LE DOMANDE DI TRASFERIMENTO NON RIGUARDANO I DOCENTI DI RELIGIONE
In merito alle domande di trasferimento e mobilità di cui all’O.M. n° 94 ed all’art.2, comma 2 del CCNI sottoscritto il 21.12.2005 (domanda di trasferimento ai fini dell’assegnazione della sede definitiva), il MIUR ha fatto sapere con la Nota prot. 107 dell’11 gennaio 2006 che esse non riguardano gli insegnanti di religione.
Quanto ai trasferimenti di diocesi, e comunque di regione, le relative ordinanze potranno essere emesse solo quando sarà stato costituito l’organico di fatto, cioè quando sarà stato immesso in ruolo l’intero 70% previsto dalla legge 186/03.
La Nota prot.983 del 9 giugno 2005 ha previsto che “l’assegnazione della titolarità (…) dovrà avvenire su detta dotazione con contestuale utilizzazione dei docenti presso le istituzioni soclastiche“; analoga procedura è adottata per i docenti di sostegno della scuola secondaria di II grado. Rimanendo, quindi, le condizioni e i requisiti previsti dall’art.37, comma 5 del vigente CCNL i docenti di religione neo immessi in ruolo sono confermati automaticamente sulla sede precedentemente assegnata.
Riteniamo che i cambiamenti di scuola nell’ambito della stessa diocesi, per coloro che attualmente si trovano nell’anno di prova, verranno ancora gestiti – per il prossimo anno e fino alla costituzione dell’intero organico del 70% – su proposta delle Curie.
Lascia un commento