Emendamenti
presentati dai senatori Asciutti e Minardo
Testo
unificato predisposto dal relatore
Art. 1
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Al
comma 2 sopprimere le parole "per
quanto compatibili con la presente legge" |
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Art. 2
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Al
comma 1 sostituire le parole "70
per cento" con "80 per
cento". |
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Al
comma 2 sostituire le parole "70
per cento" con "80 per
cento |
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Aggiungere
il seguente comma 4 |
"Le
ore settimanali di insegnamento della religione cattolica
ai fini dell’intero trattamento di cattedra si svolgono
per la scuola materna in 21 ore settimanali, per la
scuola elementare in 20 ore settimanali e per la scuola
media e secondaria superiore in 15 ore settimanali"
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Art.4
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Al
comma 4 sostituire le parole "per
un quinquennio" con "per
un biennio". |
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Art.5
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Al
comma 1 sostituire il periodo |
"Il primo concorso per titoli ed esami che sar
bandito dopo l’entrata in vigore della presente legge
riservato agli insegnanti di religione cattolica
che abbiano prestato servizio continuativo nell’insegnamento
di religione cattolica per almeno quattro anni e per
un orario non inferiore alla met di quello d’obbligo
anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano
in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3,
commi 2 e 3."
con il seguente "In sede di prima applicazione,
dopo l’entrata in vigore della presente legge, gli
insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato
servizio continuativo nell’insegnamento della religione
cattolica per almeno 360 giorni e per un orario mediamente
non inferiore alla met di quello d’obbligo anche
in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso
dei requisiti previsti dall’articolo 3, commi 2 e
3, sono immessi in ruolo previa frequenza di un corso
abilitante riservato di 110 ore con colloquio finale".
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Al
comma 2 sostituire il periodo |
"Il
programma d’esame del primo concorso sar volto unicamente
all’accertamento della conoscenza dell’ordinamento
scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici
relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce
il concorso e degli elementi essenziali della legislazione
scolastica"
con il seguente " Gli esami
del corso di cui al comma 1 consistono in una prova
scritta e in una prova orale volte all’accertamento
della preparazione culturale generale, della conoscenza
dell’ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici
e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali
si riferisce il corso e degli elementi essenziali
della legislazione scolastica. Nel punteggio della
graduatoria finale interverr il riconoscimento del
servizio prestato in qualit di incaricato di religione.
".
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Aggiungere
il seguente comma 4 |
"Tutti
gli insegnanti di religione cattolica aventi diritto
che avranno superato il colloquio finale di cui al
comma 1 saranno immessi in ruolo, anche in eccedenza
alla dotazione organica prevista dall’art.2".
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Aggiungere
il seguente comma 5 |
"Sono
abrogati l’art4 della legge 5 giugno 1930, n.824 e
il comma 4 dell’art.309 del D.L.vo 16 aprile 1994,
n.297".
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A
seguito di osservazioni sugli emendamenti sopra riportati,
riteniamo utile precisare quanto segue
Nota
agli emendamenti art.5, commi 1 e 2
Il
testo unificato stabilisce che, in sede di prima
applicazione, i docenti in possesso dei requisiti
richiesti debbano partecipare ad un Concorso per
titoli ed esami, cio un Concorso ordinario (=
soltanto coloro che avranno superato la prova scritta
saranno ammessi alla prova orale).
Per
tranquillizzare i colleghi
Il
Corso abilitante riservato anche con un esame finale
pi "rassicurante" di un Concorso Ordinario.
Infatti l’esame finale del Corso abilitante riguarder
soltanto argomenti trattati durante il predetto Corso
riservato.
Non
ci sar una immissione "ope legis". La scelta
tra un Concorso Ordinario o un Corso abilitante
riservato.
Marisa
Scivoletto
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