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XIII Legislatura

















SNADIR – Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione


Segreteria Nazionale – Modica


XIII Legislatura


Senato della Repubblica


QUADRO SINOTTICO DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI STATO GIURIDICO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

  
















Presentatori


Sen. Specchia, Maceratini, ed altri (n.662 del 5/6/1996)


Sen. Monticone e Castellani


(n.703 del 13/6/1996)


Sen. Fumagalli Carulli, Brienza ed altri (n.1376 del 27/9/1996)


Sen. Riccardo Minardo


(n.1411 del 3/10/1996)


Titolo


Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione


Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione


Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione


Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica

  










Stato giuridico


Applicazione DPR 417/74


  • Applicazione:

  • legge 30 luglio 1973, n.477

  • DPR 31 maggio 1974, n.417 e successive modificazioni

  • Abrogazione degli artt.1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 5 giugno 1930, n.824

  • Applicazione di tutte le disposizioni previste dal DPR 31 maggio 1974, n.417

  • Abrogazione degli artt.1, 2, 4, 5, 6, 8 e 9 della legge 5 giugno 1930, n.824
  •  


    • Applicazione di tutte le disposizioni previste dal DPR 31 maggio 1974, n.417

    • Abrogazione degli artt.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 della legge 5 giugno 1930, n.824

     

     


     










    Reclutamento


    • Il Ministro della P.I., con proprio decreto, autorizza i provveditori a predisporre, dintesa con lordinario diocesano, gli elenchi dei docenti di religione per ciascuna provincia per la scuola elementare, media di primo grado e per la scuola media di secondo grado

    • I provveditori formano le graduatorie (redatte sulla base dei titoli, requisiti e prove indicati nel decreto del Ministro della P.I.) e queste vengono trasmesse al M.P.I. che decreta la nomina in ruolo e la destinazione dei docenti.

     


    • I Provveditori comunicano le esigenze orarie agli Ordinari diocesani

    • Gli Ordinari diocesani trasmettono ai Provveditori gli elenchi, distinti per i vari ordini di scuola, dei docenti di religione forniti di idoneità e di titoli di qualificazione professionale

    • I Provveditori applicano agli elenchi la normativa per la formazione e la durata delle graduatorie provinciali, per i vari ordini di scuola

    • I Provveditori nominano gli insegnanti di religione

    • Dopo due anni di servizio anche non continuativo nomina in ruolo

     


    • Concorso per titoli ed esami (ogni tre anni)

    I candidati che siano in possesso:


    • di idoneità rilasciata da un Ordinario della provincia

    • di uno dei titoli di qualificazione professionale

    • Concorso per titoli e servizi (ogni tre anni) – non si applica alcun limite di età

    I candidati che siano:


    • in possesso di idoneità rilasciata da un Ordinario della provincia

    • in possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale

    • abbiano superato un concorso per esami e titoli relativo alla classe di concorso di religione cattolica

    • abbiano prestato servizio effettivo di religione cattolica per 360gg., anche non continuativi (cumulabili i servizi prestati nei vari ordini di scuola)

     


    • Concorso per titoli ed esami (ogni tre anni)

    I candidati che siano in possesso:


    • di idoneità rilasciata da un Ordinario della provincia

    • di uno dei titoli di qualificazione professionale

    • Concorso per titoli e servizi (ogni tre anni) – non si applica alcun limite di età

    I candidati che siano:


    • in possesso di idoneità rilasciata da un Ordinario della provincia

    • in possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale

    • abbiano superato un concorso per esami e titoli relativo alla classe di concorso di religione cattolica

    • abbiano prestato, nellultimo settennio, servizio effettivo di religione cattolica per 360gg., anche non continuativi (cumulabili i servizi prestati nei vari ordini di scuola)

     

      










    Organici – Orario di cattedra


    • Eventuali ore residue non coperte attraverso limmissione in ruolo: incarichi annuali del Provveditore agli Studi dintesa con lOrdinario diocesano competente per territorio

    • In caso di riduzione dorario, completamento nella scuola con ore a disposizione per attività didattiche e parascolastiche

  • Gli organici sono determinati dal Provveditore agli studi

  • Le cattedre di religione nella scuola secondaria sono costituite, in base al numero delle classi e delle ore di insegnamento di r.c., nella misura dell80% della disponibilità dei posti

  • Lorario

  • Scuola secondaria inferiore e superiore: orario non superiore a 18 h su un numero di classi da stabilire dal Ministro della P.I.

  • Scuola elementare: posti orario su ogni dieci classi

  • Scuola materna: posti orario non inferiori a 12 ore con retribuzione in proporzione allorario prestato
  •  


    • Il 20% dei posti è riservato alle D.O.A., a posti part-time ed a posti senza o con trattamento di cattedra

     


    • Il Ministro della P.I. istituisce, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge, la classe di concorso e i ruoli provinciali di r.c. per la scuola materna ed elementare, media e secondaria superiore

    • Gli organici sono determinati dal Provveditore agli Studi

    • in relazione al numero dei posti disponibili e vacanti accertati per ciascuno dei tre anni scolastici per i quali i concorsi sono espletati

    • i posti di religione cattolica per cattedre organico sul numero delle classi funzionanti in ogni scuola


    • Lorario (può essere rivisto in sede di rinnovo contrattuale)


    • Scuola secondaria inferiore e superiore 18h (15+3 a disposizione).

    • Scuola elementare: posti orario su ogni dieci classi

    • Scuola materna: posti orario su ogni quattordici sezioni


    • I posti non coperti: entro il 31 dicembre: supplenza annuale da parte del provveditore dintesa con lordinario diocesano competente per territorio


    • le supplenze temporanee vengono conferite dai capi distituto dintesa con lordinario diocesano competente per territorio

    • Precedenza nelle supplenze annuali e temporanee ai docenti di r.c. vincitori di un concorso per esami e titoli

  • Il Ministero della P.I. istituisce, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge, la classe di concorso e i ruoli provinciali di r.c. per la scuola materna ed elementare, media e secondaria superiore

  • Gli organici sono determinati dal Provveditore agli Studi sull80% della complessiva disponibilità di ciascun ruolo

  • in relazione al numero dei posti disponibili e vacanti accertati per ciascuno dei tre anni scolastici per i quali i concorsi sono espletati

  • i posti di religione cattolica per cattedre organico sul numero delle classi funzionanti in ogni scuola

  • le specifiche dotazioni organiche sono distinte per diocesi

  • Lorario (può essere rivisto in sede di rinnovo contrattuale)

  • Scuola secondaria inferiore e superiore 18h (15+3 a disposizione)

  • Scuola elementare: posti orario su ogni dieci classi (20 + 2 programmazione + 2 attiv. [commi 2 e 5 dellart.9 legge 148/1990; 2.2 C.M. n.271/1991])

  • Scuola materna: posti orario su ogni quattordici sezioni

  • I posti non coperti: entro il 31 dicembre: incarico annuale a tempo determinato da parte del provveditore dintesa con lordinario diocesano competente per territorio

  • le supplenze temporanee vengono conferite dai capi distituto dintesa con lordinario diocesano competente per territorio

  • Precedenza nelle supplenze annuali e temporanee ai docenti di r.c. vincitori di un concorso per esami e titoli o in possesso di abilitazione allIrc
  •   










    Mobilità


     


    • Trasferimenti, assegnazioni provvisorie, riammissioni in servizio, previa intesa con lOrdinario diocesano competente per territorio

     


    • Trasferimenti, assegnazioni provvisorie, riammissioni in servizio, previo riconoscimento dellidoneità da parte di un Ordinario diocesano competente per territorio

    •  Per comprovati motivi di salute o per revoca dellidoneità dopo quindici anni di servizio continuativo, a domanda, può essere assegnato, previa riqualificazione, ad altri compiti nellambito dellamministrazione statale

    • Non sono consentiti i passaggi di cattedra o di ruolo

    • I docenti di religione in possesso dei titoli accademici in Teologia possono partecipare ai concorsi per la carriera direttiva e ispettiva

     


    • In ambito provinciale:

    • Trasferimenti, assegnazioni provvisorie, riammissioni in servizio, previa intesa con lOrdinario della provincia che ha rilasciato lidoneità

    • In ambito interprovinciale:

    • Trasferimenti previo rilascio dellidoneità da parte di un Ordinario diocesano della provincia

     


    • Il docente di religione, con almeno 15 anni di servizio di ruolo, a cui sia stata revocata lidoneità è assegnato ad altri compiti, qualora ne abbia i requisiti

    • Il Ministro della P.I. nomina ispettori ministeriali dintesa con la CEI per la corretta applicazione della presente legge

     


    • Trasferimenti, assegnazioni provvisorie, riammissioni in servizio, previo rilascio dellidoneità da parte dellOrdinario diocesano competente per territorio

    • Il docente di religione, con almeno 15 anni di servizio (di ruolo e/o di incarico), a cui sia stata revocata lidoneità è assegnato ad altri compiti, qualora ne abbia i requisiti

    • I docenti di religione in possesso dei titoli di qualificazione professionale e con un anzianità di servizio di ruolo e/o incarico di r.c di 9 anni posso partecipare ai concorsi per la carriera ispettiva

     

      










    Decadenza


    • Oltre ai casi previsti dallart.111 del DPR 417/74 si aggiunge la perdita dellidoneità a seguito di revoca da parte dellOrdinario che lha riconosciuta

  • Oltre ai casi previsti dallart.111 del DPR 417/74 si aggiunge la perdita dellidoneità a seguito di revoca da parte dellOrdinario competente

  • Oltre ai casi previsti dallart.111 del DPR 417/74 si aggiunge la perdita dellidoneità a seguito di revoca da parte dellOrdinario che lha rilasciata

  • Oltre ai casi previsti dallart.111 del DPR 417/74 si aggiunge la perdita dellidoneità a seguito di revoca da parte dellOrdinario che lha rilasciata
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    Prima applicazione


    • I docenti di religione in servizio vengono iscritti in graduatoria permanente relativa al grado di scuola nella quale abbiano maturato al 31 agosto 1996 almeno due anno di servizio continuativo per almeno nove ore settimanali di insegnamento

  • Nella misura dell80% delle cattedre disponibili, i docenti di religione beneficiari dellultimo comma dellart.53 della legge 11 luglio 1980, n.312, a richiesta possono usufruire della nuova disciplina di ruolo

  • I docenti di religione, in servizio allentrata in vigore della presente legge, che abbiano maturato 4 anni di servizio e che siano in possesso dei titoli di qualificazione professionale, sono immessi in ruolo

  • I provveditori formano una graduatoria per titoli e servizi

  • I docenti di religione, incaricati annuali a tempo determinato nominati nellanno scolastico allentrata in vigore della presente legge, con un orario non inferiore alle 12 ore settimanali, che abbiano maturato 4 anni di servizio e che siano in possesso dei titoli di qualificazione professionale, a domanda sono immessi in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato

  • Entro 90 gg. i provveditori:

  • verificheranno il possesso dei requisiti

  • assumeranno con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale e/o tempo pieno

  • nomineranno in assegnazione provvisoria sul posto che ogni docente occupa al momento dellentrata in vigore della presente legge

  • Il servizio prestato dai docenti suddetti nel corso dellentrata in vigore della legge sarà considerato valido come anno di prova
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