LE VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE

VERSO UNA NUOVA TIPOLOGIA DI PERMESSI?
      La regolamentazione delle visite mediche specialistiche dopo la Sentenza del Tar del Lazio
 
La confusione prodotta dalla Circolare n. 2/2014
L’orientamento giuridico, espresso più volte dalla Corte Costituzionale e della Cassazione, aveva da tempo riconosciuto le assenze per gli accertamenti clinici diagnostici, le visite mediche e le prestazioni specialistiche come diritti a tutela della salute del lavoratore, al pari dell’assenza per malattia. Tutela recepita anche dall’Amministrazione statale negli Orientamenti applicativi dell’ARAN ed in talune circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Purtroppo, il testo dell’art. 55-septies c.5-ter del D.lgs 165/01, novellato dall’art. 4, c.16 bis della Legge 135/2013, mettendo il termine “permesso” al posto di quello di ”assenza” e disarticolando l’intera frase dal soggetto principale, ossia ”assenza per malattia”, ha prodotto non poca confusione sugli istituti contrattuali di riferimento. A complicare maggiormente le cose è sopraggiunta più tardi la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 17 febbraio 2014, la quale ha imposto al dipendente pubblico di ricorre ai permessi, per documentati motivi personali o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi), qualora avesse avuto necessità di assentarsi per visite mediche specialistiche.
A seguito della pubblicazione della suddetta circolare, anche nella scuola si sono verificati una serie di innumerevoli contenziosi, derivanti dalla pedissequa applicazione – da parte dei dirigenti scolastici – delle norme contenute in essa in caso di richieste per visite mediche specialistiche, anche dopo l’intervento chiarificatore dello stesso Miur in data 29 maggio 2014 che affermava in modo esplicito la non applicabilità al personale scolastico della Nota Miur n.5181 del 22 aprile 2014, emanata per i dipendenti ministeriali. Non applicabilità confermata anche dalle note diramate da alcuni Uffici Scolastici Regionali (Nota USR Umbria 1 dicembre 2014; Nota USR Veneto del 4 febbraio 2015).
 
La sentenza del Tar del Lazio n. 5714/2015
Il TAR del Lazio, con la sentenza n. 5714 del 17 aprile 2015, ha finalmente riportato un po’ di chiarezza, cancellando la parte della Circolare Ministeriale 2/2014 in cui si stabiliva l’esclusivo ricorso a permessi per i dipendenti pubblici che dovessero assentarsi dal lavoro per sottoporsi a visite mediche specialistiche, terapie o esami diagnostici. In pratica i giudici amministrativi ribadiscono la differenza delle finalità che la norma contrattuale attribuisce ai permessi per motivi personali (art.15 c.2 CCNL 2006-09), ai permessi brevi (art. 16 CCNL 2006-09) e alle assenze per malattia (art. 19 CCNL 2006-09). Inoltre, affermano che le visite specialistiche, le terapie e gli accertamenti diagnostici non debbano rientrare nei limiti quantitativi previsti per le altre tipologie di permessi contrattuali. Secondo il Tar, infatti, se per effettuare una visita medica si imponesse l’utilizzo immediato di quel tipo di permessi, si produrrebbero delle difficoltà per il lavoratore, il quale “ben potrebbe aver già usufruito di tali forme di giustificazione di assenza, confidando di poter avvalersi dell’ulteriore modalità di ‘assenza per malattia’ prima prevista dalla conformazione della richiamata norma e dal contratto nazionale applicabile o, viceversa, non potrebbe più avvalersi di tali ‘permessi’ per ‘documentati motivi personali’ diversi dallo svolgimento di terapie, visite e quant’altro“.
Pertanto, concludono i magistrati, le disposizioni dettate dalla legge 135/03 e della Circolare 272014 non possono avere un carattere immediatamente precettivo, in quanto la materia “trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a CCNL già sottoscritti”.
La circolare del Ministero della Salute n. 14368 del 24 aprile 2015, recependo le considerazioni della sentenza dei giudici amministrativi afferma che la sentenza del Tar 5714/2015 è “immediatamente esecutiva pur non risultando ancora formatosi il giudicato in materia”. Così anche la Nota Miur 7457 del 6 maggio 2015 che ritiene che le assenze per visite mediche specialistiche debbano “essere ricondotte esclusivamente alla disciplina normativa di cui all’art.55-septies c.5-ter del D.lgs 165/01, senza tener conto di quanto statuito successivamente”.
Quanto alla certificazione da presentare alla scuola a seguito di visita specialistica, l’articolo 55 -septies , comma 5 -ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge n. 125/2013 ha previsto che “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica”.
 
La trattativa in corso tra l’Aran ed i sindacati
Fin dallo scorso settembre, il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva preso atto che l’unica strada percorribile per pervenire ad un accordo quadro, valido per tutti i comparti pubblici su tutta la materia delle assenze del dipendente pubblico (permessi retribuiti, permessi orario, gravi patologie, congedi orario per maternità, diritto allo studio), fosse quella di convocare, attraverso l’Aran, i sindacati e definire in modo pattizio una norma comune in tutto il pubblico impiego, superando l’empasse in cui si era arenata questa delicata materia a causa di interventi unilaterali così da evitare il numeroso contenzioso che nel frattempo si è registrato in questi ultimi due anni.
Nello specifico, riguardo la discussione sulle assenze per visite specialistiche, sono emerse problematiche applicative soprattutto nella definizione del termine “visita specialistica”. La proposta da parte dell’Aran è stata quella di trasformare detta assenza in permesso fruibile in ore non frazionabili comprensive del tempo di trasferimento al luogo della visita. Il permesso dovrebbe essere richiesto con un preavviso di almeno 3 giorni, eccezion fatta per i casi di urgenza. Il giustificativo del permesso rientrerebbe nei casi già contemplati dalla legislazione in vigore.
Comunque sia, tutte le organizzazioni sindacali, pur disponibili a discutere della materia nel merito, hanno subito dichiarato come irricevibile qualsiasi tentativo di limitare e ridurre diritti e prerogative oggi esistenti, a favore di una presunta omogeneizzazione ed armonizzazione della normativa.
 
Claudio Guidobaldi

 

  

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *