IL 15 MARZO 2008 E’ TERMINE ULTIMO PER PRESENTARE LA DOMANDA PER IL PART-TIME
(dall’art. 7 – comma 2 – della O.M. n.55 del 13.2.1998)
Scade il 15 marzo 2008 il termine per presentare le domande per il part-time per l’anno scolastico 2008/2009, che quest’ anno interessa anche i docenti di religione immessi in ruolo (quelli del 1°-2°-3° contingente).
L’istanza va presentata, tramite il dirigente scolastico, all’USP della provincia in cui si trova la sede di titolarità.
I rapporti di lavoro part-time possono essere costituiti nel limite del 25% delle rispettive dotazioni organiche provinciali di ciascun ruolo o classe di concorso il reclutamento del personale docente a tempo parziale avviene secondo la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da un contratto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e decorre dal primo settembre di ciascun anno successivo all’accoglimento della domanda ( art. 1 del D.lvo del 24.7.2003 e comma 7 art. 36 e art. 57 del CCNL 29.11.2007)
La prestazione di servizio in regime di part-time non fa venir meno gli obblighi di lavoro relativi alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, ai rapporti individuali con le famiglie e alla partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e di verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini intermedi e finali.
Le attività funzionali all’insegnamento e la partecipazione alle attività collegiali sono determinate, di norma, in misura proporzionale all’orario d’insegnamento e di servizio previsto dal rapporto di lavoro a tempo parziale.
Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzione dell’orario di lavoro, salvo quelli previsti dalla legge. (art. 36 comma 8 CCNL 29.11.2007).
Il trattamento economico dei docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, sono comunque escluse le attività aggiuntive, salvo eventuali trattamenti accessori stabiliti dalla contrattazione decentrata.
I docenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei docenti a tempo pieno.
La durata del rapporto a tempo parziale è di due anni trascorsi i quali si può chiedere il ritorno al tempo normale; è riconosciuta la facoltà di svolgere altra attività lavorativa, anche subordinata, ma non presso altra amministrazione pubblica, quando l’orario part-time non superi la metà dell’orario pieno.
Il limite del 50% può essere superato dal personale che non intenda svolgere altra attività lavorativa.
Il docente in part time, che intenda svolgere altra attività lavorativa, è tenuto a comunicare, entro 15 giorni, al dirigente scolastico, l’eventuale successivo inizio o la variazione di altra attività lavorativa. Le prestazioni lavorative possono essere effettuate solo se compatibili con gli obblighi di servizio e non comportino un conflitto d’interesse con le funzioni istituzionali svolte dal docente nella scuola e non siano espressamente escluse per legge.
Il rientro a tempo pieno, dopo il prescritto periodo minimo, scatta solo se esplicitamente richiesto.
Ovviamente rimane la possibilità per tutti i docenti che eventualmente saranno assunti dal 1° settembre 2008 di richiedere il part time all’atto della nomina in ruolo.
· Modello di domanda (file doc)
· Allegato A (file doc)
· Allegato B (file doc)
Riferimenti normativi:
Artt. 7,8 Legge 29.12.1988, N. 554; artt. 7, 8 Dpcm 17.3.1989, n. 117; artt. 22 Legge
23.12.1994 n. 724; artt. 131, 162, 491 comma 6, 508 e 572 D.Lgs. 16.4.1999 n. 297; artt. 23,40,41,42,46,47,52 CCNL 4.8.1995; art. 1 commi 56-59 e 185-187 Legge 23.12.1996, n. 662 CM Funzione Pubblica 19.19.2.1997 n.3; CM 28.2.1997, n. 128; Legge 28.5.1997, n. 140.; OM. 22.7.1997, n. 446; D.M. Funzione Pubblica 29.7.1997 n. 331; Circ. INPDAP 27.11.1997,n. 61; OM 13.2.1998, n. 55; art. 20, comma 1, lettera f) Legge 23.12.1999, n. 488; CM 17.2.2000, n. 45; art. 9 D.Lgs .25.2.2000, n. 61; CM 18.4.2000, n. 120; D.Lgs. 26.2.2001 n. 100; art. 36 CCNL del 24.7.2003; art. 36 e 57 CCNL del 29.11.2007.
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