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  • Covid, denuncia di infortunio e copertura assicurativa del personale scolastico: i chiarimenti Inail

    Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la nota n.688 del 5 maggio 2021, in merito ai chiarimenti Inail per quanto riguarda la denuncia di infortunio del personale scolastico positivo al Covid-19 e la copertura assicurativa per studenti e docenti in didattica a distanza o didattica digitale integrata.
     
    Qui una sintesi della nota:
     
    Responsabilità del datore di lavoro
    • Con provvedimento legislativo (art.42, comma 2, decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27), l’infezione da SARS-Cov-2 in occasione di lavoro è stata equiparata all’infortunio sul luogo di lavoro.
    • La responsabilità del datore di lavoro per contagio del personale in occasione di lavoro è “limitata” alle sole ipotesi di violazione della legge o degli obblighi derivanti dai protocolli e dalle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33.
     
    Attività lavorative ad elevato rischio di contagio
    • Insegnanti, dirigenti scolastici, personale ATA, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, tecnici, educatori ed altri, qualora la prestazione lavorativa sia resa in presenza, sono da intendersi esposti ad elevato rischio di contagio.
    • Tutti i casi di malattia-infortunio da Covid-19 debbono essere oggetto di rigorosa istruttoria medico-legale, diretta a verificare l’esistenza di elementi gravi, precisi e concordanti in ordine al fatto che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro.
    • Non tutti i casi di infezione occorsi alle categorie di lavoratori ad elevato rischio di contagio sono automaticamente tutelati e indennizzati dall’Inail.
    • L’Inail è sempre tenuto a verificare, caso per caso, le circostanze dell’infortunio denunciato, anche in ragione dell’ammissibilità della prova contraria (il contagio, ad esempio, potrebbe essere avvenuto in ambito familiare).
     
    Obblighi di denuncia:
    • l’obbligo di presentare per via telematica la denuncia/comunicazione di infortunio, nei casi in cui il personale scolastico risulti positivo al Covid 19, sorge esclusivamente in presenza della prescritta certificazione medica di infortunio, rilasciata dal medico che ha prestato la prima assistenza al lavoratore e soltanto se il dirigente scolastico ne conosce i dati di riferimento.
    • La denuncia di infortunio deve essere presentata entro due giorni da quello in cui si ha avuto notizia dell’infezione.
    • La violazione dell’obbligo di presentare denuncia di infortunio in presenza di un certificato medico di infortunio è oggetto di sanzione amministrativa pecuniaria.
    • L’Inail è tenuto ad istruire il caso di infortunio, non solo in base al certificato medico di infortunio trasmesso dal medico e alla denuncia di infortunio presentata dal datore di lavoro, ma anche su segnalazione del lavoratore, del patronato che lo assiste, nonché dell’Inps, nei casi in cui emerga che l’evento lesivo è da configurare come infortunio-malattia avvenuto in occasione di lavoro e non come semplice malattia.
    • le sedi dell’Inail sono tenute a chiedere al datore di lavoro, compresi i dirigenti scolastici, di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell’istruttoria.
    • Fuori da questi due casi (presenza di un certificato medico d’infortunio rilasciato al lavoratore e richiesta di denuncia della Sede Inail), non è ravvisabile alcun obbligo di denuncia/comunicazione in capo ai dirigenti scolastici.
     
    Denunce per studenti risultati positivi al Covid-19
    • L’Istituto ha chiarito che l’assicurazione obbligatoria pubblica è prevista per gli studenti direttamente adibiti alle seguenti attività:
    a) esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
    b) attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
    c)  attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
    d) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.
    • Sono quindi esclusi gli infortuni non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l’obbligo di legge, così come l’infortunio in itinere occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto.
     
    Infortuni docenti e studenti durante la didattica a distanza
    • La didattica a distanza è erogata attraverso il collegamento internet e tramite apposite piattaforme e comporta l’utilizzazione diretta da parte dello studente e dell’insegnante di dispositivi elettronici e elettrici che costituiscono di per sé fonti di esposizione a rischio, esattamente come avviene per le attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere attuate con l’ausilio di macchine elettriche, già coperte dall’assicurazione Inail.
    • L’Istituto ha precisato che la copertura assicurativa non può che comprendere anche eventuali lezioni di scienze motorie e sportive erogate in DAD.
    • Per quanto riguarda gli studenti, la copertura assicurativa in caso di didattica a distanza, è la medesima per loro prevista nello svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche e di lavoro effettuate “in presenza” nelle aule scolastiche o in altro luogo specificatamente individuato, sia nell’ambito dell’attività scolastica tradizionale che nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
    • Per quanto riguarda gli insegnanti, già prima dell’introduzione della DAD, la copertura assicurativa è stata prevista:
    a)  nelle ipotesi in cui, ai fini dello svolgimento dell’attività, facciano uso di apparecchi/macchine elettriche (videoterminali, computer, tablet, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, ecc.), ovvero frequentino un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine;
    b)  come dettato dalle ipotesi particolari in cui siano direttamente adibiti ad esperienze tecnico-scientifiche, ad esercitazioni pratiche e ad esercitazioni di lavoro
     
     
     
     

     

    Snadir – Professione i.r. – 6 maggio 2021 – h.13,00

  • Lo Snadir incontra l’On. Vittoria Casa sulla questione Concorso Idr

    Si è svolto questo pomeriggio in modalità telematica, l’incontro tra la Presidente della VII Commissione Istruzione alla Camera, On. Vittoria Casa e lo Snadir, rappresentati dal Segretario Nazionale, prof. Orazio Ruscica, e dal prof. Domenico Zambito, componente della segreteria nazionale Snadir.
     
    Durante l’incontro, Ruscica ha evidenziato quanto l’art.1bis della legge 159/2019 contribuisca a reiterare una situazione di forte squilibrio e discriminazione tra gli insegnanti di religione e i docenti che insegnano altre discipline, proponendo una procedura concorsuale che non dà risposte concrete al precariato degli insegnanti di religione.
     
    Ruscica ha inoltre fatto presente che il Procuratore generale della CEDU si è espresso in modo chiaro nel descrivere la situazione discriminatoria in cui versano i docenti precari che insegnano religione e che non sussistono “ragioni obiettive”  che possano giustificarla.
     
    Da qui, l’urgenza di emendare i commi 1 e 2 dell’art.1bis della legge 159/2019 e cioè di riformulare la tipologia del concorso da ordinario a procedura straordinaria non selettiva riservandolo a coloro che hanno svolto almeno 36 mesi di servizio nell’IRC, come già previsto per i docenti di tutte le altre discipline e aumentando la quota dei posti dal 70% al 95% in un triennio/quadriennio. Dopo l’avvio della procedura straordinaria potrà essere prevista anche una successiva procedura ordinaria.
     
    Ruscica ha poi fatto presente che la predetta procedura straordinaria permetterebbe l’immissione in ruolo del personale docente di religione a costo zero, in quanto entrerebbero in ruolo docenti aventi già la progressione economica di carriera.
     
    La Presidente della VII commissione, On. Vittoria Casa, ha fatto presente di conoscere bene la condizione lavorativa dei docenti di religione, e ha ribadito la necessità e l’urgenza di affrontare la questione dei docenti precari di religione, assicurando da parte sua l’impegno di farsi portavoce delle istanze di questi lavoratori della scuola per poter trovare soluzioni condivise tra le diverse forze politiche.
     
    Lo Snadir ringrazia la Presidente On. Casa per l’ascolto e per la disponibilità e rinnova ancora una volta il suo impegno a favore di tutti gli insegnanti di religione, con il traguardo di dare risposte fattive e concrete alle richieste dell’intera categoria di docenti.
     
     
     
    Snadir – Professione i.r. – 3 maggio 2021 – h.19,00
  • Potenziamento: utilizzo illegittimo dei docenti per attività alternativa alla religione cattolica bloccato dal Ministero dell’istruzione

    Anche quest’anno nella circolare sugli organici (Nota prot.13520 del 29 aprile 2021), il Ministero dell’istruzione ha inserito una disposizione relativa all’utilizzo dei docenti dell’ex organico potenziato nelle attività di alternativa alla religione cattolica.
     
    È un risultato raggiunto dallo Snadir già nel 2017.  Tale precisazione impedirà, anche per il prossimo anno scolastico, l’utilizzo illegittimo dei docenti (ex organico potenziato) per l’attività alternativa impartita come disciplina di potenziamento curriculare (musica, economia e diritto, inglese, spagnolo, ecc.), così come era stato già predisposto in diverse scuole.  
     
    Infatti nella nota si afferma che “Le attività di potenziamento introdotte dalla Legge n. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogamente a quanto avviene per quelle curriculari, devono restare estranee alle attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica.”.
     
    Sarà quindi impedita la discriminazione, a danno degli studenti avvalentesi dell’insegnamento della religione cattolica, che, diversamente, sarebbero risultati esclusi da attività didattiche che, in quanto previste nell’area di potenziamento, devono necessariamente essere offerte a tutti.
     
     


     
    Snadir – Professione i.r. – 30 aprile 2021, h.9,00
  • 510 milioni di euro alle scuole, ma nessun intervento efficace per risolvere i vecchi problemi

    Il Ministero dell’istruzione ha presentato nella giornata del 27 aprile ai sindacati il provvedimento con il quale si prevedono 510 milioni di euro per consentire alle scuole la progettazione e l’organizzazione di iniziative per rinforzare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti che, a causa della pandemia Covid-19 e della necessità di ricorrere più volte alla didattica a distanza con frequenti interruzioni delle lezioni in presenza, sono state conseguite in modo non adeguato esacerbando le differenze tra loro anziché annullarle.
     
    Le indicazioni fornite, al momento, sono molto generiche, ma a una prima lettura si possono evidenziare alcuni punti non del tutto chiari. 
    Occorre anzitutto precisare che la novità vera dei 500 milioni finanziati sono i 150 milioni da assegnare alle scuole in base alla popolazione scolastica, (18.000 euro circa per ogni scuola). Il resto delle somme (i 320 milioni e gli altri 40 milioni) sono fondi già previsti dai PON e dalla legge 440.
    Rimangono, inoltre, alcune perplessità, soprattutto rispetto alla realtà in cui le Scuole operano.
    Si chiede, per esempio, alla Scuola di operare con “modalità innovative, sguardi plurimi, apporti differenziati” e ci si dimentica che quotidianamente ogni Scuola e ogni singolo docente opera con sguardo plurimo, con apporti differenziati e in modalità innovative e spesso a proprie spese, non solo economiche, ma di tempo offerto volontariamente per il bene di tutti gli studenti e le studentesse, raramente con compensi adeguati.
    Si immagina poi la realizzazione di un “ponte formativo” che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022, che possa restituire agli studenti quello che più è mancato in questo periodo: “lo studio di gruppo, il lavoro in comunità, le uscite sul territorio, l’educazione fisica e lo sport, le esperienze accompagnate di esercizio dell’autonomia personale. In altri termini, attività laboratoriali utili al rinforzo e allo sviluppo degli apprendimenti, per classi o gruppi di pari livello.”.
    Non si dice che i lavori di costruzione di questo “ponte” sono già in atto da mesi. Mesi in cui docenti e studenti  hanno operato in situazioni di estremo disagio utilizzando  propri strumenti e proprie risorse per poter affrontare la DAD in favore di una didattica che non si è mai veramente fermata e cercando di rendere visibile anche quel minimo di socializzazione che altrimenti sarebbe andato perso.
    Nessun docente si è risparmiato. Le scuole dell’infanzia e del primo ciclo hanno ripreso le attività in presenza dal mese di settembre in tutto il Paese e le scuole secondarie di secondo grado non hanno mai interrotto l’attività didattica, anche se a distanza.
     
    Il documento afferma poi che: “L’adesione degli studenti, delle loro famiglie e dei docenti sarà su base volontaria e le iniziative delle Istituzioni scolastiche saranno declinate in ragione dello specifico contesto, stabilendo “relazioni di comunità” con le risorse del territorio e adottando per quanto possibile veri e propri “patti educativi per la formazione”.
    Rimane da chiarire un aspetto: questi “patti educativi per la formazione” a chi competeranno?
    Sembra chiaro che ogni Collegio dei Docenti sarà chiamato a deliberare, immaginiamo in tempi brevissimi, senza quel necessario lasso di tempo per un adeguato approfondimento. Non è chiaro poi quale possa essere il ruolo degli insegnanti coinvolti in forma volontaria nel progetto: devono insegnare, fare recuperi o identificarsi come animatori? Oppure devono essere “accoglienti” in un nuovo ruolo di babysitteraggio? Si tratta di una continuità del tempo scuola da far digerire alla stragrande maggioranza delle ragazze e dei ragazzi stanchi e demotivati da ormai due anni di didattica a singhiozzo? E lì dove non si ha la fortuna di avere spazi aperti (pensiamo alle grandi città, ove le scuole sono imbottigliate tra il cemento), le attività si svolgeranno al chiuso di un’aula con una temperatura esterna e interna insostenibile, anche dal punto della sicurezza?
     
    I punti da chiarire rimangono al momento tanti, troppi gli interrogativi. Uno svetta tra gli altri: perché arrovellarsi per trovare soluzioni straordinarie e difficilmente attuabili quando si potrebbero utilizzare le risorse previste per un piano di adeguamento alle strutture scolastiche o per assumere i precari che servirebbero a coprire tutti i posti dell’organico al fine di assicurare le attività didattiche o ancora per diminuire il numero degli alunni per classe?
    Insomma, perché non correggere le storture esistenti nel sistema attuale invece di mettere in piedi nuovi pretesti per continuare a ignorarle?
     
    Orazio Ruscica, Segretario nazionale
     
     
    Snadir – Professione i.r. – 29 aprile 2021 – h.20,00
     
     
     
     

     

  • Snadir, servizio di assistenza fiscale 2021

    MODELLO 730/2021 – REDDITI 2020

    DSU – ISEE – IMU – RED

     
    Anche quest’anno lo SNADIR offre ai propri iscritti il servizio di Assistenza Fiscale, che consentirà di adempiere alle prossime scadenze fiscali senza particolari preoccupazioni in ordine al pagamento delle imposte, alla presentazione della dichiarazione nonché al rapido recupero dell’eventuale rimborso d’imposte sui redditi.
     
    Al riguardo si ricorda che il Modello 730 può essere utilizzato principalmente dalle seguenti categorie di contribuenti:
    • Lavoratori dipendenti;
    • Pensionati;
    • Sacerdoti;
    • Soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
    • Lavoratori con contratto a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno (se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto che dovrà  effettuare il conguaglio).
    • Personale scuola con contratto di lavoro a tempo determinato (se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2020 al mese di giugno dell’anno 2021).
    • Produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (MOD.770), Irap e Iva.
     
    Possono presentare il modello 730 – anche in assenza del sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio – i contribuenti che nel 2020 hanno percepito reddito di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e nel 2021 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio.
    Inoltre, possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2020 hanno percepito:
    • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio co.co.co. e contratti di lavoro a progetto)
    • redditi dei terreni e dei fabbricati
    • redditi di capitale
    • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)
    • redditi diversi (per esempio, redditi di terreni e fabbricati situati all’estero)
    • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio, i redditi percepiti dagli eredi – a esclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni).
     
    Lo SNADIR, grazie alla collaborazione di personale qualificato, sarà pertanto in grado di offrire, principalmente ai propri iscritti, l’assistenza necessaria per poter espletare tali adempimenti fiscali, la cui scadenza quest’anno è fissata al 30/09/2021. Di conseguenza, entro il 31/07/2021, tutti gli interessati dovranno far pervenire con "posta ordinaria" o "raccomandata" direttamente alla Segreteria Nazionale dello SNADIR di Modica – Via Sacro Cuore, 87, la seguente documentazione  in fotocopia:
    1. Modello 730/20 o UNICO20 (esclusi coloro che lo scorso anno si sono avvalsi del nostro servizio);
    2. Attestati di versamento degli acconti (nel caso di UNICO20);
    3. Modello CU 2021 ;
    4. Certificati catastali per i terreni e i fabbricati aggiornati;
    5. Contratti di affitto di case, box, garage (in caso di adesione alla cedolare secca anche la copia del modello RLI);
    6. Certificazioni dei compensi per prestazioni occasionali, diritti di autore;
    7. Qualsiasi documentazione che attesti i redditi percepiti nel 2020;
    8. Contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale;
    9. Dati anagrafici del nucleo familiare completi di codice fiscale delle persone a carico e recapito telefonico;
    10. Spese sanitarie (quali fatture/ricevute per prestazioni chirurgiche, mediche, analisi, indagini radioscopiche, acquisto o affitto di protesi dentarie, attrezzature sanitarie, ticket SSN,  scontrini fiscali parlanti ecc.);
    11. Altri oneri detraibili (quali premi di assicurazione vita, infortuni, spese di istruzione, spese asili nido, spese funebri, erogazioni liberali a favore delle ONLUS, movimenti e partiti politici, interessi passivi su mutui ipotecari, ecc.).
    12. Documentazione relativa a spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
    13. Documentazione inerente gli oneri deducibili quale i contributi obbligatori, contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose, contributi per i Paesi in via di sviluppo, spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità, ricevute di pagamento contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici.
    14. Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (fotocopia dell’intera pratica comprensiva di fatture e bonifici)
    15. Contratto di affitto (cd. Contratti convenzionali legge 431/98) per poter usufruire della detrazione d’imposta spettante agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale.
    16. Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede.
    17. Spese per il risparmio energetico  (certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato – fatture e bonifici relativi alle spese sostenute- ricevuta invio all’ENEA).
    18. Documentazione relativa alle spese sostenute nel 2020 che danno luogo alla detrazione del 110 per cento.
    A decorrere dal 1 gennaio 2020, è stato introdotto l’obbligo di effettuare tramite sistemi tracciabili i pagamenti delle spese per cui è prevista la detrazione del 19 %. La documentazione da inviare per beneficiare della detrazione (ad eccezione delle spese per i medicinali e per le prestazioni rese da strutture pubbliche o private convenzionate con il SSN che si possono fare in contanti) è costituita oltre dalla fattura anche dalla prova cartacea del pagamento tramite ricevuta bancomat o estratto conto.
    Occorre anche consegnare – oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato – il modello 730-1, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.
     
    Si prega di inviare anche copia del documento di riconoscimento, indispensabile per l’elaborazione del modello 730/2021.
     
    Per gli iscritti allo Snadir: soltanto otto francobolli da €. 1,10 (uno/10). I francobolli dovranno essere allegati alla documentazione; qualora la predetta documentazione venisse inviata tramite email, allora i francobolli dovranno essere allegati alla successiva spedizione postale del 730 firmato dall’interessato.
     
    Il servizio di assistenza fiscale (730/2021) per gli iscritti comprenderà anche il calcolo dell’IMU  (acconto entro il 16 giugno 2021 e il saldo entro il 16 dicembre 2021) nonché di tutte le spese di spedizione del modello 730 e dei modelli di versamento dell’IMU.
     
    Pertanto lo SNADIR, non appena ricevuta la prescritta documentazione (che dovrà pervenire entro e non oltre il 31/07/2021) provvederà a compilare e trasmettere al contribuente il modello 730 per la necessaria sottoscrizione; tale modello dovrà poi essere ritrasmesso quanto prima possibile al sindacato con "posta ordinaria".
    Si precisa inoltre che chi invierà la documentazione entro il 31 maggio potrà avere l’eventuale rimborso fiscale a luglio o agosto 2021.
     
    Inoltre si informa che si effettuano le elaborazioni delle dichiarazioni ISEE e modelli RED-INPS.
     
    Rimane comunque nella facoltà degli iscritti Snadir la possibilità di scegliere se avvalersi del servizio di assistenza fiscale sopra descritto:
    La Redazione
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    Snadir – Professione i.r. – 28 aprile 2021 – h.18,00