Il Miur: la continuità si valuta dal 2009/2010 ed è obbligatorio predisporre le graduatorie regionali dei soprannumerari

Il Miur: la continuità si valuta dal 2009/2010 ed è obbligatorio predisporre le graduatorie regionali dei soprannumerari

 
In vista della presentazione della scheda per la graduatoria regionale su base diocesana per l’individuazione dei soprannumerari molti docenti hanno avuto qualche difficoltà nel calcolare il punteggio relativo alla continuità scolastica; a questo proposito il Miur con Nota prot.3742 del 16 aprile 2013 è intervenuto emanando una nota di chiarimento con la quale si specifica che per i docenti di religione la valutazione della continuità parte dall’anno scolastico 2009/2010. La Nota precisa anche che “ai fini della mobilità a domanda, essendo necessario un triennio di servizio continuativo, il predetto punteggio – per la prima volta – viene assegnato per l’anno scolastico 2013-14; invece, ai fini della predisposizione della graduatoria regionale articolata per ambiti territoriali diocesani di cui all’art. 10, comma 3 della suddetta Ordinanza, il punteggio relativo alla continuità didattica sulla scuola di servizio oppure sulla sede (Comune) si applica per il 2013/2014 come già fatto negli anni precedenti, sempre iniziando la valutazione dal 2009/2010”.
Infine, ribadisce l’obbligatorietà di predisporre la graduatoria regionale ripartita per ambiti diocesani.
Qualche problema si è verificato anche nel Piemonte, dove l’Ufficio Scolastico Regionale ha emesso una nota in cui, erroneamente, si richiede anche la valutazione dell’anno scolastico in corso, il 2012/2013; lo Snadir ha prontamente contattato la Dirigenza generale dell’USR Piemonte. Attendiamo  per i prossimi giorni una comunicazione di rettifica.
 
 
 
 
 Snadir – Professione i.r. – 17 aprile 2013

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