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  • Stato_Giuridico_due/Odg_S_7_C_25_26marzo_2003.asp

    SENATO DELLA REPUBBLICA

    ——————– XIV LEGISLATURA ——————–

    7a Commissione permanente
    (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA
    SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

    185a seduta: martedì 25 marzo 2003,
    ore 15,30
    186a seduta: mercoledì 26 marzo 2003, ore 15,30

    ORDINE DEL GIORNO

    IN SEDE DELIBERANTE

    Omissis

    IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

    Omissis

    IN SEDE REFERENTE

    Omissis

    II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni
    di legge:
    1.EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento
    dei docenti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (202)
    2. BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di
    reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (259)
    3. BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (554)
    4. SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (560)
    5. BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato
    giuridico degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (564)
    6. MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (575)
    7. MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento dei docenti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (659)
    8. COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti
    di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (811)
    9. TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul
    reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (1345)
    10. Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
    cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
    grado(Approvato dalla Camera dei deputati).
    (Pareri della 1a, della 5a Commissione e della Commissione
    parlamentare per le questioni regionali )
    (1877)
    11. ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e
    sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (1909)
    – Relatore alla Commissione BRIGNONE.

  • Stato_Giuridico_due/Emendamenti_DDL_1877.asp

    EMENDAMENTI
    AL DISEGNO DI LEGGE N. 1877

    Art. 1

    1.1
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Sostituire il comma 1 con il seguente:
    "1. Agli insegnanti di religione cattolica nominati
    in base alle indicazioni delle competenti autorità
    diocesane, secondo quanto stabilito dall’Accordo di revisione
    del Concordato lateranense, reso esecutivo con la legge
    25 marzo 1985 n. 121, e dall’Intesa tra il Ministro della
    pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale
    Italiana, resa esecutiva con il decreto del Presidente della
    Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni,
    si applica il trattamento economico e di carriera previsto
    nel contratto nazionale per gli insegnanti a tempo indeterminato
    in servizio nel corrispondente ordine scolastico."
    Conseguentemente, all’articolo 6, comma 1, sostituire le
    parole: "7.418.903 euro per l’anno 2003 ed in 19.289.150
    euro" con le seguenti: "15.003.918 euro per l’anno
    2003 e in 45.009.053 euro".

    ________________

    1.2
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Al comma 2, sostituire le parole: "inseriti nei ruoli
    di cui al comma 1" con le seguenti: "nominati
    ai sensi della legislazione vigente".

    _____________

    1.3
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Al comma 2, dopo le parole: "trattamento economico
    previsti" aggiungere le seguenti: "per gli insegnanti
    a tempo indeterminato".

    _____________

    1.4
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Sopprimere il comma 3.

    Art. 2
    2.2
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Sopprimere l’articolo.

    __________

    2.1
    BERGAMO

    Al comma 2, sostituire la parola: "70" con la
    seguente: "80".

    _____________

    Art. 3
    3.1
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Sostituire l’articolo con il seguente:
    "Art. 3 (Reclutamento). 1. Le autorità ecclesiastiche
    responsabili del reclutamento del personale docente di cui
    all’articolo 1, comma 1, vi provvedono attraverso un procedimento
    concorsuale per soli titoli."

    _____________

    3.2
    PAGANO, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, MODICA

    Sostituire il comma 3 con il seguente:
    "3. Per la partecipazione alle procedure concorsuali
    è richiesto il possesso di almeno uno dei titoli
    di qualificazione professionale stabiliti al punto 4 dell’Intesa
    di cui all’articolo 1, comma 1, unitamente a un diploma
    di laurea valido per l’ammissione ai concorsi a posti d’insegnamento."

    ____________

    3.3
    Vittoria FRANCO, ACCIARINI, PAGANO, MODICA, TESSITORE

    Sostituire il comma 7 con il seguente:
    "7. Le Commissioni compilano la graduatoria di coloro
    che hanno superato il concorso; la graduatoria è
    approvata dal dirigente regionale che ha curato lo svolgimento
    del concorso".

    ____________

    3.4
    PAGANO, MODICA, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE

    Al comma 9, sostituire le parole: "si fruisca della
    mobilità professionale o della diversa utilizzazione
    o mobilità collettiva" con le seguenti: "rientri
    nelle fattispecie".

    _________

    3.5
    PAGANO, MODICA, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE
    Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tali
    insegnanti devono essere scelti dalla graduatoria degli
    idonei non vincitori di concorso.

    ___________

    Art. 4
    4.1
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Sostituire l’articolo con il seguente:
    "Art. 4 (Mobilità) – 1. Agli insegnanti di religione
    cattolica si applicano, del medesimo insegnamento, le disposizioni
    vigenti in materia di mobilità territoriale nel comparto
    del personale della scuola.
    2. La mobilità territoriale è subordinata
    al possesso da parte degli insegnanti di religione cattolica
    del riconoscimento dell’idoneità dall’Ordinario diocesano
    competente per territorio e all’intesa col medesimo Ordinario."

    __________

    4.2
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Sostituire il comma 3 con il seguente:
    "3. Agli insegnanti di religione cattolica con contratto
    di lavoro a tempo indeterminato, ai quali non sia stata
    revocata l’idoneità, che si trovino in condizioni
    di esubero, si applicano le procedure di diversa utilizzazione
    e mobilità collettiva previste dall’articolo 33 del
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

    __________

    4.3
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Al comma 3, dopo le parole: "contrazione dei posti
    di insegnamento," aggiungere le seguenti: "ivi
    compreso il 30 per cento dei posti a tempo determinato esistenti
    nell’ambito diocesano,"

    __________

    4.4
    MONTICONE, SOLIANI, D’ANDREA, TONINI

    Al comma 3, dopo le parole: "per l’insegnamento richiesto"
    inserire le seguenti: "ivi inclusa l’abilitazione prescritta
    per l’insegnamento a cui si accede".

    _____________

    4.5
    MONTICONE, ACCIARINI, BASTIANONI, BETTA, CORTIANA, D’ANDREA,
    Vittoria FRANCO, MODICA, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI,
    TONINI

    Aggiungere in fine il seguente comma:
    "3.bis. La mobilità professionale verso altro
    insegnamento non è consentita prima che siano decorsi
    cinque anni di effettivo insegnamento dall’assunzione in
    ruolo. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell’idoneità
    non concorrono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni
    organiche di cui l’articolo 2 e sono coperti mediante stipula
    di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo
    3, comma 10".

    _____________

    Art. 5

    5.8
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Sopprimere l’articolo.

    _____________

    5.1
    BERGAMO

    Sostituire il comma 1 con il seguente:
    "1. Il primo concorso per soli titoli, intendendo per
    titoli anche il servizio prestato nell’insegnamento della
    religione cattolica, è riservato esclusivamente agli
    insegnanti di religione cattolica in servizio alla data
    di entrata in vigore della presente legge e che abbiano
    prestato continuativamente servizio per almeno otto anni,
    negli ultimi dieci, e per un orario complessivamente non
    inferiore alla metà di quello dell’obbligo anche
    in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso
    dei requisiti dell’articolo 3, commi 3 e 4".

    _____________

    5.16
    GABURRO

    Sostituire il comma 1 con il seguente:
    "1. Il primo concorso per soli titoli, intendendo per
    titoli anche il servizio prestato nell’insegnamento della
    religione cattolica, è riservato esclusivamente agli
    insegnanti di religione cattolica in servizio alla data
    di entrata in vigore della presente legge e che abbiano
    prestato continuativamente servizio per almeno 6 anni, negli
    ultimi dieci, e per un orario complessivamente non inferiore
    alla metà di quello dell’obbligo anche in ordini
    e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti
    dell’articolo 3, commi 3 e 4".

    _____________

    5.3
    TREMATERRA

    Sostituire il comma 1 con il seguente:
    "1. Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo
    per titolo anche il servizio prestato nell’insegnamento
    della religione cattolica, che sarà bandito dopo
    la data di entrata in vigore della presente legge. È
    riservato agli insegnanti di religione cattolica che:
    a) abbiano prestato continuativamente servizio negli ultimi
    dieci anni anche in ordini e gradi scolastici diversi e
    siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3,
    commi 3 e 4;
    b) abbiano prestato continuativamente servizio per almeno
    quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un
    orario complessivamente non inferiore alla metà di
    quello d’obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi
    e siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo
    3, commi 3 e 4."

    _____________

    5.14
    MONTICONE

    Al comma 1, sopprimere la parola: "continuativamente".

    _____________

    5.9
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le
    commissioni compilano la graduatoria di coloro che hanno
    superato il concorso; la graduatoria è approvata
    dal dirigente regionale che ha curato lo svolgimento del
    concorso."

    ___________

    5.17
    MINARDO

    Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Si
    prescinde dal predetto requisito dei dieci anni qualora
    l’insegnante, per trasferimento del coniuge o per altri
    motivi di servizio riconducibili allo stesso, non abbia
    potuto mantenere l’incarico".

    _____________

    5.2
    BERGAMO, GABURRO

    Sostituire il comma 2 con il seguente:
    "2. Gli insegnanti di religione cattolica vincitori
    del concorso di cui al comma 1 dovranno frequentare un corso
    abilitante di 60 ore con discussione orale finale, bandito
    dal Ministero dell’istruzione, dell’università e
    della ricerca".

    _____________

    5.10
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Sostituire il comma 2 con il seguente:
    "2. Il programma di esame del primo concorso, consistente
    in una prova scritta ed una orale, sarà volto all’accertamento
    della conoscenza della legislazione e dell’ordinamento scolastici,
    degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi
    di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonché
    all’accertamento della cultura posseduta dal candidato nel
    campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche."

    __________

    5.15
    SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D’ANDREA, Vittoria
    FRANCO, MODICA, MONTICONE, PAGANO, TESSITORE, TOGNI, TONINI

    Sostituire il comma 2 con il seguente:
    "2. Il programma di esame del primo concorso, consistente
    in una prova scritta ed una orale, è volto all’accertamento
    della conoscenza della legislazione e dell’ordinamento scolastici,
    degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi
    di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonché
    all’accertamento della cultura posseduta dal candidato nel
    campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche".

    _____________

    5.11
    PAGANO, MODICA, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE

    Sostituire il comma 2 con il seguente:
    "2. Il programma di esame del primo concorso, consistente
    in una prova scritta ed una orale, sarà volto all’accertamento
    della conoscenza della legislazione e dell’ordinamento scolastici,
    degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi
    di scuola ai quali si riferisce il concorso."

    __________

    5.4
    MINARDO

    Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "L’esame
    del concorso di cui al comma 1 è preceduto da un
    corso di 60 ore finalizzato all’approfondimento degli argomenti
    costituenti l’oggetto dell’esame".

    _____________

    5.5
    MINARDO

    Dopo il comma 2, inserire il seguente:
    "2 bis. L’elenco graduato di coloro che superano il
    concorso di cui al comma 1 ha carattere permanente".

    _____________

    5.6
    MINARDO

    Conseguentemente all’emendamento 5.5, dopo il comma 2-bis
    inserire il seguente:
    "2 ter. I docenti inseriti nell’elenco graduato di
    cui al comma 2-bis del presente articolo non destinatari
    di contratto a tempo indeterminato hanno titolo di precedenza
    per il conferimento degli incarichi di cui al comma 10 dell’articolo
    3."

    _____________

    5.12
    Vittoria FRANCO, MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO

    Dopo il comma 2, inserire il seguente:
    "2-bis. La graduatoria di coloro che superano il concorso
    di cui al comma 2 ha carattere permanente: da essa si attinge
    per la copertura delle cattedre da assegnare con contratto
    a tempo determinato e per la copertura delle cattedre da
    assegnare con contratto a tempo determinato."

    _________

    5.13
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Dopo il comma 2, inserire il seguente:
    "2-bis. I docenti inseriti nella graduatoria di cui
    al comma 7 dell’articolo 3 non destinatari di contratto
    a tempo indeterminato hanno titolo di precedenza per il
    conferimento degli incarichi di cui al comma 10 dell’articolo
    3."

    __________

    5.100
    BRIGNONE, relatore

    Sostituire il comma 3 con il seguente:
    "3. Per l’attuazione del presente articolo è
    autorizzata una spesa pari a 261.840 euro per l’anno 2003.
    Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
    dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
    2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di
    base di parte corrente ‘Fondo speciale’ dello stato di previsione
    del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003,
    allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
    al Ministero dell’istruzione, dell’università e della
    ricerca".

    _________________

    5.7
    MINARDO

    Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "261.840
    euro" con le seguenti: "695.512 euro".

    _____________

    Art. 6
    6.1
    PAGANO, MODICA, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE

    Sopprimere l’articolo.

    _____________

    6.100
    BRIGNONE, relatore

    Sostituire il comma 1 con il seguente:
    "1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente
    legge, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 5, valutati
    in 7.418.903 euro per l’anno 2003 e in 19.289.150 euro a
    decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente
    riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
    triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale
    di base di parte corrente ‘Fondo speciale’ dello stato di
    previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
    l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
    relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università
    e della ricerca ".

    _________________

    6.2
    PAGANO, MODICA, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE

    Al comma 1 sostituire le parole: "2002-2004"
    con le seguenti: "2003-2005" e la parola: "2002"
    con l’altra: "2003".

    ____________

    6.101
    BRIGNONE, relatore

    Sostituire il comma 3 con il seguente:
    "3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede
    al monitoraggio dell’attuazione del presente comma, anche
    ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7,
    della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
    e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni,
    gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7,
    comma 2, n.2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
    modificazioni".

    _________________

  • Stato_Giuridico_due/resoconto_S7_26_03_2003.asp

    SENATO DELLA REPUBBLICA

    ISTRUZIONE (7a)

    MERCOLEDI’ 26 MARZO 2003
    186a Seduta

    Presidenza del Presidente
    ASCIUTTI

    Interviene il sottosegretario di Stato per
    l’istruzione, l’università e la ricerca Valentina
    Aprea.

    La seduta inizia alle ore 15,30.

    SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

    Il presidente ASCIUTTI avverte che nell’ultimo Ufficio
    di Presidenza si è convenuto di richiedere alla Presidenza
    del Senato l’autorizzazione a svolgere il sopralluogo a
    Londra nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui nuovi modelli
    organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni
    culturali nei giorni dal 14 al 17 maggio prossimo anziché
    dal 10 al 14 aprile come precedentemente convenuto.

    Prende atto la Commissione.

    IN SEDE REFERENTE

    (202) EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica
    (259) BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
    (554) BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica
    (560) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato
    giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione
    cattolica
    (564) BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento
    e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
    (575) MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica
    (659) MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento dei docenti di religione cattolica
    (811) COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica
    (1345) TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e
    sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
    (1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
    cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
    grado, approvato dalla Camera dei deputati.
    (1909) ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
    (Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

    Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 19
    febbraio scorso.

    Su proposta del relatore BRIGNONE, la Commissione conviene
    di accantonare l’esame degli ordini del giorno.

    Il presidente ASCIUTTI avverte che sono pervenuti i pareri
    delle Commissioni 1a e 5a e che si può pertanto procedere
    alla votazione degli emendamenti presentati, riferiti al
    disegno di legge n. 1877 e pubblicati in allegato al presente
    resoconto.

    Si passa all’esame dell’articolo 1 e degli emendamenti
    ad esso riferiti.

    La senatrice ACCIARINI sottolinea che gli emendamenti presentati
    dal Gruppo Democratici di Sinistra – L’Ulivo sono volti
    a realizzare le finalità sottese al disegno di legge
    n. 1909. Con particolare riferimento a quelli presentati
    all’articolo 1, essi sono tesi ad inserire gli insegnanti
    di religione cattolica in un quadro contrattuale chiaro
    in termini di progressione di carriera e stato giuridico,
    secondo le caratteristiche generali vigenti per il personale
    della scuola. In questo senso, l’emendamento 1.1 è
    volto ad applicare loro il trattamento economico e di carriera
    previsto nel contratto nazionale per gli insegnanti a tempo
    indeterminato e dispone un corrispondente aumento della
    copertura finanziaria. Il Gruppo Democratici di Sinistra
    – L’Ulivo è infatti decisamente contrario alla configurazione
    ibrida recata dal testo già approvato dalla Camera
    dei deputati, tanto più in considerazione della successiva
    previsione di procedure di mobilità.
    L’emendamento 1.4 è poi volto a sopprimere il comma
    3, secondo cui l’insegnamento della religione cattolica
    può essere affidato ai docenti di sezione e di classe
    in possesso della prescritta idoneità da parte dell’autorità
    ecclesiastica. Si tratta, anche in questo caso, di una norma
    che prefigura una posizione ibrida, priva di chiarezza sotto
    il profilo giuridico.

    Sugli emendamenti all’articolo 1, il relatore BRIGNONE
    manifesta un orientamento contrario. Essi seguono infatti
    un’impostazione significativamente diversa rispetto al testo
    già approvato dalla Camera dei deputati, il quale
    non si prefigge solo l’obiettivo di una equiparazione degli
    insegnanti di religione cattolica sotto il profilo del trattamento
    economico e di carriera rispetto agli insegnanti di altre
    discipline, ma è volto all’istituzione di veri e
    propri ruoli organici attraverso cui conferire a detti insegnanti
    uno stato giuridico stabile. Quanto alla differenza di copertura
    finanziaria, il testo proveniente dall’altro ramo del Parlamento
    registra esigenze più ridotte, in quanto l’inquadramento
    in ruolo riguarda solo il 70 per cento dei posti attualmente
    funzionanti.
    Egli esprime quindi parere contrario sull’emendamento 1.1,
    che nega l’intento di istituire ruoli organici per conferire
    pari dignità agli insegnanti di religione cattolica,
    nonché al connesso 1.2.
    Quanto all’emendamento 1.3, il parere è contrario
    in quanto si tratta di proposta sostanzialmente superflua.
    Sull’1.4 il parere è analogamente contrario in quanto
    contraddice l’Intesa con la CEI.

    Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere conforme
    a quello del relatore.

    Si passa alle votazioni.

    Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero
    legale ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento,
    la Commissione respinge l’emendamento 1.1.

    Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 1.2,
    prende la parola la senatrice ACCIARINI, la quale ne sottolinea
    l’intento di evitare un futuro contenzioso attraverso un
    chiarimento della condizione giuridica degli insegnanti
    di religione.

    Posto ai voti, l’emendamento 1.2 viene respinto, così
    come, con successive e separate votazioni, vengono respinti
    gli emendamenti 1.3 e 1.4.

    La senatrice ACCIARINI dichiara il voto contrario del Gruppo
    Democratici di Sinistra – L’Ulivo sull’articolo 1 nel suo
    complesso, in considerazione del mancato accoglimento degli
    emendamenti chiarificatori presentati.

    Il senatore MONTICONE dichiara invece il proprio voto favorevole,
    osservando che l’articolo 1 così come approvato dalla
    Camera dei deputati coincide con lo spirito del disegno
    di legge da lui presentato.

    L’articolo 1 è infine posto ai voti ed accolto,
    nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

    Si passa all’esame dell’articolo 2 e degli emendamenti
    ad esso riferiti.

    La senatrice ACCIARINI illustra l’emendamento 2.2, soppressivo
    dell’intero articolo. Ricorda infatti che l’insegnamento
    della religione cattolica è, nel nostro ordinamento,
    del tutto facoltativo, come confermato da ben due sentenze
    della Corte costituzionale. Ritiene dunque inopportuno inquadrare
    in ruolo una percentuale rigida di insegnanti, pari al 70
    per cento dei posti funzionanti, laddove la quota degli
    studenti avvalentisi dell’insegnamento può oscillare
    di anno in anno. Non solo, ma non è chiaro a quale
    data debbano essere funzionanti i posti ai fini della determinazione
    del 70 per cento. Di tale preoccupazione sono del resto
    testimonianza gli ordini del giorno presentati, riferiti
    a posti orario inferiori all’orario di cattedra, che esprimono
    un evidente disagio anche della maggioranza.
    Tale orientamento è peraltro in netto contrasto con
    l’obiettivo del Governo di costringere tutti gli insegnanti
    delle altre materie a raggiungere l’orario completo di cattedra
    di diciotto ore, nonostante le evidenti difficoltà
    che ne conseguiranno sul piano didattico ed organizzativo.

    Sull’emendamento 2.2, il relatore BRIGNONE esprime parere
    contrario, osservando che la determinazione della percentuale
    del 70 per cento discende da calcoli assai precisi. Molti
    insegnanti di religione cattolica, ed in particolare i religiosi,
    non coprono infatti l’orario completo atteso che rivestono
    anche incarichi pastorali, né sono interessati alla
    immissione in ruolo. Da tali considerazioni, nonché
    da un attento esame delle proiezioni sugli studenti avvalentisi
    e non avvalentisi dell’insegnamento, è emersa la
    percentuale del 70 per cento, che egli giudica idonea ad
    evitare posti di ruolo in assenza di cattedre. L’aumento
    di detta percentuale all’80-90 per cento creerebbe invece
    problemi successivi, per l’immissione in ruolo di insegnanti
    su cattedre inesistenti.

    Anche il sottosegretario Valentina APREA esprime parere
    contrario sull’emendamento 2.2.

    Si passa alle votazioni.

    Il senatore MONTICONE dichiara il voto contrario sull’emendamento
    2.2, ricordando che nella scorsa legislatura egli aveva
    addirittura sostenuto l’opportunità di inquadrare
    in ruolo una percentuale pari al 60 per cento dei posti
    funzionanti. Pur ritenendo dunque la percentuale del 70
    per cento presumibilmente elevata, ritiene ineludibile la
    questione delle dotazioni organiche e si esprime in senso
    nettamente contrario alla soppressione dell’articolo, tanto
    più a fronte dell’impossibilità – in
    questa sede – di affrontare il problema sotto il profilo
    dei contenuti culturali.
    In secondo luogo, osserva che le considerazioni di carattere
    costituzionale sull’inquadramento in ruolo di insegnanti
    di materie facoltative appaiono inopportune, in un’ottica
    di pari dignità.

    La senatrice ACCIARINI dichiara invece il suo voto favorevole
    sull’emendamento, ribadendo la propria contrarietà
    ad una stima delle dotazioni organiche fissata per legge.
    Lamenta altresì l’assenza di un termine di riferimento
    per la determinazione della percentuale indicata.
    Osserva poi che il problema ha le sue radici nella revisione
    del Concordato ed in particolare nella distinzione fra gli
    allievi avvalentisi e non avvalentisi dei corsi di religione.
    Tale indeterminatezza, confermata dalle contrastanti indicazioni
    di variare la percentuale portandola al 60 o all’80 per
    cento, spiega l’oggettiva difficoltà di quantificare
    una stima della dotazione organica, che tende ad irrigidire
    il sistema.

    Posto ai voti, l’emendamento 2.2 viene respinto.

    L’emendamento 2.1 viene dichiarato decaduto per assenza
    del proponente.

    La Commissione approva invece l’articolo 2, nel testo approvato
    dalla Camera dei deputati.

    Si passa all’esame dell’articolo 3 e degli emendamenti
    ad esso riferiti.

    La senatrice ACCIARINI illustra gli emendamenti presentati,
    volti ad assimilare le procedure di reclutamento degli insegnanti
    di religione cattolica a quelle vigenti per il personale
    della scuola. In particolare, l’emendamento 3.2 prevede,
    oltre al possesso dei titoli di qualificazione professionale
    stabiliti dall’Intesa con la CEI, un diploma di laurea valido
    per l’ammissione ai concorsi.
    L’emendamento 3.3 dispone invece che la graduatoria di coloro
    che hanno superato il concorso sia approvata dal dirigente
    regionale che ne ha curato lo svolgimento.
    L’emendamento 3.5 stabilisce infine che i contratti a tempo
    determinato per la copertura dei posti non coperti con l’immissione
    in ruolo siano affidati agli idonei non vincitori di concorso.
    Si tratta, sottolinea, di emendamenti volti a contenere
    il danno conseguente al testo come licenziato dalla Camera
    dei deputati.

    Sugli emendamenti all’articolo 3, il relatore BRIGNONE
    esprime parere contrario.
    L’emendamento 3.1 rappresenta infatti una inopinata semplificazione
    dell’articolo 3 e limita le procedure di reclutamento ad
    un concorso per titoli affidato all’autorità ecclesiastica.
    L’attuale testo dell’articolo 3 prevede invece – in
    sintonia con l’Intesa – il duplice concorso dell’autorità
    ecclesiastica, ai fini del rilascio dell’idoneità,
    e dello Stato, ai fini dell’espletamento della prova concorsuale.

    Quanto all’emendamento 3.2, ricorda che la disciplina dei
    titoli è regolata dall’Intesa, mentre il possesso
    di titoli specifici è evidentemente richiesto ai
    fini dell’applicazione delle procedure di mobilità.
    Al riguardo, ricorda peraltro che la CEI, anche al fine
    di dare maggiore oggettività all’idoneità
    rilasciata dall’ordinario diocesano ed in vista dell’applicazione
    delle procedure di mobilità, ha allo studio procedure
    per unificare i percorsi formativi e renderli assimilabili
    alla laurea.
    L’emendamento 3.3 non è invece condivisibile in quanto
    introduce il concetto di "graduatoria" in luogo
    dell’"elenco", laddove esso è destinato
    a coprire solo il 70 per cento dei posti ed è riferito
    all’accertamento della preparazione specifica.
    Anche sull’emendamento 3.4, il parere è contrario.

    Quanto infine all’emendamento 3.5, egli ritiene preferibile
    trasformarlo in ordine del giorno rimettendosi comunque
    al Governo per la valutazione definitiva.

    Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere contrario
    su tutti gli emendamenti.

    Si passa alle votazioni.

    Posto ai voti, l’emendamento 3.1 viene respinto.

    Per dichiarazione di voto sull’emendamento 3.2, prende
    la parola il senatore TESSITORE, il quale chiede conferma
    che i titoli di laurea rilasciati dagli atenei italiani
    siano equiparati a quelli rilasciati dalle facoltà
    teologiche. In questo caso, il suo voto all’emendamento
    sarebbe favorevole, atteso che alle facoltà teologiche
    si accede con titoli diversi da quelli della scuola secondaria
    superiore.

    La senatrice SOLIANI prende atto dell’assoluta indisponibilità
    del Governo e della maggioranza a modificare il testo pervenuto
    dall’altro ramo del Parlamento. All’opposizione sembra dunque
    lasciato solo lo spazio per motivare il proprio dissenso.
    A titolo personale e a nome del Gruppo Margherita –
    DL – L’Ulivo ella ritiene invece doveroso tentare di
    valorizzare il ruolo del Parlamento attraverso un atteggiamento
    costruttivo.
    Dichiara quindi il voto favorevole sull’emendamento 3.2,
    affermando che se l’attuale opposizione fosse ora al Governo
    cercherebbe senz’altro, d’intesa con l’autorità ecclesiastica,
    di compiere un passo in avanti in favore sia dell’insegnamento
    della religione cattolica che della scuola italiana nel
    suo complesso.

    Ha quindi brevemente la parola il sottosegretario Valentina
    APREA, la quale giudica singolare la dichiarazione del senatore
    Tessitore, atteso che l’equiparazione dei titoli di studio
    presuppone una valutazione sull’efficacia culturale del
    percorso seguito ma non può certo prevedere l’identità
    dell’accesso.
    Ricorda poi alla senatrice Soliani che la Margherita ha
    offerto, nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati,
    un notevole contributo a risolvere i punti di maggiore criticità
    del provvedimento. Il testo perviene pertanto all’esame
    del Senato già significativamente modificato anche
    su consistente iniziativa della Margherita.

    Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

    La seduta termina alle ore 16,30.

    EMENDAMENTI AL DISEGNO
    DI LEGGE N. 1877

     

  • Stato_Giuridico_due/Odg_S_7_C_25_1_2_aprile_2003.asp

    SENATO
    DELLA REPUBBLICA

    ——————– XIV LEGISLATURA ——————–

    7a Commissione permanente
    (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA
    SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

    187a seduta: martedì 1° aprile 2003, ore 15
    188a seduta: mercoledì 2 aprile 2003, ore 14,30
    189a seduta: giovedì 3 aprile 2003, ore 14,30

    ORDINE DEL GIORNO

    IN SEDE REFERENTE

    I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
    1.EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento
    dei docenti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (202)
    2. BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di
    reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (259)
    3. BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (554)
    4. SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (560)
    5. BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato
    giuridico degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (564)
    6. MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (575)
    7. MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento dei docenti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (659)
    8. COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti
    di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (811)
    9. TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul
    reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (1345)
    10. Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
    cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
    grado(Approvato dalla Camera dei deputati).
    (Pareri della 1a, della 5a Commissione e della Commissione
    parlamentare per le questioni regionali )
    (1877)
    11. ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e
    sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (1909)
    – Relatore alla Commissione BRIGNONE.Seguito esame congiunto
    e rinvio

    Omissis

  • Stato_Giuridico_due/Emendamenti_DDL_1877.asp

    EMENDAMENTI
    AL DISEGNO DI LEGGE N. 1877

    Art. 1

    1.1
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Sostituire il comma 1 con il seguente:
    "1. Agli insegnanti di religione cattolica nominati
    in base alle indicazioni delle competenti autorità
    diocesane, secondo quanto stabilito dall’Accordo di revisione
    del Concordato lateranense, reso esecutivo con la legge
    25 marzo 1985 n. 121, e dall’Intesa tra il Ministro della
    pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale
    Italiana, resa esecutiva con il decreto del Presidente della
    Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni,
    si applica il trattamento economico e di carriera previsto
    nel contratto nazionale per gli insegnanti a tempo indeterminato
    in servizio nel corrispondente ordine scolastico."
    Conseguentemente, all’articolo 6, comma 1, sostituire le
    parole: "7.418.903 euro per l’anno 2003 ed in 19.289.150
    euro" con le seguenti: "15.003.918 euro per l’anno
    2003 e in 45.009.053 euro".

    ________________

    1.2
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Al comma 2, sostituire le parole: "inseriti nei ruoli
    di cui al comma 1" con le seguenti: "nominati
    ai sensi della legislazione vigente".

    _____________

    1.3
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Al comma 2, dopo le parole: "trattamento economico
    previsti" aggiungere le seguenti: "per gli insegnanti
    a tempo indeterminato".

    _____________

    1.4
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Sopprimere il comma 3.

    Art. 2
    2.2
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Sopprimere l’articolo.

    __________

    2.1
    BERGAMO

    Al comma 2, sostituire la parola: "70" con la
    seguente: "80".

    _____________

    Art. 3
    3.1
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Sostituire l’articolo con il seguente:
    "Art. 3 (Reclutamento). 1. Le autorità ecclesiastiche
    responsabili del reclutamento del personale docente di cui
    all’articolo 1, comma 1, vi provvedono attraverso un procedimento
    concorsuale per soli titoli."

    _____________

    3.2
    PAGANO, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, MODICA

    Sostituire il comma 3 con il seguente:
    "3. Per la partecipazione alle procedure concorsuali
    è richiesto il possesso di almeno uno dei titoli
    di qualificazione professionale stabiliti al punto 4 dell’Intesa
    di cui all’articolo 1, comma 1, unitamente a un diploma
    di laurea valido per l’ammissione ai concorsi a posti d’insegnamento."

    ____________

    3.3
    Vittoria FRANCO, ACCIARINI, PAGANO, MODICA, TESSITORE

    Sostituire il comma 7 con il seguente:
    "7. Le Commissioni compilano la graduatoria di coloro
    che hanno superato il concorso; la graduatoria è
    approvata dal dirigente regionale che ha curato lo svolgimento
    del concorso".

    ____________

    3.4
    PAGANO, MODICA, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE

    Al comma 9, sostituire le parole: "si fruisca della
    mobilità professionale o della diversa utilizzazione
    o mobilità collettiva" con le seguenti: "rientri
    nelle fattispecie".

    _________

    3.5
    PAGANO, MODICA, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE
    Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tali
    insegnanti devono essere scelti dalla graduatoria degli
    idonei non vincitori di concorso.

    ___________

    Art. 4
    4.1
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Sostituire l’articolo con il seguente:
    "Art. 4 (Mobilità) – 1. Agli insegnanti di religione
    cattolica si applicano, del medesimo insegnamento, le disposizioni
    vigenti in materia di mobilità territoriale nel comparto
    del personale della scuola.
    2. La mobilità territoriale è subordinata
    al possesso da parte degli insegnanti di religione cattolica
    del riconoscimento dell’idoneità dall’Ordinario diocesano
    competente per territorio e all’intesa col medesimo Ordinario."

    __________

    4.2
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Sostituire il comma 3 con il seguente:
    "3. Agli insegnanti di religione cattolica con contratto
    di lavoro a tempo indeterminato, ai quali non sia stata
    revocata l’idoneità, che si trovino in condizioni
    di esubero, si applicano le procedure di diversa utilizzazione
    e mobilità collettiva previste dall’articolo 33 del
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

    __________

    4.3
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Al comma 3, dopo le parole: "contrazione dei posti
    di insegnamento," aggiungere le seguenti: "ivi
    compreso il 30 per cento dei posti a tempo determinato esistenti
    nell’ambito diocesano,"

    __________

    4.4
    MONTICONE, SOLIANI, D’ANDREA, TONINI

    Al comma 3, dopo le parole: "per l’insegnamento richiesto"
    inserire le seguenti: "ivi inclusa l’abilitazione prescritta
    per l’insegnamento a cui si accede".

    _____________

    4.5
    MONTICONE, ACCIARINI, BASTIANONI, BETTA, CORTIANA, D’ANDREA,
    Vittoria FRANCO, MODICA, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI,
    TONINI

    Aggiungere in fine il seguente comma:
    "3.bis. La mobilità professionale verso altro
    insegnamento non è consentita prima che siano decorsi
    cinque anni di effettivo insegnamento dall’assunzione in
    ruolo. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell’idoneità
    non concorrono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni
    organiche di cui l’articolo 2 e sono coperti mediante stipula
    di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo
    3, comma 10".

    _____________

    Art. 5

    5.8
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Sopprimere l’articolo.

    _____________

    5.1
    BERGAMO

    Sostituire il comma 1 con il seguente:
    "1. Il primo concorso per soli titoli, intendendo per
    titoli anche il servizio prestato nell’insegnamento della
    religione cattolica, è riservato esclusivamente agli
    insegnanti di religione cattolica in servizio alla data
    di entrata in vigore della presente legge e che abbiano
    prestato continuativamente servizio per almeno otto anni,
    negli ultimi dieci, e per un orario complessivamente non
    inferiore alla metà di quello dell’obbligo anche
    in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso
    dei requisiti dell’articolo 3, commi 3 e 4".

    _____________

    5.16
    GABURRO

    Sostituire il comma 1 con il seguente:
    "1. Il primo concorso per soli titoli, intendendo per
    titoli anche il servizio prestato nell’insegnamento della
    religione cattolica, è riservato esclusivamente agli
    insegnanti di religione cattolica in servizio alla data
    di entrata in vigore della presente legge e che abbiano
    prestato continuativamente servizio per almeno 6 anni, negli
    ultimi dieci, e per un orario complessivamente non inferiore
    alla metà di quello dell’obbligo anche in ordini
    e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti
    dell’articolo 3, commi 3 e 4".

    _____________

    5.3
    TREMATERRA

    Sostituire il comma 1 con il seguente:
    "1. Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo
    per titolo anche il servizio prestato nell’insegnamento
    della religione cattolica, che sarà bandito dopo
    la data di entrata in vigore della presente legge. È
    riservato agli insegnanti di religione cattolica che:
    a) abbiano prestato continuativamente servizio negli ultimi
    dieci anni anche in ordini e gradi scolastici diversi e
    siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3,
    commi 3 e 4;
    b) abbiano prestato continuativamente servizio per almeno
    quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un
    orario complessivamente non inferiore alla metà di
    quello d’obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi
    e siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo
    3, commi 3 e 4."

    _____________

    5.14
    MONTICONE

    Al comma 1, sopprimere la parola: "continuativamente".

    _____________

    5.9
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le
    commissioni compilano la graduatoria di coloro che hanno
    superato il concorso; la graduatoria è approvata
    dal dirigente regionale che ha curato lo svolgimento del
    concorso."

    ___________

    5.17
    MINARDO

    Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Si
    prescinde dal predetto requisito dei dieci anni qualora
    l’insegnante, per trasferimento del coniuge o per altri
    motivi di servizio riconducibili allo stesso, non abbia
    potuto mantenere l’incarico".

    _____________

    5.2
    BERGAMO, GABURRO

    Sostituire il comma 2 con il seguente:
    "2. Gli insegnanti di religione cattolica vincitori
    del concorso di cui al comma 1 dovranno frequentare un corso
    abilitante di 60 ore con discussione orale finale, bandito
    dal Ministero dell’istruzione, dell’università e
    della ricerca".

    _____________

    5.10
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Sostituire il comma 2 con il seguente:
    "2. Il programma di esame del primo concorso, consistente
    in una prova scritta ed una orale, sarà volto all’accertamento
    della conoscenza della legislazione e dell’ordinamento scolastici,
    degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi
    di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonché
    all’accertamento della cultura posseduta dal candidato nel
    campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche."

    __________

    5.15
    SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D’ANDREA, Vittoria
    FRANCO, MODICA, MONTICONE, PAGANO, TESSITORE, TOGNI, TONINI

    Sostituire il comma 2 con il seguente:
    "2. Il programma di esame del primo concorso, consistente
    in una prova scritta ed una orale, è volto all’accertamento
    della conoscenza della legislazione e dell’ordinamento scolastici,
    degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi
    di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonché
    all’accertamento della cultura posseduta dal candidato nel
    campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche".

    _____________

    5.11
    PAGANO, MODICA, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE

    Sostituire il comma 2 con il seguente:
    "2. Il programma di esame del primo concorso, consistente
    in una prova scritta ed una orale, sarà volto all’accertamento
    della conoscenza della legislazione e dell’ordinamento scolastici,
    degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi
    di scuola ai quali si riferisce il concorso."

    __________

    5.4
    MINARDO

    Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "L’esame
    del concorso di cui al comma 1 è preceduto da un
    corso di 60 ore finalizzato all’approfondimento degli argomenti
    costituenti l’oggetto dell’esame".

    _____________

    5.5
    MINARDO

    Dopo il comma 2, inserire il seguente:
    "2 bis. L’elenco graduato di coloro che superano il
    concorso di cui al comma 1 ha carattere permanente".

    _____________

    5.6
    MINARDO

    Conseguentemente all’emendamento 5.5, dopo il comma 2-bis
    inserire il seguente:
    "2 ter. I docenti inseriti nell’elenco graduato di
    cui al comma 2-bis del presente articolo non destinatari
    di contratto a tempo indeterminato hanno titolo di precedenza
    per il conferimento degli incarichi di cui al comma 10 dell’articolo
    3."

    _____________

    5.12
    Vittoria FRANCO, MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO

    Dopo il comma 2, inserire il seguente:
    "2-bis. La graduatoria di coloro che superano il concorso
    di cui al comma 2 ha carattere permanente: da essa si attinge
    per la copertura delle cattedre da assegnare con contratto
    a tempo determinato e per la copertura delle cattedre da
    assegnare con contratto a tempo determinato."

    _________

    5.13
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Dopo il comma 2, inserire il seguente:
    "2-bis. I docenti inseriti nella graduatoria di cui
    al comma 7 dell’articolo 3 non destinatari di contratto
    a tempo indeterminato hanno titolo di precedenza per il
    conferimento degli incarichi di cui al comma 10 dell’articolo
    3."

    __________

    5.100
    BRIGNONE, relatore

    Sostituire il comma 3 con il seguente:
    "3. Per l’attuazione del presente articolo è
    autorizzata una spesa pari a 261.840 euro per l’anno 2003.
    Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
    dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
    2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di
    base di parte corrente ‘Fondo speciale’ dello stato di previsione
    del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003,
    allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
    al Ministero dell’istruzione, dell’università e della
    ricerca".

    _________________

    5.7
    MINARDO

    Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "261.840
    euro" con le seguenti: "695.512 euro".

    _____________

    Art. 6
    6.1
    PAGANO, MODICA, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE

    Sopprimere l’articolo.

    _____________

    6.100
    BRIGNONE, relatore

    Sostituire il comma 1 con il seguente:
    "1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente
    legge, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 5, valutati
    in 7.418.903 euro per l’anno 2003 e in 19.289.150 euro a
    decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente
    riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
    triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale
    di base di parte corrente ‘Fondo speciale’ dello stato di
    previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
    l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
    relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università
    e della ricerca ".

    _________________

    6.2
    PAGANO, MODICA, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE

    Al comma 1 sostituire le parole: "2002-2004"
    con le seguenti: "2003-2005" e la parola: "2002"
    con l’altra: "2003".

    ____________

    6.101
    BRIGNONE, relatore

    Sostituire il comma 3 con il seguente:
    "3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede
    al monitoraggio dell’attuazione del presente comma, anche
    ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7,
    della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
    e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni,
    gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7,
    comma 2, n.2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
    modificazioni".

    _________________

  • Stato_Giuridico_due/resoconto_S7_01_04_2003.asp

    SENATO DELLA REPUBBLICA

    ISTRUZIONE (7a)

    MARTEDI’ 1° APRILE 2003
    187a Seduta

    Presidenza del Presidente
    ASCIUTTI

    Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione,
    l’università e la ricerca Valentina Aprea.

    La seduta inizia alle ore 15.

    IN SEDE REFERENTE

    (202) EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica
    (259) BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
    (554) BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica
    (560) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato
    giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione
    cattolica
    (564) BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento
    e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
    (575) MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica
    (659) MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento dei docenti di religione cattolica
    (811) COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica
    (1345) TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e
    sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
    (1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
    cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
    grado, approvato dalla Camera dei deputati
    (1909) ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
    (Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

    Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 26
    marzo scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE
    – era iniziata la votazione degli emendamenti riferiti
    all’articolo 3 del disegno di legge n. 1877, pubblicati
    in allegato al resoconto della seduta stessa.

    Per dichiarazione di voto sull’emendamento 3.2 prende la
    parola la senatrice Vittoria FRANCO che annuncia il voto
    favorevole. Sottolinea, in particolare, l’opportunità
    di richiedere agli insegnanti di religione cattolica il
    titolo di laurea, ciò che è, peraltro, in
    linea con le recenti riforme che puntano ad una sempre più
    elevata qualificazione professionale della docenza. Inoltre,
    così facendo si rispetta il principio di uguaglianza
    di condizioni con gli insegnanti delle altre discipline.

    Interviene il senatore MONTICONE che, pur condividendo
    in linea di principio l’opportunità di assumere in
    ruolo insegnanti con adeguata preparazione professionale,
    annuncia il proprio voto contrario sull’emendamento. In
    particolare, distinguendo tra la fase di assunzione in ruolo
    ed il momento eventuale del passaggio all’insegnamento di
    altra disciplina, sottolinea che solo in quest’ultimo caso,
    soprattutto in considerazione della delicatezza della situazione
    attuale, si pone un’assoluta esigenza di richiedere il titolo
    di laurea. Parallelamente, con riferimento ad una fase successiva
    dell’articolato, si dice favorevole ad una maggiore qualificazione
    delle prove di cultura generale.

    Si passa alle votazioni.

    Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 3.2, 3.3 e
    3.4 risultano respinti.

    Sull’emendamento 3.5 la senatrice ACCIARINI interviene
    per dichiarazione di voto favorevole, ritenendo che gli
    insegnanti con contratto a tempo determinato debbano essere
    scelti dalla graduatoria degli idonei non vincitori di concorso.
    Non accogliendo tale emendamento, si rischierebbe altrimenti
    di lasciare all’applicazione di criteri discrezionali la
    selezione di un elevato numero di docenti.

    Posto ai voti, l’emendamento 3.5 è respinto.

    La Commissione accoglie invece l’articolo 3 nel testo approvato
    dalla Camera dei deputati.

    Si passa all’esame dell’articolo 4 e degli emendamenti
    ad esso riferiti, pubblicati in allegato al presente resoconto.

    La senatrice ACCIARINI illustra gli emendamenti presentati,
    volti a rendere applicabili le procedure di mobilità
    vigenti, in coerenza con il vincolo rappresentato dall’idoneità
    territoriale degli insegnanti di religione cattolica. Ella
    ribadisce infatti la piena intenzione del Gruppo Democratici
    di Sinistra – L’Ulivo di tutelare adeguatamente tale categoria
    di lavoratori, nel rispetto peraltro del quadro dettato
    dalla Costituzione e dal diritto del lavoro.
    Nel richiamare l’attenzione della Commissione sull’ipotesi
    in cui un docente con contratto a tempo indeterminato risulti
    in esubero per contrazione di cattedre, ella chiede poi
    al Governo se sia stata condotta un’indagine degli insegnanti
    di religione cattolica sotto il profilo dei titoli di studio,
    rammentando che potrebbero essere ancora in servizio coloro
    i quali, pur non avendo né un diploma di laurea né
    un diploma di scuola secondaria superiore, furono sanati
    all’atto dell’Intesa purchè avessero cinque anni
    di servizio.

    Il senatore MONTICONE illustra gli emendamenti presentati,
    soffermandosi in particolare sul 4.5, che esclude l’applicazione
    delle procedure di mobilità professionale prima che
    siano decorsi cinque anni dall’assunzione in ruolo. Si tratta,
    a suo giudizio, di un meccanismo che allontana il sospetto
    di un canale parallelo di reclutamento e consente un maggiore
    equilibrio.

    Sugli emendamenti all’articolo 4 il relatore BRIGONE esprime
    parere contrario, ringraziando tuttavia l’opposizione per
    il contributo costruttivo offerto.
    Quanto all’emendamento 4.1, il parere è contrario
    in quanto esso non riconosce la potestà dell’autorità
    diocesana di revocare l’idoneità, mentre si tratta
    di un istituto previsto da norme pattizie che non possono
    essere derogate in questa sede.
    L’emendamento 4.2 si propone analoga finalità e pertanto
    il parere è contrario per gli stessi motivi.
    Con riferimento al 4.3, egli ricorda che il disegno di legge
    determina la consistenza organica degli insegnanti di religione
    cattolica nella misura del 70 per cento non delle cattedre
    bensì dei posti di insegnamento complessivamente
    funzionanti. Ricorda poi che, ai sensi del secondo periodo
    del comma 7 dell’articolo 3, il dirigente regionale attinge
    dall’elenco dei docenti che hanno superato il concorso per
    segnalare all’ordinario diocesano i nominativi necessari
    per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti.

    Invita infine il presentatore a ritirare gli emendamenti
    4.4 e 4.5: il primo è infatti pleonastico, mentre
    il secondo reintroduce un obbligo di permanenza nell’insegnamento
    di cinque anni, già previsto nel testo approvato
    nella scorsa legislatura, che rappresenta tuttavia una forma
    di incentivazione del tutto anomala e fuorviante.

    Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere conforme
    a quello del relatore, associandosi all’invito al ritiro
    degli emendamenti 4.4 e 4.5. Quanto al 4.4, il testo già
    prevede infatti che l’applicazione delle procedure di mobilità
    professionale sia subordinato al possesso dei requisiti
    previsti per l’insegnamento richiesto, fra cui non vi è
    dubbio che sia compresa l’abilitazione. Quanto al 4.5, lo
    ritiene un segnale errato nei confronti degli operatori,
    atteso che il passaggio ad un diverso insegnamento non può
    che essere un caso eccezionale. Qualora invece l’esperienza
    dovesse dimostrare un ricorso innaturale alle procedure
    di mobilità, sarà cura del Governo predisporre
    un’adeguata modifica.

    Si passa alle votazioni.

    Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice
    ACCIARINI, l’emendamento 4.1 è posto ai voti e respinto,
    così come – con separata votazione – il 4.2.

    La senatrice ACCIARINI dichiara il voto favorevole anche
    sull’emendamento 4.3, stigmatizzando l’assoluta indefinitezza
    del numero delle ore di cattedra, che certamente non tutela
    i lavoratori. I religiosi che non hanno interesse ad un
    orario di cattedra completo, di cui ha riferito il relatore
    Brignone, sono infatti ormai assai rari; tutti gli altri
    sono laici e pienamente interessati ad un maggior numero
    di ore. Ampi margini di discrezionalità sulla decisione
    relativa al numero di ore da attribuire risultano pertanto
    assai inopportuni.

    Posto ai voti, l’emendamento 4.3 viene respinto.

    Il senatore MONTICONE, accedendo all’invito del relatore,
    ritira l’emendamento 4.4. Mantiene invece il 4.5.

    Sull’emendamento 4.5 il senatore CORTIANA dichiara il voto
    favorevole, in ciò confermato dalle dichiarazioni
    del sottosegretario Valentina Aprea. Qualora la preoccupazione
    del Governo fosse infatti quella di non dare un segnale
    errato agli operatori, la norma potrebbe essere opportunamente
    inserita fra le disposizioni transitorie. Affermare invece
    che il problema verrà affrontato solo quando si manifesterà
    un massiccio ricorso alle procedure di mobilità,
    rappresenta un atto di irresponsabilità che induce
    ad esprimere un voto convintamente favorevole sull’emendamento.

    Anche la senatrice ACCIARINI dichiara il suo voto favorevole
    all’emendamento 4.5, ricordando che le ultime manovre finanziarie
    hanno determinato forti battute d’arresto nel reclutamento
    del personale docente della scuola e che norme siffatte
    rischiano di costituire meccanismi alternativi al di là
    delle reali intenzioni. Raccomanda pertanto l’approvazione
    dell’emendamento, tanto più che il testo dovrà
    comunque tornare alla Camera dei deputati per l’aggiornamento
    della copertura finanziaria.

    La senatrice SOLIANI riconosce che l’emendamento, imponendo
    la permanenza per cinque anni nell’insegnamento, cambia
    di prospettiva a fronte della revoca dell’idoneità
    così come della possibilità di esubero. Si
    tratta tuttavia di una proposta culturale e politica assai
    forte nel senso della stabilità e della certezza,
    che va valutata con favore.

    Il senatore BEVILACQUA annuncia il proprio voto contrario,
    convenendo tuttavia con l’esigenza di una riflessione più
    approfondita.

    Posto ai voti, l’emendamento 4.5 viene respinto.

    Per dichiarazione di voto contrario sull’articolo 4 nel
    suo complesso, prende la parola la senatrice ACCIARINI,
    la quale coglie l’occasione per ribadire il carattere atipico
    dei docenti di religione cattolica a tempo indeterminato.
    Sottolinea infatti che, nelle relative procedure di reclutamento,
    i cittadini italiani non sono in condizioni di eguaglianza
    fra loro – come dovrebbe essere per l’accesso a qualunque
    posto pubblico – bensì sono soggetti alla valutazione
    di un’autorità esterna. Così come è
    atipico che un contratto statale a tempo indeterminato si
    possa rescindere per motivi diversi da quelli di carattere
    generale e, segnatamente, per motivi di carattere ideologico.
    Su tale situazione del tutto anomala si innestano peraltro
    le procedure di mobilità verso altri insegnamenti
    ed in ciò ella ravvisa il profilo di maggiore criticità
    dell’articolo.

    La Commissione accoglie infine l’articolo 4 nel testo approvato
    dalla Camera dei deputati.

    Si passa all’esame dell’articolo 5 e degli emendamenti
    ad esso riferiti, pubblicati in allegato al presente resoconto.

    Il senatore MONTICONE illustra l’emendamento 5.14 che solo
    apparentemente può a suo avviso essere giudicato
    lassista. Esso prevede infatti che i quattro anni di servizio
    richiesti per l’accesso al primo concorso possano essere
    stati anche non continuativi. Si tratta tuttavia di una
    scelta compiuta nell’interesse di ottimi insegnanti che,
    per motivi indipendenti dalla loro volontà, sono
    stati destinati dall’autorità ecclesiastica a compiti
    di insegnamento in misura alternata rispetto ad altro tipo
    di attività.

    La senatrice SOLIANI illustra l’emendamento 5.5, sottoscritto
    da tutti i rappresentati dell’opposizione. A giudizio dell’Ulivo,
    il comma 2 dell’articolo 5 è infatti troppo scarno,
    laddove anche il primo concorso dovrebbe invece mirare ad
    una professionalità più accentuata. Analogo
    orientamento ha del resto espresso la Commissione affari
    costituzionali, nel parere reso sul testo approvato dalla
    Camera dei deputati. L’emendamento sollecita quindi un accertamento
    sulla cultura generale del candidato fin dal primo concorso,
    in coerenza peraltro con il profilo culturale e non catechistico
    dell’insegnamento.

    Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

    La seduta termina alle ore 16,30.

    EMENDAMENTI AL DISEGNO
    DI LEGGE N. 1877

     

  • Stato_Giuridico_due/Emendamenti_DDL_1877.asp

    EMENDAMENTI
    AL DISEGNO DI LEGGE N. 1877

    Art. 1

    1.1
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Sostituire il comma 1 con il seguente:
    "1. Agli insegnanti di religione cattolica nominati
    in base alle indicazioni delle competenti autorità
    diocesane, secondo quanto stabilito dall’Accordo di revisione
    del Concordato lateranense, reso esecutivo con la legge
    25 marzo 1985 n. 121, e dall’Intesa tra il Ministro della
    pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale
    Italiana, resa esecutiva con il decreto del Presidente della
    Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni,
    si applica il trattamento economico e di carriera previsto
    nel contratto nazionale per gli insegnanti a tempo indeterminato
    in servizio nel corrispondente ordine scolastico."
    Conseguentemente, all’articolo 6, comma 1, sostituire le
    parole: "7.418.903 euro per l’anno 2003 ed in 19.289.150
    euro" con le seguenti: "15.003.918 euro per l’anno
    2003 e in 45.009.053 euro".

    ________________

    1.2
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Al comma 2, sostituire le parole: "inseriti nei ruoli
    di cui al comma 1" con le seguenti: "nominati
    ai sensi della legislazione vigente".

    _____________

    1.3
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Al comma 2, dopo le parole: "trattamento economico
    previsti" aggiungere le seguenti: "per gli insegnanti
    a tempo indeterminato".

    _____________

    1.4
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Sopprimere il comma 3.

    Art. 2
    2.2
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Sopprimere l’articolo.

    __________

    2.1
    BERGAMO

    Al comma 2, sostituire la parola: "70" con la
    seguente: "80".

    _____________

    Art. 3
    3.1
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Sostituire l’articolo con il seguente:
    "Art. 3 (Reclutamento). 1. Le autorità ecclesiastiche
    responsabili del reclutamento del personale docente di cui
    all’articolo 1, comma 1, vi provvedono attraverso un procedimento
    concorsuale per soli titoli."

    _____________

    3.2
    PAGANO, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, MODICA

    Sostituire il comma 3 con il seguente:
    "3. Per la partecipazione alle procedure concorsuali
    è richiesto il possesso di almeno uno dei titoli
    di qualificazione professionale stabiliti al punto 4 dell’Intesa
    di cui all’articolo 1, comma 1, unitamente a un diploma
    di laurea valido per l’ammissione ai concorsi a posti d’insegnamento."

    ____________

    3.3
    Vittoria FRANCO, ACCIARINI, PAGANO, MODICA, TESSITORE

    Sostituire il comma 7 con il seguente:
    "7. Le Commissioni compilano la graduatoria di coloro
    che hanno superato il concorso; la graduatoria è
    approvata dal dirigente regionale che ha curato lo svolgimento
    del concorso".

    ____________

    3.4
    PAGANO, MODICA, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE

    Al comma 9, sostituire le parole: "si fruisca della
    mobilità professionale o della diversa utilizzazione
    o mobilità collettiva" con le seguenti: "rientri
    nelle fattispecie".

    _________

    3.5
    PAGANO, MODICA, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE
    Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tali
    insegnanti devono essere scelti dalla graduatoria degli
    idonei non vincitori di concorso.

    ___________

    Art. 4
    4.1
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Sostituire l’articolo con il seguente:
    "Art. 4 (Mobilità) – 1. Agli insegnanti di religione
    cattolica si applicano, del medesimo insegnamento, le disposizioni
    vigenti in materia di mobilità territoriale nel comparto
    del personale della scuola.
    2. La mobilità territoriale è subordinata
    al possesso da parte degli insegnanti di religione cattolica
    del riconoscimento dell’idoneità dall’Ordinario diocesano
    competente per territorio e all’intesa col medesimo Ordinario."

    __________

    4.2
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Sostituire il comma 3 con il seguente:
    "3. Agli insegnanti di religione cattolica con contratto
    di lavoro a tempo indeterminato, ai quali non sia stata
    revocata l’idoneità, che si trovino in condizioni
    di esubero, si applicano le procedure di diversa utilizzazione
    e mobilità collettiva previste dall’articolo 33 del
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

    __________

    4.3
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Al comma 3, dopo le parole: "contrazione dei posti
    di insegnamento," aggiungere le seguenti: "ivi
    compreso il 30 per cento dei posti a tempo determinato esistenti
    nell’ambito diocesano,"

    __________

    4.4
    MONTICONE, SOLIANI, D’ANDREA, TONINI

    Al comma 3, dopo le parole: "per l’insegnamento richiesto"
    inserire le seguenti: "ivi inclusa l’abilitazione prescritta
    per l’insegnamento a cui si accede".

    _____________

    4.5
    MONTICONE, ACCIARINI, BASTIANONI, BETTA, CORTIANA, D’ANDREA,
    Vittoria FRANCO, MODICA, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI,
    TONINI

    Aggiungere in fine il seguente comma:
    "3.bis. La mobilità professionale verso altro
    insegnamento non è consentita prima che siano decorsi
    cinque anni di effettivo insegnamento dall’assunzione in
    ruolo. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell’idoneità
    non concorrono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni
    organiche di cui l’articolo 2 e sono coperti mediante stipula
    di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo
    3, comma 10".

    _____________

    Art. 5

    5.8
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Sopprimere l’articolo.

    _____________

    5.1
    BERGAMO

    Sostituire il comma 1 con il seguente:
    "1. Il primo concorso per soli titoli, intendendo per
    titoli anche il servizio prestato nell’insegnamento della
    religione cattolica, è riservato esclusivamente agli
    insegnanti di religione cattolica in servizio alla data
    di entrata in vigore della presente legge e che abbiano
    prestato continuativamente servizio per almeno otto anni,
    negli ultimi dieci, e per un orario complessivamente non
    inferiore alla metà di quello dell’obbligo anche
    in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso
    dei requisiti dell’articolo 3, commi 3 e 4".

    _____________

    5.16
    GABURRO

    Sostituire il comma 1 con il seguente:
    "1. Il primo concorso per soli titoli, intendendo per
    titoli anche il servizio prestato nell’insegnamento della
    religione cattolica, è riservato esclusivamente agli
    insegnanti di religione cattolica in servizio alla data
    di entrata in vigore della presente legge e che abbiano
    prestato continuativamente servizio per almeno 6 anni, negli
    ultimi dieci, e per un orario complessivamente non inferiore
    alla metà di quello dell’obbligo anche in ordini
    e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti
    dell’articolo 3, commi 3 e 4".

    _____________

    5.3
    TREMATERRA

    Sostituire il comma 1 con il seguente:
    "1. Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo
    per titolo anche il servizio prestato nell’insegnamento
    della religione cattolica, che sarà bandito dopo
    la data di entrata in vigore della presente legge. È
    riservato agli insegnanti di religione cattolica che:
    a) abbiano prestato continuativamente servizio negli ultimi
    dieci anni anche in ordini e gradi scolastici diversi e
    siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3,
    commi 3 e 4;
    b) abbiano prestato continuativamente servizio per almeno
    quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un
    orario complessivamente non inferiore alla metà di
    quello d’obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi
    e siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo
    3, commi 3 e 4."

    _____________

    5.14
    MONTICONE

    Al comma 1, sopprimere la parola: "continuativamente".

    _____________

    5.9
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le
    commissioni compilano la graduatoria di coloro che hanno
    superato il concorso; la graduatoria è approvata
    dal dirigente regionale che ha curato lo svolgimento del
    concorso."

    ___________

    5.17
    MINARDO

    Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Si
    prescinde dal predetto requisito dei dieci anni qualora
    l’insegnante, per trasferimento del coniuge o per altri
    motivi di servizio riconducibili allo stesso, non abbia
    potuto mantenere l’incarico".

    _____________

    5.2
    BERGAMO, GABURRO

    Sostituire il comma 2 con il seguente:
    "2. Gli insegnanti di religione cattolica vincitori
    del concorso di cui al comma 1 dovranno frequentare un corso
    abilitante di 60 ore con discussione orale finale, bandito
    dal Ministero dell’istruzione, dell’università e
    della ricerca".

    _____________

    5.10
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Sostituire il comma 2 con il seguente:
    "2. Il programma di esame del primo concorso, consistente
    in una prova scritta ed una orale, sarà volto all’accertamento
    della conoscenza della legislazione e dell’ordinamento scolastici,
    degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi
    di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonché
    all’accertamento della cultura posseduta dal candidato nel
    campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche."

    __________

    5.15
    SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D’ANDREA, Vittoria
    FRANCO, MODICA, MONTICONE, PAGANO, TESSITORE, TOGNI, TONINI

    Sostituire il comma 2 con il seguente:
    "2. Il programma di esame del primo concorso, consistente
    in una prova scritta ed una orale, è volto all’accertamento
    della conoscenza della legislazione e dell’ordinamento scolastici,
    degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi
    di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonché
    all’accertamento della cultura posseduta dal candidato nel
    campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche".

    _____________

    5.11
    PAGANO, MODICA, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE

    Sostituire il comma 2 con il seguente:
    "2. Il programma di esame del primo concorso, consistente
    in una prova scritta ed una orale, sarà volto all’accertamento
    della conoscenza della legislazione e dell’ordinamento scolastici,
    degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi
    di scuola ai quali si riferisce il concorso."

    __________

    5.4
    MINARDO

    Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "L’esame
    del concorso di cui al comma 1 è preceduto da un
    corso di 60 ore finalizzato all’approfondimento degli argomenti
    costituenti l’oggetto dell’esame".

    _____________

    5.5
    MINARDO

    Dopo il comma 2, inserire il seguente:
    "2 bis. L’elenco graduato di coloro che superano il
    concorso di cui al comma 1 ha carattere permanente".

    _____________

    5.6
    MINARDO

    Conseguentemente all’emendamento 5.5, dopo il comma 2-bis
    inserire il seguente:
    "2 ter. I docenti inseriti nell’elenco graduato di
    cui al comma 2-bis del presente articolo non destinatari
    di contratto a tempo indeterminato hanno titolo di precedenza
    per il conferimento degli incarichi di cui al comma 10 dell’articolo
    3."

    _____________

    5.12
    Vittoria FRANCO, MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO

    Dopo il comma 2, inserire il seguente:
    "2-bis. La graduatoria di coloro che superano il concorso
    di cui al comma 2 ha carattere permanente: da essa si attinge
    per la copertura delle cattedre da assegnare con contratto
    a tempo determinato e per la copertura delle cattedre da
    assegnare con contratto a tempo determinato."

    _________

    5.13
    ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

    Dopo il comma 2, inserire il seguente:
    "2-bis. I docenti inseriti nella graduatoria di cui
    al comma 7 dell’articolo 3 non destinatari di contratto
    a tempo indeterminato hanno titolo di precedenza per il
    conferimento degli incarichi di cui al comma 10 dell’articolo
    3."

    __________

    5.100
    BRIGNONE, relatore

    Sostituire il comma 3 con il seguente:
    "3. Per l’attuazione del presente articolo è
    autorizzata una spesa pari a 261.840 euro per l’anno 2003.
    Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
    dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
    2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di
    base di parte corrente ‘Fondo speciale’ dello stato di previsione
    del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003,
    allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
    al Ministero dell’istruzione, dell’università e della
    ricerca".

    _________________

    5.7
    MINARDO

    Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "261.840
    euro" con le seguenti: "695.512 euro".

    _____________

    Art. 6
    6.1
    PAGANO, MODICA, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE

    Sopprimere l’articolo.

    _____________

    6.100
    BRIGNONE, relatore

    Sostituire il comma 1 con il seguente:
    "1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente
    legge, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 5, valutati
    in 7.418.903 euro per l’anno 2003 e in 19.289.150 euro a
    decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente
    riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
    triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale
    di base di parte corrente ‘Fondo speciale’ dello stato di
    previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
    l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
    relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università
    e della ricerca ".

    _________________

    6.2
    PAGANO, MODICA, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE

    Al comma 1 sostituire le parole: "2002-2004"
    con le seguenti: "2003-2005" e la parola: "2002"
    con l’altra: "2003".

    ____________

    6.101
    BRIGNONE, relatore

    Sostituire il comma 3 con il seguente:
    "3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede
    al monitoraggio dell’attuazione del presente comma, anche
    ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7,
    della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
    e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni,
    gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7,
    comma 2, n.2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
    modificazioni".

    _________________

  • Stato_Giuridico_due/resoconto_S7_02_04_2003.asp

    SENATO DELLA REPUBBLICA

    ISTRUZIONE (7a)

    MERCOLEDI’ 2 APRILE 2003
    188a Seduta

    Presidenza del Presidente
    ASCIUTTI

    Intervengono i sottosegretari di Stato per l’istruzione,
    l’università e la ricerca Valentina Aprea e per i
    beni e le attività culturali Pescante.

    La seduta inizia alle ore 14,40.

    IN SEDE REFERENTE

    (202) EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica
    (259) BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
    (554) BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica
    (560) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato
    giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione
    cattolica
    (564) BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento
    e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
    (575) MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica
    (659) MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento dei docenti di religione cattolica
    (811) COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica
    (1345) TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e
    sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
    (1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
    cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
    grado, approvato dalla Camera dei deputati.
    (1909) ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
    (Seguito e conclusione dell’esame congiunto)

    Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri,
    nel corso della quale – ricorda il presidente ASCIUTTI
    – era iniziata l’illustrazione degli emendamenti all’articolo
    5 del disegno di legge n. 1877.

    Ha preliminarmente la parola il senatore TESSITORE, il
    quale intende rispondere alle osservazioni rese dal sottosegretario
    Aprea nella seduta del 26 marzo scorso. In quella occasione,
    egli aveva infatti dichiarato il suo voto favorevole sull’emendamento
    3.2, che imponeva il requisito della laurea per la partecipazione
    degli insegnanti di religione cattolica alle procedure concorsuali,
    motivandolo con la circostanza che i titoli rilasciati dalle
    facoltà teologiche sono equiparati a quelli rilasciati
    dagli atenei italiani, benchè alle facoltà
    teologiche si acceda con titoli diversi dal diploma di scuola
    secondaria superiore. Tale dichiarazione di voto è
    stata tuttavia giudicata singolare dal sottosegretario Aprea,
    che ha ricordato come l’equiparazione dei titoli di studio
    presupponga una valutazione sull’efficacia culturale del
    percorso seguito ma non può evidentemente spingersi
    ad imporre l’identità delle condizioni di accesso.

    Al riguardo, egli osserva peraltro che il riconoscimento
    delle lauree teologiche avviene anche in assenza di titoli
    di studio analoghi a quelli richiesti per conseguire una
    laurea italiana; per contro, il riconoscimento dei diplomi
    rilasciati da università di altri Stati esteri presuppone
    l’accertamento di un percorso analogo a quello italiano.
    A suo avviso la singolarità attiene dunque assai
    più a tale curioso meccanismo che alla sua proposta
    di richiedere il diploma di laurea agli insegnanti di religione
    cattolica.

    Prosegue quindi l’illustrazione degli emendamenti riferiti
    all’articolo 5, pubblicati in allegato al presente resoconto.

    La senatrice ACCIARINI illustra gli emendamenti presentati,
    soffermandosi sul 5.8, interamente soppressivo dell’articolo.
    L’articolo 5, prevedendo una fase transitoria in cui accederanno
    al primo concorso gli insegnanti di religione cattolica
    che abbiano prestato continuamente servizio per almeno quattro
    anni nel corso degli ultimi dieci anche se per un orario
    inferiore a quello d’obbligo, rappresenta infatti a suo
    giudizio un elemento di particolare criticità: non
    solo esso non determina alcuna consistenza dei posti che
    saranno messi a concorso, ma non richiama neanche, ai fini
    delle prove concorsuali, il disposto dell’articolo 400,
    comma 6, del Testo unico sulla scuola che invece è
    opportunamente richiamato nella fase a regime, sia pure
    unitamente ad una sintesi alquanto riduttiva dei suoi contenuti.
    Tale scelta determina un’evidente discriminazione ed ella
    invita pertanto il Governo a motivarla nel dettaglio.
    Quanto all’emendamento 5.9, si tratta ancora una volta del
    tentativo di ricondurre le procedure di immissione in ruolo
    nell’ambito dell’ordinamento vigente. A tal fine, si prevede
    la compilazione di una graduatoria, anziché di un
    mero elenco, approvata dal dirigente regionale competente.
    Dando per illustrato il 5.10, si sofferma infine sul 5.13
    volto ad attribuire precedenza ai vincitori di concorso
    non titolari di contratto a tempo indeterminato ai fini
    del conferimento dei contratti a tempo determinato.

    La senatrice Vittoria FRANCO dà per illustrati gli
    emendamenti 5.11 e 5.12.

    Il relatore BRIGNONE dà per illustrato l’emendamento
    5.100, presentato in ossequio ad una condizione posta dalla
    Commissione bilancio. Manifesta indi un orientamento contrario
    su tutti gli altri emendamenti presentati all’articolo 5.
    In particolare, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti
    5.1, 5.16, 5.3, 5.14, 5.17, 5.2, 5.11, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7.
    Quanto al 5.8, interamente soppressivo dell’articolo, il
    parere è evidentemente contrario, in quanto cancella
    una parte essenziale del testo.
    Sul 5.9, invece, il parere è contrario dal momento
    che la graduatoria si riferirebbe solo a prove accessorie
    mentre il giudizio di merito resterebbe comunque affidato,
    sulla base di norme pattizie, all’autorità diocesana.
    Con riferimento all’emendamento 5.10 (peraltro identico
    al 5.15), egli osserva che gli insegnanti di religione cattolica
    potrebbero anche avere una preparazione di carattere tecnico.
    La loro immissione in ruolo prevede infatti una valutazione
    disciplinare, a cura dell’autorità diocesana, nonché
    una competenza specifica sull’ordinamento scolastico, accertata
    attraverso il concorso. Ogni altra previsione è,
    a suo avviso, superflua ed in tal senso esprime parere contrario
    sui suddetti emendamenti.
    Il parere sul 5.12 è contrario per le stesse motivazioni
    già espresse con riferimento all’emendamento 5.9.
    Anche sull’emendamento 5.13, valgono motivazioni già
    espresse in precedenza.

    Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere conforme
    a quello del relatore, raccomandando l’approvazione dell’emendamento
    5.100.

    Si passa alle votazioni.

    Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 5.8,
    prende la parola la senatrice ACCIARINI, la quale manifesta
    stupore per la mancanza di attenzione dimostrata dal Governo
    e dalla sua maggioranza su tematiche di così grande
    rilievo. Ribadisce quindi che lo sforzo dell’opposizione
    è stato quello di offrire agli insegnanti di religione
    cattolica la massima tutela consentita dall’ordinamento,
    riconducendo le relative procedure di assunzione in ruolo
    al più generale quadro normativo vigente per il personale
    della scuola. Il testo che la maggioranza si accinge a varare,
    che – per la fase transitoria – non richiama neanche le
    prove concorsuali previste dall’articolo 400, comma 6, del
    Testo unico sulla scuola, rischia invece di precostituire
    un canale di reclutamento atipico che l’opposizione non
    si sente di condividere in alcun modo.

    Posto ai voti, l’emendamento 5.8 viene respinto.

    Gli emendamenti 5.1, 5.16 e 5.3 vengono dichiarati decaduti
    per l’assenza dei proponenti.

    Il senatore D’ANDREA fa proprio l’emendamento 5.14 e insiste
    per la sua votazione.

    Posto ai voti, l’emendamento 5.14 viene respinto.

    Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 5.9,
    prende la parola la senatrice ACCIARINI, la quale critica
    la scelta di introdurre nell’ordinamento una figura giuridica
    ibrida quale un "elenco" dei vincitori di concorso.
    Si tratta, del resto, di una preoccupazione diffusa anche
    nella maggioranza, che ha difatti suggerito di rendere detto
    elenco quanto meno "graduato". Si tratta comunque
    di un atto dalla natura giuridica non definita, che stravolge
    ancora una volta il quadro generale dell’ordinamento. Quanto
    alle considerazioni del relatore sulla difficoltà
    di stilare una graduatoria relativa a prove accessorie,
    osserva che anche in questo caso si tratta di una anomalia
    senza precedenti nell’ordinamento.
    Conclude ribadendo il convinto voto favorevole del Gruppo
    Democratici di Sinistra – L’Ulivo.

    Posto ai voti, l’emendamento 5.9 viene respinto.

    Gli emendamenti 5.17 e 5.2 vengono dichiarati decaduti
    per l’assenza dei proponenti.

    La senatrice Vittoria FRANCO dichiara il voto favorevole
    del Gruppo Democratici di Sinistra – L’Ulivo sull’emendamento
    5.10, del resto identico al successivo 5.15. L’insegnamento
    della religione cattolica non affronta infatti solo tematiche
    strettamente religiose, ma investe spesso – anche e
    soprattutto su sollecitazione degli studenti – tematiche
    di grande rilievo ed attualità sociale. Prevedere
    quindi un accertamento della preparazione dei candidati
    nel campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche
    va nel senso di garantire la qualità dell’insegnamento,
    così come il rapporto tra docenti e studenti.

    Posto ai voti, l’emendamento 5.10 (identico al 5.15) viene
    respinto, così come – con separata votazione
    – il 5.11.

    Gli emendamenti 5.4, 5.5 e 5.6 vengono dichiarati decaduti
    per l’assenza dei proponenti.

    Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 5.12,
    prende la parola la senatrice ACCIARINI, la quale ribadisce
    l’esigenza di concludere i concorsi con la redazione di
    una graduatoria a carattere permanente per la copertura
    dei contratti sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
    Non utilizzare la graduatoria per i contratti a tempo determinato
    rischia infatti di accrescere il sospetto che si intenda
    gestirli in modo del tutto discrezionale, con il risultato
    di aumentare anziché contenere l’area del precariato.

    Posto ai voti, l’emendamento 5.12 viene respinto, così
    come – con separata votazione – il 5.13.

    Sull’emendamento 5.100, la senatrice ACCIARINI dichiara
    il proprio voto contrario. A parte lo slittamento del triennio
    di riferimento, ritiene infatti che la cifra ivi indicata
    sia del tutto arbitraria, a fronte di una assoluta indeterminatezza
    dei posti da mettere a concorso.

    Posto ai voti, l’emendamento 5.100 è approvato,
    con conseguente preclusione dell’emendamento 5.7.

    Concluso l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
    5, per dichiarazione di voto contrario sull’articolo nel
    suo complesso, prende la parola la senatrice ACCIARINI,
    la quale ne sottolinea i profili di maggiore criticità.
    Ricorda infatti che solo a partire dall’anno scolastico
    1985-1986 agli insegnanti di religione cattolica è
    stato richiesto un diploma di scuola secondaria superiore.
    Parallelamente all’Intesa, fu infatti approvata una norma
    che sanava i docenti allora in servizio anche se sprovvisti
    di titolo di studio di scuola secondaria superiore, purché
    fossero in carica da almeno cinque anni. Nel rinnovare pertanto
    la richiesta di dati analitici sui titoli di studio dei
    docenti, lamenta la scarsa attenzione dedicata all’accertamento
    della loro preparazione culturale, anche in considerazione
    dei delicati profili illustrati dalla senatrice Vittoria
    Franco.

    La Commissione approva quindi l’articolo 5 nel suo complesso,
    come emendato.

    Si passa all’esame dell’articolo 6 e degli emendamenti
    ad esso riferiti.

    La senatrice ACCIARINI illustra l’emendamento 6.1 soppressivo
    dell’intero articolo. Ritiene, in particolare, che gli oneri
    finanziari siano stati valutati in maniera non corretta
    senza basarsi su dati oggettivi. Ritiene, piuttosto, che
    l’onere sia più elevato ed in tal senso l’emendamento
    1.1 dell’opposizione, peraltro respinto, prevedeva uno stanziamento
    addirittura doppio. Sottolinea, quindi, che i costi stimati
    sono di gran lunga inferiori rispetto a quelli reali. Dà
    altresì per illustrato il 6.2.

    Il relatore BRIGNONE dà per illustrati gli emendamenti
    6.100 e 6.101, presentati in ossequio al parere della Commissione
    bilancio. Osserva poi che le cifre previste nel disegno
    di legge derivano da precisi calcoli che si basano sui medesimi
    criteri individuati durante la scorsa legislatura e su dati
    reali in possesso del Ministero dell’istruzione, dell’università
    e della ricerca. L’onere finanziario previsto, in particolare,
    tiene conto del progresso economico dei docenti di religione
    cattolica che, pur non essendo di ruolo, hanno maturato
    una loro progressione di carriera.
    Esprime pertanto parere contrario sull’emendamento 6.1,
    osservando che il 6.2 è sostanzialmente assorbito
    dal 6.100.

    Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere conforme
    a quello del relatore.

    Si passa alle votazioni.

    La senatrice ACCIARINI dichiara voto favorevole sull’emendamento
    6.1. Sottolinea inoltre come il testo del disegno di legge
    non risolva il problema della precarietà dei docenti
    di religione cattolica, alcuni dei quali potrebbero non
    essere in possesso dei requisiti per la mobilità
    professionale in caso di revoca dell’idoneità da
    parte dell’ordinario diocesano. Meglio sarebbe stato dunque
    applicare in via generalizzata il contratto collettivo nazionale.

    Ella coglie altresì l’occasione per lamentare la
    mancata indicazione di una data a cui riferire i posti di
    insegnamento complessivamente funzionanti ai fini del calcolo
    del 70 per cento.

    Posto ai voti l’emendamento 6.1 è respinto.

    La Commissione approva invece l’emendamento 6.100 e pertanto
    l’emendamento 6.2 è dichiarato precluso.

    L’emendamento 6.101 viene approvato.

    La Commissione approva infine l’articolo 6, come emendato.

    Il PRESIDENTE avverte che si passerà all’esame dei
    seguenti ordini del giorno, precedentemente accantonati:

    0/1877/7/6
    BRIGNONE
    "Il Senato,
    in sede di esame del disegno di legge n. 1877, recante norme
    sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
    degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado,
    premesso che:
    – l’articolo 5, comma 1, prevede in sede di prima applicazione,
    ossia in occasione della prima prova selettiva riservata
    agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato
    servizio "per almeno quattro anni nel corso degli ultimi
    dieci anni", un concorso per titoli ed esami;
    – nel medesimo articolo non è esplicitato il carattere
    permanente dell’elenco graduato derivante dalla prima prova
    concorsuale;
    – non viene inoltre prevista per i vincitori della prima
    prova selettiva – che non si collocheranno in posizione
    utile per la copertura del 70 per cento delle cattedre da
    assegnare con contratto a tempo indeterminato – la precedenza
    per il conferimento degli incarichi di cui al comma 10 dell’articolo
    3;
    impegna il Governo
    a) a verificare la possibilità di organizzare un
    corso finalizzato alla preparazione dei candidati alla prima
    prova selettiva su argomenti attinenti il programma d’esame;
    b) a considerare le problematiche esposte in premessa al
    fine di assicurare, attraverso specifiche iniziative legislative,
    d’intesa con le autorità ecclesiastiche ed in coerenza
    con la vigente normativa concordataria, una maggiore stabilità
    e garanzia di occupazione a coloro che, inclusi negli elenchi,
    non abbiano conseguito l’assunzione a tempo indeterminato
    o determinato."

    0/1877/7/1
    MINARDO
    "Il Senato,
    in sede di esame del disegno di legge n. 1877, recante norme
    sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
    degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado,
    premesso che:
    · l’articolo 5, comma l, del disegno di legge in
    esame prevede in sede di prima applicazione – ossia in occasione
    della prima prova selettiva riservata agli insegnanti di
    religione cattolica che abbiano prestato servizio "per
    almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni"
    – un concorso per titoli ed esami;
    · nel medesimo articolo non è esplicitato
    il carattere permanente dell’elenco graduato derivante dalla
    prima prova concorsuale;
    · sempre nel medesimo articolo non è prevista
    per i vincitori della prima prova selettiva – che non si
    collocheranno in posizione utile per la copertura del 70
    per cento delle cattedre da assegnare con contratto a tempo
    indeteminato – la precedenza per il conferimento degli incarichi
    di cui al comma 10 dell’articolo 3;
    · l’articolo 3, comma 10, non precisa la possibilità
    – per tutti i posti non coperti con contratto di lavoro
    a tempo indeterminato – di stipulare contratti di lavoro
    a tempo determinato anche con un orario inferiore a quello
    previsto per l’orario cattedra,
    impegna il Governo ad affrontare, nell’ambito dei decreti
    legislativi di cui all’articolo 1 del disegno di legge recante
    "Norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali
    delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
    professionale" (A.S. n. 1306-B, già A.C. n.
    3387), le importanti problematiche esposte in premessa attraverso:
    la predisposizione, in sede di prima applicazione della
    presente legge, di un corso svolto dalla stessa commissione
    esaminatrice finalizzato all’approfondimento degli argomenti
    costituenti l’oggetto dell’esame;
    l’istituzione di un elenco graduato permanente ad esaurimento
    in modo da salvaguardare i docenti di religione precari,
    i quali – pur avendo superato il primo concorso riservato
    – non hanno ancora raggiunto la stabilizzazione;
    la specificazione che gli insegnanti che superano i concorsi
    che saranno banditi successivamente al primo, saranno inclusi
    in un elenco graduato aggiuntivo, cosi come avviene con
    la divisione in tre fasce delle graduatorie provinciali
    permanenti;
    la puntualizzazione
    · del diritto alla precedenza nell’assegnazione degli
    incarichi per i docenti di religione vincitori della prima
    prova concorsuale e non collocati in posizione utile per
    la copertura del 70 per cento delle cattedre;
    · della possibilità di assegnare i posti ricadenti
    nel 30 per cento con un orario inferiore a quello previsto
    per l’orario cattedra".
    0/1877/7/3
    BASILE
    "Il Senato,
    in sede di esame del disegno di legge n. 1877, recante norme
    sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
    degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado,
    premesso che:
    · l’articolo 5, comma 1, prevede in sede di prima
    applicazione – ossia in occasione della prima prova
    selettiva riservata agli insegnanti di religione cattolica
    che abbiano prestato servizio "per almeno quattro anni
    nel corso degli ultimi dieci anni" – un concorso
    per titoli ed esami;
    · nel medesimo articolo non è esplicitato
    il carattere permanente dell’elenco graduato derivante dalla
    prima prova concorsuale;
    · sempre nel medesimo articolo non è prevista
    per i vincitori della prima prova selettiva – che non
    si collocheranno in posizione utile per la copertura del
    70 per cento delle cattedre da assegnare con contratto a
    tempo indeterminato – la precedenza per il conferimento
    degli incarichi di cui al comma 10 dell’articolo 3;
    · l’articolo 3, comma 10, non precisa la possibilità
    – per tutti i posti non coperti con contratto di lavoro
    a tempo indeterminato – di stipulare contratti di lavoro
    a tempo determinato anche con un orario inferiore a quello
    previsto per l’orario cattedra;
    impegna il Governo ad affrontare, nell’ambito dei decreti
    legislativi di cui all’articolo 1 del disegno di legge recante
    "Norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali
    delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
    professionale" (A.S. n. 1306-B, già A.C. n.
    3387), le importanti problematiche esposte in premessa attraverso:
    · la predisposizione, in sede di prima applicazione
    della presente legge, di un corso svolto dalla stessa commissione
    esaminatrice finalizzato all’approfondimento degli argomenti
    costituenti l’oggetto dell’esame;
    · l’istituzione di un elenco graduato permanente
    ad esaurimento in modo da salvaguardare i docenti di religione
    precari, i quali – pur avendo superato il primo concorso
    riservato – non hanno ancora raggiunto la stabilizzazione;
    · la specificazione che gli insegnamenti che superano
    i concorsi che saranno banditi successivamente al primo,
    saranno inclusi in un elenco graduato aggiuntivo, così
    come avviene con la divisione in tre fasce delle graduatorie
    provinciali permanenti;
    · la puntualizzazione:
    1. del diritto alla precedenza nell’assegnazione degli incarichi
    per i docenti di religione vincitori della prima prova concorsuale
    e non collocati in posizione utile per la copertura del
    70 per cento delle cattedre;
    2. della possibilità di assegnare i posti ricadenti
    nel 30 per cento con un orario inferiore a quello previsto
    per l’orario della cattedra".

    0/1877/7/2
    BERGAMO, GABURRO
    "Il Senato,
    in sede di esame del disegno di legge n. 1877, recante norme
    sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
    degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado,
    premesso che:
    · il disegno di legge non dà la giusta considerazione
    alla "stabilizzazione" di molti docenti di religione,
    cioè alla continuità nell’insegnamento derivante
    dagli incarichi annuali, e non dà supplenze temporanee;
    · dall’articolo 5 comma 1 si evince che per far maturare
    il requisito dei quattro anni di servizio sono sufficienti
    supplenze che, sommate insieme, raggiungano 180 giorni di
    insegnamento nell’arco dell’anno (requisito sufficiente
    per partecipare alla prima sessione d’esame);
    · la "stabilizzazione" ha comportato, solo
    per i docenti che sono in questa posizione e non per i supplenti,
    il riconoscimento della progressione di carriera, con la
    conseguente equiparazione al ruolo nel trattamento economico
    e quindi un inquadramento preciso per lo Stato;
    · la certezza della "stabilizzazione" ha
    garantito all’istituzione scolastica continuità nei
    progetti che vedono anche nei docenti di religione validissimi
    referenti o collaboratori,
    impegna il Governo, in sede di emanazione del decreto ministeriale
    che bandirà il concorso, a dare giusto riconoscimento
    ai docenti di religione "stabilizzati" prevedendo
    che:
    · la prima sessione riservata d’esami per l’accesso
    al ruolo consista nella frequenza di un corso abilitante
    all’insegnamento, alla fine del quale si accertino le competenze
    (definite dall’articolo 5, comma 2) con la discussione orale
    di un elaborato personale del candidato (in analogia con
    quanto previsto dalla legge n. 124 del 1999);
    · sia data una valutazione "pesante" ai
    servizi prestati (intendendo per servizi tutti gli anni
    di insegnamento con incarico annuale), attribuendo ad ogni
    anno un punteggio significativo;
    · al punteggio conseguito nella prova orale sia possibile
    sommare il punteggio dei servizi prestati".

    0/1877/7/4
    MINARDO
    "Il Senato,
    in sede di esame del disegno di legge n. 1877, recante norme
    sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
    degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado,
    considerato che l’articolo 5, comma 1, riserva il primo
    concorso per titoli ed esami agli insegnanti di religione
    cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio
    per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci
    impegna il Governo ad interpretare la predetta disposizione
    intendendo per ‘anno’ quello in cui l’insegnante abbia prestato
    servizio per almeno 150 giorni".

    0/1877/7/5
    MINARDO
    "Il Senato,
    in sede di esame del disegno di legge n. 1877, recante norme
    sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
    degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado,
    considerato che l’articolo 5, comma 1, riserva il primo
    concorso per titoli ed esami agli insegnanti di religione
    cattolica che abbiano prestato servizio per un orario complessivamente
    non inferiore alla metà di quello d’obbligo
    impegna il Governo ad interpretare la predetta disposizione
    intendendo per ‘metà dell’orario d’obbligo’ un numero
    di ori settimanali non inferiore a cinque".

    Il senatore BERGAMO illustra l’ordine del giorno n. 2,
    invitando il Governo a tenerne nel debito conto i contenuti.

    Il relatore BRIGNONE dà per illustrato l’ordine
    del giorno n. 6, da lui presentato raccogliendo spunti contenuti
    anche in altre proposte. Quanto agli altri ordini del giorno,
    sostiene che ve ne siano alcuni che contengono richieste
    non accettabili sotto il profilo tecnico come la proposta
    di predisporre un corso per gli insegnanti di religione
    cattolica da parte della stessa commissione esaminatrice
    finalizzato all’approfondimento degli argomenti costituenti
    oggetto dell’esame. Piuttosto, quanto a questo ultimo aspetto,
    ritiene appropriato limitarsi a prevedere che il Governo
    verifichi la possibilità di organizzare un corso
    finalizzato alla preparazione dei candidati alla prova selettiva.

    Invita conclusivamente i presentatori a ritirare gli ordini
    del giorno rispettivamente presentati.

    Il sottosegretario Valentina APREA accoglie l’ordine del
    giorno n. 6 mentre dichiara di non accogliere gli altri.

    Il relatore BRIGNONE non insiste per la votazione dell’ordine
    del giorno n. 6, nel quale il presidente ASCIUTTI dichiara
    assorbiti gli ordini del giorno n. 1, 3 e 2.

    Gli ordini del giorno nn. 4 e 5 vengono dichiarati decaduti
    per l’assenza del proponente.

    Si passa alle votazioni sul mandato al relatore a riferire
    in Aula in senso favorevole al disegno di legge.

    La senatrice ACCIARINI dichiara voto contrario. Ritiene
    importante richiamare i principi costituzionali sul rapporto
    Stato-Chiesa cattolica, ricordando che, pur non collocandosi
    in una dimensione di separazione ostile, tuttavia non si
    identifica neanche in un approccio neo confessionale. Piuttosto,
    dalla Costituzione è desumibile una dimensione comunitaria
    che, pur prevedendo una disciplina speciale per la religione
    cattolica, è compatibile con il riconoscimento di
    una pluralità di confessioni religiose non cattoliche,
    che in molti casi presentano profonde radici storiche. In
    questa prospettiva segnala che i principi di tendenziale
    eguaglianza tra le confessioni religiose non debbano essere
    affievoliti mediante l’adozione di norme che vanno ben oltre
    gli accordi concordatari.
    Sottolinea indi come la disciplina dell’assunzione e del
    recesso del rapporto di lavoro degli insegnanti di religione
    cattolica sia del tutto atipica rispetto alla disciplina
    generale in tema di rapporto di lavoro pubblico. Evidenzia,
    in particolare, che in presenza della revoca dell’idoneità
    (la cui disciplina è interamente demandata al diritto
    canonico) e nell’ipotesi che il docente non abbia i titoli
    adeguati per transitare in un’altra disciplina, si ha la
    risoluzione del rapporto di lavoro. In particolare la senatrice
    richiama l’attenzione sulle conseguenze negative che deriverebbero
    se il recesso avvenisse nel corso dell’anno scolastico.

    Conclude sostenendo che quantunque il disegno di legge presenti
    elementi di dubbia compatibilità con taluni principi
    costituzionali, tuttavia se la maggioranza avesse preso
    in considerazione gli emendamenti proposti dall’opposizione
    (ed in particolare il requisito della laurea, l’obbligo
    di permanenza nell’insegnamento per almeno cinque anni e
    le modifiche delle caratteristiche concorsuali), si sarebbe
    potuta sensibilmente migliorare la disciplina in esame.
    Segnala, infine, la preoccupazione di molti insegnanti per
    il rischio che si venga a creare un accesso privilegiato
    all’insegnamento.

    Il senatore CORTIANA ricorda come nella scorsa legislatura
    le Camere siano riuscite ad approvare una legge di elevato
    spessore come quella sulla parità che, offrendo maggiori
    garanzie alle scuole private (di cui quelle cattoliche costituiscono
    la maggioranza), testimoniava il chiaro intento di evitare
    un’impostazione ideologica preconcetta.
    Questo disegno di legge, invece, si caratterizza per la
    mancanza di rispetto per la dimensione multiculturale e
    multireligiosa propria della società italiana.
    Ritiene, piuttosto, che si sarebbe dovuto introdurre l’insegnamento
    della storia delle religioni.
    Sottolinea altresì che la scelta di una modalità
    alternativa di reclutamento sarà con ogni probabilità
    fonte di tensioni tra gli insegnanti e che, peraltro, poco
    si concilia con la politica di rigore finanziario adottata
    dal Governo nei confronti della scuola.
    In considerazione del rifiuto della maggioranza di prendere
    in esame le proposte emendative dell’opposizione, annuncia
    quindi il suo voto contrario ed un atteggiamento di dura
    opposizione in Aula.

    Il senatore BETTA esprime invece voto favorevole. Osserva
    che con questo provvedimento, che pur potrebbe essere migliorato,
    si realizza finalmente la stabilizzazione degli insegnanti
    di religione cattolica, secondo un apprezzabile compromesso
    fra ordinamento nazionale e norme concordatarie.

    Il senatore FAVARO dichiara il voto favorevole del Gruppo
    Forza Italia, rilevando che il disegno di legge risponde
    ad un’esigenza molto sentita dagli insegnanti di religione
    cattolica, il cui stato di precarietà viene finalmente
    ad avere termine.
    Quanto alle osservazioni critiche sulla rimessione dell’idoneità
    all’autorità diocesana, ricorda che si tratta di
    istituto derivante da norme pattizie, mentre per la mobilità
    verso altri insegnamenti è correttamente previsto
    un più significativo accertamento da parte dello
    Stato.
    Si tratta dunque di un testo sufficientemente equilibrato,
    che rispetta sia l’Intesa del 1985 che i diritti dei lavoratori
    e che, lungi dall’avviare l’involuzione da taluni paventata,
    non innova sensibilmente l’ordinamento se non per la parte
    in cui offre maggiore stabilità ad una determinata
    categoria di docenti.

    Il senatore D’ANDREA, a nome del Gruppo Margherita –
    DL – L’Ulivo, si riserva di esprimersi più compiutamente
    in Aula, una volta esaurito l’esame degli emendamenti. Nella
    fase attuale, dichiara pertanto che non parteciperà
    alla votazione, tanto più che il confronto parlamentare
    non ha finora dimostrato una significativa disponibilità
    del Governo e della sua maggioranza a ridurre l’asprezza
    dell’impatto di alcune norme. In particolare, sottolinea
    come sarebbe stato opportuno contestualizzare il provvedimento
    con disposizioni relative all’immissione in ruolo degli
    altri docenti, evitando di accentuare la rivalità
    fra diverse forme di precariato.
    Deplora infine che il Governo abbia evitato di affrontare
    alcune questioni chiave sollevate dall’opposizione, fra
    cui il confronto con le altre confessioni religiose e il
    rapporto con i docenti delle altre discipline, che rischiano
    di sentirsi se non minacciati quanto meno messi in discussione
    dall’immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica,
    attesa la prevista possibilità di accesso alla mobilità
    professionale.
    Si augura quindi di registrare in Aula qualche segnale positivo
    in questo senso, affinché il Gruppo Margherita –
    DL – L’Ulivo possa definire più compiutamente
    la propria posizione.

    Il senatore DELOGU dichiara infine il voto favorevole del
    Gruppo Alleanza Nazionale, esprimendo un giudizio complessivamente
    favorevole al testo, che corrisponde alle lunghe attese
    degli operatori del settore.

    La Commissione conferisce infine mandato al relatore Brignone
    a riferire favorevolmente in Aula sul disegno di legge n.
    1877, con le modifiche apportate, proponendo l’assorbimento
    in esso degli altri disegni di legge in titolo.

    Il sottosegretario Valentina APREA ringrazia la Commissione
    tutta per l’impegno profuso nell’esame del provvedimento.

    IN SEDE DELIBERANTE

    Omissis

    EMENDAMENTI AL DISEGNO
    DI LEGGE N. 1877

     

  • Stato_Giuridico_due/Inizia_discussione_aula_Senato.asp

    Inizia la
    discussione in Aula al Senato

    Previsto per il pomeriggio del 29 maggio p.v. l’inizio
    della discussione generale sul disegno di legge n.1877 "Norme
    sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
    degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado".
    Eventuali emendamenti dovranno essere presentati entro le
    ore 19 dello stesso giorno (29 maggio 2003).

    Fonte:
    http://www.senato.it/att/resocon/home.htm

  • Stato_Giuridico_due/resoconto_aula_29_5_2003.asp

    SENATO DELLA REPUBBLICA
    —————— XIV LEGISLATURA ——————

    404a SEDUTA PUBBLICA

    RESOCONTO

    SOMMARIO E STENOGRAFICO

    GIOVEDÌ 29 MAGGIO 2003

    (Antimeridiana)

    _________________

    Presidenza del vice presidente CALDEROLI

    Omissis

    PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in attesa del senatore
    Pastore, relatore sul disegno di legge 776-B-bis, dispongo
    l’inversione dell’ordine del giorno, nel senso
    di passare alla discussione dei disegni di legge nn. 1877,
    già approvato dalla Camera dei deputati, 202, 259,
    554, 560, 564, 575, 659, 811, 1345 e 1909, iscritti al successivo
    punto dell’ordine del giorno.

    Discussione dei disegni di legge:

    (1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di
    religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni
    ordine e grado (Approvato dalla Camera dei deputati)

    (202) EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica
    (259) BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

    (554) BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica

    (560) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato
    giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione
    cattolica

    (564) BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento
    e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

    (575) MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato
    giuridico degli insegnanti di religione cattolica (659)
    MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento dei docenti di religione cattolica
    (811) COSTA. – Norme in materia di stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica

    (1345) TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

    (1909) ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

    PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione dei
    disegni di legge nn. 1877, già approvato dalla Camera
    dei deputati, 202, 259, 554, 560, 564, 575, 659, 811, 1345
    e 1909.

    La relazione è stata già stampata e distribuita.
    Chiedo al relatore se intende integrarla.

    BRIGNONE, relatore. Signor Presidente, onorevoli senatori,
    nella mia relazione scritta ho già esposto ampiamente
    le premesse e le ragioni del presente disegno di legge.
    Non ritengo perciò necessario ripeterle né
    richiamare gli intenti contenuti nell’Accordo di revisione
    del Concordato lateranense e nel Protocollo addizionale,
    né illustrare ulteriormente il contenuto degli articoli,
    considerato anche che siamo giunti in sostanza all’atto
    conclusivo di un iter parlamentare che si è dipanato
    nel corso di due legislature e che si è avvalso di
    un ampio dibattito e di una pluralità di proposte
    di iniziativa parlamentare, la maggior parte delle quali
    sostanzialmente simili.

    Nella XIII legislatura, nella quale fui relatore di analogo
    disegno di legge in Senato, nella XIV legislatura alla Camera,
    dalla quale giunge questo provvedimento, e nella 7a Commissione
    del Senato, sono già state date risposte esaurienti
    anche su questioni collaterali sollevate da alcuni colleghi.

    Tali questioni peraltro furono affrontate in sede più
    appropriata nell’affare assegnato nella precedente
    legislatura, ai sensi dell’articolo 50, comma 2 del
    Regolamento del Senato, alla 7a Commissione; affare che
    riguardava la politica del Governo in ordine all’insegnamento
    della religione cattolica previsto dal Concordato tra l’Italia
    e la Santa Sede.

    Ritengo però di dover aggiungere alcune brevi postille
    e riflessioni per dimostrare che questo provvedimento si
    colloca nel solco di una continuità storica della
    politica religiosa del nostro Paese dagli anni del referendum
    abrogativo del divorzio del 1964 ad oggi, cioè da
    quando si passò da una dimensione di sostanziale
    restauro conservativo del Concordato alla legge del 1985
    sugli enti e i beni ecclesiastici e alle parallele intese
    con altre religioni.

    Certamente gli esiti del Concilio ecumenico Vaticano II,
    la secolarizzazione della società e la crescente
    presenza di immigrati di diverse provenienze nazionali e
    religiose hanno richiesto da una parte la formalizzazione
    e l’attribuzione di competenze specifiche in ordine
    a tutte le questioni religiose e, dall’altra, il rinnovamento
    dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
    di ogni ordine e grado, di cui ancora oggi si avvale la
    stragrande maggioranza della popolazione scolastica, a testimonianza
    di una scelta da parte di studenti e famiglie che rimane
    comunque stabile ed immutata.

    Al rinnovamento, tuttora in atto, dell’insegnamento
    religioso manca però il supporto dell’effettiva
    stabilizzazione e dignità dei suoi docenti, ormai
    in gran parte laici, i quali, pur senza potere di voto disciplinare,
    recano spesso un apporto consistente per quanto concerne
    profili ed aspetti della personalità complessiva
    dell’alunno e rappresentano un solido punto di riferimento
    nelle istituzioni scolastiche, ora rinnovate, concorrendo
    a realizzare un’offerta formativa più completa
    e radicata nella storia e nella cultura del nostro Paese,
    che deve al cattolicesimo una parte notevole della propria
    identità.

    Ebbene, voglio rammentare brevemente alcuni obiettivi disciplinari
    dell’insegnamento religioso: favorire lo sviluppo della
    personalità degli alunni nella dimensione religiosa,
    promuovendo la riflessione sul loro patrimonio di esperienze
    e contribuendo a dare specifica risposta al bisogno di significato
    di cui essi sono portatori; introdurre alla conoscenza delle
    fonti, delle testimonianze e delle espressioni storico-culturali
    del cattolicesimo; avviare l’alunno alle problematiche
    religiose, superando intolleranza e fanatismo; offrire contenuti
    e strumenti specifici per una consapevole lettura della
    realtà storico-culturale in cui vivono gli allievi;
    maturare capacità di confronto tra il cattolicesimo
    e le altre religioni, con passaggio graduale dalla semplice
    conoscenza alla consapevolezza. Sono questi obiettivi che
    ben si inquadrano nelle finalità della scuola, ma
    che devono essere corredati innegabilmente da uno status
    e una dignità dell’insegnamento pari a quelli
    delle altre discipline.

    Come si vede, l’insegnamento della religione cattolica
    è rivolto sia al credente e sia al non credente o
    credente in altra fede.

    Rimane la questione che le potenzialità formative
    ed educative della disciplina dovrebbero essere meglio sfruttate
    e valorizzate. Certamente questo disegno di legge è
    rivolto in tal senso, ma sono convinto che occorra altresì
    affrontare senza indugio anche la questione dell’ora
    alternativa, la quale, troppo spesso marginalizzata dalla
    collocazione nell’orario scolastico, si riduce alla
    cosiddetta ora del nulla. Ritengo che in sede di relazione
    non occorra aggiungere altro. Nella replica risponderò
    alle questioni che saranno eventualmente sollevate. Infatti,
    nonostante la giurisprudenza insorta anche in seguito alle
    pronunce della Corte Costituzionale, restano forse aperte
    alcune problematiche, poiché nell’insegnamento
    religioso si opera il raccordo fra ordinamento canonico
    e ordinamento statuale nel quadro di una pubblica funzione,
    fermo restando però che il presente disegno di legge
    dà attuazione, finalmente, ad un intento espresso
    nel comma 2 dell’articolo 9 dell’Accordo del lontano
    1984. (Applausi dai Gruppi LP, FI, UDC e Mar-DL-U).

    PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale che,
    come convenuto, avrà luogo la prossima settimana.

    Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno
    di legge in titolo ad altra seduta.

    Omissis