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  • Circolare Ministeriale n. 182 dell’1/07/1991 – Prot.6001 – Oggetto: Insegnanti di religione cattolica nelle scuole statali.




    Circolare Ministeriale n. 182 dell’1/07/1991 – Prot.6001


    Oggetto: Insegnanti di religione cattolica nelle scuole statali.


    A decorrere dall’anno finanziario 1987 gli insegnanti di religione cattolica nelle scuole statali fanno carico, per ci che concerne le retribuzioni e gli oneri riflessi, ai capitoli 1034, 1035, 1036 dello stato di previsione di questo Ministero nel fondato presupposto che l’incarico nelle scuole secondarie e la supplenza nelle scuole elementari e materne venissero conferiti per l’intera durata dell’anno scolastico e su posti vacanti in organico (di fatto), convenzionalmente accertati alla data dell’1 settembre di ogni anno.


    Con la nuova Intesa, intervenuta il 13 giugno 1990 fra Autorit Scolastica e Conferenza Episcopale Italiana, si venuta a creare la casistica dei docenti di religione, designati e nominati per l’insegnamento nelle scuole secondarie statali, che risultano privi del titolo di specializzazione richiesto dalla Intesa a partire dall’anno scolastico 1990/91.


    Per mancanza del titolo i docenti di cui trattasi sarebbero stati denominati “supplenti temporanei” e in quanto tali, assoggettabili alla disciplina giuridico – economica prevista per tale categoria di personale.


    Va, per, tenuto presente che il posto assegnato ad un docente che si trovi nelle descritte condizioni da considerarsi comunque vacante e per tale unica motivazione l’assegnazione va considerata come nomina di supplenza a carattere annuale, valida per il periodo 1 settembre – 31 agosto di ogni anno scolastico e il cui costo trova imputazione ai predetti capitoli 1034, 1035, 1036.


    A differenza di quanto stabilito per i docenti di religione in possesso del titolo di abilitazione o di specializzazione i quali, com’ noto, cessano dall’incarico solo per soppressione del posto o per revoca dell’idoneit all’insegnamento da parte dell’Ordinario Diocesano, oltre che, naturalmente, per raggiunti limiti di et, i docenti non in possesso del titolo devono annualmente essere nominati sui posti disponibili fino a quando perduri tale loro situazione soggettiva.


    Si deve contestualmente affermare che la posizione retributiva dei docenti privi del titolo specifico, per effetto della mutata condizione soggettiva rispetto agli anni scolastici precedenti, viene a perdere i benefici economici eventualmente acquisiti con l’anzianit di servizio quando siano ricorse le condizioni previste dall’art. 53, ultimo comma, della legge 312/1980, integrato dall’art. 3, commi 6 e 7, del DPR 399/1988.


    Anche per la decorrenza iniziale della retribuzione si appalesano differenze rispetto a quella prevista per i docenti in possesso del titolo specifico in quanto dalla natura di supplente annuale discende la necessit di far decorrere la retribuzione dalla data di assunzione in servizio.


    Per ci che concerne il regime delle assenze, invece, si applica nei confronti dei docenti di cui trattasi la disciplina prevista dall’art. 3, comma 9, del citato D.P.R 399/1988.


    La presente circolare stata concordata con il Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P.



  • Circolare Ministeriale n.14 del 22/01/1991 – Oggetto: Irc nella scuola primaria: dichiarazione di disponibilit dei docenti a svolgerlo.




    Circolare Ministeriale n.14 del 22/01/1991


    Oggetto: Irc nella scuola primaria: dichiarazione di disponibilit dei docenti a svolgerlo.


    Con la presente circolare si danno disposizioni a carattere permanente, valevoli dal corrente anno scolastico, in merito alla dichiarazione di disponibilit dei docenti a svolgere l’insegnamento della religione cattolica nelle classi della scuola elementare.


    Com’ noto, in materia d’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, di recente intervenuto il DPR 23 giugno 1990, n. 202, che modifica l’Intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con DPR 16 dicembre 1985, n. 751.


    Il detto decreto n. 202/90 innova il punto 2.6 della citata ‘Intesa’, precisando che “… l’insegnamento della religione cattolica, nell’ambito di ogni circolo didattico, pu essere affidato dall’autorit scolastica, sentito l’ordinario diocesano, agli insegnanti di classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono revocare la propria disponibilit prima dell’inizio dell’anno scolastico”.


    Il medesimo decreto ha poi inserito tra il punto 2.6 e il punto 2.7 della citata intesa il punto 2.6bis secondo cui: “II riconoscimento di idoneit all’insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell’Ordinario diocesano”.


    In relazione a quanto precede i direttori didattici – quest’anno in sede di prima applicazione della nuova normativa e negli anni successivi secondo necessit – chiederanno ai docenti del circolo di produrre, entro la data del 15/3, la dichiarazione di disponibilit all’insegnamento della religione cattolica.


    Entro la medesima data dovr essere prodotta, a partire dal prossimo anno scolastico, la eventuale dichiarazione di revoca della ‘disponibilit’ .


    Ovviamente le suddette dichiarazioni avranno effetto con l’anno scolastico successivo.


    L’elenco dei docenti dichiaratisi disponibili sar inviato, entro il 30/3, alle SS.LL. che provvederanno a trasmetterlo, non oltre il 15/4, agli ordinari diocesani, secondo la competenza territoriale, al fine del riconoscimento della idoneit.


    Con l’occasione si comunica che le direzioni didattiche riceveranno prossimamente, da parte degli ordinari diocesani competenti, una nota illustrativa circa i requisiti e i modi per il riconoscimento, ai docenti dichiaratisi disponibili, della idoneit.


    Le SS.LL. sono pregate di portare sollecitamente a conoscenza delle direzioni didattiche il contenuto della presente circolare.



  • Circolare Ministeriale n.9 del 18/1/1991 – Sentenza della Corte Costituzionale n. 13 dell’11-14 -01




    Circolare Ministeriale n.9 del 18/1/1991


    Sentenza della Corte Costituzionale n. 13 dell’11-14 gennaio 1991. Istruzioni applicative.


    La Corte Costituzionale, chiamata a decidere una seconda volta della legittimit costituzionale dell’art. 9, comma 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 e del punto 5 lettera b), comma 2 del relativo protocollo addizionale, ha anzitutto precisato che resta ferma la ratio della precedente sentenza n. 203 del 1989 “nel senso che l’insegnamento di religione cattolica, compreso tra gli altri insegnamenti del piano didattico, con pari dignit culturale, come previsto nella normativa di fonte pattizia, non causa di discriminazione e non contrasta – essendone anzi una manifestazione – col principio supremo di laicit dello Stato”; e ha concluso affermando, sulla base di tale considerazione, che “quanto alla collocazione dell’insegnamento nell’ordinario orario delle lezioni, nessuna violazione dell’art. 2 della Costituzione ravvisabile”.


    La Corte ha quindi circoscritto il ‘thema decidendum’, in ordine alla questione sollevata, attorno alla portata dello ‘stato di non – obbligo’ degli studenti che scelgono di non avvalersi dell’insegnamento di religione cattolica.


    La Corte ha chiarito che per quanti decidono di non avvalersi dell’insegnamento di religione cattolica, lo schema logico non quello dell’obbligazione alternativa: per i predetti si determina “uno stato di non – obbligo”. Ha, quindi, ritenuto che i moduli organizzativi predisposti dall’amministrazione scolastica per corrispondere al non – obbligo, consistenti in: a) attivit didattiche e formative; b, attivit di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente; c) ‘nessuna attivit’, intesa come libera attivit di studia e/o ricerca senza assistenza di personale docente, non siano per il momento esaustivi residuando il problema se lo ‘stato di non – obbligo’ possa avere tra i suoi contenuti anche quello di non presentarsi o allontanarsi dalla scuola. In proposito la Corte chiarisce che sotto il profilo considerato l’esercizio della libert di religione garantito con il diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento di religione cattolica e che le varie forme di impegno scolastico offerte dall’organizzazione scolastica alla libera scelta dei non avvalentesi non hanno, quindi, pi alcun rapporto con la libert di religione, ma attengono alle modalit organizzative della scuola.


    Ne consegue, come sottolinea la Corte, che “alla stregua dell’attuale organizzazione scolastica innegabile che lo stato di non obbligo pu comprendere, tra le altre possibili, anche la scelta di allontanarsi o di assentarsi dall’edificio della scuola”.


    Sulla base di tali principi affermati dalla Corte Costituzionale resta confermata la piena legittimit della “collocazione dell’insegnamento nell’ordinario orario delle lezioni”, con la conseguenza che nella formazione del quadro – orario l’insegnamento stesso sia collocato anche in ore intercalari, cos come per le altre discipline scolastiche, in relazione a criteri di buon andamento della scuola che implicano l’ottimale distribuzione delle diverse discipline sotto il profilo didattico e la migliore utilizzazione del personale docente.


    D’altro canto deve essere offerta ai non avvalentisi anche la scelta di allontanarsi o di assentarsi dall’edificio scolastico, in aggiunta alle altre possibilit che l’organizzazione scolastica aveva gi proposto con le precedenti circolari n. 188 del 25/5/1989 e n. 189 del 29/5/1989.


    questo l’aspetto nuovo in ordine al quale con la presente circolare si dettano i seguenti criteri di organizzazione in relazione al parametro di cui all’art. 97 della Costituzione e ai principi che regolano l’azione amministrativa.


    L’ulteriore scelta offerta agli studenti non avvalentisi di allontanarsi o di assentarsi dall’edificio della scuola va dunque regolata in base ai seguenti fondamentali criteri: a) quello attinente alle esigenze di buona organizzazione; b) quello attinente alla responsabilit della pubblica amministrazione che ha il dovere di vigilanza sugli alunni con particolare riguardo a quelli minori degli anni diciotto.


    Sotto il primo profilo chiaro che l’organizzazione della scuola non consente scelte episodiche, discontinue e disordinate.


    quindi necessario che la scelta in relazione a una sola delle quattro possibilit offerte vada operata una sola volta all’inizio dell’anno scolastico e valga per tutta la sua durata.


    Per quanto concerne l’anno scolastico in corso, ferma restando l’attuale articolazione dell’orario delle lezioni, in relazione alla immediata efficacia della sentenza della Corte va rivolto interpello a coloro che all’inizio dell’anno hanno dichiarato di non avvalersi dell’insegnamento di religione cattolica per eventualmente modificare la scelta gi operata in relazione alla nuova possibilit offerta di allontanarsi o di assentarsi dall’edificio scolastico.


    La dichiarazione va fatta dall’avente diritto e cio: a) direttamente dallo studente, se maggiore degli anni diciotto; b) direttamente dallo studente, anche se minore, che frequenti un istituto di scuola secondaria superiore (legge 18/6/1986, n. 281); c) dal genitore o da chi esercita la potest per gli alunni della scuola materna, elementare e media, se minori degli anni diciotto.


    Affinch si verifichi la cessazione del dovere di vigilanza dell’amministrazione ed il subentro della responsabilit del genitore o di chi esercita la potest necessario che nella ipotesi sub b) la dichiarazione dello studente di allontanarsi o di assentarsi dall’edificio scolastico sia controfirmata dal genitore o da chi esercita la potest e che in entrambe le ipotesi sub b) e sub c) il genitore o chi esercita la potest dia puntuali indicazioni per iscritto in ordine alle modalit di uscita dell’alunno da scuola.



  • Telex MPI 27/9/1990, prot. 7805 – Attività educative di religione cattolica nella scuola materna




    Telex MPI 27/9/1990, prot. 7805


    Attivit educative di religione cattolica nella scuola materna statale. Conferimento nomine supplenza annuale.


    Diverse modalit svolgimento dell’Irc, esplicitate in circolare numero 222 del 9/8/1990, la cui scelta est peraltro rimessa competenza collegio docenti, non influiscono su tipologia nomine personale incaricato di sostituire nell’Irc insegnante di classe, n modificano quindi pregresse disposizioni di cui circolare numero 211 del 24/7/1986.


    Ci anche nella considerazione salvaguardia par condicio docenti et esigenza inderogabile partecipazione sin da data inizio anno scolastico docenti Irc at programmazione educativa et didattica.


    Nomine debent pertanto essere conferite per intero anno scolastico con indicazione numero sezioni affidate et corrispondente orario complessivo di insegnamento annuale et settimanale et singole scuole prestazione servizio.


    Restano pertanto confermate disposizioni CM numero 211 del 24/7/1986.



  • Circolare Ministeriale telegrafica 1/9/90, n. 226 – Oggetto: CM 206/90 – Ulteriori chiarimenti




    Circolare Ministeriale telegrafica 1/9/90, n. 226


    Oggetto: CM 206/90 – Ulteriori chiarimenti.


    In relazione quesiti pervenuti in ordine disposizioni impartite con circolare n. 206 del 26 luglio 1990 concertata con dicastero Tesoro precisasi quanto segue.


    Citata circolare n. 206 ha inteso esclusivamente impartire, in relazione articolo-3, comma 7, DPR 2318188, n. 399, istruzioni per l’attribuzione del beneficio progressione economica e di carriera previsto da citato articolo 3 a favore docenti in possesso anzianit stabilita ultimo comma art. 53 legge n. 312/1980.


    In particolare, circolare in oggetto ha precisato criteri per la individuazione della ricorrenza di “ragioni strutturali” che, anche in presenza di posti di insegnamento costituiti per numero ore inferiore at orario obbligatorio servizio (et comunque non inferiore a dodici ore settimanali), consentano l’attribuzione del beneficio contrattuale suindicato.


    Conseguentemente con la precitata circolare n.206/1990 nessuna innovazione stata apportata alle disposizioni tuttora in vigore (punto 10 della CM n. 211 del 24 luglio 1986; CM n. 253 del 13 agosto 1987) che disciplinano fissazione numero ore insegnamento religione cattolica le quali, al pari di ogni altro elemento concernente conferimento nomine, devono costituire oggetto intesa tra autorit scolastica et ordinario diocesano at sensi punto 5 accordo del 18 febbraio 1984 ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121.



  • Circolare Ministeriale n.222 del 9/8/90 – Oggetto: Attività educativa di religione cattolica nella scuola materna.




    Circolare Ministeriale n.222 del 9/8/90


    Oggetto: Attivit educativa di religione cattolica nella scuola materna.


    Nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 1990 pubblicato il DPR n. 202 del 23/6/1990 concernente l’esecuzione dell’Intesa fra l’Autorit scolastica italiana e la CEI per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.


    Per quanto riguarda la scuola materna, il testo della predetta Intesa modifica il precedente testo di cui al DPR 16 dicembre 1985, n. 751, punto 2.4 c.p.v. che cos disponeva: “a tale attivit sono assegnate complessivamente due ore nell’arco della settimana”.


    Si riporta, di seguito, la nuova disposizione: “le suddette attivit sono comprese nella programmazione educativa della scuola e organizzate, secondo i criteri di flessibilit peculiari della scuola materna, in unit didattiche da realizzare, anche con raggruppamenti di pi ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di sessanta ore nell’arco dell’anno scolastico”.


    Il nuovo criterio introdotto per l’organizzazione delle specifiche e autonome attivit educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna si caratterizza per l’attenzione alle peculiari esigenze di questo tipo di scuola. Ed infatti il suo impianto programmatico, pur aderendo ad una struttura curricolare, deve restare quanto pi possibile aperto ai bisogni reali dei bambini, alla complessit della loro esperienza vitale ed al rapporto di integrazione e di continuit con gli altri contesti educativi. In questo senso pu ritenersi coerente la norma che riconosce alle singole scuole, nell’ambito istituzionale della programmazione educativa formulata dai collegi dei docenti – sentiti i consigli di intersezione -, la competenza di organizzare le predette attivit di insegnamento di religione cattolica per un ammontare complessivo di sessanta ore nell’arco dell’anno scolastico.


    A tal fine si sottolinea l’importanza che la programmazione relativa ai tempi delle specifiche attivit in ordine agli insegnamenti di religione cattolica (nel rispetto del progetto educativo previsto dai programmi) sia educativamente efficace e non risulti pertanto genericamente indicativa.


    Si rende quindi necessario che, nella prospettiva delle finalit educative, i collegi dei docenti progettino e promuovano esperienze, attivit, itinerari didattici tenendo anche conto delle esigenze dei bambini, della disponibilit delle competenze, dei problemi reali dell’ambiente, delle metodologie che in ogni particolare contesto potranno essere privilegiate e rese funzionali.


    opportuno che la programmazione preveda l’identificazione di unit didattiche, che rendano possibile all’insegnante l’impostazione di interventi di pi pertinente efficacia, e la distribuzione, nel corso dell’anno scolastico, delle sessanta ore previste per l’attivit in ordine agli Irc.


    Circa quest’ultimo punto, nella loro autonomia decisionale e fatta attenzione alle particolari esigenze e risorse, i collegi dei docenti potranno scegliere l’una o l’altra delle seguenti modalit:


    – una quota oraria settimanale costante nel corso dell’anno con interventi aggiuntivi fino al raggiungimento delle sessanta ore, nei momenti dell’anno in cui la vita del bambino risulti particolarmente ricca di riferimento a esperienze e valori religiosi, civili e morali di rilevanza sia personale che familiare e sociale;


    – la collocazione di varie quote delle sessanta ore nei momenti dell’anno scolastico ritenuti pi idonei e significativi, come sopra indicato;


    – una quota oraria settimanale costante che raggiunga da sola l’ammontare delle sessanta ore.


    Dalla programmazione deve comunque risultare che la scansione oraria adottata sia funzionale alla realizzazione dei percorsi formativi, rivolti ad attivare le autentiche motivazioni dei bambini che la scuola tenuta a comprendere e a sostenere con attenzione pedagogica e sollecitudine didattica. Va, infatti, evitato lo scadimento nella pura casualit ed il conseguente rischio di frammentazione e marginalizzazione di questa esperienza educativa.


    Non va, inoltre, sottovalutato il necessario principio della continuit didattica e formativa, della completezza e unitariet, cui si deve ispirare ogni valida programmazione, comprensiva delle autonome attivit in ordine all’insegnamento della religione cattolica.


    necessario, infine, che la programmazione risponda anche a criteri di organicit in modo da assicurare, nel corso del triennio, lo svolgimento di tutti i temi previsti dalle specifiche ed autonome attivit di Irc.


    appena il caso di precisare che l’insegnante di religione cattolica dovr partecipare alla programmazione di inizio d‘anno, in modo che la distribuzione oraria della sua prestazione professionale nonch l’impianto complessivo dell’attivit stessa, sotto il profilo organizzativo e didattico, risultino integrati nel progetto globale della scuola.


    Qualora non sia possibile assicurare la partecipazione degli insegnanti incaricati delle attivit in ordine all’Irc alla programmazione iniziale, per la programmazione medesima sar previsto un riesame sulla base degli apporti dell’insegnante di religione.



  • Circolare Ministeriale n.206 del 26/7/90 – Docenti di religione della scuola secondaria con orario di insegnamento inferiore alle 12 ore settimanali.




    Circolare Ministeriale n.206 del 26/7/90


    Docenti di religione della scuola secondaria con orario di insegnamento inferiore alle 12 ore settimanali. Applicazione art. 3, comma 7, del DPR 23/8/88, n. 399. Individuazione delle “ragioni strutturali”.


    Con CM n. 36 (prot. 2207/1010/GL) del 28 gennaio 1989 contenente le disposizioni per l’aggiornamento del trattamento economico spettante al personale del comparto scuola, in applicazione del DPR 399/88, questo ministero ha fatto riserva di impartire, ritenendo necessari ulteriori approfondimenti in materia, specifiche istruzioni in ordine all’individuazione della ricorrenza di ragioni strutturali che determinano l’attribuzione di un orario settimanale di insegnamento inferiore alle 18 settimanali, purch entro il limite delle 12 ore settimanali al personale insegnante di religione, con l’anzianit di servizio prevista dall’ultimo comma dell’art. 53 della legge 1117l 80, n. 312. La sussistenza delle predette ragioni strutturali, infatti, consente l’attribuzione del beneficio della progressione economica e di carriera, al pari dei docenti laureati della scuola secondaria superiore.


    Va innanzitutto premesso che la costituzione di un posto di insegnamento per orario parziale – pari alle 12 ore settimanali – che dipenda soltanto da particolari esigenze che possono emergere in sede di raggiungimento dell’intesa tra capo d’istituto ed ordinario diocesano, tenuto anche conto di situazioni gi consolidate in ordine alla nomina dei docenti, non consente l’attribuzione del beneficio di cui all’art. 3, comma 7 del DPR 2318188, n. 399.


    Ci premesso, si chiarisce che, nella scuola secondaria, le “ragioni strutturali”, che possono concretizzare la costituzione di posti per un numero di ore settimanali di insegnamento inferiore a cattedra, sono quelle collegate con il numero delle classi e dei corsi funzionanti nelle singole istituzioni scolastiche, distinte, rispettivamente, in scuola materna ed elementare da un lato e scuola secondaria dall’altro.


    Si ha quindi, nella scuola secondaria, ricorrenza delle ragioni strutturali qualora, dopo aver proceduto alla costituzione di posti comportanti un orario settimanale di insegnamento pari a 18, le ore residue non consentano – anche tra pi scuole o istituti, secondo i criteri della formazione delle cattedre – orario – che la costituzione di posti di insegnamento per un numero di ore inferiore alle 18 settimanali, purch entro il limite minimo delle 12 ore. Di conseguenza, l’applicazione dei benefici contrattuali, in ordine alla progressione economica (ancorch in misura proporzionale all’orario settimanale prestato), potr essere riconosciuta ai docenti nominati su posti di insegnamento per un numero almeno pari a 12 ore settimanali dopo aver operato secondo i criteri che precedono.


    Per quanto innanzi precisato, in sede di raggiungimento dell’intesa con i capi d’istituto, l’ordinario diocesano dovr fare espressa menzione della ricorrenza o meno di ragioni strutturali nel caso di designazione di docenti per un numero di ore compreso tra le 12 e le 17 settimanali. Il capo d’istituto interessato, nell’ipotesi di ricorrenza di ragioni strutturali, cos come comunicato dall’ordinario diocesano, dovr far risultare la predetta circostanza nel provvedimento formale di nomina, che sar inviato al Provveditore agli studi ai fini del riscontro della ricorrenza delle ragioni strutturali.



  • Circolare Ministeriale n. 137 del 18/5/1990 – Art. 26 del DPR 399/88 – Aggiornamento e formazione in servizio




    Circolare Ministeriale 18/5/1990, n. 137 – Art. 26 del DPR 399/88.


    Aggiornamento e formazione in servizio.


    Omissis


    Relativamente ai docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna ed elementare cui l’insegnamento della religione cattolica sia stato affidato, l’aggiornamento in materia si realizza mediante la partecipazione alle iniziative di cui alla CM n.176 del 18 maggio 1989. A tal fine il collegio dei docenti ne delibera l’inclusione nel piano annuale.


    Omissis