Capacit di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie superiori.
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all’atto dell’iscrizione, a richiesta dell’autorit scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
2. Viene altres esercitato personalmente dallo studente il diritto di scelta in materia di insegnamento religioso in relazione a quanto previsto da eventuali intese con altre confessioni.
3. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attivit culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.
4. I moduli relativi alle scelte di cui ai precedenti commi devono essere allegati alla domanda di iscrizione.
5. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di et – contenente la specifica elencazione dei documenti allegati di cui ai commi 1, 2 e 3 – sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potest, nell’adempimento della responsabilit educativa di cui all’articolo 147 del Codice civile.
6. Sono abrogate le disposizioni in materia di iscrizione nonch ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sar inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, add 18 giugno 1986
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