenire ai provveditori agli studi, entro il 30 giugno 1987, ogni opportuno elemento informativo che consenta di valutare l’attivit svolta.


    Si pregano le SS.LL. di portare immediatamente quanto sopra a conoscenza delle scuole interessate provvedendo a fornire copia delle disposizioni e degli atti indicati nel precedente quart’ ultimo capoverso, riferite agli allievi della terza classe.


     


    ALLEGATO A (v. CM 128/86)


     


    ALLEGATO B


     


    Scuola media. Attivit per gli allievi che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.


     


    Agli allievi degli istituti di istruzione secondaria di primo grado che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica la scuola assicura attivit scolastiche integrative da realizzarsi nel quadro di quanto previsto dall’art. 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, il quale stabilisce che “al fine di agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalit degli alunni, la programmazione educativa pu comprendere attivit scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o classi diverse […]”.


    Lo svolgimento di tali attivit programmato dal Collegio dei docenti entro il primo mese dall’inizio delle lezioni sentiti, nell’esercizio della responsabilit educativa, i genitori o chi esercita la potest.


    Fermo restando il carattere di libera programmazione, queste attivit integrative devono concorrere al processo formativo della personalit degli allievi e saranno particolarmente rivolte all’approfondimento di quelle parti dei programmi di storia e di educazione civica pi strettamente attinenti alle tematiche relative ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile.

  • DPR 15/7/1988, n. 405 – Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino – Alto Ad




    DPR 15/7/1988, n. 405


    Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento.


    Art. 21


    1. L’applicazione nella provincia di Trento dell’art. 9, comma 2, dell’accordo di modificazioni del Concordato Lateranense, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dell’intesa stipulata tra il Ministro della pubblica istruzione ed il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, non pregiudica, ai sensi del punto 5, lettera c), del protocollo addizionale in data 18 febbraio 1984 al predetto accordo, il regime vigente in detta provincia per l’insegnamento della religione cattolica cosi come previsto nei successivi commi.


    2. Nella provincia di Trento, pertanto, l’insegnamento della religione cattolica, secondo le consolidate tradizioni locali, compreso nella programmazione educativa della scuola definita nel rispetto delle competenze della provincia ed impartito, sia nella scuola elementare che in quella secondaria, da appositi docenti che siano sacerdoti o religiosi, oppure laici riconosciuti idonei dall’ordinario diocesano, nominati dall’autorit scolastica competente, d’intesa con l’ordinario stesso.


    3. L’insegnamento di cui al comma 2 impartito, secondo le norme stabilite dal vigente Concordato, per il numero di ore previsto dall’ordinamento scolastico e comunque per non meno di un’ora settimanale; nella scuola dell’obbligo possono essere stabilite fino a due ore settimanali.


    4. A ciascun docente assegnato un numero di ore non superiore a 18 nella scuola elementare ed a 15 nella scuola secondaria; le predette ore settimanali costituiscono posto orario ai fini dell’intero trattamento economico spettante.


    5. Il ruolo istituito con l’art. 5 del regio decreto 27 agosto 1932, n.1127, integrato dall’art.11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555, trasformato in ruolo ad esaurimento. I relativi posti sono soppressi con la cessazione, per qualsiasi causa, dal servizio dei docenti ad essi assegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto.


    Art 22


    1. L’art. 53, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applica anche agli insegnanti di religione nelle scuole elementari della provincia di Trento, in possesso dei requisiti ivi previsti, con riferimento al livello retributivo attribuito al personale docente appartenente a detto ordine di scuole.


    Art. 23


    1. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.417, relative all’insegnamento religioso cattolico nelle scuole della provincia di Trento, il sovrintendente scolastico conferisce incarichi ispettivi, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 119 dello stesso decreto, ad uno degli insegnanti di religione in servizio nelle predette rispettive scuole, il quale sia ritenuto idoneo dall’ordinario diocesano anche per le suddette funzioni.



  • Circolare Ministeriale n.129 del 3/5/1986 – Insegnamento della religione cattolica e attività alternative nella scuola elementare.


    Circolare Ministeriale n.129 del 3/5/1986


    Insegnamento della religione cattolica e attivit alternative nella scuola elementare.


    Si fa seguito alle circolari n. 368 (prot. n. 53421/1407) del 20 dicembre 1985 e n. 10 (prot. n. 54366/1429) del 17 gennaio 1986 per fornire, in relazione anche alla risoluzione n. 6-00074 approvata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 16 gennaio c.a. e al dibattito svoltosi al Senato il 28 aprile scorso, le indicazioni in ordine alle attivit formative offerte agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.


    Al fine di assicurare alle famiglie la completa conoscenza della nuova disciplina in materia di insegnamento della religione cattolica nonch delle attivit educative assicurate dalla scuola per gli alunni che non si avvalgono di detto insegnamento, si dispone quanto segue.


    Entro il 10 giugno p.v. devono essere consegnati ai genitori o a chi eserciti la potest:


    1. allegato A, quale modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. Tale allegato va consegnato anche alle famiglie che avessero gi utilizzato il modulo allegato alla circolare n. 368 del 20 dicembre 1985;


    2. allegato B, quale scheda informativa relativa alle attivit educative per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.


    Le attivit di cui all’allegato B) sono definite, entro il primo mese dall’inizio delle lezioni, dai Consigli di interclasse sentiti, nell’esercizio della responsabilit educativa, i genitori interessati o chi esercita la potest tenendo conto di quanto esplicitato nello stesso allegato.


    Dette attivit sono svolte dai docenti, compresi quelli appartenenti alle dotazioni organiche aggiuntive, nell’ambito dell’orario di servizio con esclusione delle venti ore, ferma restando per tutti l’osservanza dell’orario obbligatorio di insegnamento.


    Al fine di assicurare il complessivo svolgimento dell’attivit didattica, si richiama l’attenzione dei direttori didattici e dei Collegi dei docenti sulla esigenza di collocare contestualmente l’insegnamento della religione cattolica e le attivit di cui all’allegato B) all’inizio o alla fine delle lezioni per le classi nelle quali siano presenti alunni che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica e alunni che non se ne avvalgono.


    In conseguenza della nuova disciplina dell’insegnamento della religione cattolica abrogata la circolare del 9 febbraio 1945 n. 31 1, concernente le lezioni integrative nelle classi terza, quarta e quinta elementare.


    I direttori didattici avranno cura di assicurare che nell’applicazione delle disposizioni in oggetto si operi nel pieno rispetto della scelta delle famiglie e non dando luogo ad alcuna forma di discriminazione.


    In conformit a quanto previsto dal punto 7 della precitata risoluzione parlamentare, i direttori didattici faranno pervenire ai Provveditori agli studi, entro il 30 giugno 1987, ogni opportuno


    elemento informativo che consenta di valutare l’attivit svolta.


    Si pregano le SS.LL. di portare immediatamente quanto sopra a conoscenza delle scuole interessate.


     


    ALLEGATO A (v. CM 128/86)


     


    ALLEGATO B


     


    Scuola elementare. Attivit per gli alunni che non si avvalgono di attivit di insegnamento della religione cattolica.


     


    Agli alunni delle scuole elementari che non si avvalgono di attivit di insegnamento delle religione cattolica la scuola assicura attivit scolastiche integrative da realizzarsi nel quadro di quanto previsto dall’art. 2 della legge 4 agosto 1977, n. 517, il quale stabilisce che “ferma restando l’unit di ciascuna classe, al fine di agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la promozione della formazione della personalit degli alunni, la programmazione educativa pu comprendere attivit scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della stessa classe oppure di classi diverse […]”.


    Lo svolgimento di tali attivit programmato dai Consigli di interclasse entro il primo mese dall’inizio delle lezioni sentiti, nell’esercizio della responsabilit educativa, i genitori interessati o coloro che esercitano la potest.


    Fermo restando il carattere di libera programmazione, queste attivit devono concorrere al processo formativo della personalit degli alunni e saranno particolarmente dirette all’approfondimento di quelle parti dei programmi pi strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza civile.


    Al fine di assicurare il complessivo svolgimento dell’attivit didattica, le attivit di insegnamento della religione cattolica e quelle integrative, per gli alunni che non si avvalgono di detto insegnamento, si svolgono contestualmente nell’ora iniziale o finale delle lezioni nelle classi nelle quali siano presenti alunni che si avvalgono delle attivit di insegnamento della religione cattolica ed alunni che non se ne avvalgono.