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La Camera approva l’emendamento Toccafondi: una risposta discriminatoria, iniqua e inefficiente al problema del precariato
L’On. Toccafondi – con Ansaldi, Librandi, D’Alessandro (Italia Viva), Di Giorgi (PD) – ha presentato l’emendamento 1-bis.202 che ha elevato al 50% la quota dei posti riservati nel concorso ordinario per gli insegnanti di religione.Stamattina la relatrice On. Vittoria Casa (M5S) ha dato parere favorevole. Pertanto nel pomeriggio l’Aula ha approvato l’emendamento 1-bis.202 con 251 voti favorevoli e 170 contrari.In conseguenza, il testo è stato così modificato:Art. 1-bis (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica)1. Il Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, previa specifica intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, è autorizzato a bandire entro il 2020 un concorso per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevede saranno vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023.2. Una quota, non superiore al 50 per cento, dei posti della procedura di cui al comma 1 sarà riservata al personale docente di religione cattolica in possesso dell’idoneità diocesana che ha svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.3. Nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale di cui al presente articolo, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo dallo scorrimento delle graduatorie di merito di cui all’articolo 9, comma 1 del D.D.G. del 2 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U. n.10 – 4° serie speciale – del 6 febbraio 2004, con cui è stato indetto un concorso riservato per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica compresi nell’ambito territoriale di ciascuna diocesi, nella scuola dell’infanzia, primaria, media e secondaria di secondo grado.L’emendamento in sintesiCon l’art.1-bis i parlamentari del Governo M5S, PD, Italia Viva e Leu hanno confermato l’impegno a bandire entro il 2020 un concorso ordinario per gli insegnanti precari di religione, previa specifica intesa con il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.Una quota non superiore al 50% dei posti disponibili e messi a concorso sarà riservata ai docenti che abbiano già svolto almeno tre anni di servizio anche non consecutivi.In attesa dell’espletamento della procedura concorsuale “continuano ad essere effettuate le immissioni in ruolo dallo scorrimento delle graduatorie di merito” di cui al D.D.G. 2 febbraio 2004.Risposte discriminatorie, ingiuste e parziali per gli IdrLa politica ha dato ancora una volta risposte ingiuste e parziali, incapaci di sciogliere una volta per tutte il nodo del precariato che da anni interessa una platea di circa 15.000 docenti.L’emendamento Toccafondi al decreto Scuola è da considerarsi iniquo e inefficiente, oltre che in palese conflitto con le finalità originarie del decreto. Tale emendamento, difatti, non risolve in alcun modo l’ingiusta condizione di precariato nella quale sono mantenuti da anni gli insegnanti di religione.Riservare il 50% dei posti per coloro che hanno svolto 36 mesi di servizio, è un’operazione vergognosa, che non pone le basi per abolire il problema del precariato, ma solo per aggirarlo, ignorando consapevolmente che gli insegnanti di religione hanno alle spalle venti e più anni di servizio precario.È una strada che non porta da nessuna parte. Vogliono tenerci buoni promettendoci un concorso ordinario, ma dimenticano che i precari che insegnano religione sono insegnanti uguali ai docenti di altre discipline. Non hanno bisogno di una quota riservata in un concorso ordinario, ma esigono un trattamento che si allinei ai meccanismi di assunzione in ruolo di tutto il personale precario abilitato della scuola, senza distinzioni e discriminazioni.Anche la scelta positiva di prorogare la graduatoria del 2004 è inadeguata perché tale graduatoria sarà attiva per poche decine di posti soltanto fino alla predisposizione delle nuove graduatorie del concorso ordinario.Nel caso in cui anche al Senato dovesse essere approvato tale illegittimo emendamento lo Snadir proporrà iniziative per la tutela dei precari, sia presso i tribunali interni che presso le corti europee per la tutela del principio di uguaglianza e non discriminazione, tutelati dalla nostra carta costituzionale, dalla carta di Nizza e dalla clausola 4 della direttiva 1999/70Snadir – Professione i.r. – 2 dicembre 2019, h.18,45 -
Decreto 126 e legge di stabilità, ministro e Governo si facciano garanti del rispetto delle intese. Comunicato unitario dei sindacati sul dibattito parlamentare in corso
Spetta al Governo, e in particolare al ministro Fioramonti, attivarsi perché il decreto legge 126/2019, cui è affidata l’applicazione di un’intesa, mantenga piena coerenza con i suoi contenuti, senza essere stravolto da emendamenti che vanno in direzione diversa o addirittura contraria, vanificando gli obiettivi per i quali le misure sono state pensate e inserite nel provvedimento. Non è in discussione, ovviamente, la sovranità del Parlamento, ma la credibilità di un governo e di una maggioranza come interlocutori ai tavoli di confronto con le parti sociali. Quando da quei tavoli scaturisce un’intesa, ministro e governo hanno la responsabilità di farsene carico assicurandole il massimo sostegno in sede legislativa.
È inammissibile che i sindacati, nella più totale assenza di necessari momenti di verifica e di confronto, debbano apprendere dalla lettura degli atti parlamentari del moltiplicarsi di proposte emendative, talvolta avanzate da esponenti di maggioranza, chiaramente in conflitto con le finalità originarie del decreto e con le intese cui dev’essere data attuazione.
Ci sono lacune da colmare e punti importanti su cui non sono ammissibili cedimenti: dalla questione dei facenti funzione di DSGA, alla tutela della continuità didattica per i docenti diplomati, alle misure straordinarie per la stabilizzazione di tutti gli insegnanti precari, compresi i docenti IRC. Addirittura ci sono proposte che invadono pesantemente la sfera delle prerogative contrattuali in materia di mobilità del personale.
Così non va, il ministro convochi immediatamente i sindacati non solo per fare il punto su una situazione davvero preoccupante, ma soprattutto per dire se e come intende farsi garante del pieno rispetto delle intese da parte del Governo che le ha sottoscritte e della maggioranza che dovrebbe sostenerlo. Ne va della loro credibilità. Vale per le questioni affidate al decreto legge 126/2019 in via di conversione, vale anche per i temi che l’intesa del 1° ottobre demanda a provvedimenti collegati alla legge di bilancio, a partire dalla definizione a regime di un nuovo sistema di abilitazione all’insegnamento: l’accordo era di avviare immediatamente tavoli tematici per la loro predisposizione, tale impegno è stato finora totalmente disatteso.
Roma, 27 novembre 2019
FLC CGIL CISL Scuola UIL Scuola Rua SNALS Confsal GILDA Unams
Francesco Sinopoli Maddalena Gissi Giuseppe Turi Elvira Serafini Rino Di Meglio -
Iscrizioni anno scolastico 2020/2021 e scelta dell’IRC tramite la procedura on line
Il termine delle iscrizioni è stato fissato dal Miur al 31 gennaio 2020 per la scuola dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione (primaria e secondaria di primo grado), della scuola secondaria di secondo grado e per i corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)
Il Miur ha pubblicato la Circolare ministeriale prot.AOODGOSV.22994 del 13 novembre 2019 con la quale ha definito la questione delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2020/2021.Le domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia, alle prime classi delle scuole del primo ciclo di istruzione (primaria e scuola secondaria di primo grado) e alle prime classi del secondo ciclo (secondaria di secondo grado), comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale (qualifiche di durata triennale), potranno essere presentate dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2020 e fino alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020.PremessaLa Circolare protAOODGOSV.22994 del 13 novembre 2019 ricorda che all’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal Centro di formazione professionale prescelto. Pertanto, il modulo di iscrizione predisposto dalle scuola, potrà richiedere ulteriori informazioni strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto a ciascuno specifico obiettivo che si intende perseguire e che sia inserito nel piano triennale dell’offerta formativa.Inoltre, rammenta anche la necessità di osservare scrupolosamente le disposizioni del Codice, con particolare riferimento agli articoli 2 sexies e 2 octies, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e, in particolare, gli articoli 9 e 10 relativi al trattamento di particolari categorie di dati personali (ex dati sensibili) e dei dati relativi a condanne penali e reati, effettuato nell’ambito delle predette operazioni.Le scuole dovranno fornire l’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento ai diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679.Iscrizioni on lineIn applicazione dell’art.7, comma 28 del decreto legge n.95/2012, convertito dalla legge n.135/2012, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado statali), ai corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) indirizzate presso i Centri di Formazione Professionali (CFP) accreditati dalle Regioni le quali, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line.Sono escluse dal sistema di “Iscrizione on line” le sezioni di scuola dell’infanzia, scuole delle province di Aosta, Trento e Bolzano, le classi terze dei licei artistici, degli istituti tecnici, i percorsi di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”, i percorsi di istruzione per gli adulti attivati anche presso gli istituti di prevenzione e pena e, al fine di garantire una adeguata protezione e riservatezza, gli alunni in fase di preadozione.Le famiglie potranno registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti oppure utilizzando l’identità digitale SPID, a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019. Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. È utile ricordare che l’iscrizione deve essere sempre condivisa dai genitori; pertanto il genitore che compila la domanda di iscrizione dichiara di aver effettuato a scelta in osservanza degli artt. 316 co1, 337 – ter co.3 e 337 quater co.3 del Codice civile.In sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione e indicare fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2020/2021. Per affiancare i genitori nella scelta è disponibile una nuova App del portale Scuola in Chiaro che permette di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni sugli istituti.Per gli alunni delle classi successive alla prima e per quelli ripetenti la classe prima, ad eccezione delle iscrizioni alla classe terza del liceo artistico o di uno degli indirizzi dell’istruzione tecnica, l’iscrizione è disposta d’ufficio.Adempimenti delle scuoleIl modello della domanda sarà reso disponibile alle famiglie attraverso l’applicazione internet “Iscrizioni on line” a cui si può accedere dal sito web del MIUR all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it/ .Prima dell’avvio delle iscrizioni tutte le istituzioni scolastiche dovranno aggiornare le informazioni che le caratterizzano, utilizzando la funzione del portale SIDI “Scuola in chiaro” nell’Area “Rilevazioni”, hanno a disposizione il rapporto di autovalutazione (RAV). Questa operazione consentirà alle famiglie di disporre di un quadro quanto più esauriente possibile.Offerta formativaLe iscrizioni alle classi prime della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado è effettuata a domanda, esclusivamente on line. I predetti modelli, ferme restando le informazioni riportate negli stessi, potranno essere contestualizzati a cura delle singole istituzioni scolastiche autonome e adeguati alle indicazioni della Regione per quanto riguarda i percorsi di IeFP.Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia (esclusa dalla procedura di “Iscrizione on line”) possono essere iscritti a domanda presso l’istituzione scolastica prescelta, come da Scheda A (formato Pdf e Word), i bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2020; anche i bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile 2021 possono essere iscritti. La frequenza di questi ultimi è condizionata: alla disponibilità di posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa, alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità di accoglienza.Relativamente agli adempimenti vaccinali si richiama l’attenzione sull’attuazione delle misure di semplificazione previste dall’art.3 bis del D.L. 7 giugno 2017, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n.119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci.L’orario di funzionamento offerto alle famiglie è di 40 ore settimanali, di 50 ore settimanali (orario prolungato), 25 ore settimanali (orario ridotto) con svolgimento dell’attività educativa nella fascia del mattino.All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale compilano anche la Scheda B (formato Pdf e Word), relativo alla scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica. Per i bambini che non se ne avvalgono, dovrà essere compilato, all’inizio dell’anno scolastico, anche la Scheda C (formato Pdf e Word) per la scelta delle attività alternative.Alla scuola primaria potranno essere iscritti, esclusivamente tramite la procedura on line, i bambini che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 2020 e potranno comunque anticipare la frequenza i bambini che compiono 6 anni entro il 30 aprile 2021.Circa il quadro orario, come previsto dal riordino, le famiglie potranno scegliere le 24, le 27 ore; fino a 30 ore; 40 ore (tempo pieno).L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze queste che dovranno essere portate a conoscenza dei genitori all’atto dell´iscrizione, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione.Due considerazioni. In questi anni le famiglie hanno bocciato il “maestro unico”. Sarà utile pertanto invitare le scuole ad elaborare un Piano Triennale dell’Offerta Formativa che proponga i modelli organizzativi della scuola del modulo (30 e 40 ore settimanali) con la presenza degli specialisti di religione. Inoltre è bene tener presente che – come abbiamo già affermato nel febbraio 2009 – la presenza degli specialisti di religione restituisce le ore da dedicare al recupero di gruppo o individualizzato oppure per ampliare l’offerta formativa della scuola fino a 30 ore. Pertanto una scuola che vuol assicurare alle famiglie e ai bambini un Piano Triennale dell’Offerta Formativa qualitativamente alto, capace di assicurare il successo scolastico degli alunni di scuola primaria dovrà ritrovare le ore da dedicare al recupero di gruppo o individualizzato o per assicurare l’estensione del tempo pieno o del modello orario settimanale delle 30 ore.Nella scuola secondaria di primo grado le famiglie potranno scegliere, per quanto riguarda il quadro orario, le 30 ore settimanali oppure le 36 ore elevabili fino a 40 ore (il cosiddetto tempo prolungato).L’accoglimento delle opzioni per i modelli orari di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in face orarie pomeridiane, circostanze queste che dovranno essere portate a conoscenza dei genitori all’atto dell´iscrizione, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione.L’iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado è effettuata esclusivamente tramite la procedura on line.Negli Istituti Comprensivi non si procede all’iscrizione d’ufficio, ma si dovrà utilizzare la procedura di iscrizione on line. Gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno la priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Le istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il 31 gennaio 2020 e comunque non oltre quindici giorni dopo tale data.Obbligo di istruzioneL’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. Dopo il primo ciclo, tale obbligo si completa con la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione e formazione professionale (IeFP).I ragazzi che hanno compiuto 15 anni di età potranno assolvere l’obbligo di istruzione anche tramite la stipula di un contratto di apprendistato (art.43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81).È possibile assolvere all’obbligo anche con la modalità dell’istruzione parentale. In questo caso, a garanzia dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, il minore è tenuto a sostenere annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidato esterno fino all’assolvimento dell’obbligo.L’obbligo di istruzione mira a garantire a tutti l’acquisizione delle competenze di base, necessarie per l’esercizio dei diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la responsabilità dei genitori, delle istituzioni scolastiche, dall’Amministrazione scolastica, dalle Regioni e dagli Enti locali.Nella scuola secondaria di secondo grado, ai fini della prosecuzione del percorso di studi, le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, debbono essere effettuate esclusivamente on line.Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad una sola delle diverse tipologie di istituti di istruzione secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, e in subordine fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.Si ricorda che i- nuovi Licei (Allegato 1) comprendono il Liceo Artistico (articolato negli indirizzi di Arti Figurative, Architettura e Ambiente, Design, Audiovisivo e Multimediale, Grafica e Scenografia), il Liceo Classico, il Liceo Linguistico, il Liceo Musicale e coreutico, il Liceo delle Scienze Umane (con eventuale opzione economico sociale), il Liceo Scientifico (con eventuale opzione per scienze applicate o sezioni ad indirizzo sportivo);
- nuovi Istituti Tecnici (Allegato 2) comprendono due settori (economico e tecnologico) a loro volta suddivisi nei seguenti indirizzi: Settore economico: a) Amministrativo, Finanza e Marketing, b) Turismo. Settore tecnologico: a) Meccanica, Meccatronica ed Energia, b) Trasporti e Logistica, c) Elettronica ed Elettrotecnica, d) Informatica e Telecomunicazioni, e) Grafica e Comunicazione, f) Chimica, Materiali e Biotecnologie, g) Sistema Moda, h) Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, i) Costruzioni, Ambiente e Territorio;
- nuovi Istituti Professionali (Allegato 3) comprendono due settori (servizi, industria e artigianato) a loro volta suddivisi nei seguenti indirizzi: Settore dei servizi: a) Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, b) Servizi socio-sanitari, c) Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, d) Servizi commerciali; Settore Industria e Artigianato: a) Produzioni industriali ed artigianali, b) Manutenzione e assistenza tecnica.
Licei musicali e coreuticiL’iscrizione degli studenti ai percorsi del liceo musicale e coreutico è subordinata al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche.Le istituzioni scolastiche organizzeranno la prova orientativo-attitudinale in tempi utili a consentire alle famiglie, nel caso di mancato superamento della prova medesima, di potersi rivolgere eventualmente ad altra scuola, entro il termine di scadenza delle iscrizioni (31 gennaio 2020) e comunque non oltre i quindici giorni dopo tale scadenza.Il numero delle classi prime non potrà superare per l’a.s. 2020/2021 il numero delle classi funzionanti nel corrente anno scolastico.Licei scientifici ad indirizzo sportivoLe classi prime possono essere attivate esclusivamente nelle scuole statali che risultano autorizzate dai rispettivi piani regionali dell’offerta formativa e nelle scuole paritarie che hanno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica per lo specifico indirizzo di studi. Sarà consentita, anche per l’a. s. 2020/2021, l’attivazione di una sola classe prima per ciascuna istituzione scolastica.Istruzione alla prima classe dei percorsi quadriennaliIl Piano nazionale di innovazione ordinamentale di cui al D.M. n.567 del 3 agosto 2017, ha previsto dall’a.s. 2018/2019 l’attuazione di un piano nazionale di innovazione ordinamentale con la riduzione di un anno dei percorsi di cento classi prime di istituzioni scolastiche di scuola secondaria di secondo grado che hanno indirizzi dei licei e degli istituti tecnici.Sarà consentita, anche per l’a. s. 2020/2021, l’attivazione di una sola classe prima per ogni indirizzo di studio per ciascun percorso quadriennale autorizzato.Licei artisticiDal 7 al 31 gennaio 2020 si effettuano le iscrizioni alla classe terza dei licei artistici degli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe prima dell’inizio della lezioni dell’a.s. 2020/2021.Le iscrizioni al terzo anno dei licei artistici sono escluse dalla procedura delle iscrizioni online.Classi terze Istituti TecniciDal 7 al 31 gennaio 2020 si effettuano le iscrizioni alla classe terza degli istituti tecnici e professionali degli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s. 2020/2021. Se l’iscrizione, invece, è corrispondente all’indirizzo o articolazione del percorso di studi già frequentato, l’iscrizione alla classe terza è disposta d’ufficio. Le iscrizioni alle classi terze degli istituti tecnici e professionali sono disposte d’ufficio, ma in diversi casi (indirizzi) occorre presentare apposita domanda.Le iscrizioni al terzo anno degli istituti tecnici e professionali sono escluse dalla procedura delle iscrizioni online.Classi prime degli istituti professionaliPer quanto riguarda l’iscrizione alla prima classe degli istituti professionali statali e paritari, gli studenti e le famiglie dovranno fare riferimento ai nuovi indirizzi di studio (Allegato 3) attivati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del d.lgs. 61 del 2017.Classi terze degli Istituti ProfessionaliDall’anno scolastico 2020/2021 sarà attivo il terzo anno dei nuovi istituti professionali di cui al decreto legislativo n. 61 del 2017 e al decreto interministeriale n. 92 del 2018.
Con il nuovo ordinamento il triennio degli istituti professionali non sarà più organizzato con le articolazioni e opzioni come nel precedente ordinamento.Le domande di iscrizioni alla terza classe degli studenti, pertanto, saranno gestite all’interno di ogni istituzione scolastica in relazione all’effettiva offerta formativa da questa erogata e alle diversificate opportunità` di orientamento offerte agli studenti in ordine ai percorsi formativi specifici richiesti dal territorio e adottati dalla singola scuola.Iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)Le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti professionali statali in regime di sussidiari età`, nonché´ dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni aderenti al sistema "Iscrizioni on line" su base volontaria.
L’iscrizione on line ai centri di istruzione e formazione professionale regionali e` riservata esclusivamente agli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 e intendano assolvere l’obbligo di istruzione attraverso la frequenza di corsi di IeFP.Alunni con disabilitàLe iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza – a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – comprensiva della diagnosi funzionale.Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni.Alunni con cittadinanza non italianaPer gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana.Percorsi istruzione degli adultiI percorsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono riorganizzati, come noto, ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, in- percorsi di istruzione di primo livello, realizzati dai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione di cui al d. m. 22 agosto 2007, n. 139
- percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all’art. 4, co. 6, del d.P.R. 263 del 2012, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica.
Insegnamento della religione cattolica e attività alternativeLa scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dagli interessati (i genitori o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell’iscrizione, mediante compilazione dell’apposita sezione on line ovvero per le iscrizioni che non siano presentate on line, del modello nazionale di cui alla Scheda B."La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati" ( Circolare ministeriale prot.AOODGOSV.22994 del 13 novembre 2019,Circolare Ministeriale AOODGOSV/prot. 18902 del 7 novembre 2018, Circolare Ministeriale AOODGOSV/prot. 14659 del 13 novembre 2017, Circolare Ministeriale n. 10 AOODGOSV/prot.12918 del 15 novembre 2016,Circolare Ministeriale n.22 prot.14017 del 21 dicembre 2015; Circolare Ministeriale n. 51 prot.0008124 del 18 dicembre 2014, Circolare Ministeriale n. 28 prot.206 del 10 gennaio 2014 ; C.M. n.96 del 17 dicembre 2012; C.M. n. 110 del 29 dicembre 2011; C.M. n.101 del 30 dicembre 2010; C.M. n.4 del 15 gennaio 2010; C.M. n.4 del 15 gennaio 2009; C.M. n.110 del 14 dicembre 2007 punto 12; C.M. 20 dicembre 2002, prot. 3642; art. 310, c.3, D.L.vo 16 aprile 1994, n.297; n.119 del 6 aprile 1995).Dalla legge n.281 del 18 giugno 1986 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n.13 dell’11/14 gennaio 1991 discende l’obbligo di separare il momento della scelta di avvalersi (o non) dell’insegnamento della religione [Scheda B (formato Pdf e Word)], dalle opportunità per i non avvalentesi [Scheda C (formato Pdf e Word)].Ricordiamo che nella scuola dell’infanzia la scelta va proposta anno per anno, mentre nella scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado solo il primo anno.L’eventuale scelta di non avvalersi comporterà che all’interno di ciascuna scuola sarà presentato la Scheda C (formato Pdf e Word), che prevede le diverse opzioni alternative all’insegnamento della religione: attività didattiche e formative; attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado); non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. "La scelta specifica di attività alternative ha effetto per l’intero anno scolastico"(C.M. n. 110 del 29 dicembre 2011; C.M. n.101 del 30 dicembre 2010; C.M. n.4 del 15 gennaio 2010) e deve essere operata da parte degli interessati all’inizio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali.La Redazione- Circolare ministeriale prot.AOODGOSV.22994 del 13 novembre 2019. Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/2021
- Scheda A – Scuola dell’infanzia (formato Pdf e Word)
- Scheda B – Insegnamento della religione cattolica (formato Pdf e Word)
- Scheda C – Attività alternative (formato Pdf e Word)
- Allegato 1 – Licei
- Allegato 2 – Tecnici
- Allegato 3 – Professionali
- Circolare, Allegati e Schede (zip)
- Nota prot. 6756 del 30 dicembre 2011. "Scuola in chiaro" – Indicazioni operative
- Circolare Ministeriale n. 108 del 27 dicembre 2011. "Scuola in chiaro" – Diffusione on-line dei dati delle singole istituzioni scolastiche
Snadir – Professione i.r. – 26 novembre 2019, h.19,44 -
Le Commissioni VII e XI approvano un emendamento approssimativo e discriminatorio per i precari che insegnano religione
Le Commissioni VII e XI alla Camera hanno completato la verifica e ha proceduto all’approvazione degli emendamenti al disegno di legge C2222.
Inspiegabilmente l’On. Serracchiani (PD) ha chiesto di ritirare l’emendamento 1.051 a firma di Lepri, Di Giorgi, Prestipino, Berlinghieri, Frate e Angiola, che aveva una sostenibilità economica logica in quanto bisognava soltanto spostare la spesa dal capitolo per gli incaricati a quella dei docenti di ruolo; quindi una immissione in ruolo senza oneri ulteriori per lo Stato. Ha chiesto poi l’On. Serracchiani di accantonare gli emendamenti 1.050 e 1.052; è stato approvato l’emendamento 1.050 a firma Di Giorgi, che ripropone l’emendamento 1.052 a firma di Toccafondi.Di seguito, il testo proposto dai parlamentari Di Giorgi, Berlinghieri, Lepri, Viscomi (PD):Art. 1-bis (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica)1. Il Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, previa specifica intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, è autorizzato a bandire entro il 2020 un concorso per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevede saranno vacanti e disponibili negli anni scolastici del 2020/2021 al 2022/2023.2. Una quota, non superiore al trentacinque per cento, dei posti della procedura di cui al comma 1 può essere riservata al personale docente di religione cattolica in possesso dell’idoneità diocesana che ha svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.3. Nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale di cui al presente articolo, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo dallo scorrimento delle graduatorie di merito di cui all’articolo 9, comma 1 del D.D.G. del 2 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U. n.10 – 4° serie speciale – del 6 febbraio 2004, con cui è stato indetto un concorso riservato per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica compresi nell’ambito territoriale di ciascuna diocesi, nella scuola dell’infanzia, elementare, media e secondaria di secondo grado.1. 050. (Nuova formulazione) Di Giorgi, Berlinghieri, Lepri, Viscomi, Piccoli Nardelli, Siragusa, De Lorenzo, Tucci, Barzotti, Tripiedi, Villani, Amitrano, Ciprini, Aiello, Costanzo, Pallini, Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Polverini, Rotondi, Scoma.*1. 052. (Nuova formulazione) Toccafondi, Anzaldi, D’Alessandro, Librandi, Siragusa, De Lorenzo, Tucci, Barzotti, Tripiedi, Villani, Amitrano, Ciprini, Aiello, Costanzo, Pallini, Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Polverini, Rotondi, Scoma.
L’emendamento in sintesiCon l’emendamento n. 1050 i parlamentari della VII e XI Commissione hanno stabilito stabiliscono un concorso ordinario per gli insegnanti precari di religione da bandire entro il 2020, previa specifica intesa con il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.Una quota soltanto non superiore al 35% dei posti disponibili e messi a concorso sarà riservata ai docenti che abbiano già svolto almeno tre anni di servizio.In attesa dell’espletamento della procedura concorsuale “continuano ad essere effettuate le immissioni in ruolo dallo scorrimento delle graduatorie di merito” di cui al D.D.G. 2 febbraio 2004.Un emendamento approssimativo e discriminatorioI deputati Vittoria Casa (M5S) e Debora Serracchiano (PD), relatrici del disegno di legge C2222, non hanno preso neppure in considerazione la possibilità di un concorso straordinario così come disposto per i precari delle altre discipline. Ancora una volta, il trattamento riservato ai docenti di religione non è lo stesso dei loro colleghi precari: per loro, un concorso straordinario facilitato con la prova scritta a risposta multipla, mentre per gli insegnanti di religione è stato stabilito un concorso ordinario con prova scritta e prova orale selettiva.Riservare il 35% dei posti per coloro che hanno svolto 36 mesi di servizio, è decisamente vergognoso. I precari che insegnano religione non hanno assolutamente bisogno di una quota riservata in un concorso ordinario.Anche la scelta positiva di prorogare la graduatoria del 2004 è inadeguata perché tale graduatoria sarà attiva soltanto fino alla predisposizione delle nuove graduatorie del concorso ordinario. Difatti, se l’espletamento del concorso ordinario si concluderà entro luglio/agosto 2020, nessuno della graduatoria del 2004 sarà assunto in ruolo perché sarà utilizzata soltanto la nuova graduatoria del concorso ordinario.Infine, il mantenimento della quota del 70% per i posti di ruolo non risolverà il problema del precariato degli insegnanti di religione. Infatti dai dati relativi all’organico per l’a.s. 2019/2020 in Campania e in Calabria i posti da utilizzare per concorso ordinario e graduatoria del 2004 saranno rispettivamente 23 e 14 nella scuola dell’infanzia e primaria, 62 e 10 nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Quindi dalla graduatoria del 2004 entrerebbero in ruolo soltanto pochissimi docenti rispetto ai 1.000 presenti in Campania e ai 416 in Calabria nella predetta graduatoria.Insomma, un emendamento approssimativo e discriminatorio che non risolve il problema del precariato degli insegnanti di religione, che va assolutamente riscritto e riformulato in Aula alla Camera.
Nel caso in cui dovesse essere approvato tale illegittimo emendamento lo Snadir proporrà iniziative per la tutela dei precari, sia presso i tribunali interni che presso le corti europee per la tutela del principio di uguaglianza e non discrimazione, tutelati dalla nostra carta costituzionale, dalla carta di nizza e dalla clausola 4 della direttova 1999/70Snadir – Professione i.r. – 21 novembre 2019, h.12,48 -
Emendamento Lepri, sottoscritto da PD e M5S: testo ampio e condivisibile per la soluzione del precariato dei docenti che insegnano religione
Di seguito, il testo dell’emendamento Lepri, sottoscritto da PD e M5S:Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:Articolo 1-bis.(Assunzioni straordinarie e incremento della dotazione organica del personale docente di religione)1. Al fine di superare il precariato dei docenti che hanno svolto non meno di tre anni di servizio nelle istituzioni scolastiche statali negli ultimi otto anni scolastici per la copertura dei posti di cui all’articolo 3, comma 10, della legge 17 luglio 2003, n. 186, sono stanziati 170 milioni di euro per l’anno 2020, 442 milioni di euro per l’anno 2021 e 442 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai capitoli di spesa per le competenze fisse del personale incaricato annuale di religione del Ministero dell’istruzione, dell’università` e della ricerca.3. Il personale di cui al comma 1 sarà immesso in ruolo a seguito dell’espletamento della procedura straordinaria di un concorso per titoli e servizio con la sola prova orale non selettiva.4. Il Ministro dell’istruzione, dell’università` e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione provvederà con proprio decreto a determinare il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, le disposizioni per l’espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonchè la composizione della commissione di valutazione. Alla valutazione della prova orale non selettiva è attribuito un massimo di trenta punti, ai titoli è assegnato, un massimo di venti punti e, infine, al servizio svolto nell’insegnamento della religione cattolica è attribuito un punteggio massimo di cinquanta punti. Il servizio è considerato utile se svolto alle condizioni di cui all’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. La graduatoria di merito articolata su ambiti diocesani di cui al presente comma, dopo il triennio di validità, sarà trasformata in graduatoria ad esaurimento.5. La percentuale dell’organico dei posti di cui all’articolo 2 della legge 17 luglio 2003, n. 186, è rideterminata negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, rispettivamente, nella misura pari all’80 per cento e al 90 per cento. All’articolo 2, commi 2 e 3, della legge 17 luglio 2003, n. 186, le parole «del 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « dell’80 per cento dal 1° settembre 2020 e del 90 per cento dal 1° settembre 2021 ».6. L’immissione in ruolo nei posti previsti dal comma 5 sarà ripartita nella misura del 50 per cento per le graduatorie di cui al comma 4 e nella misura del 50 per cento per le graduatorie di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 17 luglio 2003, n. 186.7. Dall’anno scolastico 2020/2021, i docenti di religione di ruolo saranno assegnati, sia per le procedure di assunzione sia per quelle relative alla mobilità, alla istituzione scolastica.8. Saranno istituiti, entro sessanta giorni, dal Ministero dell’istruzione, dell’università` e della ricerca, la classe di concorso per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e i posti comuni di insegnamento della religione cattolica per la scuola dell’infanzia e primaria.1. 051. Lepri, Di Giorgi, Prestipino, Berlinghieri (PD), Frate (M5S)L’emendamento in sintesiIn sintesi, con l’emendamento n. 1051 i parlamentari Lepri, Di Giorgi, Prestipino, Berlinghieri (Partito Democratico), Frate (M5S) propongono, per il superamento della condizione di precariato degli insegnanti di religione, un concorso straordinario per titoli (20 punti) e servizio (50 punti) con sola prova orale non selettiva (30 punti), riservato a coloro che hanno maturato il requisito di almeno 36 mesi di servizio nella scuola statale negli ultimi otto anni scolastici. Ai fini dell’accesso al concorso si richiede lo svolgimento pregresso di servizio nella sola scuola statale.Al termine del triennio la graduatoria di merito sarà trasformata in graduatoria ad esaurimento.La quota percentuale dell’organico di ruolo è riformulata nella misura dell’80% (a.s. 2020/2021) e nella misura del 90% (dall’a.s. 2021/2022).Le immissioni in ruolo avverranno per il 50% dei posti disponibili dal concorso straordinario e dalla relativa graduatoria di merito e successiva sua trasformazione in graduatoria ad esaurimento. Per l’altro 50% da concorso ordinario del quale però l’emendamento non fornisce alcuna specificazione (in termini di tempi e contenuti).I docenti di religione immessi in ruolo saranno titolari nella scuola di assegnazione.Si propone, infine, l’istituzione della classe di concorso (scuola secondaria) e di posti di insegnamento (scuola infanzia e primaria).L’emendamento n. 1051 appare, quindi, quello più ampio nei contenuti e negli obiettivi.È l’unico che prospetta un ampliamento dell’organico di ruolo dall’attuale 70% al 90% e affronta anche le tematiche della titolarità nella sede scolastica e l’istituzione di una specifica classe di concorso e posti di insegnamento per l’insegnamento della religione cattolica.Snadir – Professione i.r. – 18 novembre 2019, h.20,30 -
Emendamento Toccafondi (Italia Viva): un testo completamente da rifare
L’esame degli emendamenti presentati al Decreto scuola è iniziato stamattina 18 novembre in VII Commissione istruzione alla Camera. Di seguito, il testo proposto dai parlamentari Toccafondi, Anzaldi, D’Alessandro, Librandi (Italia Viva):Art. 1-bis (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica)1. Il Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, previa specifica intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, è autorizzato a bandire entro il 2020 un concorso per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevede saranno vacanti e disponibili negli anni scolastici del 2020/2021 al 2022/2023.2. Una quota, non superiore al trentacinque per cento, dei posti della procedura di cui al comma 1 sarà riservata al personale docente di religione cattolica in possesso dell’idoneità diocesana che ha svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.3. Nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale di cui al presente articolo, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo dallo scorrimento delle graduatorie di merito di cui all’articolo 9, comma 1 del D.D.G. del 2 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U. n.10 – 4° serie speciale – del 6 febbraio 2004, con cui è stato indetto un concorso riservato per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica compresi nell’ambito territoriale di ciascuna diocesi, nella scuola dell’infanzia, elementare, media e secondaria di secondo grado.Con l’emendamento n. 1052 i parlamentari Toccafondi, Anzaldi, D’Alessandro, Librandi (Italia Viva) propongono un concorso ordinario per gli insegnanti precari di religione da bandire entro il 2020, previa specifica intesa con il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.Una quota non superiore al 35% dei posti disponibili e messi a concorso sarà riservata ai docenti che abbiano già svolto almeno tre anni di servizio.Nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale “continuano” ad essere effettuate le immissioni in ruolo dallo scorrimento delle graduatorie di merito di cui al D.D.G. 2 febbraio 2004.I deputati proponenti l’emendamento non prendono neppure in considerazione la possibilità di un concorso straordinario così come disposto per i precari delle altre discipline e ritengono, erroneamente, che al momento si facciano immissioni in ruolo attingendo allo scorrimento della graduatoria di merito del concorso del 2004.Insomma, un emendamento approssimativo che non risolve il problema del precariato degli insegnanti di religione. I precari che insegnano religione non hanno assolutamente bisogno di una quota riservata in un concorso ordinario.Riguardo, infine, agli emendamenti 1.059 [Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti (FI)], 1.02 [Mollicone, Frassinetti, Bucalo (FdI)] e 5.04 [Mollicone, Bucalo, Frassinetti, Rizzetto (FdI)] – che riprendono l’emendamento proposto dall’Anief – ne abbiamo già dato una valutazione negativa per i contenuti carenti e contraddittori e per l’elaborazione in modo approssimativa .Snadir – Professione i.r. – 18 novembre 2019, h.18,27 -
Pittoni torna a parlare del concorso per i docenti di religione. Lo Snadir ringrazia, ma chiede chiarezza
In merito all’emendamento al decreto Scuola proposto dal Sen. Mario Pittoni [emendamenti 1. 045 1.046 – Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso (Lega)], e dopo che lo Snadir ne ha evidenziato i punti deboli, il Senatore ha chiarito la sua posizione in un’intervista per il portale Tecnica della Scuola.
Interrogato sulle graduatorie dei vincitori del concorso, il Sen. Pittoni afferma che “è logicamente e giuridicamente deducibile che le sue graduatorie di merito non abbiano scadenza”.Ora è chiaro a tutti i Parlamentari, ai Giuristi e ai cittadini che una norma di legge deve distinguersi per «l’inequivocità e la chiarezza del significato delle definizioni e delle disposizioni, nonché la congrua sistemazione della materia in articoli e commi». Diversamente, se il testo di legge sta tra l’oscuro e l’ambivalente, sarà compito del Giudice dare chiarezza a ciò che il legislatore avrebbe dovuto descrivere chiaramente.Nell’emendamento proposto dal Sen. Pittoni non si afferma che la graduatoria di merito dell’atteso concorso straordinario per gli insegnanti precari di religione si trasformerà in una graduatoria ad esaurimento. Allora, per evitare che il testo dell’emendamento Pittoni debba poi essere interpretato dalla Magistratura, conviene a tutti che introduca una precisazione, e cioè che le graduatorie del concorso straordinario sono utilizzate per le immissioni a tempo indeterminato fino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria.Inoltre il Sen. Pittoni afferma che: aumentare i posti da immettere in ruolo dal 70% al 90% “non cambierebbe praticamente nulla: dove i posti da dare alle assunzioni, oggi al 70%, sono 4 diventerebbero non più di 5”.Qui il Sen. Pittoni mostra di non conoscere alcuni semplici dati: quelli relativi agli organici degli insegnanti di religione e il numero degli attuali docenti di religione di ruolo. Assicuriamo al Sen. Pittoni che la differenza è notevole: dove i posti con il 70% sono soltanto 4, diventeranno con il 90% ben 400 posti.Infine, la dichiarazione che “aumentando la percentuale al 90%, una condizione peraltro considerata inaccettabile per la Conferenza episcopale” ci lascia molto addolorati, perché, come affermato da Papa Francesco “Il lavoro precario è una ferita aperta per molti lavoratori. La precarietà è immorale”.Chiaramente, ci teniamo a ringraziare il sen. Pittoni per l’interessamento che sta manifestando nei confronti dei docenti di religione, con questo intervento vogliamo solamente sforzarci di portare, come Associazione sindacale, il nostro contributo di idee e proposte di miglioramento.Professione i.r. 18 novembre 2019