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  • Scorrimento GM 2004: assegnati 23 posti alla Toscana grazie all’intervento dello Snadir

    Ai primi di agosto avevamo tempestivamente segnalato al Ministero dell’istruzione che la tabella di ripartizione dei posti per le assunzioni in ruolo allegata al Decreto ministeriale n.93 dell’8 agosto 2020 riportava per la regione Toscana zero posti riservati agli aventi diritto allo scorrimento delle graduatorie del concorso bandito il 2 febbraio 2004. 
     
    Infatti, secondo una nostra verifica, i candidati in attesa di immissione in ruolo nella graduatoria di merito del 2004 per la Toscana, a seguito del concorso bandito DDG 2 febbraio 2004, risultavano essere invece 33 per la scuola secondaria di I e II grado, e zero per la scuola dell’infanzia/primaria. Tali disponibilità erano state però omesse.
     
    Nella lettera chiedevamo di provvedere immediatamente all’attribuzione per la Regione Toscana dei posti per l’immissione in ruolo dei docenti di religione nella scuola secondaria di I e II grado, spettanti a seguito dei pensionamenti al 1° settembre 2020.
     
    Con D.M. n.145 del 20 ottobre 2020 (registrato in questi giorni) il Ministero ha provveduto ad assegnare per l’anno scolastico 2020/2021 alla Toscana n.23 posti per l’immissione in ruolo degli insegnanti di religione di scuola secondaria di I e II grado.
     
    Nei prossimi giorni l’Ufficio scolastico regionale procederà alle operazioni per l’individuazione degli aventi diritto alla stipula del contratto a tempo indeterminato. Il Direttore regionale o un suo delegato – una volta ricevuta la comunicazione relativa alla verifica dell’idoneità da parte dell’Ordinario diocesano competente per territorio – provvederà alla stipula del contratto a tempo indeterminato, che avrà la decorrenza giuridica 1° settembre 2020 ed economica 1° settembre 2021.
    Ai sensi dell’art.3, comma 4 DM 850/2015, durante l’anno scolastico in corso, i docenti di religione interessati all’immissione in ruolo – avendo in essere in ruolo un contratto di incarico annuale – potranno svolgere il periodo di formazione e di prova
     
    Accogliamo positivamente l’attribuzione dei 23 posti alla Toscana, ma ribadiamo che l’esiguo numero di 472 posti sul territorio nazionale, a fronte di 3.520 posti nell’infanzia/primaria e di 3.080 posti nella secondaria di I e II grado sia assolutamente irragionevole e ingiustamente punitivo nei confronti dei docenti di religione.
     
    Riteniamo pertanto che debbano essere assunti a tempo indeterminato tutti i docenti presenti nelle graduatorie di merito del concorso del 2004 e che occorra prorogare la data di scadenza di pubblicazione del bando (prevista entro il 2020) per costruire con calma una modalità di assunzione attraverso una attraverso una procedura semplificata per stabilizzare attraverso l’immissione in ruolo di tutti i docenti precari di religione con 36 mesi di servizio.
     
    Orazio Ruscica
    Segretario nazionale Snadir

     

    Snadir – Professione i.r. – 26 novembre 2020

     

  • Ricostruzione di carriera del personale di ruolo e presentazione domande online

    La legge 107/2009 all’art. 1 comma 209, stabilisce che la ricostruzione di carriera del personale della scuola a tempo indeterminato, ivi inclusi i docenti di religione cattolica di ruolo, debba essere richiesta tra il 1 settembre e il 31 dicembre di ogni anno. Il fine di tale inserimento in un preciso periodo dell’anno si rende necessario affinché il MEF possa prevedere nella pubblicazione dei bilanci consuntivi e preventivi dello Stato il capitolo di spesa destinato al personale della scuola.
     
    Su “Istanze On Line” il personale Docente, Insegnante Religione Cattolica, personale Educativo e personale ATA potrà inoltrare la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità entro il 31 dicembre 2020.
     
    Ricordiamo che la Nota MIUR 17030 del 01-09-2017 e l’Avviso pubblicato al SIDI il 27 settembre 2018, al fine di progredire sulla strada della dematerializzazione, così come previsto dalla legge 183/2012 all’art. 15, hanno già reso disponibile sul portale “Istanze On Line” la funzione “Richiesta ricostruzione di carriera”. Tale funzione risolve quasi del tutto l’archiviazione cartacea dei fascicoli del personale, anche se – bisogna essere obiettivi – difficilmente si otterrà, in tempi brevi, una completa digitalizzazione del sistema.
     
    Chi potrà accedere a tale funzione? Attualmente sono i docenti a tempo indeterminato che hanno superato l’anno di formazione e prova così come previsto dal D.M. 850/2015. Chiaramente le domande di ricostruzione di carriera del personale di ruolo inviate alle istituzioni scolastiche prima del 1/9/2017 restano comunque valide.
     
    Qualora qualche docente di religione cattolica, assunto a tempo indeterminato, confermato in ruolo a partire dal 1° settembre 2010, non abbia ancora fatto richiesta di ricostruzione di carriera, ricordiamo che è bene procedere immediatamente a tale richiesta al fine di bloccare l’eventuale prescrizione del diritto a vedersi riconosciuto il servizio pre-ruolo.  In questo ultimo caso, potrà procedere alla richiesta tramite il portale “Istanze On line”, inviando  tramite la funzione “dichiarazione dei servizi” l’elenco dei servizi utili ai fini della ricostruzione, confermando quelli già inseriti a sistema o inserendo quelli che eventualmente non vi risultano, quelli svolti presso istituzioni scolastiche non statali o presso altre Amministrazioni.
     
    È dunque evidente che non sono interessati a questa nuova procedura i docenti di religione incaricati annuali aventi diritto alla ricostruzione di carriera così come previsto dalla legge 312/1980 art. 53 ultimo comma (cfr. anche la C.M. n.2/2001). Per quest’ultimi le domande, pur continuando ad essere presentate nella “finestra temporale” stabilita dalla Legge 107/2015, dovranno essere presentate in forma cartacea all’Istituzione Scolastica di servizio; permane l’obbligo da parte della stessa di elaborare i decreti e trasmetterli alla Ragioneria dello Stato di appartenenza entro il 28 febbraio di ogni anno.
     
    Per qualsiasi ulteriore chiarimento contattate la sede Snadir provinciale più vicina oppure la sede nazionale 0662280408 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 alle 13 e dalle ore 15,30 alle 19.00, oppure scrivendo a ricostruzioniestipendi@@snadir.it 
     
     
    Professione i.r.- 24 novembre 2020
     
  • SNADIR – “Concorso insegnanti di religione: urge proroga e procedura straordinaria per i precari”. Ruscica: “Chiediamo pari opportunità per tutti i docenti”

    Posticipare la scadenza dei termini per bandire il concorso per insegnanti di religione, prevista per il 31 dicembre e l’avvio di una procedura d’assunzione straordinaria per il personale docente di religione con oltre 36mesi di servizio.
     
    E’ questo quanto lo SNADIR – Sindacato Nazionale Autonomo degli Insegnati di Religione, chiede al Ministero dell’Istruzione.
     
    È trascorso ormai quasi un anno dalla conclusione dell’iter parlamentare sul tema del reclutamento dei docenti di religione cattolica – spiega il Segretario Nazionale SNADIR, Orazio Ruscica –. L’urgenza di una presa di posizione da parte del Ministero dell’Istruzione in merito alla definizione di procedure adeguate di assunzione a tempo indeterminato per il personale docente di religione cattolica si è tradotta nella formulazione della legge n. 159/2019, che, all’art. 1-bis, dopo ben 15 anni di completo disinteresse da parte del Parlamento ha sbloccato l’indizione di un concorso per i docenti di religione con l’obiettivo della loro immissione in ruolo”.
     
    Di contro, le intese precedenti tra le Organizzazioni Sindacali, il Servizio nazionale IRC della CEI e lo stesso Ministero dell’Istruzione auspicavano il reclutamento sia tramite concorso “straordinario”, per coloro che avessero maturato almeno 36 mesi di insegnamento con incarico su cattedra vacante, e sia con lo scorrimento della graduatoria dell’unico concorso del 2004 fino ad esaurimento.
     
    La legge n. 159/2019 attesta però una realtà diversa – sottolinea Ruscica –. A fronte di concorsi già svolti e da attuarsi con procedure straordinarie per i precari delle diverse discipline, solo per i docenti di religione precari è stata prevista una procedura ordinaria da bandire entro il 2020.
    Adesso, la fine dell’anno è alle porte, ma la situazione di assoluta straordinarietà che stiamo vivendo a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, rende impossibile lo svolgimento dei concorsi in assoluta sicurezza”.
     
    Alla luce di ciò, SNADIR chiede al Ministero dell’Istruzione di impegnarsi a posticipare la data entro cui bandire il concorso per l’assunzione in ruolo di circa 6.600 docenti.
     
    Inoltre – aggiunge ancora il Segretario Nazionale – riteniamo che il testo della legge n.159/2019 debba essere arricchito dalla predisposizione di una procedura straordinaria per l’assunzione del personale docente di religione con oltre 36 mesi di servizio e dalla necessaria revisione del vincolo normativo del 70% delle cattedre da assegnare a ruolo. Chiediamo che si finisca di aggirare, sia nella forma che nel merito, le norme che regolano la contrattazione sindacale e che si decida in tempi brevi di mettere a disposizione degli insegnati di religione, gli strumenti utili per conseguire i risultati professionali a cui tutti, legittimamente, aspirano. Basterebbe – è la richiesta dello SNADIR – bandire per questi docenti un concorso preferibilmente per soli titoli, culturali e di servizio, sul modello di quanto posto in essere dalla provincia autonoma di Trento, o in alternativa con solo una prova orale non selettiva sul modello previsto per gli abilitati della scuola secondaria e dei diplomati magistrali”.
     
    Ufficio Stampa Snadir
    Roma, 19 novembre 2020 – h.11,10

     

  • PENSIONI 2021: PUBBLICATE LE ISTRUZIONI OPERATIVE

    DOMANDE ENTRO IL 7 DICEMBRE 2020

    Schede sintetiche (flipbook – file pdf)

     
    Il Ministero dell’istruzione ha pubblicato il 13 novembre 2020 la Nota prot.36103 con la quale ha trasmesso ufficialmente il Decreto Ministeriale n. 159 del 12/11/2020, relativo alle cessazioni dal servizio del personale scolastico a decorrere dal 1° settembre 2021.
     
    Il termine ultimo per la presentazione, da parte del personale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del limite di età a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2020, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 7 dicembre 2020.
     
    Per i dirigenti scolastici il termine di presentazione delle istanze è il 28 febbraio 2021.
     
    Il termine del 7 dicembre 2020 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministero per la Funzione Pubblica.
     
    I soggetti interessati (personale docente, educativo, docenti di religione, dirigenti scolastici e ATA) dovranno presentare due tipologie di domande: una di cessazione dal servizio e una di pensione.
     
    Le domande di cessazione dal servizio (saranno attive due istanze Polis contemporaneamente: la prima conterrà le tipologia con le domande di cessazioni consuete, la seconda conterrà esclusivamente le istanze per la maturazione del requisito alla pensione quota 100) e le revoche delle stesse devono essere presentate con la procedura web Polis "Istanze on line" disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it). 
     
    I docenti a tempo determinato, compresi gli incaricati annuali di religione, invece devono presentare una comunicazione di collocamento in pensione utilizzando il modello cartaceo. Tale domanda dovrà essere inviata all’Istituzione scolastica di servizio dopo aver verificato i requisiti contributivi e presentato la domanda all’INPS, secondo le modalità sotto riportate.
     
    Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea. Il personale delle provincie di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvede ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
     
    Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 23 dicembre 2019.
     
    Le domande di pensione dovranno essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale (INPS, gestione ex INPDAP), esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
    • presentazione della domanda on-line, accedendo al sito dell´Istituto, previa registrazione
    • presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)
    • presentazione telematica della domanda attraverso l´assistenza gratuita del Patronato.
    Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.
     
     
    Di seguito i requisiti pensionistici richiesti 
    Requisiti
    Per l´anno 2021 le regole da applicarsi sono le seguenti.
    Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 67 anni compiuti entro il 31 agosto 2021 (collocamento d´ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2021 in virtù della disposizione prevista dall´articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.
     
    La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2021.
     
    L’Amministrazione sarà obbligata a collocare a riposo i dipendenti che in possesso dei requisiti della pensione anticipata, raggiungeranno i 65 anni di età entro il 31/08/2021.
     
    Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2021 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell’interessato.
    Inoltre ai sensi dell’art. 1, comma da 147 a 153 della legge del 27 dicembre 2017, n. 205, l’accesso, d’ufficio o a domanda, alla pensione di vecchiaia, per il personale che rientra tra le categorie di lavoratori destinatari della suddetta norma ( lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni), e che abbia i requisiti previsti, è consentito al raggiungimento di 66 anni e 7 mesi di età purché l’anzianità contributiva dei 30 anni sia maturata entro il 31 agosto 2021 (Circolare Inps n.126 del 2018).
     
     
    Requisiti di accesso ai sensi dell´art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243. "Opzione donna"
    Possono presentare la domanda le lavoratrici che entro il 31/12/2019 (nella legge di bilancio la data dovrebbe essere aggiornata al 31/12/2020) hanno almeno 58 anni di età e almeno 35 anni di contributi.
     
     
    Trattenimento oltre i limiti di età
    Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.
     
    Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2021 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2021, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.
     
    Ape sociale
    Coloro che sono interessati all’accesso all’Ape sociale potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’ Inps, presentare la domanda di cessazione dal servizio con modalità cartacea con effetto dal 1° settembre 2021.
     
    QUOTA 100
    Coloro che sono interessati all’accesso alla pensione con Quota 100 è necessario che entro il 31/12/2021 abbiano almeno 62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva. Questa norma, tranne che si intervenga con una nuova formula alternativa, non sarà più attuata nei prossimi anni e si tornerà alla legge Fornero.
     
     
     
    Snadir – Professione i.r. – 16 novembre 2020, h.10,00

     

  • Iscrizioni anno scolastico 2021/2022 e scelta dell’IRC tramite la procedura on line

    Il termine delle iscrizioni è stato fissato dal Miur al 22 gennaio 2021 per la scuola dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione (primaria e secondaria di primo grado), della scuola secondaria di secondo grado e per i corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP).
     
    Il Miur ha pubblicato la Nota ministeriale prot.AOODGOSV.20651 del 12 novembre 2020 con la quale ha definito la questione delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2021/2022. 
    Le domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia, alle prime classi delle scuole del primo ciclo di istruzione (primaria e scuola secondaria di primo grado) e alle prime classi del secondo ciclo (secondaria di secondo grado), comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale (qualifiche di durata triennale), alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici, potranno essere presentate dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 e fino alle ore 20.00 del 22 gennaio 2021.
     
    La  Nota ministeriale prot.AOODGOSV20651 del 12 novembre 2020 ricorda che all’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal Centro di formazione professionale prescelto. Pertanto, il modulo di iscrizione predisposto dalle scuola, potrà richiedere ulteriori informazioni strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto a ciascuno specifico obiettivo che si intende perseguire e che sia inserito nel piano triennale dell’offerta formativa.
    Inoltre, rammenta anche la necessità di osservare scrupolosamente le disposizioni del Codice, con particolare riferimento agli articoli 2 sexies e 2 octies, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e, in particolare, gli articoli 9 e 10 relativi al trattamento di particolari categorie di dati personali (ex dati sensibili) e dei dati relativi a condanne penali e reati, effettuato nell’ambito delle predette operazioni.
    Le scuole dovranno fornire l’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento ai diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679.
     
    Iscrizioni on line
    In applicazione dell’art.7, comma 28 del decreto legge n.95/2012, convertito dalla legge n.135/2012, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado statali), ai corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali e ai Centri di Formazione Professionali (CFP) accreditati dalle Regioni le quali, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line.
     
    Sono escluse dal sistema di “Iscrizione on line” le sezioni di scuola dell’infanzia, scuole delle province di Aosta, Trento e Bolzano, le classi terze dei licei artistici, degli istituti tecnici, i percorsi di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”, i percorsi di istruzione per gli adulti attivati anche presso gli istituti di prevenzione e pena e, al fine di garantire una adeguata protezione e riservatezza, gli alunni in fase di preadozione.
     
    Le famiglie potranno registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti oppure utilizzando l’identità digitale SPID, a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020. Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. È utile ricordare che l’iscrizione deve essere sempre condivisa dai genitori; pertanto il genitore che compila la domanda di iscrizione dichiara di aver effettuato a scelta in osservanza degli artt. 316 co1, 337 – ter co.3 e 337 quater co.3 del Codice civile.
    In sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione e indicare fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2020/2021. Per affiancare i genitori nella scelta è disponibile una nuova App del portale Scuola in Chiaro che permette di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni sugli istituti. 
     
    Per gli alunni delle classi successive alla prima e per quelli ripetenti la classe prima, ad eccezione delle iscrizioni alla classe terza del liceo artistico o di uno degli indirizzi dell’istruzione tecnica, l’iscrizione è disposta d’ufficio.
     
    Adempimenti delle scuole
    Il modello della domanda sarà reso disponibile alle famiglie attraverso l’applicazione internet “Iscrizioni on line” a cui si può accedere dal sito web del MIUR all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it/ .
    Prima dell’avvio delle iscrizioni tutte le istituzioni scolastiche dovranno aggiornare le informazioni che le caratterizzano, utilizzando la funzione del portale SIDI “Scuola in chiaro” nell’Area “Rilevazioni”, hanno a disposizione il rapporto di autovalutazione (RAV). Questa operazione consentirà alle famiglie di disporre di un quadro quanto più esauriente possibile.
     
    Offerta formativa
    Le iscrizioni alle classi prime della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado è effettuata a domanda, esclusivamente on line. I predetti modelli, ferme restando le informazioni riportate negli stessi, potranno essere contestualizzati a cura delle singole istituzioni scolastiche autonome e adeguati alle indicazioni della Regione per quanto riguarda i percorsi di IeFP.
     
    Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia (esclusa dalla procedura di “Iscrizione on line”) possono essere iscritti a domanda presso l’istituzione scolastica prescelta, come da Scheda A, i bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2021; anche i bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile 2022 possono essere iscritti. La frequenza di questi ultimi è condizionata: alla disponibilità di posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa, alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità di accoglienza. 
    Relativamente agli adempimenti vaccinali si richiama l’attenzione sull’attuazione delle misure di semplificazione previste dall’art.3 bis del D.L. 7 giugno 2017, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n.119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci.
    L’orario di funzionamento offerto alle famiglie è di 40 ore settimanali, di 50 ore settimanali (orario prolungato), 25 ore settimanali (orario ridotto) con svolgimento dell’attività educativa nella fascia del mattino.
    È possibile presentare una sola domanda di iscrizione.
    All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale compilano anche la Scheda B, relativa alla scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica.
    Per i bambini che non se ne avvalgono, dovrà essere compilato, tra il 31 maggio e il 30 giugno 2021, anche la Scheda C per la scelta delle attività alternative.
     
    Alla scuola primaria potranno essere iscritti, esclusivamente tramite la procedura on line, i bambini che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 2021 e potranno comunque anticipare la frequenza i bambini che compiono 6 anni entro il 30 aprile 2022. 
    Circa il quadro orario, come previsto dal riordino, le famiglie potranno scegliere le 24, le 27 ore; fino a 30 ore; 40 ore (tempo pieno).
    L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze queste che dovranno essere portate a conoscenza dei genitori all’atto dell´iscrizione, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione.
    Due considerazioni. In questi anni le famiglie hanno bocciato il “maestro unico”. Sarà utile pertanto invitare le scuole ad elaborare un Piano Triennale dell’Offerta Formativa che proponga i modelli organizzativi della scuola del modulo (30 e 40 ore settimanali) con la presenza degli specialisti di religione. Inoltre è bene tener presente che – come abbiamo già affermato nel febbraio 2009 – la presenza degli specialisti di religione restituisce le ore da dedicare al recupero di gruppo o individualizzato oppure per ampliare l’offerta formativa della scuola fino a 30 ore. Pertanto una scuola che vuol assicurare alle famiglie e ai bambini un Piano Triennale dell’Offerta Formativa qualitativamente alto, capace di assicurare il successo scolastico degli alunni di scuola primaria dovrà ritrovare le ore da dedicare al recupero di gruppo o individualizzato o per assicurare l’estensione del tempo pieno o del modello orario settimanale delle 30 ore.
     
    Nella scuola secondaria di primo grado le famiglie potranno scegliere, per quanto riguarda il quadro orario, le 30 ore settimanali oppure le 36 ore elevabili fino a 40 ore (il cosiddetto tempo prolungato). 
    L’accoglimento delle opzioni per i modelli orari di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in face orarie pomeridiane, circostanze queste che dovranno essere portate a conoscenza dei genitori all’atto dell’iscrizione, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione.
    L’iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado è effettuata esclusivamente tramite la procedura on line.
    Negli Istituti Comprensivi non si procede all’iscrizione d’ufficio, ma si dovrà utilizzare la procedura di iscrizione on line. Gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno la priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.
    Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Le istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il 22 gennaio 2021 e comunque non oltre quindici giorni dopo tale data.
     
    Obbligo di istruzione
    L’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. Dopo il primo ciclo, tale obbligo si completa con la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione e formazione professionale (IeFP).
    I ragazzi che hanno compiuto 15 anni di età potranno assolvere l’obbligo di istruzione anche tramite la stipula di un contratto di apprendistato (art.43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81).
    È possibile assolvere all’obbligo anche con la modalità dell’istruzione parentale. In questo caso, a garanzia dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, il minore è tenuto a sostenere annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidato esterno fino all’assolvimento dell’obbligo.
    L’obbligo di istruzione mira a garantire a tutti l’acquisizione delle competenze di base, necessarie per l’esercizio dei diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la responsabilità dei genitori, delle istituzioni scolastiche, dall’Amministrazione scolastica, dalle Regioni e dagli Enti locali.
     
    Nella scuola secondaria di secondo grado, ai fini della prosecuzione del percorso di studi, le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, debbono essere effettuate esclusivamente on line.
    Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad una sola delle diverse tipologie di istituti di istruzione secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, e in subordine fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.
    Si ricorda che i
    • nuovi Licei (Allegato 1) comprendono il Liceo Artistico (articolato negli indirizzi di Arti Figurative, Architettura e Ambiente, Design, Audiovisivo e Multimediale, Grafica e Scenografia), il Liceo Classico, il Liceo Linguistico, il Liceo Musicale e coreutico, il Liceo delle Scienze Umane (con eventuale opzione economico sociale), il Liceo Scientifico (con eventuale opzione per scienze applicate o sezioni ad indirizzo sportivo);
    • nuovi Istituti Tecnici (Allegato 2) comprendono due settori (economico e tecnologico) a loro volta suddivisi nei seguenti indirizzi: Settore economico: a) Amministrativo, Finanza e Marketing, b) Turismo. Settore tecnologico: a) Meccanica, Meccatronica ed Energia, b) Trasporti e Logistica, c) Elettronica ed Elettrotecnica, d) Informatica e Telecomunicazioni, e) Grafica e Comunicazione, f) Chimica, Materiali e Biotecnologie, g) Sistema Moda, h) Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, i) Costruzioni, Ambiente e Territorio;
    • nuovi Istituti Professionali (Allegato 3) comprendono due settori (servizi, industria e artigianato) a loro volta suddivisi nei seguenti indirizzi: Settore dei servizi: a) Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, b) Servizi socio-sanitari, c) Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, d) Servizi commerciali; Settore Industria e Artigianato: a) Produzioni industriali ed artigianali, b) Manutenzione e assistenza tecnica.
    Licei musicali e coreutici
    L’iscrizione degli studenti ai percorsi del liceo musicale e coreutico è subordinata al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche.
    Le istituzioni scolastiche organizzeranno la prova orientativo-attitudinale in tempi utili a consentire alle famiglie, nel caso di mancato superamento della prova medesima, di potersi rivolgere eventualmente ad altra scuola, entro il termine di scadenza delle iscrizioni (22 gennaio 2021) e comunque non oltre i quindici giorni dopo tale scadenza.
    Il numero delle classi prime non potrà superare per l’a.s. 2021/2022 il numero delle classi funzionanti nel corrente anno scolastico.
     
    Licei scientifici ad indirizzo sportivo
    Le classi prime possono essere attivate esclusivamente nelle scuole statali che risultano autorizzate dai rispettivi piani regionali dell’offerta formativa e nelle scuole paritarie che hanno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica per lo specifico indirizzo di studi. Sarà consentita, anche per l’a. s. 2021/2022, l’attivazione di una sola classe prima per ciascuna istituzione scolastica.
     
    Istruzione alla prima classe dei percorsi quadriennali
    Il Piano nazionale di innovazione ordinamentale di cui al D.M. n.567 del 3 agosto 2017, ha previsto dall’a.s. 2018/2019 l’attuazione di un piano nazionale di innovazione ordinamentale con la riduzione di un anno dei percorsi di cento classi prime di istituzioni scolastiche di scuola secondaria di secondo grado che hanno indirizzi dei licei e degli istituti tecnici.
    Sarà consentita, anche per l’a. s. 2021/2022, l’attivazione di una sola classe prima per ogni indirizzo di studio per ciascun percorso quadriennale autorizzato.
     
    Licei artistici
    Dal 4 al 22 gennaio 2021 si effettuano le  iscrizioni alla classe terza dei licei artistici degli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe prima dell’inizio della lezioni dell’a.s. 2021/2022.
    Le iscrizioni al terzo anno dei licei artistici sono escluse dalla procedura delle iscrizioni online.
     
    Classi terze Istituti Tecnici
    Dal 4 al 22 gennaio 2021 si effettuano le iscrizioni alla classe terza degli istituti tecnici e professionali degli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s. 2021/2022. Se l’iscrizione, invece, è corrispondente all’indirizzo o articolazione del percorso di studi già frequentato, l’iscrizione alla classe terza è disposta d’ufficio. Le iscrizioni alle classi terze degli istituti tecnici e professionali sono disposte d’ufficio, ma in diversi casi (indirizzi) occorre presentare apposita domanda.
    Le iscrizioni al terzo anno degli istituti tecnici e professionali sono escluse dalla procedura delle iscrizioni online.
      
    Classi prime degli istituti professionali
    Per quanto riguarda l’iscrizione alla prima classe degli istituti professionali statali e paritari, gli studenti e le famiglie dovranno fare riferimento ai nuovi indirizzi di studio (Allegato 3)  attivati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del d.lgs. 61 del 2017.
     
    Classi terze degli Istituti Professionali
    Dall’anno scolastico 2020/2021 è attivo il terzo anno dei nuovi istituti professionali di cui al decreto legislativo n. 61 del 2017 e al decreto interministeriale n. 92 del 2018.
    Con il nuovo ordinamento il triennio degli istituti professionali non sarà più organizzato con le articolazioni e opzioni come nel precedente ordinamento.
    Le domande di iscrizioni alla terza classe degli studenti, pertanto, saranno gestite all’interno di ogni istituzione scolastica in relazione all’effettiva offerta formativa da questa erogata e alle diversificate opportunità` di orientamento offerte agli studenti in ordine ai percorsi formativi specifici richiesti dal territorio e adottati dalla singola scuola.
     
    Percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”
    Entro il termine del 22 gennaio 2021 è possibile richiedere l’iscrizione all’anno di specializzazione per “Enotecnico”, nelle scuole ove esso sia attivato, esclusivamente da parte dei frequentanti il quinto anno o dei diplomati degli istituti tecnici dell’indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”.
    L’attivazione dei percorsi di specializzazione per “Enotecnico” è consentita, a livello nazionale, solo per un numero di classi/corsi corrispondente a quelli funzionanti nell’anno scolastico 2009/2010.
    Le predette iscrizioni sono escluse dalla procedura delle “Iscrizioni on line”.
     
    Iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) 
    Le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti professionali statali in regime di sussidiari età`, nonché´ dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni aderenti al sistema "Iscrizioni on line" su base volontaria.
    L’iscrizione on line ai centri di istruzione e formazione professionale regionali e` riservata esclusivamente agli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 e intendano assolvere l’obbligo di istruzione attraverso la frequenza di corsi di IeFP.
     
    Trasferimento di iscrizione
    Qualora i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un’istituzione scolastica o formativa e prima dell’inizio ovvero nei primi mesi dell’anno scolastico, di norma entro il 30 novembre 2021, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione.
    In ipotesi di trasferimento di iscrizione da un’istituzione scolastica ad altra avente le medesime caratteristiche o lo stesso indirizzo di studi, la relativa domanda può essere presentata, per eccezionali motivi debitamente rappresentati (es. imprevisto trasferimento della famiglia in altra città), anche nel periodo successivo ai primi mesi dell’anno scolastico.
    In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione.
     
    Alunni con disabilità
    Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza – a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – comprensiva della diagnosi funzionale.
     
    Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
    Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni.
     
    Alunni con cittadinanza non italiana
    Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana.
     
    Percorsi istruzione degli adulti
    I percorsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono riorganizzati, come noto, ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, in
    • percorsi di istruzione di primo livello, realizzati dai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione di cui al d. m. 22 agosto 2007, n. 139
    • percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all’art. 4, co. 6, del d.P.R. 263 del 2012, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica.
    Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
    La scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dagli interessati (i genitori o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell’iscrizione, mediante compilazione dell’apposita sezione on line ovvero per le iscrizioni che non siano presentate on line, del modello nazionale di cui alla Scheda B.
    "La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati" ( Nota ministeriale prot.AOODGOSV.20651 del 12 novembre 2020Circolare ministeriale prot.AOODGOSV.22994 del 13 novembre 2019, Circolare Ministeriale AOODGOSV/prot. 18902 del 7 novembre 2018Circolare Ministeriale AOODGOSV/prot. 14659 del 13 novembre 2017Circolare Ministeriale n. 10 AOODGOSV/prot.12918 del 15 novembre 2016,Circolare Ministeriale n.22 prot.14017 del 21 dicembre 2015Circolare Ministeriale n. 51 prot.0008124 del  18 dicembre 2014Circolare Ministeriale n. 28 prot.206 del  10 gennaio 2014 ; C.M. n.96 del 17 dicembre 2012C.M. n. 110 del 29 dicembre 2011; C.M. n.101 del 30 dicembre 2010; C.M. n.4 del 15 gennaio 2010C.M. n.4 del 15 gennaio 2009; C.M. n.110 del 14 dicembre 2007 punto 12; C.M. 20 dicembre 2002, prot. 3642; art. 310, c.3, D.L.vo 16 aprile 1994, n.297; n.119 del 6 aprile 1995).
    Dalla legge n.281 del 18 giugno 1986 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n.13 dell’11/14 gennaio 1991 discende l’obbligo di separare il momento della scelta di avvalersi (o non) dell’insegnamento della religione (Scheda B), dalle opportunità per i non avvalentesi (Scheda C ).
    Ricordiamo che nella scuola dell’infanzia la scelta va proposta anno per anno, mentre nella scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado solo il primo anno.
     
    Il Tar Lazio con sentenza n.10273 del 9/10/2020 ha stabilito che la “scelta delle attività alternative (…) deve avvenire in tempi che garantiscano la tempestiva programmazione e l’avvio dell’attività didattiche secondo quanto richiesto dai principi di ragionevolezza e buon andamento” e ha obbligato il Ministero dell’istruzione ha conformarsi per gli anni scolastici a venire.
    La sentenza del Tar Lazio riteniamo che tuteli gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della regione e, di riflesso, gli insegnanti di religione, spesso costretti (anche con ordini di servizio) alla vigilanza degli alunni non avvalentesi ma lasciati in classe in mancanza della tempestiva ed obbligatoria programmazione di specifiche attività alternative (AA).
    La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2021 con le medesime credenziali di accesso.
    Le diverse opzioni alternative all’insegnamento della religione: attività didattiche e formative; attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado); non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. "La scelta specifica di attività alternative ha effetto per l’intero anno scolastico"(C.M. n. 110 del 29 dicembre 2011; C.M. n.101 del 30 dicembre 2010;  C.M. n.4 del 15 gennaio 2010).
    Le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
     
    La Redazione
     
     
    Snadir – Professione i.r. – 14 novembre 2020, h.11,00