Iscrizione e Scelta
dell’Irc
La scelta di avvalersi o non dell’Irc deve essere fatta
all’atto dell’iscrizione non di ufficio, cio all’inizio
di ogni ciclo scolastico. Negli anni successivi la scelta
di avvalersi (o non) permane salvo espressa volont dell’alunno
o dei genitori (art.310, c.3, D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;
C.M. n.119 del 6 aprile 1995) di modificare la scelta entro
il termine previsto per l’iscrizione (generalmente entro
il 25 Gennaio).
Dalla legge n.281 del 18 giugno 1986 (accordi di revisione
del Concordato) e dalla sentenza della Corte Costituzionale
n.13 dell’11/14 gennaio 1991 discende l’obbligo di separare
il momento della scelta di avvalersi (o non) dell’Irc dalle
opportunit offerte dalla scuola per i non avvalentesi.
La predetta sentenza della Corte Costituzionale, infatti,
stabilisce che la libert di coscienza garantita tra la
possibilit di scegliere di avvalersi o non avvalersi dell’Irc
e che “le varie forme di impegno scolastico presentate alla
libera scelta dei non avvalentesi non hanno pi alcun rapporto
con la libert di religione”.
Quindi, nella scuola elementare, nella scuola media inferiore
e superiore al momento dell’iscrizione non di ufficio –
cio all’inizio di ogni ciclo scolastico – deve essere attuata
la scelta di avvalersi o non dell’Irc. Nella scuola materna
la scelta va proposta anno per anno. Soltanto dopo aver
eventualmente fatto la scelta di non avvalersi, deve essere
presentato il modello che prevede le diverse opzioni altenative
all’Irc: attivit didattiche e formative; attivit di studio
e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
libera attivit di studio e/o di ricerca senza assistenza
di personale docente; uscita da scuola. Queste disposizioni
sono state emanate con la C.M. n.122 del 9 maggio 1991 e
riconfermate con la C.M. n.6 del 16 gennaio 1999 e con la
C.M. n.311 del 21 dicembre 1999.
L’ex ministro Berlinguer con la C.M. n.489 del 22 dicembre
1998 aveva proposto una modulistica errata per la scelta
dell’Irc. La C.M. n.6 del 16 gennaio 1999 ha immediatamente
rettificato e proposto la stessa modulistica gi emanata
con la C.M. n.122 del 9 maggio 1991.
In ogni caso i modelli inviati con la C.M. n.311 del 21
dicembre 1999 e con la
C.M. n.3 del 5 gennaio 2001 sono esatti: il modello
D per scegliere di avvalersi o non dell’Irc; il modello
E da consegnare qualora ci sia stata la scelta di non avvalersi
dell’Irc.
Con la C.M. n.174 del
14 dicembre 2001 il Ministero dell’Istruzione e con
la successiva nota del 21
dicembre 2001 prot. n. 21827 ha predisposto la data
di pre-iscrizione al 20 gennaio 2002 ed ha fornito
la modulistica.
Redazione
Snadir 2002
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