Legge 8/3/1989, n. 101 – Intesa tra la Repubblica italiana e l’Unione delle Comunità Israelitiche Italiane




Legge 8/3/1989, n. 101


Intesa tra la Repubblica italiana e l’Unione delle Comunit Israelitiche Italiane, firmata il 27/2/1987.


Art. 10


Istruzione religiosa nelle scuole


Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l’insegnamento impartito nel rispetto della libert di coscienza e di religione e della pari dignit dei cittadini senza distinzione di religione, come pure esclusa ogni ingerenza sulla educazione e formazione religiosa degli alunni ebrei.


La Repubblica italiana, nel garantire la libert di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto esercitato dagli alunni, o da coloro cui compete la potest su di essi, ai sensi delle leggi dello Stato.


Per dare reale efficacia all’attuazione di tale diritto, l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso, non potranno essere richieste agli alunni pratiche religiose o atti di culto.


La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista della scuola, assicura agli incaricati designati dall’Unione o dalle Comunit il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio dell’ebraismo. Tali attivit si inseriscono nell’ambito delle attivit culturali previste dall’ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell’Unione o delle Comunit.



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