Misure urgenti per il personale della scuola. Conversione in legge del DL 315188, n. 140, sul precariato.
Art. 15
1. I docenti nominati in ruolo nell’anno scolastico 1984-85, la cui nomina sia stata revocata a seguito delle disposizioni impartite dalla circolare del Ministro della pubblica istruzione protocollo n. 2094 del 30 luglio 1985, ovvero a seguito di provvedimenti conseguenti ad ordinanze giurisdizionali contrastanti sia con la predetta circolare sia con quella precedente protocollo n. 3597 del 2 agosto 1984, sono immessi in ruolo con la medesima decorrenza degli effetti giuridici che avevano le nomine revocate. Gli effetti economici decorrono dalla data di riassunzione del servizio.
2. Sono immessi in ruolo, con decorrenza degli effetti giuridici dall’anno scolastico 1985-86 e degli effetti economici dalla data dell’assunzione in servizio, i docenti la cui nomina non sia stata disposta perch esclusi dalla riserva prevista dal comma primo degli articoli 27, 31 e 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, a seguito delle disposizioni impartite dal Ministero della pubblica istruzione con le circolari indicate nel comma 1.
3. Le immissioni in ruolo sono effettuate secondo le modalit previste dall’articolo 17.
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