Incontro al MPI per le assunzioni a tempo determinato dei docenti e degli ata


Incontro al MPI per le assunzioni a tempo determinato dei docenti e degli ata


 


 


Si è svolto ieri pomeriggio (13 settembre 2007) al MPI l’incontro sull’assunzione a tempo determinato del personale docente e ata.


All’ incontro ha partecipato la delegazione della Federazione Gilda-Unams composta da Orazio Ruscica dello Snadir, da M.D Patre e F. Capacchione della Gilda e da M. Branchinelli dell’Agorà.


In apertura l’Amministrazione ha comunicato alle OO.SS. che al 12 settembre 2007 le assunzioni dei docenti a tempo determinato sono pari a circa 82.000 unità; a queste però se ne aggiungeranno presto altre 20.000; con molta probabilità si arriverà a un totale di 120.000 docenti supplenti.


In sintesi le questioni trattate.


    


DDMM 21/05 e 85/05


E’ stata inviata una nota ai DDGGRR affinché comunichino i nominativi degli aspiranti alle abilitazioni speciali riservate di cui ai DDMM 21 e 85/05 relativi a classi di concorso non ancora attivate per l’ esiguità dei partecipanti da svolgere principalmente on line a cura dell’ Università “La Sapienza” di Roma, a decorrere dai primi di novembre.


Entro novembre dovrebbero essere avviati anche i corsi di abilitazione speciale per strumento musicale.


    


Documentazione di rito


Il MPI, in attesa delle disposizioni contenute nel disegno di legge (a firma del Ministro della salute Livia Turco) in discussione in Parlamento che eliminerà dai documenti di rito il certificato d’idoneità al lavoro, predisporrà in accordo con le Ragionerie Provinciali dello Stato che il certificato d’idoneità fisica possa essere rilasciato dal medico di famiglia.


Per quanto riguarda, invece, il certificato del casellario giudiziale, esso va acquisito direttamente dall’Amministrazione scolastica, senza alcun adempimento da parte dei diretti interessati.


 


 


Completamento cattedra e “spezzoni”


Uno degli argomenti salienti dell’ incontro ha riguardato l’ esercizio del diritto al completamento dell’ orario cattedra da parte di coloro che accettano spezzoni in presenza di cattedre: secondo il MPI può essere esercitato solo in assenza di cattedre, mentre per le OO.SS. le norme contrattuali non sanciscono alcun impedimento e, pertanto, va consentito non solo in altre classi di concorso, ma anche nella stessa se ci sono disponibilità sopraggiunte, anche mediante il frazionamento delle cattedre.


E stato ribadito che la gestione degli spezzoni oltre le 6 h è di esclusiva competenza degli USP e delle Scuole polo: in merito a questo punto si è segnalato a cura della Gilda il comportamento anomalo registratosi a Trapani il cui USP ha consentito alle Istituzioni scolastiche la gestione di tutti gli spezzoni indipendentemente dalla loro consistenza.


Un chiarimento si è reso doveroso per quanto riguarda il frazionamento delle cattedre o degli spezzoni della Scuola Secondaria di primo grado, relativamente alle discipline attinenti alla stessa classe di concorso: contrariamente a quanto avviene nella Secondaria di II grado il quadro orario di ogni singola disciplina non è istituzionalmente sancito, ma è il frutto della programmazione interna del singolo docente e, pertanto p.es., le 11 h di italiano, storia, educazione civica e geografia che s’ insegnano in prima non sono scindibili per singola disciplina e, di conseguenza, vanno accettate o rifiutate in blocco se eccedono l’ orario cattedra dell’ aspirante con diritto al completamento.


La nostra delegazione ha promosso un chiarimento in merito al conferimento a tempo determinato delle cattedre con orario frontale differente fra organico di diritto e di fatto (p. es. le cattedre della seconda lingua straniera o dell’educazione tecnologica nelle medie) sia da parte degli USP che dei DS relativamente alle sostituzioni dei docenti assenti. L’Amministrazione ha precisato che tutti i contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche devono essere stipulati per cattedra anche se comprensivi di ore a disposizione, nel rispetto dell’ organico di diritto o di fatto. Se invece si tratta di una sostituzione temporanea non vanno conferite le ore a disposizione per la salvaguardia della titolarità in seguito all’ applicazione della riforma Moratti, proprio per la copertura delle ineludibili esigenze, mentre se le ore in questione riguardano un progetto o un’ attività deliberata nel POF dal collegio docenti, rientrano regolarmente nel contratto da stipulare. In tutti gli altri casi: le 2 h di programmazione della Scuola Primaria, le ore a disposizione, ad eccezione di quelle di cui sopra, della Secondaria di I e II grado ed ancora per quest’anno le ore di approfondimento delle seconde classi degli Istituti professionali, rientrano integralmente nel contratto anche se si tratta di sostituzione di un docente assente qualora la cattedra venga assegnata in un’ unica soluzione. Se, invece, viene frazionata, le ore a disposizione non vanno conferite in nessun caso anche in presenza di cattedra annuale i cui spezzoni, ovviamente, vanno conferiti fino al termine delle attività didattiche.


Un punto dolente è rappresentato dalle ore collaterali di competenza dei DS che, secondo le OO.SS., vanno conferite al personale in servizio esclusivamente dopo la conclusione delle nomine della relativa classe di concorso da parte degli UUSSPP o delle scuole polo delegate. Sull’ argomento alla fine si è convenuto che al docente interno in servizio le ore collaterali fino a 6 settimanali anche di altra classe di concorso, purché abilitato, vanno conferite in applicazione della L. 448/01 (Finanziaria 2002) indipendentemente dalla posizione utile occupata in graduatoria, fatto salvo prioritariamente il diritto del docente a tempo determinato al completamento dell’ orario cattedra, prima di assegnarle come ore eccedenti. Mentre le ore che eccedono tale limite, svincolate quindi dall’ obbligo di conferirle prioritariamente al personale in servizio di cui alla Finanziaria citata, vanno assegnate nel rispetto della posizione in graduatoria dei singoli aspiranti.


L’Amministrazione è stata invitata a prendere in considerazione la proposta di contratto a tempo determinato relativa a cattedre costituite da spezzoni su 3 comuni che talvolta vengono costituite dagli USP per la salvaguardia delle titolarità o per consentire la formazione di cattedre relative a classi di concorso con disponibilità esigue costituite principalmente da spezzoni.


Altro invito, di rilevanza di gran lunga maggiore, riguarda il superamento delle CCMM e delle note – talvolta contrastanti – emanate in particolare fra il 2002 ed il 2004 per quanto riguarda la stipula dei contratti a tempo determinato relativi al sostegno (notevole importanza riveste la continuità dell’ insegnamento da parte dello stesso docente, in considerazione dell’ utenza interessata) in assenza di aspiranti specializzati nelle graduatorie dell’ USP o d’ istituto. 


    


 


Sanzioni


Si è chiarito che le rinunce alle supplenze temporanee conferite sulla base delle vecchie graduatorie d’ istituto – cui sovrintende il vecchio regolamento per le supplenze approvato col DM 201/00 – non comportano alcuna penalità.


E’ stata chiesta da tutte le OO.SS. la precisazione che le sanzioni relative alla rinuncia alla stipula dei contratti a tempo determinato proposti dalle scuole statali operano anche se il personale interessato è già destinatario di contratti presso scuole paritarie, privati o altre amministrazioni.    


Altro aspetto importante riguarda la necessità di chiarimenti in merito alle rinunce delle proroghe di supplenza per le quali, a parere della nostra delegazione – stante la natura privatistica dei contratti a tempo determinato – non può essere comminata alcuna sanzione (come del resto per la rinuncia alle supplenze fino a 10 gg. sulle quali per il momento il MPI non intende intervenire, non essendo ancora entrata a regime tale tipo di supplenza: ovviamente i ricorsi si sprecheranno) nel rispetto del Codice Civile.


Un ulteriore chiarimento riguarda la rinuncia alle supplenze sul sostegno da parte dei non specializzati che vengono interpellati dalle graduatorie incrociate delle varie classi di concorso. Ai suddetti aspiranti non può essere comminata alcuna sanzione, in quanto non è previsto né un elenco di non specializzati,né l’ opzione per tale tipologia di contratti.


 


 


Applicazione artt. 33 e 58 del CCNL


Si è convenuto che il personale neo assunto dopo la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato possa firmare il contratto a tempo determinato per fruire del congedo senza assegni previsto dal CCNL.


 


 


 


Disposizioni relative alle Graduatorie ad Esaurimento e d’ istituto   


Altre questioni sollevate dalla ns. delegazione in merito alla disparità d’interpretazione e di applicazione delle norme e disposizioni relative alle Graduatorie ad Esaurimento  e d’ istituto, per volontà dell’ Amministrazione non saranno oggetto di chiarimento (p. es. il servizio ininterrotto dal 1° febbraio agli scrutini di cui al co. 14 dell’ art. 11 della L. 124/99, da considerarsi annuale a tutti gli effetti – quindi anche nelle Graduatorie ad Esaurimento, oppure l’ assegnazione esclusivamente delle cattedre ai riservisti) sia perchè le disposizioni sono ritenute sufficientemente chiare, sia perchè non si vuole interferire con le graduatorie e con quanto disposto in merito dai DDGGRR, pena lo stravolgimento delle graduatorie stesse. La delegazione, ovviamente, ha espresso il proprio disappunto, in quanto ritiene prioritaria l’ equa applicazione delle norme sull’ intero territorio nazionale. 


    


Disponibilità assunzioni a tempoindeterminato


Si è tornati a parlare ancora una volta (per il ns. ripetuto interessamento negli ultimi mesi ed in quest’ occasione) del mancato rispetto da parte di alcuni UUSSPP delle indicazioni relative alle immissioni in ruolo e, finalmente, in questi giorni  partirà una lettera lunga ed argomentata all’ indirizzo dei DDGGRR della Puglia e dell’ Emilia Romagna per le inadempienze degli UUSSPP di propria competenza che avevano ritenuto di poter stravolgere impunemente le disponibilità per le immissioni in ruolo di alcune classi di concorso.


Si è ribadito, infine, che i recuperi dei posti di docenti già di ruolo transitati su altra classe di concorso non devono incidere sulle disponibilità determinate per il personale precario relativamente alla classe di concorso di arrivo e, pertanto lo scorrimento delle graduatorie deve comportare la copertura di tutte le cattedre annuali, anche se aggiuntive, o all’ occorrenza fino al 30/6.


 


 


Assunzione collaboratori scolastici


L’Amministrazione presenterà una circolare sull’assunzione a tempo determinato di collaboratori scolastici a seguito di scorrimento degli elenchi degli iscritti nei Centri di impiego, nei casi in cui sono esaurite le graduatorie dell’istituzione scolastica.


 


 


La Delegazione


Snadir – venerdì 14 settembre 2007

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