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La risposta di Augias e le precisazioni di Ruscica
La risposta di Augias e le precisazioni di Ruscica
Augias e gli insegnanti di religione: il ritorno
La risposta di Augias
Gentile Ruscica grazie delle precisazioni ma affrontiamo il toro per le corna: degli insegnanti di scuola pubblica che esercitano con il beneplacito del vescovo è un’assurdità degna della controriforma – suvvia un po’ di coraggio
molto cordialmente, corrado augias
Le precisazioni di Ruscica
Egr. Augias,
il suo ragionamento non tiene conto del fatto che l’insegnamento della religione cattolica è nella scuola perché è riconosciuto il valore della cultura religiosa e perché i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano. Come potrà notare le motivazioni sono squisitamente storiche e culturali e obbligano ad adottare, come tutti i saperi scolastici, le metodologie della programmazione didattica, dello studio, dell’interpretazione e della ricerca, tipiche della scuola. Per capirci: il lavoro che il prof. Pesce ha fatto con lei per la stesura del suo “Inchiesta su Gesù. Chi era l’uomo che ha cambiato il mondo“. Posso assicurarLe che molte questioni presenti nel suo volume vengono affrontate a scuola (ovviamente nelle scuole superiori) durante l’ora di religione; certo non per negare ma per offrire una “conoscenza oggettiva, sistematica e critica dei contenuti essenziali del cristianesimo e delle espressioni più significative della sua vita, in dialogo con le altre confessioni cristiane e le altre religioni”.
Ora, anche lei mi sembra che sia convinto della necessità di conoscere il fatto religioso nelle sue varie espressioni storiche. Soltanto durante l’ora di religione gli studenti hanno l’opportunità di “incontrare culturalmente testi, documenti, tradizioni, testimonianze e contenuti che costituiscono l’universo religioso”. Diciamo che senza la frequenza dell’insegnamento della religione, gli studenti si priverebbero di una alfabetizzazione religiosa culturalmente qualificata. Se abbiamo, quindi, a cuore la formazione alla pace e al dialogo dei nostri studenti, non possiamo abbandonarli all’ignoranza religiosa.
Oggi chi sceglie l’insegnamento della religione ha la certezza che l’insegnante è qualificato, in quanto è doppiamente verificato: da parte del Vescovo e da parte dello Stato (concorso ordinario). Insomma chi sceglie religione sa che gli sarà impartito un insegnamento rispettoso delle finalità della scuola e correttamente inserito nella tradizione cattolica.
La questione, invece, dovrebbe essere sollevata per coloro che non si avvalgono: non possiamo abbandonarli all’ignoranza religiosa.
Prendiamo davvero il toro per le corna: il problema non è se l’insegnamento della religione cattolica è impartito da personale doppiamente verificato, ma come offrire anche agli altri una alfabetizzazione religiosa impartita da personale scelto esclusivamente dallo Stato ed altrettanto qualificato.
Distinti saluti
Prof. Orazio Ruscica
Segretario Nazionale SNADIR
Snadir – lunedì 5 novembre 2007
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Augias e gli Insegnanti di Religione: il ritorno
Augias e gli Insegnanti di Religione:
il ritorno
Egr. Dott. Augias,
la sua risposta (pubblicata nella rubrica “Lettere” di “La Repubblica” del 30 ottobre scorso) ripropone un tema evidentemente a lei assai caro, ma il fatto che ogni volta lo affronti con le stesse usurate argomentazioni – più volte da noi confutate – ci conferma che il suo è un caso di manifesta prevenzione.
Lei afferma che gli insegnanti di religione “rappresentano un’assurdità e un’ingiustizia” per il fatto che in caso di revoca questi avrebbero la possibilità di essere utilizzati in altri compiti. Sarebbe bene ricordare – a scanso di equivoci – che i docenti di religione di ruolo ai quali viene revocata l’idoneità, possono passare “ad altra materia” soltanto se in possesso – oltre al titolo di studio – della relativa abilitazione (cioè devono aver superato un concorso ordinario). Quindi i docenti di religione non sono meno preparati degli altri docenti: infatti hanno due titoli di livello universitario [laurea civile e licenza in teologia (riconosciuta sin dal 1994 come laurea civile)], vinto un concorso ordinario per “altra materia“, un concorso ordinario per insegnare religione e, infine, hanno magari una anzianità di servizio di 20/25 anni che certamente ha fatto acquisire loro una buona capacità didattica.
A proposito poi dei due concordati contrapposti alla “vitalità della Chiesa di Giovanni XXIII” c’è da chiedersi: quale è il nesso?
“Niente di personale“, ma i suoi discorsi sono caratterizzati dall’arrogante intolleranza che emerge prepotentemente in chi si crede sempre un passo più avanti degli altri; ma mettersi in dubbio e confrontarsi è quello che ci evita di vivere la nostra esistenza al modo di Monsieur Homais.
Distinti saluti
Orazio Ruscica
Segretario Nazionale SNADIR
Snadir – lunedì 5 novembre 2007
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PER AVVALERSI DEL DIRITTO ALLO STUDIO…(anno solare 2008)
PER AVVALERSI DEL DIRITTO ALLO STUDIO…
Anche quest’anno, entro il 15 novembre (salvo diversa disposizione degli USR – Uffici Scolastici Regionali), è possibile, a chi ne ha esigenza, presentare domanda in carta semplice per avvalersi del diritto allo studio da fruire nell’anno solare 2008.
Come specificato dal D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395, al fine di garantire tale diritto sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali, da utilizzare per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico
La concessione dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio si attua secondo specifiche modalità:
a) i dipendenti che potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, non dovranno superare il tre per cento del totale della dotazione organica complessiva a livello provinciale, con arrotondamento all’unità superiore;
b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;
c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall’amministrazione di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 61 del C.C.N.L.-Scuola 2002-2005, i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali.
Il personale interessato ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario. E’ tenuto poi a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
In sede di contrattazione decentrata d’istituto è possibile stabilire ulteriori modalità di espletamento del servizio scolastico per agevolare coloro che usufruiscono dei permessi per il diritto allo studio.
La C. M. n. 319 del 24 ottobre 1991 ha specificato che, con riferimento alla dotazione organica provinciale, il numero complessivo dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio deve essere distribuito proporzionalmente tra personale direttivo e docente, distinto per grado di istruzione, nonché personale educativo; ed inoltre tra il personale ATA, considerato complessivamente, senza distinzione per profilo professionale.
I docenti di religione di ruolo, ma anche quelli a tempo determinato, possono presentare domanda per usufruire dei permessi per il diritto allo studio .
Anche gli idr in servizio in qualità di supplenti e non di incaricati possono usufruire dei permessi, infatti la C.M. n. 130 del 21 aprile 2000 (Prot. n.49479/BL) stabilisce che la norma relativa al diritto allo studio si applica anche al personale con contratto “a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese”. Si legge infatti nella C.M. citata che: “Il Dipartimento per la funzione pubblica ha infatti chiarito che l’art. 3 del D.P.R. 395/1988 relativo ai permessi retribuiti per il diritto allo studio, non fa distinzione tra personale a tempo indeterminato e personale con contratto a termine e che pertanto l’istituto di cui trattasi trova applicazione anche per il personale a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese;”
Gli interessati devono presentare domanda, tramite il Dirigente scolastico, al Dirigente del USP (Ufficio Scolastico Provinciale) entro il 15 novembre di ogni anno, pena decadenza. La domanda deve essere redatta in carta semplice.
Può risultare interessante, a completamento di quanto sopra riportato, la lettura di un intervento del Consiglio di Stato sull’argomento, a seguito del quale deve ritenersi che possa usufruire dei permessi inerenti al diritto allo studio anche il lavoratore-studente fuori corso o che cambia facoltà (Consiglio di Stato, Parere n.2760/96 – Adunanza Sez. II del 4/02/1998), in particolar modo quando la sua domanda rientra nel contingente del 3% fissato dalla norma.
Ernesto Soccavo
- Modello di domanda in carta libera (file doc)
- C.M. n. 130 del 21 aprile 2000 (Prot. n.49479/BL)
- C. M. n. 319 del 24 ottobre 1991
- Modello di domanda in carta libera (file doc)
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MPI: precisato l’orario di insegnamento nella scuola dell’infanzia (24 + 1)
MPI: precisato l’orario di insegnamento nella scuola dell’infanzia (24 + 1)
Il MPI con Nota prot. 20530 del 29 ottobre 2007 ha precisato, come lo Snadir aveva precedentemente dichiarato, che l’orario di insegnamento nella scuola dell’infanzia non può essere costituito per un orario superiore alle 25 ore settimanali; essendo l’ora settimanale di 1 ora e 30 minuti, la cattedra sarà quindi costituita fino al “numero massimo di sezioni ottenibile entro il limite delle 25 ore, e gli eventuali residui orari dovranno essere utilizzati per le attività previste dal P.O.F” (cioè un massimo di 24 ore frontali + 1 a disposizione).
Pertanto, i contratti di lavoro stipulati in modo difforme dovranno essere immediatamente rettificati.
La Redazione
Snadir – lunedì 29 ottobre 2007