Accordo contrattuale del personale della scuola.
Art. 2
Omissis
8. Il personale docente di cui all’ultimo comma dell’art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso, ha titolo ad un trattamento economico corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui presta servizio, a quello spettante ai docenti laureati della scuola secondaria superiore ovvero ai docenti della scuola materna o elementare.
9. Ai fini dell’applicazione del comma 8, ferma restando l’obbligatoriet dell’orario complessivo di servizio previsto dall’art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e successive modificazioni, il posto orario d’insegnamento con trattamento economico intero costituito con un numero di 30, 24 e 18 ore settimanali, rispettivamente, nelle scuole materne, elementari e secondarie.
10. Ai fini dell’applicazione dell’art.3, nei confronti del personale di cui al comma 9 i periodi computati ai sensi della normativa concernente l’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sono utili, nei limiti previsti per il personale di ruolo per la determinazione del valore per classi e scatti e relativi ratei che costituiscono la retribuzione individuale di anzianit degli insegnanti di cui all’art. 3. – 11. Il valore per classi e scatti determinato secondo il sistema e sulla base degli stipendi tabellari previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345.
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