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  • Circolare Ministeriale n.256 del 17/9/88 – Applicazione legge 246/88 (Immissione in ruolo)




    Circolare Ministeriale n.256 del 17/9/88


    Applicazione legge 246/88 (Immissione in ruolo).


     


    Omissis


    4. Parimenti, sussistono dubbi interpretativi in merito at inclusione in parola [in graduatorie provinciali ad esaurimento per l’immissione in ruolo prevista dalla legge 246/88] di coloro che habent prestato servizio, in anni richiesti, quali insegnanti di religione, fatta eccezione per docenti destinatari disposizioni impartite in art. 15 DL 140/88 et art. 4 lett. b) OM 517l88, n.185, cos come chiarito at p. 5. CM 2617l88, n. 219.


    Ci anche at luce pareri Consiglio di Stato n. 1244 dell’11/7/1984 e n. 396 del 20/2/1985.


    Questo Ministero si riserva, pertanto, formulare richiesta di parere at Consiglio di Stato relativamente at questioni prospettate nei precedenti punti 3. et 4.


    Nelle more acquisizione predetto parere SS.LL. dovranno soprassedere at inclusione docenti interessati in graduatoria in parola.



  • Circolare Ministeriale n.219 del 26/7/1988 – Graduatorie provinciali ad esaurimento di cui alla legge 246/88. Risposta a quesiti.




    Circolare Ministeriale n.219 del 26/7/1988


    Graduatorie provinciali ad esaurimento di cui alla legge 246/88. Risposta a quesiti.


     


    Omissis


    5. Per quanto concerne la lettera b) dell’art. 4 dell’OM 517188, n. 185, si precisa che rientrano tra il personale ivi contemplato docenti che, avendo prestato comunque un servizio di insegnamento negli anni scolastici indicati dal primo comma degli artt. 27, 31 e 38 della legge 270/82 non sono stati nominati perch esclusi dal beneficio della riserva a seguito delle disposizioni impartite dalle CCMM n. 3597 del 2/8/1984 e n. 2094 del 30/7/1985, ma che, qualora avessero usufruito della riserva, sarebbero rientrati nel contingente delle nomine da effettuare a favore dei riservatari.


    Nella categoria predetta rientrano pertanto, nei limiti precisati al precedente comma, anche coloro che hanno prestato servizio negli anni richiesti quali insegnanti di religione.


    Omissis


     



  • Circolare n.157 prot.13039/571/GL – Gab./I del 9/6/1988 – Esposizione del Crocifisso nelle aule




    Circolare n.157 prot.13039/571/GL – Gab./I del 9/6/1988


    Oggetto: Esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche. Parere del Consiglio di Stato.


     


    Si trasmette copia del parere n.63/88 – espresso in data 27 aprile 1988 dalla Sezione II del Consiglio di Stato sull’argomento in oggetto – con preghiera di portarlo a conoscenza delle istituzioni scolastiche delle rispettive provincie.


     


    Oggetto: Ministero Pubblica Istruzione. Insegnamento della religione cattolica ed esposizione dell’immagine del Crocifisso nelle aule scolastiche. Quesito.


     


    Vista la relazione in data 20 gennaio 1988, prot. N.253, con la quale il Ministero della P.I. – Direzione Generale Istruzione Tecnica – previa autorizzazione del Ministro, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine al quesito indicato in oggetto;


    Esaminati gli atti ed udito il relatore;


     


    Premesso che:


    con il quesito di cui trattasi, l’Amministrazione, posto in evidenza il nuovo quadro normativo in base al quale viene impartito l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, chiede di conoscere se le disposizioni di cui all’art.118 del R.D. 30-4-1924, n.965 e quelle di cui all’allegato C del R.D. 26-4-1928, n.1297, concernenti la esposizione dell’immagine del Crocifisso nelle scuole, possano considerarsi tuttora vigenti oppure debbano ritenersi implicitamente abrogate, perch in contrasto con il nuovo assetto normativo della materia.


    Considerato:


    in fatto ed in diritto quanto rappresentato dalla Amministrazione.


    La Sezione ritiene, anzitutto, di dover evidenziare che il Crocifisso o, pi comunemente, la Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civilt e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente da specifica confessione religiosa.


    In disparte da ci, sembra alla Sezione che ai fini di un pi razionale esame del quesito sia opportuno tenere distinta la normativa riguardante l’affissione dell’immagine del Crocifisso nelle scuole da quella relativa all’insegnamento della religione cattolica.


    L’indagine deve mirare a stabilire, in buona sostanza, se, a parte l’indubbio significato storico-culturale cui si prima accennato, le disposizioni citate in premessa, le quali consentono l’esposizione dell’immagine del Crocifisso nelle scuole, siano tuttora vigenti oppure siano da ritenere implicitamente abrogate, perch in contrasto con il nuovo assetto normativo in materia, derivante dall’Accordo, con protocollo addizionale, intervenuto tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, con il quale sono state apportate modificazioni al Concordato Lateranense dell’11-2-1929.


    A tale riguardo, devesi rilevare che le due norme citate, di natura regolamentare, sono preesistenti ai Fatti Lateranensi e non si sono mai poste in contrasto con questi ultimi.


    Nulla, infatti, viene stabilito nei Patti Lateranensi relativamente all’esposizione del Crocifisso nelle scuole o, pi in generale, negli uffici pubblici, nelle aule dei tribunali e negli altri luoghi nei quali il Crocifisso o la Croce si trovano ad essere esposti.


    Conseguentemente, le modificazioni apportate al Concordato Lateranenese, con l’accordo, ratificato e reso esecutivo con la Legge 25-3-1985, n.121, non contemplando esse stesse in alcun modo la materia de qua, cos come nel concordato originario, non possono influenzare n condizionare la vigenza delle norme regolamentari di cui trattasi.


    Non si quindi, tuttora, verificata nei confronti delle medesime, alcuna delle condizioni previste dall’art.15 delle disposizioni sulla legge in generale. IN particolare, non appare ravvisabile un rapporto di incompatibilit con norme sopravvenute n pu configurarsi una nuova disciplina dell’intera materia, gi regolata dalle norme anteriori.


    Occorre, poi, anche considerare che la Costituzione Repubblicana, pur assicurando pari libert a tutte le confessioni religiose, non prescrive alcun divieto alla esposizione nei pubblici uffici di un simbolo che, come quello del Crocifisso, per i principi che evoca e dei quali si gi detto, fa parte del patrimonio storico.


    N pare, d’altra parte, che la presenza dell’immagine del Crocifisso nelle aule scolastiche possa costituire motivo di costrizione della libert individuale a manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa.


    Conclusivamente, quindi, poich le disposizioni di cui all’art.118 del R.D. 30-4-1924, n.965 e quelle di cui all’allegato C del R.D. 26-4-1928, n.1297, concernenti l’esposizione del Crocifisso nelle scuole, non attengono all’insegnamento della religione cattolica, n costituiscono attuazione degli impegni assunti dallo Stato in sede concordataria, deve ritenersi che esse siano tuttora legittimamente operanti.


    P.Q.M.


    Nelle suesposte considerazioni il parere della Sezione.



  • Circolare Ministeriale n.72 del 16/3/1988 – Comp. delle tabelle del cap. 1034 per gli stipendi degli insegnanti di religione cattolica.




    Circolare Ministeriale n.72 del 16/3/1988


    Compilazione delle tabelle del cap. 1034 per gli stipendi degli insegnanti di religione cattolica.


    Si dispone anche per il corrente esercizio finanziario l’annuale rilevazione dei fabbisogni finanziari che le SS.VV. sono chiamate a segnalare, nel rispetto delle forme, dei contenuti e dei tempi, in materia di supplenze temporanee, annuali e degli oneri corrispondenti.


    Alcune modifiche legislative, recentemente intervenute con i decreti – legge 13/1/1988, n. 3 (art. 16, commi 10, 11, 12) e 13/1/1988, n. 5 (art. 1), anche se condizionate dalla conversione in legge dei decreti stessi, impongono alcune variazioni delle procedure di liquidazione degli stipendi al personale supplente.


    Dall’1 gennaio 1988, infatti, tale personale assoggettato alla ritenuta in c/entrata Tesoro, quale contributo obbligatorio ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato, con contestuale caducazione dell’obbligo di iscrizione al fondo pensioni Ivs dell’assicurazione generale obbligatoria gestito dall’Inps.


    Si richiamano, pertanto, le precedenti circolari ministeriali n. 6, dell’8/1/1988, n. 24, del 26/1/1988, n. 31, del 29/1/1988, tutte pertinenti al settore di gestione in esame, per fornire ulteriori istruzioni amministrativo contabili sui capitoli 1032, 1034, 1035, 1036, che sono stati riconfermati anche per il corrente esercizio nella previsione di spesa di questo Ministero.


    Insegnanti incaricati dell’insegnamento della religione nelle scuole secondarie di I e II grado


    La necessit di garantire che il pagamento delle competenze mensili a tale personale avvenga il giorno 27 di ogni mese implica che dalle scuole interessate vengano predisposte mensilmente, almeno fino a nuova diversa disposizione, le tabelle di liquidazione degli stipendi separate da quelle concernenti i supplenti annuali. Tali tabelle dovranno essere trasmesse alle SS.VV. unitamente a quelle eventualmente predisposte per il personale di ruolo (come ad esempio per il capitolo 2001), ovvero entro gli stessi termini per le tabelle predisposte dai licei classici, scientifici, artistici, dagli istituti magistrali, dai convitti nazionali, dagli educandati femminili, dalle scuole speciali, dalle accademie e dai conservatori.


    Ai fini di uno snellimento operativo viene, inoltre, data facolt alle SS.VV. di procedere analogamente per gli insegnanti di religione nominati nelle scuole materne.


    Per gli insegnanti di religione nelle scuole elementari si dispone che le SS.VV. in attesa delle necessarie modifiche alla procedura automatizzata del sistema informativo della Pubblica Istruzione, imputino i pagamenti delle retribuzioni alle aperture di credito emesse sul capitolo 1034, anzich alle dotazioni finanziarie assegnate sulle contabilit speciali scolastiche.



  • Nota del 2/2/1988, prot. 57 – Quesiti sullo status dei docenti di religione




    Nota del 2/2/1988, prot. 57


    Quesiti sullo status dei docenti di religione.


    In riferimento al quesito proposto, si fa presente che i docenti di religione della scuola secondaria sono da considerare ‘incaricati annuali’ e come tali assoggettati alla disciplina del rapporto di impiego prevista per gli incaricati annuali (CM n. 71 del 10/3/1987).


    I docenti di religione della scuola materna ed elementare hanno, invece, lo ‘status’ del personale docente non di ruolo nominato dal Provveditore agli studi (CM n. 253 del 131811987).


    Sostanzialmente, tuttavia, i docenti di religione sono assoggettati, quanto alla maturazione del diritto alla retribuzione estiva, alle stesse norme previste per i docenti con nomina di durata annuale.


    Conseguentemente, i periodi di assenza durante i quali sia stata corrisposta la retribuzione ridotta al 50% non sono utili ai fini del raggiungimento del periodo minimo richiesto per ottenere la retribuzione durante i mesi estivi, secondo quanto previsto dal DLCPS 31/12/1947, n. 1687 (CM n. 176 del 28/5/1971).



  • Circolare Ministeriale n.31 del 29/1/1988 – Pagamento degli stipendi degli insegnanti di religione




    Circolare Ministeriale n.31 del 29/1/1988


    Pagamento degli stipendi degli insegnanti di religione cattolica.


    Con circolare n. 71 del 10/3/1987 est stata chiarita natura giuridica rapporto impiego insegnanti religione scuole secondarie I et II grado et carattere continuativo rapporto impiego medesimo qualora at data inizio anno scolastico successivo at quello conferimento primo incarico annuale permangono requisiti prescritti da vigente normativa per conferma incarico annuale.


    In relazione at quanto sopra disponesi che a decorrere dal prossimo mese di febbraio le competenze fisse mensili vengano liquidate at predetto personale il giorno 27 di ogni mese.



  • Telex 6938/254/GL del 12/1/1988 – Nulla osta ad annum della CEI per i testi di religione cattolica




    Telex 6938/254/GL del 12/1/1988


    Nulla osta ad annum della CEI per i testi di religione cattolica.


    Facendo seguito at circolare n. 362 in data 28 novembre 1987 avente per oggetto “adozione libri testo per scuole et istituti istruzione secondaria et per licei artistici et istituti d’arte” si fa presente che CEI habet qui comunicato che concede at testi religione cattolica, gi editi secondo precedenti programmi, “nulla osta ad annum”.


    Pertanto testi in questione forniti anzidetto “nulla osta ad annum” debent essere considerati, per periodo sua validit, forniti requisito punto 3.2 Intesa tra Ministero Pubblica Istruzione et CEI di cui est cenno in circolare anzicitata.



  • Circolare Ministeriale n.362 del 28/11/1987 – Adozione dei libri di testo di religione cattolica




    Circolare Ministeriale n.362 del 28/11/1987


    Adozione dei libri di testo di religione cattolica.


    Per l’anno scolastico 1988/89 l’adozione dei libri di testo per le scuole ed istituti di istruzione secondaria e per i licei artistici e gli istituti d’arte regolata dalle disposizioni emanate, in via permanente, con CM m 350 del 20/11/1984, integrata con CM n. 1 del 5/1/1987, cui vengono apportate le seguenti ulteriori integrazioni.


    Dopo il 12 capoverso viene aggiunto un capoverso del seguente tenore: Per quanto riguarda l’adozione dei testi di religione cattolica, si fa presente che, ai sensi del punto 3.2 dell’Intesa tra Ministero della Pubblica Istruzione e CEI, di cui al DPR 16/12185, n. 751, “i libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti del nulla osta della Conferenza Episcopale Italiana e dell’approvazione dell’ordinario competente, che devono essere menzionati nel testo stesso”.



  • Circolare Ministeriale n.316 del 28/10/1987 – Precisazioni e proposte sull’Irc e sulle attività alternative.




    Circolare Ministeriale n.316 del 28/10/1987


    Precisazioni e proposte sull’Irc e sulle attività alternative.


    La doverosa, preventiva acquisizione degli indirizzi e degli orientamenti parlamentari espressi dal dibattito test conclusosi consente ora di fornire un quadro di certezza operativa con riferimento alle questioni poste dal primo anno di applicazione del nuovo sistema normativo concernente l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.


    Con la presente circolare si impartiscono disposizioni che, in attuazione dei predetti orientamenti ed indirizzi parlamentari e con riferimento alle difficolt operative ed interpretative emerse, sono volte altres al soddisfacimento della primaria esigenza di evitare che si verifichino discriminazioni in relazione alla scelta degli studenti se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.


    1. Insegnamento della religione cattolica


    Per effetto dell’art. 9, punto 2, dell’accordo con la Santa Sede – ratificato con la legge 25 marzo 1985, n.121 – lo Stato continua ad assicurare tale insegnamento, “nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado”, “nel quadro delle finalit della scuola”.


    Ci comporta che l’insegnamento in parola concorre a costituire, per gli studenti che abbiano esercitato la facolt di avvalersene, il complesso degli obblighi scolastici ad essi riferito e deve trovare collocazione nel quadro orario delle lezioni.


    Per le scuole materne ed elementari, in considerazione del loro particolare carattere e per le motivazioni evidenziate anche nella risoluzione parlamentare in data 16/1/1986, restano ferme le indicazioni fornite con CCMM nn.128 e 129 del 3/5/1986 che segnalavano l’esigenza di collocare l’insegnamento di cui trattasi, nonch le attivit educative alternative, all’inizio o alla fine dell’orario giornaliero, e ci salvo che vi ostino situazioni di carattere eccezionale sotto il profilo organizzativo e della piena utilizzazione del personale.


    Relativamente alle scuole ed istituti di istruzione secondaria di 1 e di 2 grado viene ad assumere pi puntuale rilievo l’autonomia da riconoscersi alle singole istituzioni scolastiche per quanto concerne la definizione dell’orario delle lezioni e la sua articolazione funzionale al particolare tipo di scuola.


    L’organizzazione delle lezioni e, in tale ambito, la collocazione dell’insegnamento della religione cattolica (cos come la contestuale offerta di attivit, spazi attrezzati e servizi ad esso alternativi) dovranno essere attuati dal capo d’istituto, sentito il Collegio dei docenti, secondo criteri volti a perseguire il miglior grado di razionalit ed efficacia didattica e nel contempo intesi ad evitare ogni forma, anche indiretta, di discriminazione o disimpegno oltre che a costituire elemento di vincolo o di rigidit per l’orario delle altre materie.


    Si richiama, altres, l’attenzione dei capi d’istituto e, tramite essi, di tutti i docenti sulla necessit di una scrupolosa vigilanza affinch l’articolazione della classe – per la contestuale presenza di alunni avvalentisi dell’insegnamento della religione cattolica ed alunni non avvalentisi – avvenga con la garanzia del pieno rispetto della personalit di ogni studente e della scelta espressa.


    2. Attivit alternative all’insegnamento della religione cattolica fruizione di spazi e servizi scolastici


    Questo Ministero ha approntato, sulla base anche degli esiti dei lavori parlamentari sin qui svolti, un disegno di legge avente per oggetto norme per la disciplina delle attivit didattiche e formative e dello studio individuale per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.


    Sono, d’altra parte, intervenute le ordinanze del Consiglio di Stato n. 578 e 579, in data 2818187, di sospensione delle decisioni del T.A.R. Lazio n. 1273 e 1274, datate 17/7187, nella parte in cui queste affermano il diritto degli alunni non avvalentisi dell’insegnamento religioso o di altro insegnamento alternativo “ad allontanarsi dalla scuola con conseguente riduzione, per loro, del normale orario scolastico” (v. CM n. 284 dell’8/9/1987). In attesa, da un lato, che il Parlamento esamini ed eventualmente approvi il suddetto disegno di legge e, dall’altro, che il Consiglio di Stato si pronunci definitivamente nel merito del ricorso pendente avverso le decisioni del T.A.R. Lazio, si rende indispensabile che questo Ministero, nell’ambito delle proprie responsabilit istituzionali, e tenuto conto degli indirizzi scaturiti dal dibattito parlamentare svoltosi recentemente alla Camera ed al Senato, individui, con riferimento all’attuale quadro normativo, strumenti amministrativi ed indirizzi programmatici atti ad evitare incertezze di gestione.


    Gli alunni non avvalentisi dell’insegnamento della religione cattolica – previa richiesta del genitore o di chi esercita la potest o richiesta personale degli alunni stessi, se frequentanti la scuola secondaria superiore – hanno il diritto di scegliere tra le attivit didattiche e formative ed una pluralit di opportunit qualificabili come studio e attivit individuali da svolgersi con l’assistenza di docenti a ci appositamente incaricati e nell’ambito dei locali scolastici.


    Per lo svolgimento delle attivit didattiche e formative previste per gli alunni non avvalentisi, si ribadisce la necessit che da parte dei Collegi dei docenti siano formulati dei precisi programmi. A tal fine, quale contributo di indirizzo alla programmazione didattica di competenza dei docenti e in attesa che si completi l’iter parlamentare del disegno di legge preannunciato, mirato anche a definire i contenuti delle attivit didattiche e formative, si allega un documento di lavoro che rappresenta una riflessione e sistemazione critica sul tema: “I diritti dell’uomo”.


    Relativamente alle esigenze connesse con lo svolgimento dello studio o delle attivit individuali per gli alunni che ne facciano richiesta, da svolgere nei locali scolastici in modo coerente con le finalit della scuola, il capo di istituto deve sottoporre all’esame ed alle deliberazioni degli organi collegiali la necessit di attrezzare spazi, ove possibile, nonch organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni, compito questo che discende dalla natura stessa dell’istituzione.


    L’assistenza pu configurarsi come attivit volta ad offrire contributi formativi ed opportunit di riflessione per corrispondere agli interessi anche di natura applicativa che siano eventualmente rappresentati dagli studenti.


    Infatti non si esclude la possibilit che gli studenti stessi segnalino propri bisogni formativi, nonch le modalit di intervento della scuola


    A questo riguardo si evidenzia l’opportunit di non trascurare l’occasione di collegare tali modalit di intervento al “Progetto giovani”, di cui alla CM n. 323 del 5/11/1985.


    Per quanto attiene la scuola materna, si ricorda che i delicati problemi di ordine pedagogico che l’esperienza sin qui maturata ha evidenziato in relazione alle specifiche ed autonome attivit educative di religione cattolica ed allo svolgimento dell’attivit educativa alternativa, hanno posto l’opportunit – segnalata anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri – di proporre una revisione dell’Intesa tra lo Stato e la CEI.


    Nel quadro delle possibilit offerte dalla normativa vigente non pu non raccomandarsi vivamente che nelle suddette scuole lo svolgimento delle attivit alternative si realizzi avendo ogni cura affinch i bambini non avvertano alcuna forma di disagio psicologico e relazionale per le differenti scelte operate dai genitori. Allo scopo pu rivelarsi utile articolare le sezioni in gruppi, quale fatto ordinario di organizzazione dell’attivit didattica.


    3. Modalit di utilizzazione del personale


    La nomina dei docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dalle speciali norme legislative e regolamentari richiamate con circolari in precedenza emanate alle quali si rimanda, unitamente alle istruzioni applicative ivi contenute.


    Relativamente alle modalit di impiego del personale per lo svolgimento delle attivit didattiche e formative e per l’assistenza allo studio o alle attivit individuali, si precisa che debbono prioritariamente essere utilizzati docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o comunque tenuti al completamento in quanto impegnati con orario inferiore a quello d’obbligo, nonch docenti dichiaratisi disponibili a prestare ore eccedenti. Tali docenti debbono essere scelti fra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alle attivit in parola, atteso che cos viene assicurata, per gli alunni avvalentisi e per quelli non avvalentisi, il rispetto del principio della “par condicio”.


    I capi d’istituto, sulla base di una previsione fondata su elementi oggettivi, quale la serie storica del fabbisogno, rilevato negli anni scorsi, riserveranno comunque, dal totale di ore disponibili per il completamento dell’orario d’obbligo, una quota da utilizzare per le necessit funzionali di sostituzione del personale che si assenti improvvisamente o per breve periodo. Allo scopo di assicurare l’effettivo svolgimento delle predette attivit si potr, tuttavia, procedere all’assunzione di supplenti nella misura in cui non si renda possibile provvedere con l’utilizzazione del personale gi in servizio.


    Per l’assistenza agli studenti che hanno scelto di svolgere lo studio o le attivit individuali, rientranti nel quadro delle finalit della scuola, il capo d’istituto, previa deliberazione del Consiglio d’istituto per i profili propositivi ed organizzativi, e su proposta del Collegio dei docenti, relativamente agli aspetti didattico – formativi ed alla individuazione del personale da utilizzare, designer uno o pi docenti in servizio nella scuola secondo le modalit sopra precisate.


    4. Diritti e doveri dei docenti


    Per i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica continuano a valere le disposizioni contenute nella legge n. 824 del 516/1930, nonch nella Intesa tra Autorit scolastica italiana e CEI (punto 2.7) resa esecutiva dal DPR 1611211985, n. 751. Sulla base di tali disposizioni essi hanno gli stessi diritti e doveri degli altri docenti anche ai fini della partecipazione a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali della scuola, ivi comprese le operazioni relative alla valutazione periodica e finale, limitatamente agli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. Gli stessi diritti e doveri spettano ai docenti dell’attivit didattica alternativa, limitatamente, anche per essa, in sede di operazioni di valutazione periodica e finale, agli alunni che seguono l’attivit stessa.


    5. Scuole magistrali – Programmi


    Con il DPR 21/7/1987 n. 339 sono stati approvati i programmi di insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie e, pertanto, in tale quadro, anche nelle scuole magistrali. Al punto III, n. 5, del testo annesso a decreto stesso sono fornite le indicazioni metodologiche specifiche per tale tipo di scuola.


    Orari – In conformit di quanto previsto al punto 2.2 dell’Intesa di cui al DPR 16/1211985, n. 751, restano ferme le ore di lezione da destinare all’insegnamento della religione cattolica stabilite dall’ordinamento didattico attualmente in vigore.


    Esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica – Come noto, la religione e elencata fra le materie di insegnamento ed compresa nei programmi di esame alla stregua della normativa tuttora vigente, emanata peraltro anteriormente all’entrata in vigore della legge 251311985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense.


    In relazione ai principi che informano il nuovo quadro normativo posto dal predetto Accordo, anche agli alunni delle scuole magistrali, sia statali che convenzionate, non pu non riconoscersi il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, con le stesse modalit previste per gli alunni degli altri ordini di scuola.


    6. Per quanto non previsto della presente circolare trovano applicazione le disposizioni in precedenza emanate.



  • Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica – Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – Divisione XIII – Protocollo 225474 del 13 marzo 1998

    MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA – Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – Divisione XIII – Protocollo 225474 del 13 marzo 1998


     


    Al Sindacato Nazionale Autonomo


    Degli Insegnanti di Religione


    (S.N.A.D.I.R.)


    Segreteria Nazionale


    Via Risorgimento, 161/A


    97015 MODICA (RG)


     


    (rif.to nota n.592 dell’11.12.1997)


     


     Oggetto: contratto di lavoro dei docenti incaricati dell’insegnamento della religione. Documentazione di rito.


    Nella nota in riferimento codesto Sindacato ha segnalato la mancata applicazione da parte di molte Ragionerie provinciali dello Stato della comunicazione di servizio n.2577 del 3.10.1996 del Ministero della Pubblica Istruzione nella parte in cui precisa che la documentazione di rito, richiesta ai docenti incaricati di religione dopo la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato, va prodotta solo nei casi in cui si tratti di costituzione di un primo rapporto di lavoro, mentre nei casi di riconferma degli incarichi si fa riferimento alla documentazione prodotta negli anni precedenti, anche su dichiarazione resa dagli interessati.


    Nel condividere quanto precisato dal Ministero, si osserva tuttavia che, per consentire alle Ragioneria provinciali l’efficace espletamento del prescritto esame preventivo, il contratto di lavoro deve essere corredato di tutti quegli atti che ne legittimano la stipula da parte dell’Istituto scolastico.


    Sar, pertanto cura delle Istituzioni scolastiche acquisire d’ufficio, anche mediante produzione di copie autenticate, la documentazione gi presentata dal docente in anni precedenti e presso altri Istituti, ed allegarla a corredo del contratto annuale da sottoporre al visto della competente Ragioneria, sollevando l’interessato dall’obbligo di produrre ulteriore documentazione.


    L’Ispettore generale capo