Domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria per l’a.s. 2018/2019

Il Miur – nelle more dell’autorizzazione che il Ministero della Funzione pubblica, di concerto con il Mef,  dovrebbe dare all’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2018/2019, sottoscritto il 28 giugno 2018 – ha predisposto le date di scadenza di presentazione delle domande relative alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2018/2019; come si evince dall’Avviso pubblicato nel settore NEWS del Portale del MIUR in data 4 luglio 2018, si dispone infatti che  tutti i docenti di religione a tempo indeterminato interessati a presentare tali domande di utilizzazione o di assegnazione provvisoria  dovranno farlo dal 16 luglio 2018 al 25 luglio 2018, compilando i modelli UR1 o UR2.

L’ipotesi di CCNI, trasmessa agli Uffici Scolastici regionali,  permetterà  agli insegnati di religione di ruolo, a domanda e sempre nell’ambito dell’insegnamento della religione, di essere:

  1. “utilizzati” in ALTRO ISTITUTO  della propria diocesi,   nello stesso grado scolastico;
  2. "utilizzati”, sempre all’interno della propria diocesi, in un DIVERSO grado scolastico (ad es. dall’infanzia alla primaria, o dalla sec. 1° grado alla sec. 2° grado)
  3. “utilizzati”, sempre all’interno della propria diocesi, in un DIVERSO settore formativo (ad es. dalla primaria alla secondaria).

 

Inoltre, i docenti interessati potranno richiedere, sempre presentando il modello UR1 o il modello UR2:

     4. Assegnazione provvisoria territoriale (fuori dalla propria diocesi).

     5. Assegnazione provvisoria professionale (sempre fuori dalla propria diocesi).

N.B. – mentre i provvedimenti sub 1) e 2) sono definitivi e non hanno bisogno di conferma, quelli sub 3), 4), 5) sono provvisori e vanno eventualmente riconfermati nel successivo anno scolastico o con una domanda di Trasferimento (4) o con una domanda di Passaggio di ruolo (3 e 5).

Il contratto ricalca quasi per intero il CCNI valido per l’a.s. 2017/2018, tranne che per alcune  modifiche riguardanti le assegnazioni provvisorie, cioè:

  • Viene eliminato l’obbligo della convivenza per potere richiedere il ricongiungimento al genitore (art. 7 comma 2)
  • Viene reintrodotta la possibilità di ricongiungersi anche ai parenti ed affini, purché conviventi (art. 7 comma 2)

Quanto ai punti di maggiore rilievo –  per i docenti di religione –  presenti nell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, sottolineiamo  innanzitutto la conferma di  due punti recentemente inseriti grazie all’impegno dello Snadir:

1.      Come negli anni precedenti, viene riconosciuto in modo esplicito ai docenti di religione di ruolo (scuola primaria/infanzia e secondaria di 1° e 2° grado) – che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell’orario di insegnamento fino ad un quinto –  di essere utilizzati nell’ambito della stessa scuola per le ore mancanti  qualora non completino l’orario nella scuola medesima.
I predetti docenti – se in servizio su più scuole –  svolgeranno le ore di utilizzazione di cui sopra nella scuola dove si è verificata la riduzione oraria, ma solo nel caso in cui questa non esaurisca completamente l’orario di servizio svolto nella suddetta scuola; diversamente, tali ore saranno svolte nel primo istituto. (art.2, comma 7 dell’Ipotesi di  CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2018/2019).

2.   Gli insegnanti di religione incorsi nel provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 4 della legge 186/2003, ai quali cioè è stata revocata l’idoneità ecclesiastica, vengono utilizzati secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 3 dell’Ipotesi di CCNI sulle Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (art. 2 comma 11 dell’Ipotesi di CCNI sulle Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2018/2019).

 

Inoltre:

        Da sottolineare inoltre che:

–       Il docente di religione interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria ma a causa della mancanza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all’attribuzione del punteggio per la continuità (CCNI 11 aprile 2017 – prorogato per l’a.s. 2018/2019 –  art. 27 comma 8).

 

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Snadir – Professione i.r. – 9 luglio 2018 – h.20,15

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