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  • Ricognizione delle cattedre con orario eccedente quello contrattuale


    Ricognizione delle cattedre con orario eccedente quello contrattuale


     


       Nel settembre scorso (ma in qualche caso anche nel precedente anno scolastico) in alcune regioni d’Italia si è rilevata l’assegnazione, agli Idr in ruolo,  di cattedre composte da un numero di ore settimanali eccedenti quelle stabilite dal CCNL-Scuola.
       Ciò si è verificato nelle scuole dell’infanzia, dove sono state costituite cattedre con 17 sezioni e quindi con un orario settimanale di 25 ore e mezza, e nel caso di cattedre orario costituite da ore sulla scuola dell’infanzia e ore sulla scuola primaria.
       Con Nota prot. 22760 del 29 novembre 2007 il Ministero della pubblica istruzione, dopo aver ribadito che l’orario di servizio nella scuola dell’infanzia  non può essere  costituito per un orario superiore alle 25 ore settimanali (cioè un massimo di 24 ore frontali + 1 a disposizione), precisa che, qualora l’orario di servizio sia costituito in parte nella scuola dell’infanzia e in parte nella scuola primaria, l’orario settimanale da svolgere è quello corrispondente al posto prevalente (dove si è in servizio con maggior numero di ore). 
       Da tale precisazione non risulta che le istituzioni scolastiche abbiano proceduto ad una ridefinizione dell’orario settimanale dei docenti interessati; per tali motivi chiediamo agli Idr in ruolo che si ritrovano ancora oggi a svolgere un orario settimanale eccedente quello contrattuale a darne notizia alle sedi Snadir provinciali e territoriali.
       In particolare occorre comunicare: la composizione oraria della cattedra, la scuola di servizio, il mese a partire dal quale si è avuta la modifica oraria, se la scuola di servizio ha comunicato o meno alla Direzione del Tesoro l’ulteriore ora (o frazione) di servizio prestata settimanalmente, se per tale eccedenza oraria si percepisce o meno una integrazione stipendiale.
       Sulla base di tale ricognizione lo Snadir procederà a specifiche azioni rivolte al recupero economico del lavoro prestato e presenterà al Ministero P.I. un quadro della situazione attuale quale si configurerà dalla raccolta dei dati.


    Ernesto Soccavo


     



    Snadir – mercoledì 6 febbraio 2008

  • L’Assemblea nazionale della Federazione Gilda-Unams

    L’Assemblea nazionale della Federazione Gilda-Unams


     


       A Roma, sabato 2 febbraio,  si è tenuta l’Assemblea nazionale della Federazione Gilda-Unams per procedere all’elezione del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei conti


       Al di là della scadenza di carattere elettorale, è  rilevante il fatto che questo appuntamento ha visto realizzarsi un primo importante passo per rendere concreta e operativa la dimensione federativa:  le diverse sigle sindacali si sono incontrate ed hanno avuto la possibilità di un confronto informale sulle reciproche esperienze e sulla prospettiva di realizzare una valida collaborazione  nell’ambito dei rispettivi territori di provenienza.


       L’assemblea ha ribadito le linee essenziali di politica sindacale, in particolare per ciò che riguarda la necessità di una contrattazione separata per l’area docenti e per il  personale ata, in grado di valorizzare le specificità di entrambe.


       Lo Snadir era presente con cinque suoi delegati, tre dei quali sono risultati eletti nel Consiglio nazionale della Federazione Gilda-Unams: Prof. Orazio Ruscica, Prof. Ernesto Soccavo e Prof. Giuseppe Pace.


       Le prossime tappe riguarderanno l’elezione dell’esecutivo nazionale, delle organi regionali e provinciali.


     


    La Redazione


    Snadir – lunedì 4 febbraio 2008

  • Il Tar Lazio si pronuncia sulla valutabilità dell’irc nelle graduatorie ad esaurimento

    Il Tar Lazio si pronuncia sulla valutabilità dell’irc nelle graduatorie ad esaurimento


       Il Tar Lazio, in una recente sentenza (sezione III quater, sentenza n. 11108/2007), conferma l’orientamento già espresso dal giudice amministrativo in altre Regioni: il servizio maturato nell’insegnamento della religione cattolica non può essere utilizzato per aggiornare la posizione nelle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) relative ad altri insegnamenti. Noiltuoserviziono.jpg
       La sentenza esclude anche la possibilità di una valutazione dimezzata (pur plausibile, considerando che si tratta di un insegnamento non specifico).
    Secondo i giudici amministrativi il servizio scolastico dei docenti di religione è prestato sulla base di particolari requisiti che vengono decisi d’intesa tra l’autorità scolastica e la Conferenza episcopale Italiana e ciò impedisce la valutazione della loro attività per una classe di concorso diversa.
       Il Tar ha inoltre affermato che l’insegnamento non rappresenta una esperienza didattica generica comunque valida per l’accesso al ruolo, in quanto per ogni materia è rilevante, come elemento di qualificazione professionale, soltanto l’insegnamento corrispondente esercitato.
       Anche il Tar Campania (Napoli, Sez. VI n.8766/2006) nel pronunciarsi sul ricorso di una insegnante di religione esclusa dai corsi speciali riservati per il conseguimento della abilitazione o idoneità all’insegnamento (D.M. n. 85 del 18 nov.2005) ha rilevato “che il meccanismo abilitativo in esame si base su uno stretto collegamento fra titolo di studio posseduto, servizio di insegnamento prestato e superamento di prove di esame, sempre nel contesto del medesimo ambito disciplinare“.
       In sintesi: “no” alla valutazione del servizio di religione per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di altri insegnamenti e “no” alla valutazione del servizio di religione per l’accesso ai corsi abilitanti riservati.  Chi è “nato” insegnante di religione tale deve “pensionarsi”.    Se lo sprovveduto insegnante di religione è in possesso anche di altri titoli culturali e abilitanti peggio per lui, potrà chiuderli in un cassetto, perché la sua colpa di aver accettato l’insegnamento di religione gli precluderà ogni ulteriore spazio professionale nella scuola.  Questa è la realtà!
       Eppure il Ministero della Pubblica Istruzione nell’indire una delle varie sessioni riservate di esami di abilitazione all’insegnamento e di idoneità, (O.M. n.33/2000,  integrativa dell’O.M. n.153/1999),  precisò invece  che “requisito per la partecipazione ai corsi per il conseguimento dell’idoneità o dell’abilitazione”  è   “una necessaria, seppure   parziale   e   indeterminata,   corrispondenza  tra  il  servizio  prestato  e ordine  di  scuola o  tipologia  di  posto di ruolo per il quale si richiede l’abilitazione o l’idoneità medesima“.
       Forse la risposta, anche parziale, a questa discutibile ambivalenza, può essere rintracciata nella sentenza del Tar Campania citata, la quale sostiene che i corsi abilitanti riservati (dai quali gli Idr sono stati esclusi) sono da considerarsi “intervento eccezionale (non privo di riscontri nella storia della legislazione scolastica: L. 270/1982; 417/1989; L. 124/1999) inteso a ridefinire, per ragioni di politica nazionale della occupazione e di provvista selettiva del personale docente qualificatosi nel corso del periodo di riferimento, la situazione di precariato nelle more formatosi“.
       Se questa non è “discriminazione” è certamente una “strana normalità”.  Diversamente, se sono legittimi gli interventi eccezionali per dare risposta al precariato degli altri insegnanti, perché non attivare un ulteriore intervento eccezionale per cancellare l’ultimo residuo di “precariato” che è quello rappresentato dagli insegnanti di religione che hanno superato il concorso del 2004.   Ma questo, direbbero i giudici amministrativi, è compito della politica.
       Se l’obiettivo del Ministero della Pubblica Istruzione è quello di esaurire le graduatorie provinciali di tutti gli insegnamenti entro il prossimo biennio, allora perché non pensare ad un provvedimento che possa vedere cancellato definitivamente anche il precariato degli insegnanti di religione, magari attraverso una proroga della validità della graduatoria del concorso già espletato.
       Sarebbe un passo importante per chiudere definitivamente una fase che ha visto accedere al ruolo insegnanti di religione che sono andati in pensione l’anno successivo, dopo trentacinque anni di precariato.
    Scusate se è poco!


    Ernesto Soccavo


     



    Snadir – martedì 29 gennaio 2008


     

  • Il MEF assicura per febbraio 2008 gli arretrati e l’adeguamento stipendiale

    Il MEF assicura per febbraio 2008 gli arretrati e l’adeguamento stipendiale


       Il Ministero dell’Economia e delle Finanze informa che sulla rata di febbraio 2008 i Dipartimenti Provinciali del Tesoro provvederanno all’applicazione del CCNL al personale del Comparto Scuola, corrispondendo sia gli aumenti sia gli arretrati dovuti.


    La Redazione


     



    Snadir  – giovedì 24 gennaio 2008

  • Mobilità dei docenti di religione e congedi parentali

    Mobilità dei docenti di religione e congedi parentali


       Si è svolto ieri (23 gennaio 2008) il primo incontro riguardante l’ordinanza che disciplina la mobilità territoriale e professionale dei docenti di religione.
       L’amministrazione ha presentato alle OO.SS. una bozza dell’ordinanza i cui punti principali sono i seguenti:



    1. la mobilità territoriale o professionale può essere espressa fino ad un massimo di 5 diocesi su due regioni (compresa quella di appartenenza);
    2. la scelta potrà avvenire per la diocesi e non per la sede;
    3. i docenti di religione con due anni di servizio di ruolo (compreso l’anno scolastico in corso) potranno a domanda partecipare alle operazioni di mobilità nella stessa regione (1° e 2°  contingente);
    4. i docenti di religione con tre anni di servizio di ruolo (compreso l’anno scolastico in corso) potranno a domanda partecipare alle operazioni di mobilità oltre che nella stessa regione anche nelle altre (1° contingente);
    5. l’Ufficio Scolastico Regionale dovrà formulare una graduatoria regionale articolata su base diocesana di tutti i docenti di religione immessi in ruolo; tale graduatoria sarà utilizzata per individuare l’eventuale personale che risulta soprannumerario sulla singola istituzione scolastica;
    6. un eventuale esubero in una diocesi potrà essere compensato in altra diocesi della stessa regione, poiché l’organico degli insegnanti di religione è definito su base regionale;
    7. la scadenza delle domande è prevista per i primi quindici giorni di aprile 2008.

       L’incontro è aggiornato alla fine della prossima settimana dopo che le organizzazioni sindacali faranno pervenire le loro osservazioni.
       Si è concordato con l’amministrazione che non pochi dei contenuti della specifica ordinanza andranno inseriti nel CCNI sulla mobilità del prossimo anno.
    Registriamo positivamente la decisione da parte dell’Amministrazione di delegare l’ufficio scolastico regionale – e non le singole istituzioni scolastiche – alla predisposizione della graduatoria per l’individuazione degli eventuali soprannumerari.


       Successivamente si è discusso circa i congedi parentali.
       Entro oggi (24 gennaio 2008)  anche la Federazione Gilda-Unams richiederà formalmente il ritiro della nota del 20 Dicembre 2007 con la quale il MPI si è associato alle considerazioni della Ragioneria Generale dello Stato, sul pagamento al 100% dei primi trenta giorni di permesso di cui all’art. 12, c. 4 del CCNL, ma solo fino al terzo anno di vita del bambino.   L’amministrazione si è dichiarata disponibile a far proprie le obiezioni delle OO.SS., (che da contratto ritengono fuori discussione il pagamento al 100% dei primi trenta giorni anche fino all’8° anno di vita del bambino) e richiederà all’ARAN di convocare un incontro di interpretazione autentica sui contenuti del citato comma 4.
       In un primo momento, l’Amministrazione aveva addotto a sostegno delle proprie tesi due commi (454 – 455) della Finanziaria 2008, ma dopo averle fatto notare che i due commi non erano pertinenti con l’art. 12 comma 4 del CCNL ha glissato sulle proprie, in verità timide, argomentazioni.
       La nostra delegazione ha sottolineato che, in ogni caso, è l’Amministrazione, per il tramite dell’ARAN, che si fa promotrice dell’incontro di interpretazione autentica, dal momento che per noi non vi è nulla da interpretare e la volontà delle parti contraenti è inequivocabilmente sancita dalle parole del comma 4 che, come noto, per quei trenta giorni non pongono alcuna limitazione entro il terzo anno di vita del bambino.


    La Redazione


     











     


    Precedenti riunioni



    Snadir – giovedì 24 gennaio 2008