Benefici agli ex combattenti e assimilati
Art.1. I dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli della Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell’ordine giudiziario ed amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per cause di guerra, profughi per l’applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni o, se pi favorevole, il computo delle campagne di guerre e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermit contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o in internamento, ai fini dell’attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.
Il periodo eventualmente eccedente viene valutato per l’attribuzione degli ulteriori aumenti periodici o per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.
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