I passaggi per il concorso. Le procedure che gli Idr dovranno seguire.

I PASSAGGI
PER IL CONCORSO
Le procedure che gli Idr dovranno seguire

L’approvazione della legge 186/2003 sullo stato giuridico
dei docenti di religione ha segnato uno storico traguardo
perchè riconosce l’insegnante di religione "come
e tra gli altri" docenti della scuola italiana: tale
legge, infatti, stabilisce i ruoli per l’insegnamento della
religione cattolica nelle scuole statali e l’immissione
in ruoli a seguito di concorsi ordinari gestiti dalla amministrazione
statale.
In questo momento è importante notare come in centoventisei
anni di scuola statale sia stata completamente ribaltata
la situazione dei docenti di religione.
Il 15 luglio 1877 il ministro Coppino estromise l’insegnamento
religioso dalla scuola italiana e lo sostituì con
lo studio delle prime nozioni dei diritti e doveri dell’uomo
e del cittadino.
Il 15 luglio 2003 viene approvata la legge Moratti sullo
stato giuridico dei docenti di religione.
Una tappa fondamentale viene raggiunta: lo Stato, attraverso
una legge, prende atto del contributo che il docente di
religione offre agli studenti, alle famiglie, alla scuola
e alla società. Il ministro Coppino, all’epoca,
escludendo l’insegnamento religioso dalla scuola italiana,
negò ai docenti di religione la dignità umana
e professionale. Il ministro Moratti inserendo i docenti
di religione nei ruoli dello Stato, non solo riconosce la
loro professionalità e competenza, ma conferma il
carattere scolastico dell’insegnamento della religione cattolica
come si è affermato all’indomani della revisione
concordataria del 1985.
La legge 186/2003 stabilisce, come abbiamo già affermato,
oltre che i ruoli per l’insegnamento della religione cattolica,
anche l’immissione in ruoli attraverso concorsi ordinari
e in fase di prima applicazione un concorso "riservato";
ma l’applicazione di tale legge, in particolare per l’avvio
della procedura concorsuale "riservata", necessita
della predisposizione del bando di concorso che, essendo
il primo, deve essere verificato in modo attento in tutti
i passaggi. Questo periodo, pertanto, che può essere
visto dai docenti di religione come uno "strano silenzio",
è stato dedicato, invece, dal ministro dell’istruzione
all’esame delle varie problematiche emergenti ed alla ricerca
di soluzioni adeguate, ma non ancora definite.
In questo inizio d’anno scolastico il ministero ha consultato
in modo informale il servizio nazionale per l’irc (SNIRC)
della CEI e lo Snadir, i quali hanno avanzato delle proposte.
Ovviamente nessuno poteva proporre le ipotesi di lavoro
come soluzioni definitive. Purtroppo ci sono stati degli
"autoinvitatisi" che hanno presentato le proprie
ipotesi di lavoro come soluzioni definitive, cosicché,
privi di qualsiasi delicatezza, hanno brutalmente fatto
sentire i colleghi abbandonati e privi di futuro.
Certamente il bando di concorso sarà frutto di una
mediazione tra esigenze amministrative ed ecclesiastiche.
In questa partita pensiamo di svolgere un ruolo importante,
così come lo abbiamo egregiamente svolto durante
l’iter parlamentare per l’approvazione della legge 186/2003.
Lo scorso 22 ottobre si è svolto al M.I.U.R. (Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca)
un incontro tra la Direzione Generale del personale e le
organizzazioni sindacali del comparto scuola (tra cui lo
Snadir) per una informazione sul concorso degli insegnanti
di religione.
Possiamo oggi dire che il lavoro dello Snadir per trovare
una adeguata soluzione alle varie problematiche emergenti
dalla legge per la predisposizione del bando di concorso
ha portato frutti importanti sulle seguenti questioni:
1) dotazioni organiche e istituzione della classe di concorso;
2) disponibilità dei posti da conferire a concorso;
3) requisiti di servizio per la partecipazione al concorso;
4) programma di esame; 5) commissioni di esame; 6) formazione;
7) tabella di valutazione dei titoli; 8) prove di esame;
9) programma di esame; 10) tempi.

1 – DOTAZIONI ORGANICHE E ISTITUZIONE
DELLA CLASSE DI CONCORSO

Il testo (art.2 della legge 186/2003) prevede due concorsi,
riferiti a due dotazioni organiche regionali rispettivamente
per la scuola dell’infanzia ed elementare, e per la scuola
secondaria di primo e secondo grado.
Sarebbe certamente opportuno che le idoneità rilasciate
dagli Ordinari diocesani fossero inerenti ai due ambiti
: scuola dell’infanzia + scuola elementare; secondaria 1°
grado + secondaria 2° grado (magari istituendo un nuovo
ambito disciplinare). Ciò consentirebbe una maggiore
flessibilità sia nel momento della costituzione delle
cattedre che per le successive ed eventuali operazioni di
mobilità previste dalla legge 186/2003. Il timore
di un caotico passaggio da un ordine di scuola all’altro
è scongiurato, anche in presenza della duplice idoneità,
dalla prerogativa che la legge riconosce agli Ordinari diocesani
di assegnare sulle cattedre i docenti aventi diritto, e
quindi la possibilità, in questa prima assegnazione,
di indirizzare su un ordine di scuola o l’altro.

2 – DISPONIBILITÀ DEI POSTI
DA CONFERIRE A CONCORSO

Sull’argomento non ci sono novità di sorta. L’art.
2 della legge 186/2003 prevede che la disponibilità
dei posti deve essere effettivamente accertata a livello
regionale e di singole diocesi nella misura del 70% delle
cattedre disponibili. Il bando di concorso non potrà
contenere il totale delle cattedre in quanto le assunzioni,
come tutte le altre, sono subordinate ad una disposizione
di comune accordo tra il Ministro dell’Istruzione e quello
dell’Economia.

3 – REQUISITI DI SERVIZIO PER LA
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Accedono al concorso gli insegnanti che
ü siano in possesso dei
titoli di studio previsti dall’Intesa (vedi box in fondo);

ü dell’Idoneità
rilasciata dall’Ordinario diocesano;
ü abbiamo svolto continuativamente
quattro anni di servizio nell’insegnamento della religione
cattolica negli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente
non inferiore alla metà di quello d’obbligo anche
in ordini e gradi scolastici diversi.
Per servizio si intende l’attività di insegnamento
della religione cattolica svolta in qualità di incaricato
o supplente (in ogni caso con il prescritto titolo di studio)
per un periodo non inferiore a 180 giorni per ogni anno
scolastico.
Riteniamo che i termini "continuativamente" e
"complessivamente" siano entrambi riferiti allo
spazio cronologico dei quattro anni. Il termine "complessivamente",
pertanto, andrebbe riferito alla possibilità di maturare
il diritto con un orario non inferiore a quello d’obbligo.

Inoltre:
ü cumulando le ore di
servizio in ordini e gradi scolastici diversi,
ü cumulando le ore di
servizio nell’arco dei quattro anni.
E’ nostra opinione che l’accoglimento di questa ultima indicazione
eviterebbe l’instaurarsi di un possibile contenzioso.
Possono partecipare al primo concorso anche gli insegnanti
di religione che hanno prestato servizio senza titolo e
riconosciuti idonei dall’Ordinario diocesano, purché
ricorrano due condizioni:
Ä possesso della laurea
statale.
Ä10 anni di servizio
scolastico (i dieci anni, in questo caso, sono titolo di
accesso e non possono essere valutati anche come servizio).

4 – PROGRAMMI DI ESAME

Abbiamo chiesto al M.I.U.R. una formulazione dei contenuti
del programma di esame che sia più rispondente alla
particolarità di questa prova concorsuale (riservata)
e nel rispetto delle chiare modalità con le quali
il ministero ha stilato i contenuti delle prove per posti
nella scuola materna, elementare e secondaria (clicca qui
per il probabile programma concorsuale).

5 – COMMISSIONI D’ESAME

I contenuti delle prove non prevedono una particolare tipologia
di insegnante esaminatore; poichè tutti i docenti
dovrebbero essere in possesso delle conoscenze nell’ambito
degli ordinamenti scolastici, della legislazione scolastica
e degli ordinamenti didattici e pedagogici, qualsiasi docente
a tempo indeterminato, con almeno 5 anni di anzianità
di servizio, può presentare domanda per far parte
delle commissioni d’esame del concorso. Rimangono aperte
alcune questioni sulla procedura di nomina dei commissari
da parte del Dirigente Scolastico Regionale: chiamata diretta?
Sorteggio? Elenco di insegnanti disponibili?
La modulistica per presentare la domanda quale membro delle
Commissioni, sarà pubblicata in concomitanza con
la pubblicazione del bando di concorso, presumibilmente
a fine novembre. Sarebbe quanto mai opportuno invitare i
nostri colleghi (NON ostili all’irc) di altre discipline
a presentare la domanda.

6 – FORMAZIONE

Riteniamo rilevante dal punto di vista politico non vanificare
l’importante decisione assunta dal Senato con l’approvazione
dell’ordine del giorno (2.4.2003): "verificare la possibilità
di organizzare un corso finalizzato alla preparazione dei
candidati alla prima prova selettiva". Certamente,
anche al fine di evitare contenzioso, è necessario
svincolare l’attività di formazione dal contesto
del concorso: l’accesso deve essere libero. Il corso di
formazione non dovrebbe quindi essere inserito nel bando,
ma attivato immediatamente dopo. Inoltre sarebbe fattibile
una formazione da una parte mediante materiali disponibili
on-line (INDIRE) e dall’altra attraverso un adeguato numero
di lezioni frontali.

7 – TABELLA DI VALUTAZIONE

Poiché il concorso in prima applicazione è
"riservato" agli insegnanti di religione in possesso
dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 1 della legge
186/2003, è indubbio che la valutazione del servizio
debba avere un rilievo particolare nel quadro complessivo
della procedura concorsuale.
Il punteggio complessivo del concorso sarà in cinquantesimi,
così ripartiti:
ü30 punti per la prova
scritta e orale;
ü20 punti per i titoli
culturali e di servizio, suddivisi in:
Ä12 per il servizio;
punti 0,60 per anno scolastico (vedi
grafico
). Il servizio nella scuola paritaria
è valutabile a partire dal 1° settembre 2000
Ä8 per i titoli culturali
(ai sensi dell’art. 2, comma 1 della legge 186/2003
i
titoli sono esclusivamente quelli previsti dall’Intesa
).

Sono valutabili, oltre al titolo di accesso, anche eventuali
ulteriori titoli ecclesiastici. Il valore del titolo sarà
riferito alla durata del relativo corso di studio. Il titolo
previsto dal punto 4.6.2 del DPR 751/1985 (cioè cinque
anni di servizio nell’a.s. 1985/86) viene valutato con il
punteggio minimo, mentre i titoli non graduati verranno
valutati con un punteggio medio.

8 – PROVE ESAME

La prova scritta si prevede possa svolgersi nel prossimo
mese di febbraio. Dovrebbe consistere in quesiti a risposta
breve, un quesito per ogni area (didattico -pedagogica;
legislazione scolastica; ordinamento scolastico).
La traccia potrà proporre ad esempio:
Ätre quesiti per l’area "didattico-pedagica"
e il candidato ne sceglierà uno da svolgere;
Ätre quesiti per l’area
"legislazione scolastica" e il candidato ne sceglierà
uno da svolgere;
Ätre quesiti per l’area
"ordinamento scolastico" e il candidato ne sceglierà
uno da svolgere.
Al termine della prova scritta ci sarà un giudizio
di ammissione o non ammissione alla prova orale.
Solo nel momento della prova orale, che si prevede possa
svolgersi in primavera, si avrà una valutazione complessiva
(scritto e orale).

9 – PROGRAMMA DI ESAME

L’art. 5, comma 2 delle legge 186/2003 prevede espressamente
ed esclusivamente che il programma di esame (vedi
box su una ipotesi
) dovrà accertare la conoscenza
dell’ordinamento scolastico, gli orientamenti didattici
e pedagogici relativi agli ordini e ai gradi di scuola ai
quali si riferisce il concorso e gli elementi essenziali
della legislazione scolastica.

10 – TEMPI

Novembre 2003: pubblicazione del bando; Dicembre 2003:
presentazione delle domande; Febbraio 2004: prove concorsuali.
Il Consiglio Nazionale P.I. potrà apportare ulteriori
modifiche a quanto definito dal MIUR.

E’ abbastanza evidente che alcune questioni sono già
state definite, mentre altre sono in evoluzione. In ogni
caso assicuriamo il nostro impegno a seguire la definizione
del bando di concorso e la procedura ad esso collegata affinché
questo primo concorso sia effettivamente un concorso "riservato".
Un ultima considerazione va fatta a proposito del corso
di formazione. Molte associazioni (ed altro) in questo periodo
stanno proponendo "utili" corsi di formazione
a prezzi indecenti (più di trecento euro per dieci
giorni di formazione) con la subdola prospettiva che chi
frequenta quel corso potrà superrare facilmente il
concorso.
E’ chiaro a tutti che, come è già successo
in occasione di altri concorsi, si sta mettendo su un mercato
“interessante” per queste associazioni sulla preparazione
al primo concorso.
Noi riteniamo che la già buona preparazione di base
unita all’ulteriore studio dei nostri tre testi e al corso
di formazione gratuito che il ministero predisporrà
ed avvierà subito dopo la pubblicazione del bando
di concorso, permetterà ai partecipanti al primo
concorso, senza alcuna ansia, di svolgere al meglio la propria
preparazione professionale. Auguri a tutti noi!

Orazio Ruscica

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