Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica – Ragioneria Generale dello Stato. Provvedimenti di ricostruzione di carriera dei docenti incaricati dell’insegnamento della religione.

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA – Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – Divisione XIII – Prot. N.164798 del 24 luglio 1998


Alle RAGIONERIE PROVINCIALI


DELLO STATO – LORO SEDI


 


Oggetto: Provvedimenti di ricostruzione di carriera dei docenti incaricati dell’insegnamento della religione.


 


In ottemperanza alle indicazioni diramate da diversi Provveditorati agli studi le Istituzioni scolastiche emanano provvedimenti formali di ricostruzione di carriera a favore dei docenti incaricati dell’insegnamento della religione.


In sede del prescritto esame preventivo dei provvedimenti in parola, varie Ragionerie provinciali dello Stato hanno sottoposto allo scrivente il quesito in ordine alla competenza ad emanare tali provvedimenti e cio se si tratti di materia delegata dal Provveditorato agli studi ai capi di Istituto, delega da attuare con formale decreto, ovvero materia ricadente nel decentramento amministrativo disposto dall’articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 1994, n.724, oppure ancora se debba considerarsi competenza propria dei Capi di Istituto stante la particolare posizione giuridico-economica dei docenti di religione.


Il quesito stato rivolta alla Direzione generale del personale e degli affari generali del Ministero della pubblica istruzione che ha ribadito la competenza della Istituzioni scolastiche ad emettere i provvedimenti formali in parola, in quanto i docenti di religione, avendo una posizione diversa rispetto agli altri docenti a tempo determinato, vengono nominati dai Capi di Istituto su designazione dell’Ordinario Diocesano. Da ci consegue che ogni atto inerente alla posizione di tale personale rientra nella competenza delle singole Istituzioni scolastiche.


L’Ispettore generale capo

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