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NUOVO
TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I


DISEGNI DI LEGGE NN. 662-703-1376-1411-2965


Art.
1


(Stato giuridico)


1.
Ai fini dell’insegnamento della religione cattolica nelle
scuole pubbliche di ogni ordine e grado, quale previsto
dall’Accordo di revisione del Concordato lateranense, reso
esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, e dall’Intesa
tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana, resa esecutiva con
il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985,
n.751 e successive modificazioni, sono istituiti due distinti
ruoli provinciali rispettivamente per gli insegnanti di
religione cattolica della scuola materna ed elementare e
per gli insegnanti di religione cattolica della scuola media
e secondaria superiore, fermo restando che nella scuola
materna ed elementare l’insegnamento della religione cattolica
pu essere affidato ai docenti di sezione o di classe disponibili
e riconosciuti idonei dalla competente autorit ecclesiastica,
come previsto al punto 2.6 della predetta Intesa.

2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli
di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili con
la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento
economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n.297, di seguito denominato |testo unico|,
e dalla contrattazione collettiva.


Art.
2


(Dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della
religione cattolica)


1.
Le dotazioni organiche per l’insegnamento della religione
cattolica nella scuola media e secondaria superiore sono
stabilite dal Provveditore agli studi, nell’ambito dell’organico
complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 70 per
cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente
funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.

2. Per quanto riguarda la scuola materna ed elementare,
le dotazioni organiche sono stabilite dal Provveditore agli
studi, nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna
provincia, nella misura del 70 per cento dei posti corrispondenti
alle classi o sezioni di scuola materna funzionanti nell’anno
scolastico precedente a quello di costituzione dell’organico
nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e nelle
quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno
fornito la loro disponibilit all’insegnamento della religione
cattolica.

3. I posti di cui ai commi 1 e 2 possono essere coperti
con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo
le quote e le modalit stabilite dalla contrattazione collettiva.


 


Art.
3


(Reclutamento)


1.
Per l’accesso ai ruoli di cui all’articolo 1 si applicano,
per quanto compatibili con la presente legge, le norme sul
reclutamento del personale docente di cui alla Parte III,
Titolo I, Capo II, Sezione II del testo unico.

2. I titoli di qualificazione professionale per partecipare
alle procedure concorsuali sono quelli stabiliti al punto
4. dell’Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione
e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana di
cui all’articolo 1, comma 1.

3.Ciascun candidato dovr inoltre essere in possesso del
riconoscimento di idoneit di cui al Protocollo addizionale,
n. 5, lettera a), reso esecutivo con legge 25 marzo 1985,
n. 121, rilasciato dall’Ordinario diocesano competente per
territorio e potr concorrere soltanto per i posti disponibili
nel territorio di pertinenza di quella diocesi.

4. Relativamente alle prove d’esame, fatto salvo quanto
stabilito dall’articolo 5, comma 2, si applicano le norme
di cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare
l’articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono
l’accertamento sulla preparazione culturale generale in
quanto quadro di riferimento complessivo, con l’eccezione
dei contenuti specifici dell’insegnamento.

5. L’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
disposta dal provveditore agli studi d’intesa con l’Ordinario
diocesano competente per territorio, ai sensi del protocollo
addizionale, n.5, lettera a), reso esecutivo con legge 25
marzo 1985, n. 121, e del punto 2.5 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1985 n. 751.

6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3,
ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti
dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell’idoneit
da parte dell’Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva
a norma dell’ordinamento canonico.

7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti
di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici,
su indicazione del provveditore agli studi, d’intesa con
il competente Ordinario diocesano.


 


Art.
4


(Mobilit)


1.
Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli
provinciali di cui all’articolo 1, comma 1, si applicano
le disposizioni vigenti in materia di mobilit professionale
nel comparto del personale della scuola. La mobilit professionale
all’interno dei predetti ruoli subordinata al possesso
del titolo di qualificazione richiesto per il ruolo al quale
si aspira e, ove comporti lo spostamento dal territorio
di una diocesi a quello di un’altra, al possesso dei requisiti
di cui al comma 2.

2. La mobilit territoriale subordinata al possesso da
parte degli insegnanti di religione cattolica del riconoscimento
dell’idoneit rilasciata dall’Ordinario diocesano competente
per territorio e all’intesa col medesimo Ordinario.

3. L’insegnante di religione cattolica con contratto di
lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata
l’idoneit, e che non fruisca della mobilit professionale
nel comparto del personale della scuola, ha titolo a partecipare
alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilit collettiva
previste dall’articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n.29, come modificato dall’articolo 20 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.80.

4. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell’idoneit
non concorrono, per un quinquennio, a determinare la disponibilit
per le operazioni di cui all’articolo 2 e sono coperti mediante
stipula di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 3, comma 7.


 


Art.
5


(Norme transitorie e finali)


1.
Il primo concorso per titoli ed esami che sar bandito dopo
l’entrata in vigore della presente legge riservato agli
insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio
continuativo nell’insegnamento di religione cattolica per
almeno quattro anni e per un orario non inferiore alla met
di quello d’obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi,
e siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo
3, commi 2 e 3.

2. Il programma d’esame del primo concorso sar volto unicamente
all’accertamento della conoscenza dell’ordinamento scolastico,
degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi
di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi
essenziali della legislazione scolastica.

3. La presente legge si applica anche agli insegnanti di
religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non
risulti in contrasto con le norme locali tutelate dal Protocollo
addizionale, n.5, lettera c), reso esecutivo con legge 25
marzo 1985, n.121.

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