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  • Indennità` di disoccupazione con requisiti ridotti

    Indennità` di disoccupazione con requisiti ridotti


     


     


     


       I lavoratori che non possono far valere 52 settimane coperte da contributi negli ultimi due anni e hanno lavorato per almeno 78 giornate nell’anno precedente, hanno diritto all’indennità` ordinaria di disoccupazione con i requisiti ridotti. L’indennità` non è riconosciuta a chi si dimette volontariamente; infatti viene erogata soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità`), quando le dimissioni derivano da giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing).


     


    I REQUISITI


       L’indennità` spetta quando il lavoratore pur far valere:




    • un’anzianità` assicurativa per la disoccupazione di almeno due anni (deve possedere, cioè, almeno una settimana coperta da contributi versati prima del biennio precedente l’anno nel quale viene chiesta l’indennità`): ad esempio, per le indennità` richieste nel 2008, i contributi devono essere stati versati entro la fine del 2005;


    • almeno 78 giornate di lavoro nell’anno precedente. Nel calcolo delle 78 giornate sono comprese anche le festività` e le giornate di assenza indennizzate (indennità` di malattia, maternità` ecc.).

     


    L’IMPORTO


       Per i primi 120 giorni, l’indennità` giornaliera non può superare il 35% della retribuzione media giornaliera (la percentuale sale al 40% per i periodi successivi), nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 844,06 euro, elevato a 1.014,48 euro per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a 1.826,07 euro.


       L’indennità` è pagata dall’Inps con un unico assegno inviato a casa del lavoratore, per un periodo corrispondente alle giornate effettivamente lavorate nell’anno precedente, e comunque per un periodo non superiore a 180 giornate.


     


    LA DOMANDA


       La domanda va presentata all’Inps, su appositi moduli reperibili presso le sedi INPS oppure nel sito web dell’INPS, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione (entro il 31 marzo 2008).


       Ogni domanda, per poter essere presa in esame, deve contenere tutte le informazioni e la documentazione indispensabile, come previsto dall’articolo 1, comma 783, della legge 296/06.      


       In ogni caso alla domanda (DS 21) vanno allegati la dichiarazione (modulo DL 86/88bis) di ogni datore di lavoro presso il quale è stata prestata la propria attività nel corso dell’anno precedente, e, qualora ne ricorrano le condizioni: la richiesta di detrazioni d’imposta (DETRAZ/PNP) e di fruizione dell’assegno per il nucleo familiare (ANF/PREST).


                           


    IL RICORSO


       Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’assicurato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell’Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.


       Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:




    • presentato agli sportelli della Sede dell’Inps che ha respinto la domanda;


    • inviato alla Sede dell’Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;


    • presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

       Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.


     


       Quando presentare la domanda: dal 10 gennaio al 31 marzo 2008.


     


       Per essere aiutato a presentare la domanda ci si può rivolgere alle sedi dello Snadir o alle sedi INPS di appartenenza.


     


     Domenico Zambito


     


     


    Snadir  – sabato 8 marzo 2008


     




  • Otto marzo: festeggiare, perché?

    Otto marzo: festeggiare, perché?



       Ribellati, donna!


       Non cadere nella trappola commerciale dell’otto marzo, che non rispecchia appieno ciò che tu sei, per cui vivi, per cui lotti o il tuo essere ontologicamente donna. Tu sei grande. Tu, donna, madre, figlia, sorella, che ti fai grembo dell’essere umano, che porti nel nucleo familiare e poi nel complesso della vita sociale le ricchezze della tua sensibilità, della tua intuizione, della tua generosità e della tua costanza, ribellati.  
       Ma chi è la donna e cosa è la femminilità? E’ in alternativa e subordinata alla mascolinità?
       La mia formazione teologica mi solletica un po’ a ricercare una possibile risposta all’interno del discorso biblico. Se infatti rivisitiamo la pagina biblica che presenta la creazione dell’uomo, riusciamo ad individuare con molta chiarezza il radicale fondamento antropologico della dignità della donna, additandocelo nel disegno di Dio sull’umanità. FotoDonnainbiancoenero.jpg
       Vediamo che l’atto creativo di Dio si sviluppa secondo un preciso progetto. Innanzitutto, in Gn 1,26 è detto che l’uomo è creato ad “immagine e somiglianza di Dio”, espressione che chiarisce subito la peculiarità dell’uomo nell’insieme dell’opera della creazione.  Si dice poi, in Gn 1,27 che egli, sin dal principio, è creato come maschio e femmina.
       Sì, perché l’uomo pur trovandosi circondato dalle innumerevoli creature del mondo visibile, si rende conto di essere solo, Gn 2,20. Dio interviene per farlo uscire da tale situazione di solitudine: “Non è bene che l’uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile”, leggiamo in Gn 2,18. Nella creazione della donna è inscritto, dunque, sin dall’inizio il principio dell’aiuto. Aiuto reciproco e non unilaterale come qualcuno dice, male interpretando il passo biblico. La donna è il complemento dell’uomo come l’uomo è il complemento della donna e non solo dal punto di vista fisico e psichico, ma ontologico.
       Dopo averli creati  comanda loro di riempire la terra e soggiogarla, Gn 1,28. Con questo voglio dire che non conferisce loro soltanto il potere di procreare per perpetuare nel tempo il genere umano, ma che affida loro anche la terra come compito, impegnandoli ad amministrarne le risorse con responsabilità. Non riflettono una uguaglianza statica e omologante, ma nemmeno una differenza abissale e inesorabilmente conflittuale.
       Allora, perché tanti soprusi, non solo quelli relegati nel passato, ma incredibilmente presenti? Mi riferisco alla lunga e umiliante storia, per quanto spesso sotterranea, di soprusi perpetrati nei confronti delle donne nel campo della sessualità. Possiamo ancora oggi rimanere impassibili e rassegnati di fronte a questo fenomeno? E’ ora di condannare con decisione, dando vita ad appropriati strumenti legislativi di difesa, le forme di violenza sessuale che non di rado hanno per oggetto le donne.
       In nome del rispetto della persona, non possiamo non condannare la diffusa cultura edonistica mercantile (in cui prosperano anche tendenze di maschilismo aggressivo), che promuove il sistematico sfruttamento della sessualità, inducendo anche ragazze in giovanissima età a cadere nei circuiti della corruzione e a prestarsi alla mercificazione del loro corpo.
       E che dire poi degli ostacoli che, in tante parti del mondo, ancora impediscono alle donne il pieno inserimento nella vita sociale, politica ed economica?  Non è forse per gentile concessione dell’uomo maschio, che qualche donna occupa qualche posto di rilievo nell’universo politico? Eppure la donna, impegnata in tutti gli ambiti della vita sociale, economica, culturale, artistica, politica, dà un indispensabile contributo all’elaborazione di una cultura capace di coniugare ragione e sentimento e alla edificazione di strutture economiche e politiche più ricche di umanità. Forse perché lei, più dell’uomo, vede l’uomo perché sa vedere con il cuore.
       Coraggio, donne ricordiamo con la percezione, che è propria della nostra femminilità,  che nella quotidianità e non nello straordinario, arricchiamo la comprensione del mondo e contribuiamo alla piena verità dei rapporti umani.
       Denunciamo le ingiustizie, ma andiamo avanti con coraggio costruendo  magari un progetto di promozione che riguardi tutti gli ambiti della vita femminile, a partire da una universale presa di coscienza della dignità della donna.
       Solo allora, l’uomo e la donna potranno veramente fare festa.


    Maricilla Cappai


    Snadir – sabato 8 marzo 2008

  • Assegnazioni per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica. Pubblicate le procedure di selezione

    Assegnazioni per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica


    Pubblicate le procedure di selezione


     


     


    Nel sito del MPI si trovano gli avvisi dei Dipartimenti, della Direzioni Generali e degli Uffici Scolastici Regionale relativi alle procedure di selezione del personale per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica.


    Gli avvisi pubblicati all’albo dei rispettivi uffici il 3 marzo scorso, contengono informazioni sui posti, sulle aree di utilizzazione del personale, sui criteri di selezione del personale e sulla durata dell’assegnazione.


    Per la scadenze di presentazione delle domande verificare il bando di selezione.


     


    La Redazione


     


     



    Snadir – venerdì 7 marzo 2008


     

  • Corso di formazione per i neoassunti in ruolo 2007/2008. ISCRIZIONI IN CORSO.

    Corso di formazione per i neoassunti in ruolo 2007/2008


    Iscrizioni in corso


     


     


       E’ stata pubblicata dal Miur la Nota prot. 3577 del 28 febbraio 2008 (con allegato il documento tecnico) contenente le indicazioni sul periodo di prova e formazione in ingresso per i docenti neoassunti con contratto a tempo indeterminato.


       La formazione promossa dal MPI mediante l’Indire si svolgerà mediante il modello e-learning integrato: formazione on-line e incontri in presenza.


       La procedura di iscrizione dovrà essere curata dall’istituzioni scolastiche che preleveranno i dati anagrafici degli utenti previsti nell’elenco fornito dal MPI.


       Nel caso di insegnanti di religione cattolica, che non sono compresi nell’elenco, le scuole dovranno procedere all’iscriizone attraverso la funzione “Iscrivi manualmente” (indicando con “rel” la materia di insegnamento). Le scuole devono anche integrare le iscrizioni per i docenti assunti negli anni precedenti che non abbiano ancora assolto gli obblighi della formazione. 


       Nel sito dell’INDIRE nella sezione “Puntoedu per i Docenti” è attiva la procedura per l’iscrizione.


         Le istituzioni scolastiche devono procedere all’iscrizione dei docenti utilizzando come codice di accesso il codice meccanografico dell’istituto e la password utilizzata per le iscrizioni alle iniziative di PuntoEdu.


       L’attevità formativa avrà inizio il 20 marzo 2008.


     


    La Redazione



    Snadir – sabato 1 marzo 2008

  • IL 15 MARZO 2008 E’ TERMINE ULTIMO PER PRESENTARE LA DOMANDA PER IL PART-TIME

    IL 15 MARZO 2008 E’ TERMINE ULTIMO PER PRESENTARE LA DOMANDA PER IL PART-TIME

    (dall’art. 7 – comma 2 –  della O.M. n.55 del 13.2.1998)

     

       Scade il 15 marzo 2008 il termine per presentare le domande per il part-time per l’anno scolastico 2008/2009, che quest’ anno interessa anche i docenti di religione immessi in ruolo (quelli del 1°-2°-3° contingente).

       L’istanza va presentata, tramite il dirigente scolastico, all’USP della provincia in cui si trova la sede di titolarità.

       I rapporti di lavoro part-time possono essere costituiti nel limite del 25% delle rispettive dotazioni organiche provinciali di ciascun ruolo o classe di concorso il reclutamento del personale docente a tempo parziale avviene secondo la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.

       Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da un contratto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e decorre dal primo settembre di ciascun anno successivo all’accoglimento della domanda ( art. 1 del D.lvo del 24.7.2003  e comma 7 art. 36 e art. 57 del CCNL 29.11.2007)

       La prestazione di servizio in regime di part-time non fa venir meno gli obblighi di lavoro relativi alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, ai rapporti individuali con le famiglie e alla partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e di verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini intermedi e finali.

       Le attività funzionali all’insegnamento e la partecipazione alle attività collegiali sono determinate, di norma, in misura proporzionale all’orario d’insegnamento e di servizio previsto dal rapporto di lavoro a tempo parziale.

       Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzione dell’orario di lavoro, salvo quelli previsti dalla legge. (art. 36 comma 8  CCNL 29.11.2007).

       Il trattamento economico dei docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, sono comunque escluse le attività aggiuntive, salvo eventuali trattamenti accessori stabiliti dalla contrattazione decentrata.

       I docenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei docenti a tempo pieno.

       La durata del rapporto a tempo parziale è di due anni trascorsi i quali si può chiedere il ritorno al tempo normale; è riconosciuta la facoltà di svolgere altra attività lavorativa, anche subordinata, ma non presso altra amministrazione pubblica, quando l’orario part-time non superi la metà dell’orario pieno.

       Il limite del 50% può essere superato dal personale che non intenda svolgere altra attività lavorativa.

       Il docente in part time, che intenda svolgere altra attività lavorativa, è tenuto a comunicare, entro 15 giorni, al dirigente scolastico, l’eventuale successivo inizio o la variazione di altra attività lavorativa. Le prestazioni lavorative possono essere effettuate solo se compatibili con gli obblighi di servizio e non comportino un conflitto d’interesse con le funzioni istituzionali svolte dal docente nella scuola e non siano espressamente escluse per legge.

       Il rientro a tempo pieno, dopo il prescritto periodo minimo, scatta solo se esplicitamente richiesto.

      Ovviamente rimane la possibilità per tutti i docenti  che eventualmente saranno assunti dal 1° settembre 2008 di richiedere il part time all’atto della nomina in ruolo.

     

    ·  Modello di domanda (file doc)

    ·  Allegato A (file doc)

    ·  Allegato B (file doc)

     

    Riferimenti normativi:

     

    Artt. 7,8 Legge 29.12.1988, N. 554; artt. 7, 8 Dpcm 17.3.1989, n. 117; artt. 22 Legge

    23.12.1994 n. 724; artt. 131, 162, 491 comma 6, 508 e 572 D.Lgs. 16.4.1999 n. 297; artt. 23,40,41,42,46,47,52 CCNL 4.8.1995; art. 1 commi 56-59 e 185-187 Legge 23.12.1996, n. 662 CM Funzione Pubblica 19.19.2.1997 n.3; CM 28.2.1997, n. 128; Legge 28.5.1997, n. 140.; OM. 22.7.1997, n. 446; D.M. Funzione Pubblica 29.7.1997 n. 331; Circ. INPDAP 27.11.1997,n. 61; OM 13.2.1998, n. 55; art. 20, comma 1, lettera f) Legge 23.12.1999, n. 488; CM 17.2.2000, n. 45; art. 9 D.Lgs .25.2.2000, n. 61; CM 18.4.2000, n. 120; D.Lgs. 26.2.2001 n. 100; art. 36 CCNL del 24.7.2003; art. 36 e 57 CCNL del 29.11.2007.