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Il Consiglio di Stato riconosce agli incaricati annuali di religione il diritto alla Carta docenti. Il bonus di 500 euro anche ai docenti a tempo determinato
Un altro tassello importante è stato messo dallo Snadir per la piena equiparazione degli insegnanti precari ai docenti di ruolo per quanto riguarda la formazione.A seguito di un ricorso promosso dallo Snadir al Tar del Lazio e successivamente al Consiglio di Stato, la nostra organizzazione sindacale ha sostenuto l’illegittima esclusione degli incaricati annuali di religione dal beneficio della “Carta docente”, ravvisando una violazione della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE, dato che l’aggiornamento e la formazione costituiscono un diritto di tutti i docenti (di ruolo e precari) e l’incentivo economico riconosciuto dalla “Carta” è una condizione indispensabile per la piena realizzazione della professionalità docente.Il Consiglio di Stato, con la sentenza odierna n.1842/2022, ha riconosciuto il diritto ad ottenere la Carta docente (bonus 500 euro) anche agli insegnanti di religione cattolica incaricati annuali (docenti a tempo determinato), poiché anche per gli strumenti, le risorse e le opportunità, che garantiscono la formazione in servizio, non vi può essere una disparità di trattamento tra personale di ruolo e non di ruolo.Principio tutelato, in via primaria dall’art. 3 Cost. in materia di tutela del diritto di uguaglianza e non discriminazione, dall’art. 35, Cost., in materia di tutela della formazione ed elevazione professionale dei lavoratori e dell’art. 97, Cost. in materia di imparzialità e buon andamento amministrativo.Pertanto, la lacuna del comma 121 della L. 107/2015, che aveva previsto per il solo personale di ruolo la Carta docente, deve essere colmata da un’interpretazione costituzionalmente orientata che rispetti i citati parametri costituzionali.Sotto diverso profilo non può applicarsi il principio di “lex posterior derogat priori”, nel senso prospettato dall’amministrazione, considerato che la legge 107/2015 non può derogare la riserva di competenza contrattuale che permane in materia di formazione professionale, attualmente, regolamentata dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007.In conclusione non vi può essere una formazione a “doppia trazione”, tra docenti di ruolo e non di ruolo, poiché la qualità dell’insegnamento è basata, appunto, sulle pari opportunità formative e di miglioramento professionale garantite anche dalla Carta del docente.
Orazio Ruscica, Segretario nazionale Snadir
Snadir – Professione i.r. – 16 marzo 2022 – h.18,10
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Impegno del Governo per la soluzione del precariato degli IdR
Da prime informazioni ricevute, sembrerebbe che l’emendamento 19.0.20 di Sbrollini, Evangelista (IV-PSI) al DL 2505 (decreto sostegni ter) , riguardante la procedura straordinaria per l’assunzione dei docenti di religione cattolica precari con almeno 36 mesi di servizio , sia stato accolto dalla 5^ Commissione bilancio del Senato come ordine del giorno G/2505/50/5 (già em. 19.0.20) che “impegna il Governo a dare attuazione al contenuto dell’emendamento 19.0.20” .Questo intento del Governo indica che la sentenza della CGUE del 13 gennaio scorso incomincia a produrre effetti positivi anche negli orientamenti della politica sullo specifico tema del pluridecennale precariato degli insegnanti di religione, che deve essere risolto con gli stessi strumenti già adottati per i precari di tutte le altre discipline.Attendiamo, dunque, un prossimo provvedimento che risolva in modo definitivo il precariato dei docenti di religione.Snadir – Professione i.r. – 16 marzo 2022 – h.14,00