Il TAR Lombardia si pronuncia circa la revoca tardiva della scelta per l’Irc e invoca la libertà di culto

Snadir: la libertà di culto non ha alcuna attinenza con l’insegnamento scolastico della religione
 
Il Giudice amministrativo viene chiamato a pronunciarsi in merito alla decisione tardiva, da parte di uno studente, di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (sent. 1232 TAR Lombardia sez. staccata di Brescia), annullando il diniego opposto dal dirigente scolastico alla scelta formulata dall’allievo di non avvalersi dell’Irc perché asseritamente tardiva rispetto ai termini organizzativi fissati dal Ministero e dalla scuola.
 
Lo studente ricorrente (in nome del quale hanno agito i genitori) afferma che la contestazione della tardiva richiesta di non avvalersi dell’irc, portata dal dirigente scolastico, sia “il frutto di una interpretazione della normativa di riferimento non costituzionalmente orientata giacché il diritto alla libertà di culto, sancito dagli artt. 3 e 19 Cost., sarebbe violato dalla fissazione di termini perentori per effettuare la scelta in ordine al se frequentare o meno la c.d. ora di religione”.
 
È opportuno osservare che la libertà di culto invocata non ha alcuna attinenza con l’insegnamento scolastico della religione tra le cui finalità non c’è l’esercizio di nessuna forma di culto. Infatti, quanto previsto dall’art.19 della Costituzione, come la professione di fede, la propaganda o l’esercizio del culto, sono finalità diverse da quelle disciplinate per la scuola, la quale attraverso l’attività di istruzione e di educazione dei suoi docenti per mezzo di azioni progettuali e intenzionali degli stessi è diretta e funzionale “allo sviluppo umano, culturale, civile e professionale” (art.26 CCNL vigente) degli studenti.
 
Tale incongruenza, tuttavia, non è stata rilevata dal Giudice, che ha fondato la sua motivazione giuridica sull’equilibrata realizzazione dei principi costituzionali di “libertà di culto”, diritto allo studio e libertà d’insegnamento.
 
E’ invece interessante l’osservazione del Giudice amministrativo riguardo al fatto che “la fissazione di un termine risulta funzionale altresì a garantire la libertà di insegnamento dei docenti reclutati dalla scuola al fine di garantire la c.d. ora di religione alla luce delle richieste degli studenti, docenti ai quali, in quanto dotati di titoli di qualificazione professionale al pari dei colleghi, deve essere garantita pari dignità rispetto agli altri insegnanti, pena la violazione degli artt. 2, 3 e 33 Cost. (…)”.
 
Il TAR, sulla base anche di questi due elementi di rilevanza costituzionale, ha richiesto all’istituzione scolastica, in un tempo breve, un nuovo provvedimento “nel quale dovrà essere effettuato un bilanciamento concreto tra le esigenze rappresentate nella richiesta e gli eventuali pregiudizi che potrebbero derivare dall’accoglimento della stessa sia all’offerta formativa e, quindi, al diritto degli altri studenti (…)”.
 
L’amministrazione scolastica non ha prodotto nessun nuovo provvedimento, come richiesto dal Giudice, il quale, di conseguenza ha riconosciuto la possibilità di una scelta tardiva, da parte dello studente, in merito al diritto di avvalersi o meno dell’insegnamento scolastico della religione.
 
Chiaramente rimane in vigore la normativa vigente che stabilisce la scelta dell’irc entro i termini indicati dalla nota ministeriale annualmente pubblicata, cioè per il prossimo anno scolastico la Nota prot. AOODGOSV.33071 del 30 novembre 2022 predispone la scelta dal 9 al 30 gennaio 2022.
 
 
 
Snadir – Professione i.r. – 21 dicembre 2022 – h.12,00

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