E’ illegittima la preventiva autorizzazione per la fruizione dei permessi per motivi personali

Il Tribunale di Fermo ha rafforzato quanto già stabilito dal Tribunale di Potenza nel 2013 riguardo alla fruizione dei permessi per motivi personali o familiari previsti dall’art.15, comma 2 del CCNL 2006/2009, consolidato dall’art.1, comma 10 del CCNL 2016/2018.
 
Il Giudice ha stabilito che i “permessi retribuiti per motivi personali o familiari sono da qualificarsi come un vero e proprio diritto del lavoratore, non subordinato a valutazioni del dirigente scolastico e fruibile per effetto della mera presentazione della relativa domanda” , documentabile “anche mediante autocertificazione”.
 
Il diritto alla fruizione dei predetti permessi è escluso dal potere discrezionale del Dirigente. L’unico controllo che spetta al Dirigente è quello di verificare la “formale e preventiva presentazione dell’istanza di fruizione” e dell’eventuale utilizzo di tutti i giorni di permessi previste dal predetto art.15, comma 2 (cioè dei tre giorni). Ricordiamo che questi permessi sono fruibili oltre che dai docenti di ruolo, anche dagli incaricati annuali di religione N05 (con ricostruzione di carriera).
  

Snadir – Professione i.r. – 29 settembre 2021

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