Concordato dell’11/2/1929 fra Italia e Santa Sede
Art. 36
L’Italia considera fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perci consente che l’insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d’accordo tra la Santa Sede e lo Stato.
Tale insegnamento sar dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti o religiosi, approvati dall’autorit ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneit da rilasciarsi dall’ordinaria diocesano.
La revoca del certificato da parte dell’ordinario priva senz’altro l’insegnante della capacit di insegnare.
Per detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dall’autorit ecclesiastica.
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