Il Tesoro pagherà gli stipendi e le indennità dei supplenti temporanei La Redazione Snadir – martedì 25 settembre 2007
L’art.2, comma 5 del Decreto Legislativo n. 147 del 7 settembre 2007 sull’avvio dell’anno scolastico ha stabilito che a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008 le spese per il pagamento degli stipendi e delle indennità del personale supplente temporaneo verranno liquidate dagli uffici provinciali del Tesoro (DPT).
Tale decisione – in sé molto positiva – si scontra purtroppo con la mancata informativa alle scuole sulle nuove procedure da adottare: il che determinerà sicuramente dei ritardi nella liquidazione delle spettanze.
Sollecitiamo quindi il MPI e il Ministero dell’Economia ha risolvere urgentemente la questione per assicurare l’attribuzione dello stipendio a tali lavoratori della scuola in tempi convenienti.
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Il Tesoro pagherà gli stipendi e le indennità dei supplenti temporanei
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Sezioni primavera: la scuola statale dice sì a più asili nido e a più scuole dell’infanzia, no alle sezioni primavera
Sezioni primavera: la scuola statale dice sì a più asili nido e a più scuole dell’infanzia, no alle sezioni primavera
L’elenco definitivo delle istituzioni ammesse al contributo di 25.000/30.000 euro a sezione per l’attivazione delle “sezioni primavera” ha evidenziato che esse rappresentano:
Per la scuola paritaria, una opportunità di finanziamento
Per i comuni, una opportunità di ampliamento dei servizi assistenziali
Per le scuole statali, un anticipo scolastico
Infatti, dei progetti approvati dal MPI, ben il 55,4% fa riferimento alle scuole paritarie, mentre il 19,5% ai comuni, il 5,9% ai nido convenzionali e il 19,2% alle scuole statali.
Tutto ciò dimostra in modo inequivocabile che le istituzioni scolastiche statali (Dirigenti e Collegio docenti) hanno ben chiara la distinzione – non la hanno gli altri – tra la generalizzazione della scuola dell’infanzia (bambini da 3 a 6 anni) e servizi nido (bambini da 0 a 3 anni).
La scuola dell’infanzia nel corso degli ultimi decenni si è conquistata un ruolo importante nella formazione scolastica, sia per la competenza e la professionalità dei docenti, sia per l’attivazione di sperimentazioni e ricerche che hanno contribuito alla valorizzazione di questa scuola, introducendola così nel primo segmento di istruzione; partendo da tali presupposti, le Indicazioni per il curricolo del Ministro Fioroni, nel capitolo “l’organizzazione del curricolo”, considerano il percorso educativo dai 3 ai 14 anni “unitario”. I sostenitori delle sezioni primavera, invece, parlano della qualità dei servizi socio-educativi della “fascia 0-6 anni”, collocando di fatto la scuola dell’infanzia nella fascia assistenziale e non in quella scolastica.
Anche la riforma Berlinguer aveva valorizzato il ruolo della Scuola dell’Infanzia, mentre adesso i sostenitori delle sezioni primavera, con l’unificazione del segmento scolastico 0 – 6 anni, si collocano inequivocabilmente sulla scia dell’anticipo previsto dalla controriforma di tipo morattiano.
Ricordiamo che le sezioni primavera, ai sensi del punto 4 dell’Accordo del 14 giugno 2007 tra Governo, Regioni ed Enti locali, devono assicurare dei criteri di qualità (locali idonei, arredi, orario, numero dei bambini) per accogliere i bambini dai 24 ai 36 mesi; ma si tratta di criteri diversi da quelli richiesti per la scuola dell’infanzia! Basti pensare al rapporto insegnante/alunni, oppure al materiale didattico, oppure alle attività da promuovere in un gruppo sezione e della preparazione professionale specifica del personale educativo.
Inoltre, quale sarà il contratto per il personale educativo da assumere nelle sezioni primavera? Nel mese di luglio il Ministero aveva chiarito che gli enti gestori potevano ricorrere a contratti a progetti o ad altre forme contrattuali previste dall’attuale ordinamento, ma la Flc-Cgil non è stata d’accordo e ha proposto di utilizzare le graduatorie di istituto per la scelta del personale. Ma il servizio prestato nelle sezioni primavera non può essere valutato come servizio scolastico per le supplenze di III Fascia di istituto!
Sembra quindi che la confusione regni sovrana. Per uscire da questo fraintendimento occorre aver chiaro che tutti i bambini hanno diritto ad avere una scuola adeguata alla loro età e noi adulti-educatori abbiamo il dovere di fornirgliela: quindi bisogna impegnarsi seriamente e senza travisamenti per l’attivazione di più asili nido e più scuole dell’infanzia.
In che modo? Assegnando ai Comuni nella prossima finanziaria una cospicua risorsa per l’attivazione di servizi nido a basso costo e autorizzando il Ministero della P.I. ad assumere altri 5.000 docenti di scuola dell’infanzia per coprire almeno i posti effettivamente disponibili, cosicché possa incominciare a realizzarsi concretamente la generalizzazione della scuola dell’infanzia .
Benito Ferrini
Snadir – lunedì 24 settembre 2007
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RIDUZIONE DELL’ORA DI LEZIONE E OBBLIGO DEL RECUPERO
RIDUZIONE DELL’ORA DI LEZIONE E OBBLIGO DEL RECUPERO
Ogni anno scolastico, inevitabilmente, negli istituti di istruzione secondaria, ci si ritrova dinanzi a questo dilemma: quando c’è una riduzione nella durata dell’ora di lezione sorge un obbligo, da parte del docente, di recuperare tale frazione oraria?
Numerosi sono anche i quesiti rivolti, in questi ultimi tre – quattro anni, al MIUR sulla questione e il Ministero ha offerto una serie di chiarimenti, a partire dalla C.M. n.225 del 5 ottobre 2000 nella quale si precisava, con un esplicito rinvio al Contratto della Scuola, che “le modalità organizzative per l’esercizio della funzione docente e l’articolazione dell’orario di servizio degli insegnanti restano disciplinate dall’art.24 citato – (CCNL-Scuola 26 maggio 1999) – e dall’art.41 del CCNL 4 agosto 1995, nonché dai contratti di interpretazione autentica che negli anni passati sono stati sottoscritti dalle parti con riferimento alla richiamata disciplina contrattuale”.
Le fonti interpretative cui la C.M. n.225/2000 si riferisce sono:
l’accordo di interpretazione autentica del 1° luglio 1997, che rinvia alle CC.MM. n.243 del 22 settembre 1979 e n. 192 del 3 luglio 1980, e
accordo relativo alla sequenza contrattuale art. 24, comma 3, CCNL-Scuola 26 maggio 1999, sottoscritto il 18 ottobre 2000, a seguito della certificazione della Corte dei Conti.
Dalla correlazione delle norme indicate emerge che la riduzione dell’ora di lezione per causa di forza maggiore (es. orario dei mezzi di trasporto pubblici o effettuazione dei doppi turni) non fa sorgere a carico dei docenti l’obbligo di recuperare le frazioni di ora.
Diverso è il caso della riduzione dell’ora di lezione per motivi didattici (flessibilità oraria o sperimentazioni), in tali casi i docenti sono obbligati a recuperare la frazione di ora non prestata (nel caso delle sperimentazioni con attività comunque a questa connesse).
E’ evidente che la diversa motivazione addotta per operare la riduzione oraria della lezione è fondamentale per evitare al dirigente scolastico di incorrere in possibili ricorsi da parte di quei docenti che si vedono consegnare un atto formale per il recupero delle frazioni orario.
Il compito di individuare eventuali cause di forza maggiore spetta allo stesso dirigente scolastico il quale sottopone la questione al Consiglio d’istituto; questo, se condivide i rilievi esposti dal dirigente scolastico, deve specificare i motivi della riduzione dell’ora di lezione e demandare il tutto al Collegio dei docenti per la relativa delibera. Il Collegio dei docenti, in particolare, dovrà valutare la compatibilità della riduzione dell’ora di lezione con gli obiettivi formativi del POF.
La C.M. n.243 del 22 settembre 1979, a cui tutte le norme successive si richiamano, specifica che la riduzione oraria non è applicabile nei giorni in cui si svolgono quattro ore; nei giorni in cui le ore di lezione sono cinque è possibile una riduzione (di non oltre dieci minuti per ora) o alla prima o all’ultima ora di lezione, solo in casi eccezionali può aversi riduzione sia alla prima che all’ultima ora.
Nei giorni in cui si svolgono sei ore la riduzione è applicabile alla prima ed all’ultima ora, eccezionalmente anche alla penultima ora.
Nei giorni in cui si svolgono sette ore di lezione la riduzione può riferirsi alle prime due e alle ultime tre ore.
La circolare esplicitamente dispone, in tali casi, che “non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione”.
La stessa circolare insiste sul carattere eccezionale di tali disposizioni che, pertanto, possono in ogni momento essere revocate dal dirigente scolastico, sempre che vengano meno i motivi che le hanno determinate (modifica degli orari dei trasporti pubblici, cessazione dei doppi turni).
Ernesto Soccavo
Snadir – lunedì 24 settembre 2007
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La Commissione europea lancia una consultazione pubblica sullo sviluppo e la modernizzazione dell’istruzione scolastica
La Commissione europea lancia una consultazione pubblica sullo sviluppo e la modernizzazione dell’istruzione scolastica
Anche i docenti possono dare il loro parere. La Commissione Europea ha infatti lanciato una consultazione pubblica dal titolo “Scuole per il XXI secolo”, per raccogliere opinioni sullo sviluppo e la modernizzazione dell’istruzione scolastica negli Stati membri. Il questionario si riferisce a otto campi: curricolo, apprendimento permanente, economia, equità, inclusione, cittadinanza e democrazia, insegnanti e gestione.
L’Unione Europea, pur nel rispetto dell’autonomia di ciascuno degli Stati Membri in materia di organizzazione e di contenuti dei sistemi educativi e formativi, ha posto l’istruzione al centro delle politiche per lo sviluppo e la coesione sociale, in particolare attraverso il nuovo programma per l’apprendimento lungo tutto il corso della vita e il programma di lavoro “Istruzione e formazione 2010”. Obiettivo primario dell’Unione è quello di sostenere tutti gli Stati Membri nel realizzare sistemi educativi e formativi di qualità per tutti i cittadini anche con lo scambio di informazioni, di dati e buone pratiche.
La Commissione Europea con questa consultazione vuole dunque individuare quali possano essere le azioni da promuovere, a livello comunitario, per sostenere i singoli Stati ad innovare i propri sistemi formativi che “siano allo stesso tempo efficienti nel produrre livelli di eccellenza elevati ed equi nell’elevare il livello generale delle conoscenze”. Possono partecipare alla consultazione tutti coloro che sono interessati ai problemi educativi.
L’iniziativa della Commissione Europea di ascoltare i pareri di chi nella scuola opera (docenti, dirigenti, associazioni professionali e sindacali), di coloro che fanno studio e ricerca sui problemi educativi e infine degli studenti e delle famiglie è positiva ed interessante. E per questo sarebbe opportuno divulgarla. In pratica per prendere parte alla consultazione, gli insegnanti devono leggere il documento di consultazione (che è reperibile al seguente link http://ec.europa.eu/education/school21/index_it.html); creare un documento in MS Word (o formato compatibile); scrivere in una delle lingue ufficiali dell’UE; indicare chiaramente all’inizio del contributo il vostro nome e cognome, eventualmente il nome dell’organizzazione che rappresentate e il motivo del vostro interesse per la politica scolastica (se genitore, alunno insegnante, dirigente, sindacalista o altro); decidere a quali delle domande riportate nel documento desiderate rispondere; illustrare le vostre opinioni in non oltre 4 pagine A4 (12 pt); mandare il testo completo soltanto mediante posta elettronica al seguente indirizzo: eac-schools-consult@ec.europa.eu (non oltre il 15.10.2007). E buon lavoro!
Emanuela Benvenuti
Documento di consultazione (file pdf)
Snadir – giovedì 20 settembre 2007
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Incontro tra lo Snadir e il MPI: approfondite alcune questioni
Incontro tra lo Snadir e il MPI: approfondite alcune questioni
Oggi, 19 settembre 2007, presso il Ministero della Pubblica Istruzione si è tenuto un incontro tra i funzionari Dr. Giampaolo Pilo e Dr. Luciano Chiappetta e, per lo Snadir, i Proff. Orazio Ruscica, Giuseppe Pace e Ernesto Soccavo.
Numerose sono state le questioni che lo Snadir ha posto all’attenzione.
Il nostro sindacato ha ribadito la necessità di una revisione dei contratti stipulati tra Amministrazione scolastica e docenti di ruolo di religione in servizio sull’infanzia, quando tali contratti risultano compilati con un orario eccedente quello contrattuale (25 ore settimanali), sarà pertanto necessaria una Nota del Ministero che chiarisca che il tempo di servizio non impegnato in attività didattica sarà destinato ad attività specifiche della scuola. Nei casi di cattedre miste (infanzia/primaria) l’orario settimanale di servizio dovrà fare riferimento alle ore prevalenti: 25 ore settimanali se prevale l’orario sulla scuola dell’infanzia oppure 24 ore se prevale quello della primaria. In nessun caso i contratti potranno eccedere tale quadro orario settimanale fissato del contratto collettivo nazionale scuola.
Lo Snadir ha poi sollecitato il Ministero affinché sia attivata presso le scuole la procedura per l’inserimento al Simpi dei dati necessari per le ricostruzioni di carriera e si è reso disponibile a suggerire simulazioni al fine di testare la tipologia di dati richiesta dal sistema.
Lo Snadir ha anche affrontato il tema delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, auspicando in futuro una maggiore attenzione per quelle situazioni di oggettiva necessità (ricongiungimento al coniuge, legge n. 104, ecc.). E’ importante dare accoglienza alle istanze dei colleghi soprattutto quando risulta possibile collocarli su cattedre che si rendono vacanti (ad es. per pensionamenti) e che quindi non creano disagi ai colleghi in servizio sulle cattedre della quota del 30%.
Lo Snadir ha chiesto infine un ulteriore monitoraggio del numero complessivo delle cattedre assegnate a livello nazionale in quanto risulterebbero ancora da attribuire un cospicuo numero di cattedre.
La Redazione
Snadir -mercoledì 19 settembre 2007