Il Sen. Pittoni, Presidente della VII Commissione istruzione, ha presentato un emendamento al Decreto scuola che riguarda la stabilizzazione degli insegnanti di religione: “Concorso insegnanti di religione” disegno di legge C. 2222, di conversione del decreto-legge n. 126 del 2019, recante misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione di docenti.
Tale emendamento riprende il testo presentato a gennaio di quest’anno, DDL 989 “conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” e poi ritirato .
GAE – Graduatoria ad esaurimento
L’emendamento punta anzitutto a risolvere la questione degli idonei del concorso del 2004, prevedendo la trasformazione della graduatoria del primo concorso in GAE (Graduatoria ad esaurimento) e l’indizione di un concorso straordinario per gli insegnanti di religione che abbiano svolto 36 mesi di servizio negli ultimi dieci anni.
I posti da mettere a concorso (70%) saranno nella misura del 50% per le graduatorie ad esaurimento e per il Concorso straordinario e di un altro 50% per i concorsi ordinari (che saranno svolti successivamente).
Concorso straordinario con una sola PROVA ORALE
Il concorso straordinario è riservato ai docenti che alla data di pubblicazione del bando di concorso siano in possesso della prescritta idoneità diocesana e abbiano prestato servizio per almeno 3 anni anche non consecutivi nell’arco dell’ultimo decennio.
Tale concorso consisterà in una prova orale non selettiva a cui sarà attribuito un massimo di 30 punti. Il servizio sarà valutato nella misura di massimo 50 punti, mentre i titoli saranno valutati nella misura di 20 punti al massimo. L’idoneità rilasciata dall’Ordinario diocesano sarà riconosciuta quale abilitazione, ai sensi del parere del Consiglio di Stato del 1958.
Il contenuto della prova orale verterà soltanto sulle tematiche previste dalla legge 186/2003; quindi non ci sarà alcuna prova di inglese.
Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dovranno essere pubblicati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I punti deboli dell’emendamento
Il Prof. Ruscica, Segretario Nazionale dello Snadir, ha dichiarato: "Il testo è soddisfacente sotto diversi aspetti, e rappresenta certamente un passo importante per un’intera categoria di docenti, ma purtroppo risponde solo in parte alle legittime aspettative degli insegnanti di religione, in quanto non offre la certezza di risolvere in modo efficace e definitivo il problema dei docenti precari che insegnano religione.
Difatti, la suddivisione dei posti da mettere a concorso nella misura del 25% alle GAE e del 25% al concorso straordinario ridurrebbe i posti nelle Regioni del centro sud a poche decine; ad esempio in Campania i posti per le GAE e il concorso straordinario sarebbero 3 nella scuola dell’infanzia e primaria e 192 nella scuola secondaria di I e II grado; in Calabria sarebbero rispettivamente 10 e 44; in Sardegna sarebbero 35 e 44. Inoltre la graduatoria del concorso straordinario non diventerebbe ad esaurimento, così come è stato fatto per l’analogo concorso per la scuola secondaria e per i diplomati magistrale.
Diverso sarebbe invece se la quota del 70% prevista dalla legge 186/2003 potesse arrivare nell’arco di un triennio all’80% e poi al 90%, così da permettere a tutti i docenti di religione, di tutte le Regioni d’Italia, di essere immessi in ruolo, in considerazione di un più ampio organico che non faccia perdurare ancora in futuro ulteriori ampie fasce di precariato.”
Snadir – Professione i.r. – 15 novembre 2019, h.19,32
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