Domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria per l’a.s. 2021/2022

Il Ministero dell’Istruzione – con la Nota prot.AOODGPER 18 372 del 14 giugno 2021 –   ha  comunicato le date di scadenza di presentazione delle domande relative alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2021/2022;  tutti i docenti di religione a tempo indeterminato interessati a presentare tali domande di utilizzazione o di assegnazione provvisoria in modalità cartacea dovranno farlo dal 15 giugno 2021 al 5 luglio 2021, compilando i modelli UR1 o UR2.
 
Come si ricorderà, il  Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie –  sottoscritto il 12 giugno 2019 –  è  valido per il triennio 2019/2022 e quindi anche quest’anno permetterà  agli insegnati di religione di ruolo, a domanda e sempre nell’ambito dell’insegnamento della religione, di essere:

1) “utilizzati” in ALTRO ISTITUTO  della propria diocesi,   nello stesso grado scolastico;

2) “utilizzati”, sempre all’interno della propria diocesi, in un DIVERSO grado scolastico (ad es. dall’infanzia alla primaria, o dalla sec. 1° grado alla sec. 2° grado)

3) “utilizzati”, sempre all’interno della propria diocesi, in un DIVERSO settore formativo (ad es. dalla primaria alla secondaria).

 Inoltre, i docenti interessati potranno richiedere, sempre presentando il modello UR1 o il modello UR2:

4)   Assegnazione provvisoria territoriale (fuori dalla propria diocesi).

5)   Assegnazione provvisoria professionale (sempre fuori dalla propria diocesi).

N.B. – mentre i provvedimenti sub 1) e 2) sono definitivi e non hanno bisogno di conferma, quelli sub 3), 4), 5) sono provvisori e vanno eventualmente riconfermati nel successivo anno scolastico o con una domanda di Trasferimento (4) o con una domanda di Passaggio di ruolo (3 e 5).
 
  1. Come negli anni precedenti, viene riconosciuto in modo esplicito ai docenti di religione di ruolo (scuola primaria/infanzia e secondaria di 1° e 2° grado) – che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell’orario di insegnamento fino ad un quinto –  di essere utilizzati nell’ambito della stessa scuola per le ore mancanti  qualora non completino l’orario nella scuola medesima. I predetti docenti – se in servizio su più scuole –  svolgeranno le ore di utilizzazione di cui sopra nella scuola dove si è verificata  la riduzione oraria, ma solo nel caso in cui questa non esaurisca completamente l’orario di servizio  svolto nella suddetta scuola; diversamente, tali ore saranno svolte nel primo istituto (art.2, comma 7 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie valido per il triennio   2019/2022).
  2. Gli insegnanti di religione incorsi nel provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 4 della legge 186/2003, ai quali cioè è stata revocata l’idoneità ecclesiastica, vengono utilizzati secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 3 dell’Ipotesi di CCNI sulle Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (art. 2 comma 11 dell’Ipotesi di CCNI sulle Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie valido per il triennio 2019/2022).
 
Inoltre:
        Da sottolineare inoltre che:
 
______________________________
N.B. – Se trovi difficoltà ad entrare nelle aree riservate, telefona al 329/0399658, il lunedì, il mercoledì e venerdì dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,00.
 


Snadir – Professione i.r. – 15 giugno 2021 – h.13,55
 

 

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *