Il Tribunale di Fermo ha rafforzato quanto già stabilito dal Tribunale di Potenza nel 2013 riguardo alla fruizione dei permessi per motivi personali o familiari previsti dall’art.15, comma 2 del CCNL 2006/2009, consolidato dall’art.1, comma 10 del CCNL 2016/2018.
Il Giudice ha stabilito che i “permessi retribuiti per motivi personali o familiari sono da qualificarsi come un vero e proprio diritto del lavoratore, non subordinato a valutazioni del dirigente scolastico e fruibile per effetto della mera presentazione della relativa domanda” , documentabile “anche mediante autocertificazione”.
Il diritto alla fruizione dei predetti permessi è escluso dal potere discrezionale del Dirigente. L’unico controllo che spetta al Dirigente è quello di verificare la “formale e preventiva presentazione dell’istanza di fruizione” e dell’eventuale utilizzo di tutti i giorni di permessi previste dal predetto art.15, comma 2 (cioè dei tre giorni). Ricordiamo che questi permessi sono fruibili oltre che dai docenti di ruolo, anche dagli incaricati annuali di religione N05 (con ricostruzione di carriera).
- Tribunale di Fermo. Sentenza del 26 maggio 2020. Illegittima la preventiva autorizzazione del permesso per motivi personali e familiari
- Tribunale di Potenza, Sentenza del 4 ottobre 2013. Illegittimità del diniego alla fruizione del permesso per motivi personali
- Diritti in merito alle assenze 2021/2022. Vademecum sui permessi da lavoro
Snadir – Professione i.r. – 29 settembre 2021
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