Il Miur pubblica le date di scadenza per la presentazione delle domande di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2013-2014

Il Miur pubblica le date di scadenza per la presentazione delle domande  di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2013-2014

 
Il Miur – nelle more dell’autorizzazione che il Ministero della Funzione pubblica dovrebbe dare all’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2013/2014 – ha predisposto le date di scadenza di presentazione delle domande relative alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2013/2014.
 
La Nota prot.6894 del 4 luglio 2013 invita tutti i docenti di religione a tempo indeterminato interessati a presentare le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria entro e NON oltre il 25 luglio 2013, utilizzando i modelli UR1 o UR2. La Nota, altresì, trasmette "formalmente" anche l‘Ipotesi di contratto sottoscritta il 15 maggio scorso al fine di permettere l’avvio delle contrattazioni regionali per la definizione anche delle disponibilità. E’ chiaro che per la sottoscrizione definitiva dei contratti regionali si dovrà attendere la sottoscrizione definitiva del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.
 
Suggeriamo, quindi, ai docenti interessati di preparare per tempo  la documentazione e attendere – per presentare la domanda –  l’autorizzazione del Ministero della funzione pubblica e la relativa sottoscrizione definitiva del CCNI sulle predette utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Nel caso in cui il CCNI non venisse sottoscritto in tempo utile (cioè prima della scadenza delle domande), invitiamo gli interessati a provvedere immediatamente alla presentazione delle domande entro e NON oltre il 25 luglio 2013.
Nel momento in cui sarà sottoscritto definitivamente il CCNI, pubblicheremo nel nostro sito guide, modelli e faq aggiornati con i dati del nuovo CCNI. Nel frattempo per la compilazione delle domande si potranno utilizzare le guide e le faq con le indicazioni del CCNI firmato in ipotesi.
Il D.Lvo n.150/2009 ha reso più farraginosa la procedura snella e semplice precedente alla riforma Brunetta.
 
La Bozza di IPOTESI di CCNI trasmesso agli Uffici Scolastici Regionali con Nota prot. 6894 del 4 luglio 2013 epermetterà  agli insegnati di religione di ruolo, a domanda, di essere “utilizzati” in ALTRO ISTITUTO nello stesso settore della propria diocesi o di ottenere “assegnazione provvisoria” in altra diocesi.
Richiamiamo i punti di maggiore rilievo per i docenti di religione presenti nel CCNI.
 
ATTENZIONE: mentre per la graduatoria regionale su base diocesana il MIUR aveva chiarito che il punteggio per il ricongiungimento al coniuge NON poteva essere attribuito, nelle utilizzazioni e nelle assegnazioni provvisorie tale punteggio viene invece attribuito, a patto che il coniuge o il familiare risieda nel comune richiesto da almeno tre mesi.
 
  • I docenti di religione di ruolo sono confermati nella stessa sede di servizio; cioè NON occorre una riconferma annuale sulla sede di servizio (art.2, comma 10  del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2013/2014).
  • I docenti di religione di ruolo, qualora siano perdenti ore/posto, rimangono in servizio in altra scuola della stessa diocesi (Nota prot. 6747 del 15 luglio 2010).
  • E’ riconosciuto in modo esplicito ai docenti di religione di ruolo (scuola primaria/infanzia e secondaria di 1° e 2° grado) che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell’orario di insegnamento fino ad un quinto, qualora non completino l’orario nella scuola medesima, di essere utilizzati nella scuola di titolarità, per le ore mancanti (art.2, comma 5 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2013/2014).
  • I docenti di religione hanno  la possibilità di completamento cattedra nell’istituto di prevalente servizio, utilizzando le disponibilità orarie sopraggiunte, al fine di evitare, per quanto possibile, cattedre a completamento esterno (art.2, comma 5 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2013/2014; C.M. n.18 del 4 luglio 2013).
  • I docenti di religione di ruolo che hanno ottenuto l’utilizzazione nello stesso ordine scolastico non devono ripresentare la domanda di utilizzazione (ai fini della conferma sulla sede ottenuta), mentre coloro che sono stati utilizzati in un ordine diverso (ad esempio dalla scuola infanzia/primaria alla secondaria) devono ripresentare domanda di conferma sulla utilizzazione già ottenuta lo scorso anno (art. 2, comma 10 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2013/2014)
  • Il punteggio per le utilizzazioni è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, su base diocesana, elaborata in occasione della O.M. n. 199 del 21.03.2013 ed eventualmente aggiornato con i nuovi titoli acquisiti entro la data di presentazione della domanda (art.1, comma 6 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2013/2014); dovrà essere conteggiato anche l’anno scolastico in corso e l’eventuale continuità del servizio (vedi scheda e Faq). 
  • La valutazione dei titoli sarà formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali (o dagli UT provinciali): tale valutazione viene effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande, secondo le tabelle allegate al CCNI concernente la mobilità del personale della scuola, sottoscritto il data 11.03.2013, per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio, con le seguenti precisazioni:
o   Nei titoli di servizio va valutato anche l’anno scolastico in corso.
o   Per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi dalla data stabilita per la presentazione della domanda.
o   L’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie.
o   In caso di parità di precedenza e punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

        Da sottolineare inoltre che: il docente di religione interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria ma a causa della mancanza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all’attribuzione del punteggio per la continuità (CCNI 11.03.2013 art. 37/bis comma 8)

 
 
 

Snadir – Professione i.r. – 4 luglio 2013

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