Emendamenti proposti dall’ANIR
Art. 2 – comma 1, sostituire le parole "60 per cento" con
"75 per cento" ovunque ricorrano.
Art. 4, sostituire il comma 2 con il seguente: "l’insegnante
di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato
al quale sia stata revocata l’idoneit pu essere utilizzato
in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale
e professionale".
Art. 5 – comma 2, cancellare il primo periodo ed il secondo fino
alle parole "costituenda scuola di base".
Art. 5 – sostituire il comma 2 con: "Limitatamente al primo
concorso di cui al Comma 1, si prescinde dal requisito del
possesso del diploma di laurea".
Art. 5 – aggiungere al comma 2: “Relativamente alle procedure riguardanti
i posti di insegnamento nella scuola superiore, per i candidati
al primo concorso di cui al comma 1 si richiedono o i requisiti
previsti dall’articolo 3 comma 2 e 3 o, in mancanza del
diploma di laurea valido per l’ammissione ai concorsi a
posti di insegnamento, complessivamente dieci anni di effettivo
servizio”.
Art. 5 – al comma 3: “Alle prove d’esame si accede
previa frequenza ad un corso riservato di durata complessiva
non superiore a 50 ore. Al punteggio conseguito nella prova
scritta e orale viene aggiunto un punteggio a riconoscimento
della anzianit e della professionalit”.