Il TAR Lazio (febbraio 2011) si pronuncia in merito alla valutazione da parte dell’insegnante della “materia alternativa”
Una nutrita schiera di associazioni ha interpellato il TAR Lazio per ottenere l’annullamento dell’ordinanza del Miur n. 44/2010, recante istruzioni per lo svolgimento degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali, anno scolastico 2009/2010.
Obiettivo del ricorso, in effetti, non era l’ordinanza in generale ma alcune parti inerenti all’insegnamento della religione cattolica.
Alcune contestazione sono state nel frattempo definite dalla recente pronuncia del TAR Lazio sez. III bis, 15 novembre 2010, n. 33433, che ha ribadito che l’insegnante di religione partecipa a pieno titolo alle deliberazione del consiglio di classe concernenti l’attribuzione, nell’ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che di tale insegnamento si avvalgono.
Era rimasta invece non definita la questione della mancata previsione di un’analoga possibilità per i docenti della (cosiddetta) “materia alternativa”: questi, infatti, si limitano a "fornire preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto da ciascun alunno".
Il TAR Lazio ha evidenziato il diverso trattamento, riservato nel procedimento decisionale, alle due distinte categorie dei docenti, in quanto solo l’insegnante di religione partecipa "a pieno titolo" nel consiglio di classe e concorrere alle sue deliberazioni in ordine all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico.
Sulla base di tali considerazioni il TAR Lazio ha annullato le norme vigenti per la parte in cui prevedono che i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica si limitano a "fornire preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto da ciascun alunno", anziché partecipare anch’essi a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione, nell’ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che frequentano l’insegnamento alternativo.
Lo Snadir condivide il principio generale enunciato dal TAR Lazio, rimane adesso da verificare e valutare le modalità attraverso le quali il Miur intenderà darne attuazione.
- Tar Lazio – Sentenza n.924 del 01 febbraio 2011. I docenti di materia alternativa partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe.
- Il TAR Lazio conferma il carattere "determinante" del voto degli Insegnanti di religione in sede di scrutinio finale ed il diritto degli stessi a partecipare all’attribuzione del credito scolastico
- Tar Lazio Sentenza n.33433 del 15 novembre 2010. Il voto dell’Idr in sede di scrutinio finale è determinante e gli stessi hannodiritto all’attribuzione del credito scolastico
- SODDISFAZIONE DELLO SNADIR PER LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SULLA VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Snadir – Professione i.r. – 5 febbraio 2011
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