IL DOCENTE DICHIARATO INIDONEO PER MOTIVI DI SALUTE

 IL PERSONALE DOCENTE DICHIARATO INIDONEO PER MOTIVI DI SALUTE

 
 
Il quadro normativo  
L’istituto dell’inidoneità per sopraggiunti motivi di salute, già previsto per i dipendenti pubblici dagli artt.129-130 del DPR 3/1957, è stato introdotto per la prima volta nella legislazione scolastica dai Decreti delegati del 1974. In specie, gli artt.112-113 del DPR 417/1974 trattavano della dispensa dal servizio e dell’utilizzazione in compiti diversi del personale scolastico dichiarato inidoneo per motivi di salute. La normativa venne poi recepita dal Testo Unico del 1994 (artt.512-514 del Dlgs 297/94).  In modo particolare, l’art. 514 prevedeva che il personale scolastico, dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute, potesse “essere collocato fuori ruolo ed utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale”, previo accertamento medico da parte della unità sanitaria locale e sentito il parere del capo d’istituto. L’utilizzazione era disposta dal Ministero della Pubblica istruzione per i docenti che svolgevano servizio nei primi tre gradi scolastici oppure dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione per i docenti della scuola superiore.
Successivamente, una volta introdotta la contrattazione nazionale, la materia venne disciplinata dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro e dai Contratti Collettivi Nazionali Integrativi sulle utilizzazioni. Nel CCNL 2006-09) è normata all’art.17 c.5 (c’è anche un riferimento all’art.4 c.2) nel quale si riprende, in sostanza, quanto stabilito dal Testo unico, con la sola differenza che l’organo competente identificato a disporre l’utilizzazione è il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, il quale – nell’atto di decretare l’utilizzazione – deve attenersi ai criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa. Relativamente a quest’ultima, il testo di riferimento è ancora il   CCNI del 25 giugno 2008. In esso sono definiti i criteri, le modalità di utilizzazione del personale scolastico con i relativi quadri orari e trattamenti economici.
Tuttavia, in materia di personale dichiarato permanentemente inidoneo all’espletamento della funzione di docente ma idoneo ad altre mansioni, è sopraggiunto un intervento del legislatore (art. 15 cc.4 Lg 128/2013), che impone il trasferimento nei profili amministrativi. Un intervento talmente maldestro ed inopportuno che il Miur è stato costretto – causa le evidenti difficoltà applicative al personale docente –  a diramare due comunicazioni, nelle quali si disapplica temporaneamente la disposizione (Nota Miur 13000 del 3 dicembre 2013; Nota Miur 13220 del 6 dicembre 2013).
 
La visita medica collegiale
La richiesta di visita medica collegiale per l’accertamento dell’inidoneità è prodotta dal dirigente scolastico, secondo quanto disposto dall’art. 14 del DPR 275/1999. Ad essa vanno allegati la relazione del dirigente e il quadro delle assenze allo scopo di fornire alla commissione medica gli elementi essenziali atti a permettere una corretta valutazione del caso.
In base alle nuove disposizioni dettate dall’art.15 c.5 della Lg. 128/2013, gli accertamenti delle condizioni di idoneità del personale docente risultano di competenza delle Commissioni mediche del MEF integrate da un membro del Miur e non più della Commissione medica ASL come in passato (art. 19 c.12 della Lg 111/2011 e DM 79/2011). Pertanto, l’organo competente a sottoporre il dipendente a visita medica collegiale è la Commissione medica di verifica (CMV), operante presso le sedi decentrate del Ministero del Tesoro secondo le modalità previste dal Decreto del MEF del 12 gennaio 2004, commentato dalla Circolare del MEF n. 426 del 26 aprile 2004. La visita comprensiva, in particolare, dell’esame medico e del giudizio diagnostico, sarà effettuata da uno o più medici componenti la Commissione, mentre il rappresentane del Miur dovrà partecipare unicamente alla fase conclusiva della procedura sanitaria, ossia all’emissione del conclusivo giudizio medico-legale.
 
Le tipologie di inidoneità
I Contratti nazionali prevedevano solo due tipologie di inidoneità all’insegnamento: a) permanente, che comportava al docente la scelta tra dispensa e utilizzazione in altri compiti; b) temporanea, con cui si poteva decidere di restare in malattia entro i limiti del periodo di comporto o scegliere l’utilizzazione in altri compiti.
Il DPR171/2011, emanato in attuazione dell’art.55-octies del D.lgs 165/2001, senza tener conto della specificità della scuola, ha introdotto in materia una nuova terminologia: a) inidoneità assoluta, derivante dall’inidoneità a svolgere qualsiasi attività lavorativa; b) inidoneità relativa (ad esempio: all’attività propria della funzione docente), ma che prevede l’idoneità ad altri compiti. A queste due tipologie vengono associate le espressioni di temporaneo e permanente, che connotano l’arco temporale dell’inidoneità. Nel caso in cui l’inidoneità sarà valutata “temporanea” il docente dovrà sottoporsi ad una nuova visita medico collegiale, nel corso della quale si stabilirà le “idoneità” lavorativa del soggetto sulla base della documentazione clinica presentata dall’interessato.
Tuttavia, nei verbali dalla Commissione medica non sempre è facile comprendere le decisioni assunte dai sanitari. Infatti, se appaiono chiare le diciture “Non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio” e “non idoneo temporaneamente per mesi 12, in modo relativo, allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di inquadramento”, risultano meno comprensibili alcune affermazioni aggiuntive quali, ad esempio, “utilizzare il docente nelle residue mansioni del profilo di appartenenza” perché non è possibile individuare le “residue mansioni” nell’attività professionale di un insegnante!
 
Gli ambiti di utilizzazione
Per quanto attiene gli ambiti di utilizzazione dei docenti, l’art. 3 CCNI del 25 giugno 2008 dispone che, di norma, l’utilizzazione avvenga nella propria sede di titolarità e, nel caso di più richieste nella stessa istituzione scolastica, si proceda secondo i parametri tabellari propri della mobilità. Tra i compiti a cui può essere assegnato un docente si dovrà tenere conto di quanto stabilito dalla Commissione medica, delle richieste dell’interessato “in coerenza con il POF e con i criteri stabiliti in sede di contrattazione d’istituto”. Ciononostante, il contratto elenca, a titolo puramente esemplificativo, una serie di compiti relativi ad attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola: servizio di biblioteca e documentazione; organizzazione di laboratori; supporti didattici ed educativi; attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e altra attività deliberata nell’ambito del progetto di istituto. L’orario di lavoro è di 36 ore, mentre quello di servizio è quello dell’ufficio in cui si è utilizzati. Sono attribuite al personale inidoneo le tipologie orarie previste dall’organizzazione scolastica. Le norme contenute nel CCNI 2008 rimangono ancora in vigore nonostante le disposizioni contenute nell’art. 15 cc.4 Lg 128/2013 con la sola integrazione riguardante il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute a far data dal 1 gennaio 2014, per il quale nelle more dell’applicazione della mobilità intercompartimentale e comunque fino alla conclusione dell’anno scolastico 2015-2016, tale personale potrà essere utilizzato per le iniziative di cui all’art. 7 del citato Decreto-Legge 12 settembre 2013 n.104 convertito con modificazioni in Legge 8 novembre 2013 n. 128  o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche (Nota Miur 13000 del 3 dicembre 2013;  vedi anche: Nota Miur 13220 del 6 dicembre 2013).
 
Claudio Guidobaldi
 

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