Le Commissioni VII e XI approvano un emendamento approssimativo e discriminatorio per i precari che insegnano religione

Le Commissioni VII e XI alla Camera hanno completato la verifica e ha proceduto all’approvazione degli emendamenti al disegno di legge C2222.



Inspiegabilmente l’On. Serracchiani (PD) ha chiesto di ritirare l’emendamento 1.051 a firma di Lepri, Di Giorgi, Prestipino, Berlinghieri, Frate e Angiola, che aveva una sostenibilità economica logica in quanto bisognava soltanto spostare la spesa dal capitolo per gli incaricati a quella dei docenti di ruolo; quindi una immissione in ruolo senza oneri ulteriori per lo Stato. Ha chiesto poi l’On. Serracchiani di accantonare gli emendamenti 1.050 e 1.052; è stato approvato l’emendamento 1.050 a firma Di Giorgi, che ripropone l’emendamento 1.052 a firma di Toccafondi.
 
Di seguito, il testo proposto dai parlamentari Di Giorgi, Berlinghieri, Lepri, Viscomi (PD):
 
Art. 1-bis (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica)
1.       Il Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, previa specifica intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, è autorizzato a bandire entro il 2020 un concorso per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevede saranno vacanti e disponibili negli anni scolastici del 2020/2021 al 2022/2023.
2.       Una quota, non superiore al trentacinque per cento, dei posti della procedura di cui al comma 1 può essere riservata al personale docente di religione cattolica in possesso dell’idoneità diocesana che ha svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.
3.       Nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale di cui al presente articolo, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo dallo scorrimento delle graduatorie di merito di cui all’articolo 9, comma 1 del D.D.G. del 2 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U. n.10 – 4° serie speciale – del 6 febbraio 2004, con cui è stato indetto un concorso riservato per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica compresi nell’ambito territoriale di ciascuna diocesi, nella scuola dell’infanzia, elementare, media e secondaria di secondo grado.
 
Il testo è stato sottoscritto dai seguenti Parlamentari
1. 050. (Nuova formulazione) Di Giorgi, Berlinghieri, Lepri, Viscomi, Piccoli Nardelli, Siragusa, De Lorenzo, Tucci, Barzotti, Tripiedi, Villani, Amitrano, Ciprini, Aiello, Costanzo, Pallini, Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Polverini, Rotondi, Scoma.

*1. 052. (Nuova formulazione) Toccafondi, Anzaldi, D’Alessandro, Librandi, Siragusa, De Lorenzo, Tucci, Barzotti, Tripiedi, Villani, Amitrano, Ciprini, Aiello, Costanzo, Pallini, Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Polverini, Rotondi, Scoma.

 
L’emendamento in sintesi
 
Con l’emendamento n. 1050 i parlamentari della VII e XI Commissione hanno stabilito stabiliscono un concorso ordinario per gli insegnanti precari di religione da bandire entro il 2020, previa specifica intesa con il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.
 
Una quota soltanto non superiore al 35% dei posti disponibili e messi a concorso sarà riservata ai docenti che abbiano già svolto almeno tre anni di servizio.
 
In attesa dell’espletamento della procedura concorsuale “continuano ad essere effettuate le immissioni in ruolo dallo scorrimento delle graduatorie di merito” di cui al D.D.G. 2 febbraio 2004.
 
 
Un emendamento approssimativo e discriminatorio
 
I deputati Vittoria Casa (M5S) e Debora Serracchiano (PD), relatrici del disegno di legge C2222, non hanno preso neppure in considerazione la possibilità di un concorso straordinario così come disposto per i precari delle altre discipline. Ancora una volta, il trattamento riservato ai docenti di religione non è lo stesso dei loro colleghi precari: per loro, un concorso straordinario facilitato con la prova scritta a risposta multipla, mentre per gli insegnanti di religione è stato stabilito un concorso ordinario con prova scritta e prova orale selettiva.
Riservare il 35% dei posti per coloro che hanno svolto 36 mesi di servizio, è decisamente vergognoso. I precari che insegnano religione non hanno assolutamente bisogno di una quota riservata in un concorso ordinario.
 
Anche la scelta positiva di prorogare la graduatoria del 2004 è inadeguata perché tale graduatoria sarà attiva soltanto fino alla predisposizione delle nuove graduatorie del concorso ordinario. Difatti, se l’espletamento del concorso ordinario si concluderà entro luglio/agosto 2020, nessuno della graduatoria del 2004 sarà assunto in ruolo perché sarà utilizzata soltanto la nuova graduatoria del concorso ordinario.
 
Infine, il mantenimento della quota del 70% per i posti di ruolo non risolverà il problema del precariato degli insegnanti di religione. Infatti dai dati relativi all’organico per l’a.s. 2019/2020 in Campania e in Calabria i posti da utilizzare per concorso ordinario e graduatoria del 2004 saranno rispettivamente  23 e 14 nella scuola dell’infanzia e primaria, 62 e 10 nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Quindi dalla graduatoria del 2004 entrerebbero in ruolo soltanto pochissimi docenti rispetto ai 1.000 presenti in Campania e ai 416 in Calabria nella predetta graduatoria.
 
Insomma, un emendamento approssimativo e discriminatorio che non risolve il problema del precariato degli insegnanti di religione, che va assolutamente riscritto e riformulato in Aula alla Camera.


Nel caso in cui dovesse essere approvato tale illegittimo emendamento lo Snadir proporrà iniziative per la tutela dei precari, sia presso i tribunali interni che presso le corti europee per la tutela del principio di uguaglianza e non discrimazione, tutelati dalla nostra carta costituzionale,  dalla carta di nizza e dalla clausola 4 della direttova 1999/70
 
 
Snadir – Professione i.r. – 21 novembre 2019, h.12,48

 

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