LA
SCUOLA DEI "CREDITI"
di Ernesto Soccavo
I crediti
I "crediti"
che possono essere riconosciuti agli alunni al termine dell’anno
scolastico sono: crediti formativi e crediti scolastici.
I crediti formativi
scaturiscono da esperienze "acquisite al di fuori
della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della
societ civile legati alla formazione della persona ed alla
crescita umana, civile e culturale …" (D.M. n.
49 del 24 febbraio 2000).
Tali esperienze devono
essere documentate e coerenti con gli obiettivi educativi
e formativi del tipo di corso cui si riferisce l’esame.
Il credito scolastico
(D.P.R. 23 luglio 1998 n.286), invece, consiste in un punteggio
(massimo di 20 punti) attribuito a ciascun candidato. Esso
scaturisce dalle votazioni assegnate per le singole discipline,
utilizzando l’intera scala decimale di valutazione (O.M.
n. 128 del 14 maggio 19991999 confermata dall’O.M. n.126
del 20 aprile 2000), ed entra a far parte del voto finale
complessivo d’esame.
Con specifico riferimento
al credito scolastico, l’i.r.c. si colloca in modo
particolare per due motivi (art. 3 n.1 O.M. n.128/1999 confermata
dall’O.M. n.126 del 20 aprile 2000) : il primo dato dalla
valutazione, che, per tale insegnamento, espressa da un
giudizio e non da un voto numerico, con la conseguente difficolt
(ma, ovviamente, non impossibilit) ad inserirlo nel calcolo
della media matematica; il secondo motivo si evidenzia nella
stessa redazione dell’art. 3 nella quale si sceglie di staccare
la questione i.r.c. dall’insieme delle altre discipline,
specificandone la funzione valutativa nel successivo punto
n.2.
Dalla lettura dell’art.3
punto n. 2 si deduce la volont dell’Amministrazione scolastica
di affermare un principio generale circa l’I.r.c. : quello
della sua partecipazione a pieno titolo alle deliberazioni
del consiglio di classe.
Si tratta di una affermazione
di ampia portata, in quanto, enunciato come principio generale,
concorre a spazzar via ogni residuo dubbio circa il diritto-dovere
degli insegnanti di religione cattolica di votare nelle
deliberazioni del consiglio di classe. La precedente, ambigua,
specificazione la quale prevede che nelle deliberazioni
da adottarsi a maggioranza, qualora tale voto risulti determinante,
esso diventa un giudizio motivato da riportare a verbale
(Art. 25), stata ampiamente chiarita dalle diverse sentenze
dei TAR. Infatti il voto dell’insegnante di religione "ove
determinante si trasforma in giudizio motivato ma senza
perci perdere il suo carattere decisionale e costitutivo
della maggioranza." (vedi la sentenza del TAR Toscana
n. 1089 del 20 dicembre 1999, pubblicata in Professione
I.r. n. 1 genn.- febbr. 2000).
Riepilogando:
– tutte le discipline
(quelle che utilizzano il voto espresso in valore numerico)
concorrono alla definizione del credito scolastico ed alla
individuazione della banda di oscillazione.
– anche l’I.r.c. (a
pieno titolo) concorre alla definizione del credito scolastico,
ma non contribuisce alla determinazione della media dei
voti, in quanto la valutazione, per questo insegnamento
espressa attraverso un giudizio.
Il punto centrale della
questione lo rileviamo dalla lettura del punto n. 3 dello
stesso art. 3. L’ I.r.c. concorre alla determinazione del
credito scolastico, influenzando, con il proprio giudizio,
la misura del credito tra i due o tre valori posti nella
banda di oscillazione.
Un esempio: la media
dei voti espressi dalle discipline (quelle col voto numerico,
quindi escluso l’I.r.c.) d come risultato 6 e colloca l’alunno
in una banda di oscillazione (per l’anno scolastico 1998/99)
che va da 4 a 6 (il credito scolastico).
Quali sono gli elementi
che determinano la scelta tra un credito di 4, 5 o 6 all’interno
della banda di oscillazione ?
Sono :
a – giudizio formulato
dal docente di religione.
b – assiduit della
frequenza scolastica.
c – interesse e impegno
nella partecipazione al dialogo educativo
(vale per tutte le discipline,
anche per l’I.r.c.).
d – partecipazione alle
attivit complementari ed integrative.
e – eventuali crediti
formativi documentati.
L’attribuzione del credito
scolastico ad ogni alunno spetta a tutti i docenti
componenti il consiglio di classe: essa va deliberata e
verbalizzata (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 8 n.6).
Da questo quadro emerge
lo spazio dell’i.r.c. nell’ambito dell’attribuzione del
credito scolastico, ma non riveste minore importanza la
questione dei crediti formativi.
Negli spazi extrascolastici
i docenti hanno, infatti, la possibilit di proporre un
progetto educativo religioso (da attuare anche su reti di
scuole), che si pu attuare attraverso esperienze di "crescita
umana, civile e culturale" della persona (D.M.
n. 49 del 24 febbraio 2000).
I docenti, magari costituendosi
in associazione, possono realizzare attivit culturali,
di educazione all’ambiente, al volontariato ed alla solidariet
che, adeguatamente organizzate e documentate, possono offrire
un ulteriore spazio di formazione e di recupero (o approfondimento)
di valori.
Il Documento del
Consiglio di classe
Alla commissione degli
esami di Stato dev’essre consegnato, entro il 15 maggio,
il documento elaborato dal Consiglio di classe relativo
all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo
anno di corso. In esso vengono illustrati i metodi, i mezzi,
gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli
strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti
ed ogni altro elemento ritenuto utile per lo svolgimento
degli esami. Prima della elaborazione del testo definitivo
del Documento. i consigli di classe possono consultare,
per eventuali proposte ed osservazioni, la componente studentesca
e quella dei genitori, facenti parte dei consigli stessi.
Il docente di religione,
quale membro del consiglio di classe, ha l’obbligo di contribuire
alla stesura del Documento, in particolar modo per la parte
inerente all’azione educativa e didattica realizzata durante
l’anno scolastico (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art.
6 n.1). Il docente di religione interviene anche nei casi
in cui abbia attuato iniziative i cui contenuti siano riferibili
all’esame di Stato, e interviene sempre nella fase in cui
si descrive il livello di partecipazione degli alunni ai
sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle
studentesse e degli studenti (O.M. n. 31 del 4 febbraio
2000, art. 6 n.5).
**********
Lascia un commento