Oggetto: Riduzione orario di servizio ai sensi dell’art.10 della legge n. 1204/71
Si fa riferimento al telex n. 2819 del 2 marzo 1981 con il quale codesto Provveditorato agli Studi chiede di conoscere se spetti la riduzione di orario, prevista dall’art. 10 della legge 30/12/1971, n. 1204 ad una supplente in servizio per sei ore settimanali. Al riguardo si fa presente quanto segue:
L’art. 10 della legge n. 1204/71 stabilisce che il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, un periodo di riposo quando l’orario “giornaliero” di lavoro e inferiore a sei ore. L’art. 10 del regolamento di esecuzione alla predetta legge, approvato con il D.P.R. 25/11/1976, n. 1026, stabilisce al primo comma: “Fermo restando che i riposi di cui all’art. 10 della legge devono assicurare alla lavoratrice la possibilit di provvedere all’assistenza diretta del bambino, la loro distribuzione nell’orario di lavoro deve essere concordata tra la medesima e il datore di lavoro, tenendo anche conto delle esigenze del servizio”.
Ad avviso di questo Ministero, le richiamate disposizioni legislative e regolamentari fanno, riferimento alla ipotesi tipica di un orario di lavoro previsto per l’intera durata stabilita per la categoria di dipendenti alla quale appartiene la lavoratrice madre, durata che per il personale docente delle scuole secondarie e fissato in 18 ore settimanali dall’art. 88 del D.P.R. n. 417/74.
II riposo di cui sopra ha la finalit espressa (art. 10 del regolamento citato) di assicurare alla lavoratrice madre la possibilit di curare direttamente il bambino possibilit che non sussisterebbe qualora la lavoratrice stessa dovesse svolgere il proprio orario di lavoro per l’intera durata normalmente prevista per la categoria.
Lo stesso termine di “riposo” presuppone logicamente che la lavoratrice madre continui ad espletare attivit lavorativa anche dopo aver fruito del periodo di riposo. Nel caso sottoposto da codesto Provveditorato, invece, la concessione di un periodo di riposo si risolverebbe in “esonero totale” dall’insegnamento: cos pero verrebbe travolta la stessa finalit della legge dal momento che, tenuto conto del ridottissimo numero di ore di insegnamento per il quale e stata conferita la nomina (sei), l’interessata ben potrebbe attendere all’assistenza diretta del bambino concordando con il Capo d’istituto una idonea distribuzione dell’orario di lavoro.
Per le considerazioni di cui sopra non si ritiene che alla lavoratrice madre nominata supplente per sei ore settimanali di lezione competa la riduzione dell’orario prevista dal pi volte menzionato art. 10 della legge 1204/71.
———————————————————–
Giurisprudenza
I riposi giornalieri, previsti dall’art.10 della legge 30 dicembre 1971, n.1204 e dall’art.10 del DPR 25 novembre 1976, n.1026, devono essere sempre concessi nella misura minima di un’ora al giorno, al di sotto della quale non possibile scendere anche per quei tipi di impiego che prevedono un orario settimanale ridotto (Cons. di Stato, VI, 6 giugno 1989, n.723)
Lascia un commento