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  • Circolare Ministeriale n.77 del 24/3/90 – Docenti di religione nelle scuole elementari e materne. Applicazione art. 3 DPR 23/8/1988, n. 399.




    Circolare Ministeriale n.77 del 24/3/90


    Docenti di religione nelle scuole elementari e materne. Applicazione art. 3 DPR 23/8/1988, n. 399.


    Com’ noto, l’art. 3 del DPR 23 agosto 1988, n. 399, relativo al contratto del personale della scuola per il triennio 1988/90, ha esteso ai docenti di religione delle scuole materne ed elementari, con orario settimanale di attivit educativa o di insegnamento non inferiore a 12 ore settimanali e che abbiano maturato il quadriennio di insegnamento di cui all’art. 53, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, le disposizioni previste dallo stesso art. 3 che equiparano il trattamento economico degli insegnanti di religione a quello spettante al corrispondente personale di ruolo.


    Analoghe disposizioni erano state gi previste, per il medesimo personale, nell’ambito del precedente triennio contrattuale, dall’art. 2, commi 8 e segg., del DPR 10 aprile 1987, n. 209, con riferimento per al posto orario d’insegnamento intero, rispettivamente, di 30 ore settimanali nelle scuole materne e 24 nelle scuole elementari.


    Le istruzioni per l’inquadramento di detto personale nei livelli retributivi previsti dal citato DPR 399/1988 sono state impartite con la CM n. 36 (prot. n. 22207/1010/GL) del 28 gennaio 1989.


    In questa sede, a seguito anche di specifici quesiti pervenuti, si forniscono chiarimenti in ordine al computo del predetto quadriennio di insegnamento, nei confronti dei docenti di religione di cui trattasi.


    Si precisa in proposito, su conforme parere del Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P., che per i docenti di cui trattasi sono computabili nel quadriennio di insegnamento previsto dall’art. 53 – ultimo comma – della citata legge n. 312/80 i servizi, successivi al 1 giugno 1977, prestati come docenti di religione, anche in modo discontinuo e ad orario parziale, sia nelle scuole materne ed elementari sia nelle scuole secondarie, attesa l’assimilazione di tutti i servizi non di ruolo prestati nelle scuole di ogni ordine e grado disposta dal DL 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576, recante norme in materia di riconoscimento di servizi non di ruolo ai fini della progressione economica.


    Resta ovviamente inteso che l’attribuzione agli insegnanti interessati dei miglioramenti economici conseguenti alla suesposta interpretazione, non potr che avere decorrenza dalle date espressamente indicate a tal fine dai citati DPR n. 209/1987 e n. 399/1988, rispettivamente, 1 gennaio 1987 e 1 luglio 1988, purch ricorrano le altre condizioni fissate dai decreti presidenziali in questione.


    Le SS.LL. sono pregate di trasmettere la presente circolare ai capi di istituto delle rispettive circoscrizioni.



  • Circolare Ministeriale del 21/2/1990, prot. 9221/425/MT – Chiarimenti sul fondo di incentivazione




    Circolare Ministeriale del 21/2/1990, prot. 9221/425/MT


    Chiarimenti sul fondo di incentivazione.


    Riferimento quesiti qui pervenuti da parte taluni uffici scolastici provinciali circa fondo incentivazione personale comparto scuola, di cui at DM 131uglio 1989, diramato con CM n. 326 del 28/911989, fornisconsi seguenti chiarimenti:


    Omissis


    N) Personale docente incaricato aut supplente annuale religione, rientra tra destinatari compenso incentivante, at stregua altro personale docente istituzioni scolastiche. At predetto personale, pertanto, compenso incentivante va corrisposto qualora ricorrano condizioni previste da pi volte citato decreto ministeriale.



  • Circolare Ministeriale n.189 del 29/5/1989 – Precisazioni sulla Circolare Ministeriale 188/89




    Circolare Ministeriale n.189 del 29/5/1989


    Precisazioni sulla Circolare Ministeriale 188/89.


    Seguito circolare n. 188 – Prot. 28134/2200/GL – datata 25 maggio 1989, in relazione at quesiti formulati, chiariscesi che attivit studio e/o ricerca individuali di cui at lettera B) allegato C circolare stessa, sono espletate da studenti con assistenza personale docente. Scelta di cui at lettera C) medesimo allegato implica invece svolgimento libera attivit studio e/o ricerca senza assistenza personale di cui sopra.


     



  • Circolare Ministeriale n.188 del 25/5/1989 – modello riguardante l’esercizio del diritto di scelta




    Circolare Ministeriale n.188 del 25/5/1989


    Nuovo modello riguardante l’esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.


    Com’ noto, entro il 10 giugno p.v. devono essere consegnati ai genitori o a chi eserciti la potest – per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie – o direttamente agli studenti delle istituzioni d’istruzione secondaria di secondo grado, i moduli per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.


    Al riguardo si trasmette l’unito modulo (all. A), che sostituisce quello allegato alle circolari nn. 128, 129, 130 e 131 del 3 maggio 1986.


    Gli alunni che abbiano scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, effettueranno, poi, le loro ulteriori scelte utilizzando l’unito modello integrativo predisposto a seguito della recente sentenza n. 203 emessa dalla corte costituzionale in data 12 aprile 1989.


     


    Allegato A


    Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 19..


     


    Alunno


     


    Premesso che lo stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformit all’accordo che apporta modifiche al concordato Lateranense (articolo 9.2) il presente modulo costituisce richiesta dell’autorit scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.


    La scelta operata all’atto della iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.


     


    Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica: &127;


     


    Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica: &127;


     


    (La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa).


     


    (*) Firma: genitore o chi esercita la potest per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie (se minorenni).
















     


    (*) Studente (se maggiorenne o comunque frequentante un istituto secondario superiore):
















     


    Data


     


    Per l’alunno frequentante, specificare scuola, classe, sezione relative all’anno scolastico in corso.


    Scuola


    Classe Sezione


     


    (*) Cancellare la voce che non si utilizza.


     


    Allegato B


    Art. 9 n. 2 dell’accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985 n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929:


    “La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuer ad assicurare, nel quadro delle finalit della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.


    Nel rispetto della libert di coscienza e della responsabilit educativa dei genitori, garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.


    All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorit scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.


    Allegato C


    Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico.


     


    Alunno


     


    La scelta operata all‘atto dell‘iscrizione ha effetto per l‘intero anno scolastico cui si riferisce.


     


    A) Attivit didattiche e formative &127;


     


    B) Attivit di studio e/o di ricerca individuali &127;


     


    C) Nessuna attivit &127;


     


    (La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa).


     


    (*) Firma: genitore o chi esercita la potest per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie (se minorenni).
















     


    (*) Studente (se maggiorenne o comunque frequentante un istituto secondario superiore):
















     


    Data


     


    (*) Cancellare la voce che non si utilizza.


     



  • Circolare Ministeriale n.182 del 20/5/1989 – Par. n.1363/88 -Sez.Il – C.d.S.




    Circolare Ministeriale n.182 del 20/5/1989


    Parere n. 1363/88 – Sez. Il – Consiglio di Stato sul quesito circa l’applicabilit dell’art. 11, c. 4, del DL 31511988, n. 140, convertito con modificazioni nella legge 246/88, ai docenti che hanno prestato servizio senza il prescritto titolo di studio o come insegnanti di religione.


    Si trasmette, per opportuna conoscenza, l’unita copia del parere, reso dal Consiglio di Stato su richiesta di questo Ministero, concernente la questione indicata in oggetto.


    A scioglimento della riserva di cui alla CM n. 256 del 17 settembre 1988, si chiarisce pertanto che i docenti che hanno prestato il servizio quali supplenti senza il prescritto titolo di studio e i docenti che, pur dotati di abilitazione per una classe di concorso prevista dalla normativa statale come materia di insegnamento nelle scuole secondarie, hanno tuttavia prestato il servizio di insegnamento quali docenti di religione – fatta eccezione per i destinatari delle disposizioni impartite nell’art. 15 del DL 140/88 e nell’art. 4 lett. b) dell’OM 517/1988, n. 185 – non hanno diritto all’inclusione nelle graduatorie previste dal DL 140 del 3/5/1988 convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1988, n. 246.



  • Circolare Ministeriale n.176 del 18/5/1989 – Aggiornamento sull’insegnamento della religione




    Circolare Ministeriale n.176 del 18/5/1989


    Aggiornamento sull’insegnamento della religione – cattolica.


    L’adozione dei nuovi programmi d’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado (DPR 241611986, n. 539 per la scuola materna; DPR 81511987, n. 204 per la scuola elementare; DPR 21/7/1987 n. 350 per la scuola media; DPR 21/7/1987, n. 339 per la scuola secondaria superiore), ha costituito un momento particolarmente qualificante per la realizzazione dei contenuti e degli obiettivi dell’insegnamento della religione cattolica, in relazione a quanto previsto dal nuovo sistema normativo (L. 251311985, n. 121, di ratifica e di esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, che apporta modificazioni al concordato Lateranense tra la Repubblica italiana e la Santa Sede; DPR 16/12/1976, n. 751 concernente l’esecuzione dell’intesa tra l’autorit scolastica italiana e la conferenza episcopale italiana).


    L’aggiornamento – elemento qualificante della professionalit docente – costituisce un ‘diritto – dovere fondamentale’ degli insegnanti, soprattutto in occasione di riforma dei curricula e di ridefinizione dei programmi d’insegnamento. In coerenza con tale principio, ed in attuazione di quanto previsto al punto 2.7 dell’intesa, secondo cui gli insegnanti di religione cattolica hanno ‘gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti’, la partecipazione dei predetti docenti alle iniziative di aggiornamento e formazione in servizio costituisce un diritto – dovere, che si realizza entro il limite di 40 ore previsto dal secondo comma dell’art. 26 del DPR 231811988, n. 399.


    In relazione a quanto precede ed al fine di conseguire omogeneit nei criteri di progettazione e realizzazione dell’aggiornamento di cui trattasi, che tenga conto altres della necessaria flessibilit organizzativa, in modo da corrispondere alle specifiche esigenze locali, si forniscono, di seguito, le linee direttive in materia.


    1. Destinatari dell’aggiornamento


    I corsi di aggiornamento sono rivolti sia ai docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado (punto 2.5 dell’intesa), sia ai docenti di ruolo della scuola materna ed elementare cui l’insegnamento della religione cattolica sia stato affidato (punto 2.6 dell’intesa).


    Per quanto riguarda, in particolare, gli insegnanti di ruolo della scuola elementare, si provvede a sciogliere la riserva contenuta nella C.M. n. 132 del 5/5/1986 (Nuovi Programmi: piano pluriennale di aggiornamento), la quale preannunziava apposite iniziative di aggiornamento sugli specifici programmi di religione cattolica “limitate ai docenti che svolgeranno detto insegnamento”.


    2. Forme di aggiornamento


    L’aggiornamento in servizio del personale sopra richiamato si realizza con le seguenti iniziative:


    a) specifiche iniziative dell’amministrazione, definite d’intesa con la Conferenza episcopale italiana, da realizzare mediante corsi organizzati dai provveditori agli studi d’intesa con gli ordinari diocesani;


    b) iniziative della Conferenza Episcopale Italiana e/o degli ordinari diocesani riconosciute dall’amministrazione ai fini della partecipazione dei docenti nell’ambito delle 40 ore previste dal citato DPR n. 399/’88. –


    3. Organizzazione delle iniziative dell’amministrazione


    La realizzazione delle iniziative dell‘amministrazione di cui alla lett. a) del precedente punto 2, curata direttamente dal provveditore agli studi, d’intesa con l’ordinario diocesano.


    Al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizione delle iniziative in questione con quelle che saranno svolte dalla Conferenza Episcopale Italiana o dall’autorit diocesana ai sensi della lett. b) del precedente punto 2, i provveditori agli studi avranno cura preliminarmente di coordinare una pianificazione dei tempi e delle modalit di svolgimento di tutte le attivit di aggiornamento in questione, comunque svolte.


    Tale pianificazione, relativamente ai docenti della scuola elementare, si rivela opportuna sia per l’elevato numero di insegnanti da aggiornare sia per la necessit di armonizzare, nell’ambito del “piano pluriennale di aggiornamento” per l’attuazione dei nuovi programmi, le attivit con quelle gi avviate per gli altri insegnamenti.


    In considerazione di siffatte esigenze, si rende necessaria una previsione pluriennale delle attivit di aggiornamento dei docenti di religione cattolica delle scuole di ogni ordine e grado.


    Il piano delle iniziative che i provveditori agli studi intendono realizzare, nel prossimo anno finanziario, verr inviato al ministero al pi presto e, comunque, non oltre il 30 settembre p.v., al fine di consentire in tempo utile l’autorizzazione delle iniziative sulla base di un apposito programma da definire d’intesa con la Conferenza Episcopale Italiana.


    4. Localizzazione e durata dei corsi. Numero dei frequentanti.


    I provveditori agli studi potranno adottare le soluzioni pi adeguate al fine di facilitare la frequenza dei corsi da parte dei docenti.


    A tal fine, si fa presente l’opportunit di destinare ad ogni corso un numero di docenti non inferiore a 40 e non superiore a 60.


    Limitatamente alla scuola elementare, nel rispetto ed in accordo con gli orari gi stabiliti o da concertare per l’aggiornamento concernente gli altri insegnamenti, la durata delle attivit in questione dei docenti di ruolo potr essere prevista in un numero di ore da 5 a 8 per corso, distribuite in due, tre pomeriggi, o riunite in una giornata.


    5. Contenuti e metodologia dell’aggiornamento. Docenti dei corsi.


    I contenuti e la metodologia dell’aggiornamento saranno finalizzati all’attuazione dei programmi d’insegnamento della religione cattolica approvati per ciascun ordine e grado di scuola.


    Per i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola elementare troveranno posto nei corsi, anche opportuni richiami ai temi trattati nella Premessa ai nuovi programmi didattici della scuola primaria.


    Per la realizzazione del le iniziative di aggiornamento di cui alla lett. a) del precedente punto 2, i provveditori agli studi stabiliranno intese con gli ordinari diocesani al fine di individuare – anche su segnalazione delle associazioni professionali e di enti – le persone cui affidare la direzione e l’insegnamento nei corsi; tali persone saranno preferibilmente individuate tra i docenti delle facolt e degli istituti di scienze religiose approvati dalla Santa Sede o degli istituti di scienze religiose riconosciuti dalla Conferenza Episcopale Italiana.


    Conseguentemente, i provveditori agli studi procederanno alle relative nomine. Resta salva, ovviamente secondo quanto previsto dal punto 4.7 dell’intesa, la competenza delle regioni e degli enti locali “a realizzare per gli insegnanti da essi dipendenti analoghe forme di collaborazione rispettivamente con le conferenze episcopali regionali o con gli ordinari diocesani”.


    Con l’occasione si segnala l’opportunit che i capi d’istituto facilitino, in questa fase transitoria, la formazione iniziale dei docenti, cui l’insegnamento della religione cattolica sia affidato ai sensi del punto 4.6.1 dell’intesa armonizzando, per quanto possibile, gli orari delle attivit connesse con il funzionamento della scuola, con gli impegni derivanti dalla frequenza delle facolt ed istituti di cui al punto 4.5 dell’intesa stessa.



  • Circolare Ministeriale n.36 del 28/1/1989 – Applicazione del DPR n. 399/88




    Circolare Ministeriale n.36 del 28/1/1989


    Applicazione del DPR n. 399/88 (contratto scuola 1988-90). Trattamento economico.


     


    Omissis


    Disposizioni particolari per gli insegnanti di religione
    destinatari delle disposizioni di cui all’ultimo comma
    dell’art. 53 della legge n. 312/1980


     


    L’art. 3 del DPR n. 399/1988 ha esteso le disposizioni dell’art. 53, penultimo comma, della legge n. 312/1980 anche ai docenti di religione con almeno un quadriennio di servizio e con orario di attivit educativa o d’insegnamento non inferiore a 12 ore settimanali nelle scuole materne ed elementari, nonch al medesimo personale delle scuole secondarie qualora la riduzione di orario discenda da esigenze strutturali che saranno individuate con una successiva circolare ministeriale.


    Resta ovviamente fermo che al personale con orario di servizio inferiore a quello previsto per la costituzione del posto orario t18 ore settimanali per la scuola secondaria, 24 per la scuola elementare e, per la scuola materna, 27 ore dall’1/9/1988 e 25 ore dall’1/9/ 1990), il trattamento economico va corrisposto in misura proporzionale all’orario settimanale di attivit educativa o di insegnamento.


    Per l’inquadramento del personale destinatario del citato art. 53 – ultimo comma – l’anzianit giuridica va determinata sulla base dei periodi di servizio utili, secondo il preesistente ordinamento, all’attribuzione degli aumenti biennali di stipendio. Tali periodi vanno valutati nelle stesse misure in cui viene valutato il servizio non di ruolo al personale docente di ruolo e, cio, come previsto dall’art. 3 del DL 19/6/1970, n. 370, modificato dall’art. 81 del DPR 31/5/1974, n. 417, nei limiti di quattro anni pi due terzi della parte eccedente, ai fini del conseguimento delle posizioni retributive, e del restante terzo, ai fini dell’attribuzione dei soli aumenti biennali.


    Per l’individuazione dei periodi utili, deve farsi riferimento ai servizi, anche discontinui ed eventualmente ad orario parziale, prestati dagli interessati a decorrere dall’anno scolastico 1961/62, che davano luogo all’attribuzione degli aumenti biennali ai sensi dell’art. 7 della legge 28/7/1 961, n. 831 e dell’art. 53 – comma 3 della legge n. 312/1980, computandovi altres l’eventuale beneficio attribuito ai sensi della legge n. 336/70.


    Omissis


     



  • Circolare Ministeriale n.389 del 29/12/1988 – Applicazione del DPR 10/4/1987, n. 209, art. 3,




    Circolare Ministeriale n.389 del 29/12/1988


    Applicazione del DPR 10/4/1987, n. 209, art. 3, comma 6. Riconoscimenti di servizi e benefici.


    L’art.3, comma 6 del DPR n.209/1987, citato in oggetto, prevede che: “L’anzianit complessiva conseguente ai riconoscimenti di servizi e benefici che, ai sensi della normativa vigente, vengano disposti con decorrenza successiva al 31 dicembre 1986, valutata ai fini della determinazione della retribuzione individuale di anzianit, dedotto il periodo compreso tra il 1 gennaio 1987 e la data di decorrenza del provvedimento di riconoscimento”.


    Tale disposizione risulta finalizzata a coordinare ed integrare gli effetti dei riconoscimenti di servizi e benefici, previsti dalla normativa vigente, con il sistema retributivo di cui al DPR n. 209/1987, basato sulla sospensione al 31/12/1986 della progressione economica per classi e scatti.


    Essa trova applicazione nei casi di ricostruzione della carriera del personale della scuola decorrenti da data successiva al 31/12/ 1986, conseguenti a riconoscimenti di servizi pre-ruolo e di altri benefici economici e di carriera che comportino una maggiorazione di anzianit.


    La norma stessa si applica, altres, in connessione con il disposto di cui all’art. 2 – commi 8 e seguenti – del medesimo DPR n. 209/1987, ai fini della determinazione della retribuzione individuale di anzianit nei confronti del personale insegnante di religione, che risulti destinatario dell’art. 53 – ultimo comma – della legge n. 312/80 successivamente al 31/12/1986.


    Omissis


    Gli uffici e le istituzioni scolastiche che liquidano le competenze al personale interessato sono autorizzati, a norma dell’art. 172 della legge n. 312/80 richiamato dall’art. 41 del DPR n. 209/1987, a corrispondere in via provvisoria e in attesa dell’emanazione dei relativi provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, i nuovi trattamenti economici derivanti dall’applicazione della presente circolare, sulla base delle comunicazioni individuali delle istituzioni scolastiche ove presta servizio il personale interessato, redatte in conformit ai seguenti modelli allegati:


    – Mod. R: riconoscimento, successivamente al 31/12/1986, dei servizi nei confronti del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente;


    – Mod. R1: valutazione dei servizi nei confronti del personale insegnante di religione, destinatario, dopo il 31/12/1986, dell’ultimo comma dell’art. 53 della legge n. 312/80.


    Le predette comunicazioni dovranno essere sottoscritte anche dagli interessati, ai fini dell’eventuale conguaglio.